Articolo 2 della Legge 13 luglio 1954, n. 559
Articolo 1Articolo 3
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19 agosto 1954
Art. 2.
Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.
Entrata in vigore il 19 agosto 1954