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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/11/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1016/2020 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 4 novembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.sa Daniela Francesca
Balsamo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1016/2020 R.G. promossa
da
rappresentato e difeso dall'avv. G. Barresi;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappr. pro-tempore, rappr. e difeso dall'avv. Giovanni Consolo per procura generale alle liti,
elettivamente domiciliato presso la propria sede di Enna, via Roma 419/421;
-resistente-
Avente ad oggetto: aggravamento di malattia professionale
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i difensori concludevano come in atti depositati telematicamente
MOTIVI
Con ricorso depositato il 09.07.2020 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di avere presentato all' Enna domanda di revisione per aggravamento della M.P. (ipoacusia bilaterale CP_2
neurosensoriale con grado pari al 5% e per ernia discale lombare (L5) e protrusioni discali in regione cervicale e lombare con grado pari al 12% e dunque con danno biologico complessivo medio pari al
16%).
Sosteneva di aver subito un aggravamento e, quindi, di un danno biologico in misura superiore o quantomeno pari 42% e nello specifico il 17% (5% ad oggi riconosciuta più 12% per l'aggravamento)
per l'ipoacusia bilaterale neurosensoriale e il 25% (12% ad oggi riconosciuta più 13% per l'aggravamento) per le patologie muscolo-scheletriche data l'insorgenza di un'ernia cervicale che si aggiunge all'ernia discale lombare (L5) e protrusioni discali in regione cervicale e lombare Esponeva che l' rigettava la richiesta confermando un grado di inabilità al lavoro pari al 16%. CP_1
Ciò premesso, chiedeva la condanna dell' a corrispondergli la rendita che assumeva spettargli CP_1
in relazione alla malattia professionale dalla quale era affetto nella misura aggravata.
Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle doglianze CP_1
attoree sulla base dell'assunto che, nella specie, il quadro clinico del ricorrente non presentava aggravamenti rispetto alla valutazione originaria.
Veniva dunque disposta ed espletata ctu medico legale.
Indi all'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da sentenza.
*******
La domanda avanzata in ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente medico legale d'ufficio, incaricato di accertare cause, stato e grado dell'inabilità del ricorrente, ha appurato, all'esito degli esami clinici effettuati, e dell'esame della documentazione sanitaria in atti che il ricorrente è affetto dalle patologie denunciate.
Ha poi argomentato nel modo che segue:
Sulla base dei risultati della visita e di quanto si e' evinto dalla documentazione sanitaria esibita,
possiamo formulare il seguente consuntivo diagnostico in persona del signor Parte_1
[...]
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale maggiore a dx;
Ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi.
Premesso che il ricorso, verte su opposizioni al grado di inabilità in misura del 16%, in seguito alla
revisione del 02/05/18, visti gli esami strumentali, presenti in atti, dall'esame obiettivo sul ricorrente,
visti gli esami audiometrici del 2018 e 2019, tale consulenza medico-legale, conferma la valutazione
espressa dall' in misura del 16%, con valutazione dell'ipoacusia in misura del 5%, e della CP_1
discopatia in misura del 12%, non ravvisandosi alcun aggravamento, né dell'ipoacusia, né dell'ernia
discale, ritenendo in atto equa la valutazione di tale danno, in base al sistema tabellare di legge
(D.Lgs. 38/2000) e ai comuni Baremes di valutazione medicolegale. Pertanto, si conferma, la valutazione espressa dall' in sede di revisione passiva del 05/2018, in CP_1
misura del 16 % (sedicipercento).
Deve pertanto ritenersi corretta la valutazione dell' che in esito alla revisione ha disposto la CP_1
conferma del grado di invalidità già riconosciuto in capo al ricorrente.
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio, le cui argomentazioni e conclusioni devono intendersi in questa sede integralmente richiamate, è condiviso da questo decidente, perché coerente rispetto agli accertamenti ed alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata ed esauriente motivazione.
Va, pertanto, rigettato il ricorso.
Spese irripetibili ex art 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. devono essere invece poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese;
pone a carico dell' le spese di CTU che liquida in complessivi € 300,00, oltre ad iva CP_1
se dovuta, in favore della dott. . Persona_1
Enna 04.11.2025.
Il Giudice del lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 4 novembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.sa Daniela Francesca
Balsamo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 1016/2020 R.G. promossa
da
rappresentato e difeso dall'avv. G. Barresi;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1
legale rappr. pro-tempore, rappr. e difeso dall'avv. Giovanni Consolo per procura generale alle liti,
elettivamente domiciliato presso la propria sede di Enna, via Roma 419/421;
-resistente-
Avente ad oggetto: aggravamento di malattia professionale
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i difensori concludevano come in atti depositati telematicamente
MOTIVI
Con ricorso depositato il 09.07.2020 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di avere presentato all' Enna domanda di revisione per aggravamento della M.P. (ipoacusia bilaterale CP_2
neurosensoriale con grado pari al 5% e per ernia discale lombare (L5) e protrusioni discali in regione cervicale e lombare con grado pari al 12% e dunque con danno biologico complessivo medio pari al
16%).
Sosteneva di aver subito un aggravamento e, quindi, di un danno biologico in misura superiore o quantomeno pari 42% e nello specifico il 17% (5% ad oggi riconosciuta più 12% per l'aggravamento)
per l'ipoacusia bilaterale neurosensoriale e il 25% (12% ad oggi riconosciuta più 13% per l'aggravamento) per le patologie muscolo-scheletriche data l'insorgenza di un'ernia cervicale che si aggiunge all'ernia discale lombare (L5) e protrusioni discali in regione cervicale e lombare Esponeva che l' rigettava la richiesta confermando un grado di inabilità al lavoro pari al 16%. CP_1
Ciò premesso, chiedeva la condanna dell' a corrispondergli la rendita che assumeva spettargli CP_1
in relazione alla malattia professionale dalla quale era affetto nella misura aggravata.
Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle doglianze CP_1
attoree sulla base dell'assunto che, nella specie, il quadro clinico del ricorrente non presentava aggravamenti rispetto alla valutazione originaria.
Veniva dunque disposta ed espletata ctu medico legale.
Indi all'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da sentenza.
*******
La domanda avanzata in ricorso non può trovare accoglimento.
Il consulente medico legale d'ufficio, incaricato di accertare cause, stato e grado dell'inabilità del ricorrente, ha appurato, all'esito degli esami clinici effettuati, e dell'esame della documentazione sanitaria in atti che il ricorrente è affetto dalle patologie denunciate.
Ha poi argomentato nel modo che segue:
Sulla base dei risultati della visita e di quanto si e' evinto dalla documentazione sanitaria esibita,
possiamo formulare il seguente consuntivo diagnostico in persona del signor Parte_1
[...]
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale maggiore a dx;
Ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi.
Premesso che il ricorso, verte su opposizioni al grado di inabilità in misura del 16%, in seguito alla
revisione del 02/05/18, visti gli esami strumentali, presenti in atti, dall'esame obiettivo sul ricorrente,
visti gli esami audiometrici del 2018 e 2019, tale consulenza medico-legale, conferma la valutazione
espressa dall' in misura del 16%, con valutazione dell'ipoacusia in misura del 5%, e della CP_1
discopatia in misura del 12%, non ravvisandosi alcun aggravamento, né dell'ipoacusia, né dell'ernia
discale, ritenendo in atto equa la valutazione di tale danno, in base al sistema tabellare di legge
(D.Lgs. 38/2000) e ai comuni Baremes di valutazione medicolegale. Pertanto, si conferma, la valutazione espressa dall' in sede di revisione passiva del 05/2018, in CP_1
misura del 16 % (sedicipercento).
Deve pertanto ritenersi corretta la valutazione dell' che in esito alla revisione ha disposto la CP_1
conferma del grado di invalidità già riconosciuto in capo al ricorrente.
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio, le cui argomentazioni e conclusioni devono intendersi in questa sede integralmente richiamate, è condiviso da questo decidente, perché coerente rispetto agli accertamenti ed alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata ed esauriente motivazione.
Va, pertanto, rigettato il ricorso.
Spese irripetibili ex art 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. devono essere invece poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese;
pone a carico dell' le spese di CTU che liquida in complessivi € 300,00, oltre ad iva CP_1
se dovuta, in favore della dott. . Persona_1
Enna 04.11.2025.
Il Giudice del lavoro