Art. 1. Articolo unico.
L'ente "Ufficio di affrancazione", con sede in Scarlino, istituito con sovrana risoluzione del 23 agosto 1854 e trasformato in deputazione elettiva per effetto del regolamento del 5 novembre 1860, e' soppresso.
Il patrimonio dell'ente predetto e' devoluto in parti di uguale valore all'ente comunale di assistenza di Scarlino e al patronato scolastico dello stesso comune.
Il prefetto di Grosseto e' incaricato della devoluzione del patrimonio, ai sensi del precedente comma.
L'ente "Ufficio di affrancazione", con sede in Scarlino, istituito con sovrana risoluzione del 23 agosto 1854 e trasformato in deputazione elettiva per effetto del regolamento del 5 novembre 1860, e' soppresso.
Il patrimonio dell'ente predetto e' devoluto in parti di uguale valore all'ente comunale di assistenza di Scarlino e al patronato scolastico dello stesso comune.
Il prefetto di Grosseto e' incaricato della devoluzione del patrimonio, ai sensi del precedente comma.