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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-I SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA All'udienza dell' 8 ottobre 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 5924/2021, alle ore 9,55 sono comparsi l' Avv. Rita Carbonaro per il condominio appellante e l'Avv. Paola Fazio per parte appellata, che discutono oralmente la causa insistendo in atti e precisando le conclusioni e chiedono la decisione Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza dell'8 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in grado d'appello al R.G. n. 5924/2021 TRA (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carbonaro Rita ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, via Ghibellina nr. 46, giusta procura in atti;
- APPELLANTE- CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fazio Paola ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Messina, via Aurelio Saffi is. 98 n. 78, giusta procura in atti;
- APPELLATA – Avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 993/2021 del Giudice di Pace di Messina in materia di opposizione decreto ingiuntivo. Conclusioni delle parti: all'udienza dell'8.10. 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto ritualmente notificato, il di via Luigi Einaudi nr. 11, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza nr 993/2021, emessa in data 18.10.2021, depositata il 25.10.2021 e notificata in data 25.11.2021, con cui il Giudice di Pace di Messina, in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado da aveva Controparte_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 1272/2018 provvisoriamente esecutivo emesso dal medesimo Ufficio in data 20.09.2018 nei suoi confronti e notificato, unitamente al relativo atto di precetto il 23.10.2018, di importo complessivo pari € 1.395,34, richiesto a titolo di partecipazione alle spese per installazione dei contabilizzatori di calore dell'impianto di riscaldamento dell'edificio condominiale, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Contestualmente, con tale pronuncia, il Giudice di prime cure aveva rideterminato l'importo dovuto dalla in € 233,64, oltre interessi legali dal CP_1 dovuto al soddisfo, condannando il alla rifusione delle spese Parte_1 processuali in favore dell'opponente, ivi comprese le spese di mediazione e le spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, Ing. Per_1
[...]
L'appello si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sull'asserito vizio di motivazione della sentenza per avere il Giudice di primo grado erroneamente individuato il thema decidendum, solo afferente alla legittimità della pretesa creditoria del e non anche all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento centralizzato da parte Parte_1 della né alla ripartizione delle spese di riscaldamento. CP_2
Ad avviso di parte appellante, tale erroneo inquadramento avrebbe condotto il Giudicante, a fronte di una delibera di approvazione della spesa non impugnata nei termini di legge, a disporre CTU al fine di accertare se il distacco da parte della fosse CP_1 avvenuto conformemente alle previsioni di cui all'art. 1118, comma 4, c.c., determinando i costi a carico della condomina e quantificandone il relativo importo, nonché per accertare se l'impianto di riscaldamento del Condominio fosse a norma. Con ulteriore motivo d'appello, il domandava la rinnovazione Parte_1 delle operazioni peritali, non condividendo le conclusioni cui era giunto il CTU, per aver qualificato la quota a carico dell'appellata come spesa di consumo e non come spesa di messa a norma e dell'impianto di riscaldamento condominiale. In ultimo, il contestava la sentenza impugnata nella parte relativa alla sua Parte_1 condanna alla refusione delle spese processuali e al pagamento delle spese di CTU. Per tali fatti, dunque, l'appellante domandava, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ricorrendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel merito, l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di primo grado nr. 993/2021, la conferma integrale del decreto ingiuntivo nr. 1272/2018, emesso in data 20.09.2018 dal Giudice di pace di Messina in esito al giudizio iscritto al nr. 2888/2018 rg e dell'atto di precetto del 09.10.2018, con condanna della al pagamento della somma di € 1.395,34, oltre interessi legali e CP_1 spese della procedura monitoria, con rigetto integrale di ogni eccezione e/o domanda avversaria;
il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva ed eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità del giudizio di impugnazione per nullità della procura alle liti. Nel merito, chiedeva il rigetto con qualunque statuizione dell'appello proposto dal in persona dell'amministratore pro tempore, con Parte_1 conferma della sentenza gravata e vittoria di spese e compensi di causa. Con decreto del 12/05/2022, il G.I. assegnava al termine Parte_1 perentorio fino al 3 settembre 2022 per il deposito dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale alla proposizione dell'impugnazione, adempimento cui parte appellante dava seguito con deposito in data 07/07/2022 del verbale di assemblea del 24 maggio 2022. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia in esame ha ad oggetto l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza nr 993/2021, emessa in data 18.10.2021, depositata il Parte_1
25.10.2021 e notificata in data 25.11.2021, con cui il Giudice di Pace di Messina ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1272/2018 emesso su richiesta dell'Ente condominiale nei confronti della condomina a titolo di partecipazione alle spese Controparte_1 di partecipazione alle spese di installazione dei contabilizzatori all'impianto di riscaldamento condominiale. Con il proprio atto d'appello, il deduce l'erroneità della sentenza di prime Parte_1 cure, per avere accolto l'opposizione proposta dalla in ragione della CP_1 legittimità del suo distacco dall'impianto condominiale nonché per avere rideterminato l'importo dovuto dalla condomina pur in presenza di una delibera non impugnata, ampliando il thema decidendum. Per il Condominio appellante, in particolare, la contabilizzazione del calore è un preciso obbligo imposto dall'art. 9, comma 5, D. Lgs 102/2014 quale intervento di messa a norma dell'impianti di riscaldamento e la delibera del 22.06.2017 – con cui è stato approvato il conferimento alla ditta Baeli dell'incarico di fornire l'impianto di contabilizzazione del calore - ne costituirebbe la specifica esecuzione. Ne conseguirebbe, ad avviso del Condominio, l'obbligo per ciascun condomino di partecipare alle spese per l'installazione ai sensi dell'art. 1118, comma 4, c.c., ivi incluso il soggetto che ha rinunciato all'utilizzo dell'impianto centralizzato. In punto di diritto, si procede con una ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Occorre prendere le mosse dalla direttiva 2012/27/UE, modificata dalla 2018/2002/UE (oggi aggiornata dalla direttiva 1275/2024), che, per prima, ha stabilito un quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs.102/2014, modificato dal d.lgs. 141/2016, che ha sancito l'obbligo di contabilizzazione individuale del calore per tutti gli edifici con più appartamenti serviti da un impianto centralizzato di riscaldamento, raffrescamento e di fornitura di acqua calda sanitaria. A livello sovranazionale, è, successivamente, intervenuta la direttiva 2018/2002, fissando nuovi obiettivi per il 2020 e il 2030, in materia di efficienza energetica, recepita con d.lgs. 73/2020. Nello specifico, per quanto di interesse nel caso in esame, al fine di garantire il risparmio energetico e una maggiore efficienza, si richiede che gli impianti di riscaldamento centralizzato dei condomini siano dotati di contatori individuali. A fronte della normativa sopra richiamata sussiste l'obbligo per l'Ente condominiale, con impianto di riscaldamento centralizzato, di dotarsi di contabilizzatori. Va pure tenuto in debita considerazione il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale si riconosce a ciascun condomino il diritto di rinunziare legittimamente all'uso del riscaldamento centralizzato, distaccando le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, se sia provato che dal distacco non derivano aggravi di spesa per gli altri condomini o uno squilibrio di funzionamento. In tale ipotesi, il che abbia rinunciato all'utilizzo dell'impianto centralizzato di Parte_1 riscaldamento ha il solo obbligo di concorrere nel pagamento delle spese occorrenti per la conservazione e la manutenzione straordinaria dell'impianto; la partecipazione a tali voci di spesa si spiega in ragione della possibilità per il singolo condomino di riallacciare la propria unità immobiliare all'impianto centralizzato, quale accessorio di proprietà comune (cfr. Cass. civ. sent. 2 n. 18131 del 2020). L'art 1118 comma 4 c.c., introdotto dalla legge n. 220 del 2012, recepisce tale orientamento e prevede che: “Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.” Non pare revocabile in dubbio, alla luce del tenore di tale articolo e della normativa sopra richiamata, che il condomino distaccato sia obbligato a contribuire al pagamento anche di tutti quei lavori connessi alla contabilizzazione del calore, dovendosi qualificare lo stesso come intervento di messa a norma dell'impianto. In questa direzione, si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il condòmino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune (cfr. Cass. 23756/2016). Allo stesso modo il condòmino è tenuto a concorrere alla spesa anche quando abbia offerto la prova che dal distacco non derivino né un aggravio di gestione o un suo squilibrio termico: in tali casi è esonerato soltanto dall'obbligo delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulta dal regolamento condominiale. Ciò chiarito, deve ritenersi fondato il proposto appello per le ragioni che seguiranno. In primo luogo, si osserva come risulti corretto quanto statuito dal Giudice di prime cure richiamando le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla legittimità del distacco operato dalla - in quanto lo stesso non ha CP_1 cagionato notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto e aggravi di spesa per gli altri condomini. Petr quanto sopra, tuttavia, alla luce della normativa richiamata, la condomina non è esonerata dal concorso alle spese per consentire l'adeguamento dell'impianto centrale condominiale, entro il 30 giugno 2017, al sistema di contabilizzazione del calore. A ciò si aggiunga che, come rilevato dall'Ente condominiale, il titolo della pretesa creditoria va rinvenuto nella delibera di affidamento dell'incarico alla ditta BS Baeli service, previa sottoposizione all'assemblea dei condomini del preventivo per l'intervento de quo, delibera che non è stata oggetto di impugnazione da parte di
[...]
condomina dissenziente. Controparte_1
Sul punto, parte appellata deduce la nullità della delibera in questione, trattandosi di delibera con cui le sono state addebitate le spese di riscaldamento pur non usufruendo la stessa dell'impianto in questione. Quanto all'asserita nullità della delibera, si richiama la recente sentenza n. 9839 del 14/04/2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui: “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..” A ciò si aggiunga che, la lamentata carenza di una delibera assembleare di ripartizione delle spese occorrenti per l'intervento di manutenzione straordinaria, di messa a norma dell'impianto di riscaldamento tra i singoli condomini, non comporta l'infondatezza della pretesa del di riscuotere le quote dai condomini obbligati ai sensi Parte_1 degli artt. 1123 e ss. c.c. Come pure sancito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “Si ravvisa, invero, un duplice oggetto della deliberazione dell'assemblea condominiale che approvi un intervento di manutenzione delle parti comuni: 1) l'approvazione della spesa, che significa che l'assemblea ha riconosciuto la necessità di quella spesa in quella misura;
2) la ripartizione della spesa tra i condomini, con riguardo alla quale la misura del contributo dipende dal valore della proprietà di ciascuno o dall'uso che ciascuno può fare della cosa. Se, allora, l'approvazione assembleare dell'intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione) (arg. da Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477).” (Cass. civ. sez. 6 -2, ordinanza n. 20003 del 2020). Per tutto quanto precede, deve ritenersi che la delibera suddetta non sia nulla e che, in assenza di impugnazione nel termine perentorio, quanto ivi approvato sia divenuto obbligatorio per la condomina. Ne deriva che correttamente il , munito di Parte_1 titolo per la pretesa creditoria, ha adito l'autorità giudiziaria mediante il ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere quanto di spettanza della alla luce delle CP_1 tabelle millesimali. Fermo quanto sopra stabilito, in ordine alla concreta individuazione della quota di spettanza della condomina, si rileva che il Giudice di Pace di Messina, nel revocare il decreto ingiuntivo e rideterminare l'importo dovuto, ha aderito alla consulenza tecnica d'ufficio che ha quantificato l'importo dovuto dalla in € 233,64, con CP_1 ciò ritenendo che la ripartizione effettuata alla luce delle tabelle millesimali non fosse corretta, pure in applicazione dell'art. 9, comma 5 lett. b D. Lgs. 102/2014. Si ritiene, tuttavia, che nella ripartizione delle spese ai singoli condomini, debba aversi riguardo solo alla delibera condominiale con cui è stata approvata dall'assemblea regolarmente costituitasi e con la maggioranza richiesta dalla legge, il preventivo portato dalla ditta BS Baeli Service che prevede un impegno di spesa totale di euro 31.900 (€ 29.000 + IVA) ed euro 3.150,00 per il tecnico. Successivamente, l'Amministratore ha ripartito il debito tra i condomini in base ai millesimi conosciuti e, la quota dovuta dalla sig.ra è stata calcolata in CP_1
€1.395,34. Tale delibera rappresenta l'unico titolo della pretesa creditoria e, in assenza di specifiche contestazioni con impugnazione della delibera, deve ritenersi vincolante per parte appellata. Si rileva, infine, come risulti inconferente la circostanza dedotta in udienza da parte appellata secondo cui l'impianto di riscaldamento condominiale sia – allo stato – non funzionante e che, come pure riscontrato dal CTU, l'intervento non sia risultato a norma rispetto alla normativa richiamata, in quanto la presente pretesa creditoria si fonda su un titolo di formazione antecedente a tali deduzioni. Né parte appellata ha formulato specifiche domande volte ad impedire la condanna al pagamento delle spese di installazione dei contabilizzatori – spese che non si contesta siano già state effettuate
– o ad ottenere, in ipotesi, la restituzione di quanto già eventualmente versato. Tale rilievo, dunque, esula dal thema decidendum del presente giudizio. Per le considerazioni suesposte, l'appello proposto dal va Parte_1 accolto e, in riforma della sentenza n. 993/2021, emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 18.10.2021, depositata il 25.10.2021 e notificata in data 25.11.2021, conferma il decreto ingiuntivo n. 1272/2018 del 20.09.2018 di importo complessivo pari € 1.395,34 che diventa definitivamente esecutivo. Dall'accoglimento dell'appello consegue l'accoglimento del motivo d'impugnazione relativo alle spese del primo grado del giudizio. Ogni altra questione è assorbita. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 tenuto conto della non particolare complessità e del valore della controversia, nonché quelle per la c.t.u., seguono la soccombenza e si pongono a carico di in favore del in persona Controparte_1 Parte_1 dell'amministratore pro tempore
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - Accoglie l'appello proposto dal e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 993/2021, emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 18.10.2021, depositata il 25.10.2021 e notificata in data 25.11.2021, conferma il decreto ingiuntivo n. 1272/2018 del 20.09.2018 che dichiara definitivamente esecutivo;
− Condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali per entrambi i gradi del giudizio in favore del
[...] che si liquidano in € 633,00, per il primo grado di giudizio, Parte_1 oltre spese per contributo unificato e per mediazione, IVA e cassa, se dovute spese generali come per legge, ed € 1.425,00 per il presente grado di giudizio, di cui € 147,00 per contributo unificato, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge;
− Pone definitivamente a carico di le spese per Controparte_1 la c.t.u. già liquidate in favore dell'Ing. Persona_1
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina. Così deciso in Messina, l'8.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna
- APPELLANTE- CONTRO
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fazio Paola ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Messina, via Aurelio Saffi is. 98 n. 78, giusta procura in atti;
- APPELLATA – Avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 993/2021 del Giudice di Pace di Messina in materia di opposizione decreto ingiuntivo. Conclusioni delle parti: all'udienza dell'8.10. 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto ritualmente notificato, il di via Luigi Einaudi nr. 11, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza nr 993/2021, emessa in data 18.10.2021, depositata il 25.10.2021 e notificata in data 25.11.2021, con cui il Giudice di Pace di Messina, in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado da aveva Controparte_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 1272/2018 provvisoriamente esecutivo emesso dal medesimo Ufficio in data 20.09.2018 nei suoi confronti e notificato, unitamente al relativo atto di precetto il 23.10.2018, di importo complessivo pari € 1.395,34, richiesto a titolo di partecipazione alle spese per installazione dei contabilizzatori di calore dell'impianto di riscaldamento dell'edificio condominiale, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Contestualmente, con tale pronuncia, il Giudice di prime cure aveva rideterminato l'importo dovuto dalla in € 233,64, oltre interessi legali dal CP_1 dovuto al soddisfo, condannando il alla rifusione delle spese Parte_1 processuali in favore dell'opponente, ivi comprese le spese di mediazione e le spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, Ing. Per_1
[...]
L'appello si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sull'asserito vizio di motivazione della sentenza per avere il Giudice di primo grado erroneamente individuato il thema decidendum, solo afferente alla legittimità della pretesa creditoria del e non anche all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento centralizzato da parte Parte_1 della né alla ripartizione delle spese di riscaldamento. CP_2
Ad avviso di parte appellante, tale erroneo inquadramento avrebbe condotto il Giudicante, a fronte di una delibera di approvazione della spesa non impugnata nei termini di legge, a disporre CTU al fine di accertare se il distacco da parte della fosse CP_1 avvenuto conformemente alle previsioni di cui all'art. 1118, comma 4, c.c., determinando i costi a carico della condomina e quantificandone il relativo importo, nonché per accertare se l'impianto di riscaldamento del Condominio fosse a norma. Con ulteriore motivo d'appello, il domandava la rinnovazione Parte_1 delle operazioni peritali, non condividendo le conclusioni cui era giunto il CTU, per aver qualificato la quota a carico dell'appellata come spesa di consumo e non come spesa di messa a norma e dell'impianto di riscaldamento condominiale. In ultimo, il contestava la sentenza impugnata nella parte relativa alla sua Parte_1 condanna alla refusione delle spese processuali e al pagamento delle spese di CTU. Per tali fatti, dunque, l'appellante domandava, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ricorrendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel merito, l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di primo grado nr. 993/2021, la conferma integrale del decreto ingiuntivo nr. 1272/2018, emesso in data 20.09.2018 dal Giudice di pace di Messina in esito al giudizio iscritto al nr. 2888/2018 rg e dell'atto di precetto del 09.10.2018, con condanna della al pagamento della somma di € 1.395,34, oltre interessi legali e CP_1 spese della procedura monitoria, con rigetto integrale di ogni eccezione e/o domanda avversaria;
il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva ed eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità del giudizio di impugnazione per nullità della procura alle liti. Nel merito, chiedeva il rigetto con qualunque statuizione dell'appello proposto dal in persona dell'amministratore pro tempore, con Parte_1 conferma della sentenza gravata e vittoria di spese e compensi di causa. Con decreto del 12/05/2022, il G.I. assegnava al termine Parte_1 perentorio fino al 3 settembre 2022 per il deposito dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale alla proposizione dell'impugnazione, adempimento cui parte appellante dava seguito con deposito in data 07/07/2022 del verbale di assemblea del 24 maggio 2022. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia in esame ha ad oggetto l'appello proposto dal
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avverso la sentenza nr 993/2021, emessa in data 18.10.2021, depositata il Parte_1
25.10.2021 e notificata in data 25.11.2021, con cui il Giudice di Pace di Messina ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1272/2018 emesso su richiesta dell'Ente condominiale nei confronti della condomina a titolo di partecipazione alle spese Controparte_1 di partecipazione alle spese di installazione dei contabilizzatori all'impianto di riscaldamento condominiale. Con il proprio atto d'appello, il deduce l'erroneità della sentenza di prime Parte_1 cure, per avere accolto l'opposizione proposta dalla in ragione della CP_1 legittimità del suo distacco dall'impianto condominiale nonché per avere rideterminato l'importo dovuto dalla condomina pur in presenza di una delibera non impugnata, ampliando il thema decidendum. Per il Condominio appellante, in particolare, la contabilizzazione del calore è un preciso obbligo imposto dall'art. 9, comma 5, D. Lgs 102/2014 quale intervento di messa a norma dell'impianti di riscaldamento e la delibera del 22.06.2017 – con cui è stato approvato il conferimento alla ditta Baeli dell'incarico di fornire l'impianto di contabilizzazione del calore - ne costituirebbe la specifica esecuzione. Ne conseguirebbe, ad avviso del Condominio, l'obbligo per ciascun condomino di partecipare alle spese per l'installazione ai sensi dell'art. 1118, comma 4, c.c., ivi incluso il soggetto che ha rinunciato all'utilizzo dell'impianto centralizzato. In punto di diritto, si procede con una ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Occorre prendere le mosse dalla direttiva 2012/27/UE, modificata dalla 2018/2002/UE (oggi aggiornata dalla direttiva 1275/2024), che, per prima, ha stabilito un quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs.102/2014, modificato dal d.lgs. 141/2016, che ha sancito l'obbligo di contabilizzazione individuale del calore per tutti gli edifici con più appartamenti serviti da un impianto centralizzato di riscaldamento, raffrescamento e di fornitura di acqua calda sanitaria. A livello sovranazionale, è, successivamente, intervenuta la direttiva 2018/2002, fissando nuovi obiettivi per il 2020 e il 2030, in materia di efficienza energetica, recepita con d.lgs. 73/2020. Nello specifico, per quanto di interesse nel caso in esame, al fine di garantire il risparmio energetico e una maggiore efficienza, si richiede che gli impianti di riscaldamento centralizzato dei condomini siano dotati di contatori individuali. A fronte della normativa sopra richiamata sussiste l'obbligo per l'Ente condominiale, con impianto di riscaldamento centralizzato, di dotarsi di contabilizzatori. Va pure tenuto in debita considerazione il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale si riconosce a ciascun condomino il diritto di rinunziare legittimamente all'uso del riscaldamento centralizzato, distaccando le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, se sia provato che dal distacco non derivano aggravi di spesa per gli altri condomini o uno squilibrio di funzionamento. In tale ipotesi, il che abbia rinunciato all'utilizzo dell'impianto centralizzato di Parte_1 riscaldamento ha il solo obbligo di concorrere nel pagamento delle spese occorrenti per la conservazione e la manutenzione straordinaria dell'impianto; la partecipazione a tali voci di spesa si spiega in ragione della possibilità per il singolo condomino di riallacciare la propria unità immobiliare all'impianto centralizzato, quale accessorio di proprietà comune (cfr. Cass. civ. sent. 2 n. 18131 del 2020). L'art 1118 comma 4 c.c., introdotto dalla legge n. 220 del 2012, recepisce tale orientamento e prevede che: “Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.” Non pare revocabile in dubbio, alla luce del tenore di tale articolo e della normativa sopra richiamata, che il condomino distaccato sia obbligato a contribuire al pagamento anche di tutti quei lavori connessi alla contabilizzazione del calore, dovendosi qualificare lo stesso come intervento di messa a norma dell'impianto. In questa direzione, si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il condòmino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell'impianto di riscaldamento anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune (cfr. Cass. 23756/2016). Allo stesso modo il condòmino è tenuto a concorrere alla spesa anche quando abbia offerto la prova che dal distacco non derivino né un aggravio di gestione o un suo squilibrio termico: in tali casi è esonerato soltanto dall'obbligo delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulta dal regolamento condominiale. Ciò chiarito, deve ritenersi fondato il proposto appello per le ragioni che seguiranno. In primo luogo, si osserva come risulti corretto quanto statuito dal Giudice di prime cure richiamando le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla legittimità del distacco operato dalla - in quanto lo stesso non ha CP_1 cagionato notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto e aggravi di spesa per gli altri condomini. Petr quanto sopra, tuttavia, alla luce della normativa richiamata, la condomina non è esonerata dal concorso alle spese per consentire l'adeguamento dell'impianto centrale condominiale, entro il 30 giugno 2017, al sistema di contabilizzazione del calore. A ciò si aggiunga che, come rilevato dall'Ente condominiale, il titolo della pretesa creditoria va rinvenuto nella delibera di affidamento dell'incarico alla ditta BS Baeli service, previa sottoposizione all'assemblea dei condomini del preventivo per l'intervento de quo, delibera che non è stata oggetto di impugnazione da parte di
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condomina dissenziente. Controparte_1
Sul punto, parte appellata deduce la nullità della delibera in questione, trattandosi di delibera con cui le sono state addebitate le spese di riscaldamento pur non usufruendo la stessa dell'impianto in questione. Quanto all'asserita nullità della delibera, si richiama la recente sentenza n. 9839 del 14/04/2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui: “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..” A ciò si aggiunga che, la lamentata carenza di una delibera assembleare di ripartizione delle spese occorrenti per l'intervento di manutenzione straordinaria, di messa a norma dell'impianto di riscaldamento tra i singoli condomini, non comporta l'infondatezza della pretesa del di riscuotere le quote dai condomini obbligati ai sensi Parte_1 degli artt. 1123 e ss. c.c. Come pure sancito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “Si ravvisa, invero, un duplice oggetto della deliberazione dell'assemblea condominiale che approvi un intervento di manutenzione delle parti comuni: 1) l'approvazione della spesa, che significa che l'assemblea ha riconosciuto la necessità di quella spesa in quella misura;
2) la ripartizione della spesa tra i condomini, con riguardo alla quale la misura del contributo dipende dal valore della proprietà di ciascuno o dall'uso che ciascuno può fare della cosa. Se, allora, l'approvazione assembleare dell'intervento, ove si tratti lavori di manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, la ripartizione, che indica il contributo di ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione) (arg. da Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477).” (Cass. civ. sez. 6 -2, ordinanza n. 20003 del 2020). Per tutto quanto precede, deve ritenersi che la delibera suddetta non sia nulla e che, in assenza di impugnazione nel termine perentorio, quanto ivi approvato sia divenuto obbligatorio per la condomina. Ne deriva che correttamente il , munito di Parte_1 titolo per la pretesa creditoria, ha adito l'autorità giudiziaria mediante il ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere quanto di spettanza della alla luce delle CP_1 tabelle millesimali. Fermo quanto sopra stabilito, in ordine alla concreta individuazione della quota di spettanza della condomina, si rileva che il Giudice di Pace di Messina, nel revocare il decreto ingiuntivo e rideterminare l'importo dovuto, ha aderito alla consulenza tecnica d'ufficio che ha quantificato l'importo dovuto dalla in € 233,64, con CP_1 ciò ritenendo che la ripartizione effettuata alla luce delle tabelle millesimali non fosse corretta, pure in applicazione dell'art. 9, comma 5 lett. b D. Lgs. 102/2014. Si ritiene, tuttavia, che nella ripartizione delle spese ai singoli condomini, debba aversi riguardo solo alla delibera condominiale con cui è stata approvata dall'assemblea regolarmente costituitasi e con la maggioranza richiesta dalla legge, il preventivo portato dalla ditta BS Baeli Service che prevede un impegno di spesa totale di euro 31.900 (€ 29.000 + IVA) ed euro 3.150,00 per il tecnico. Successivamente, l'Amministratore ha ripartito il debito tra i condomini in base ai millesimi conosciuti e, la quota dovuta dalla sig.ra è stata calcolata in CP_1
€1.395,34. Tale delibera rappresenta l'unico titolo della pretesa creditoria e, in assenza di specifiche contestazioni con impugnazione della delibera, deve ritenersi vincolante per parte appellata. Si rileva, infine, come risulti inconferente la circostanza dedotta in udienza da parte appellata secondo cui l'impianto di riscaldamento condominiale sia – allo stato – non funzionante e che, come pure riscontrato dal CTU, l'intervento non sia risultato a norma rispetto alla normativa richiamata, in quanto la presente pretesa creditoria si fonda su un titolo di formazione antecedente a tali deduzioni. Né parte appellata ha formulato specifiche domande volte ad impedire la condanna al pagamento delle spese di installazione dei contabilizzatori – spese che non si contesta siano già state effettuate
– o ad ottenere, in ipotesi, la restituzione di quanto già eventualmente versato. Tale rilievo, dunque, esula dal thema decidendum del presente giudizio. Per le considerazioni suesposte, l'appello proposto dal va Parte_1 accolto e, in riforma della sentenza n. 993/2021, emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 18.10.2021, depositata il 25.10.2021 e notificata in data 25.11.2021, conferma il decreto ingiuntivo n. 1272/2018 del 20.09.2018 di importo complessivo pari € 1.395,34 che diventa definitivamente esecutivo. Dall'accoglimento dell'appello consegue l'accoglimento del motivo d'impugnazione relativo alle spese del primo grado del giudizio. Ogni altra questione è assorbita. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 tenuto conto della non particolare complessità e del valore della controversia, nonché quelle per la c.t.u., seguono la soccombenza e si pongono a carico di in favore del in persona Controparte_1 Parte_1 dell'amministratore pro tempore
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - Accoglie l'appello proposto dal e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 993/2021, emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 18.10.2021, depositata il 25.10.2021 e notificata in data 25.11.2021, conferma il decreto ingiuntivo n. 1272/2018 del 20.09.2018 che dichiara definitivamente esecutivo;
− Condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali per entrambi i gradi del giudizio in favore del
[...] che si liquidano in € 633,00, per il primo grado di giudizio, Parte_1 oltre spese per contributo unificato e per mediazione, IVA e cassa, se dovute spese generali come per legge, ed € 1.425,00 per il presente grado di giudizio, di cui € 147,00 per contributo unificato, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge;
− Pone definitivamente a carico di le spese per Controparte_1 la c.t.u. già liquidate in favore dell'Ing. Persona_1
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina. Così deciso in Messina, l'8.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna