Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 27/07/1981, residente in [...]9/10 16164
GENOVA [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. OLIVERI GRETA (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._3
15/03/1981, residente in V. FELICE DEL CANTO 9/10 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. OLIVERI GRETA
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
21.11.2024;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 28/07/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1. i coniugi vivranno, separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Genova, via Felice del Canto n. 9/10, di proprietà della OR , resta assegnata a quest'ultima con ogni bene, arredo in Pt_1
essa contenuto e relative pertinenze, perché vi abiti con il figlio;
CP_3
3. il figlio , nato a [...], il [...] sarà affidato congiuntamente CP_3
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione ex casa coniugale, di proprietà della OR , sita in Pt_1
Genova, via Felice del Canto n. 9/10;
4. il signor vedrà e terrà con sé il figlio ogni martedì e mercoledì, CP_1 CP_3 prelevandolo all'uscita della scuola e ogni domenica, se possibile facendo pernottare da lui il figlio;
5. si seguirà il principio dell'alternanza per le festività civili e religiose nel corso dell'anno. Il Natale e la Pasqua, avendo un periodo di festa maggiore per il figlio, verrà trascorso con questi ultimo in parti uguali da entrambi i genitori;
6. i genitori potranno trascorrere con il figlio un periodo di vacanze estive di quindici giorni, anche non consecutivi. I coniugi dovranno comunicarsi le rispettive disponibilità per l'estate entro il 30 aprile di ciascun anno;
7. durante il periodo di ferie il diritto di visita è sospeso per l'altro genitore;
8. il genitore che dovesse assentarsi per motivi personali e/o lavorativi concorderà con l'altro genitore a chi lasciare il figlio in tale periodo CP_3
così da permettere al genitore che rimane a casa di poter vedere il figlio;
9. fermo restando l'importanza dei nonni materni e paterni nella crescita del figlio è naturale ritenere che si predilige sempre e comunque che il medesimo trascorrano più tempo possibile con i genitori;
10. i nonni materni e paterni non dovranno mai interferire nelle scelte educative e personali del figlio così come altre figure che ruota attorno al CP_3
bambino;
11.il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla OR , a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il giorno 1 di ogni CP_3 mese, l'importo di euro 500,00 mensili oltre rivalutazione Istat annuale, come per legge, mediante bonifico bancario;
12.il signor percepirà l'assegno unico universale al 100%; CP_1
3 13.il signor continuerà a versare mensilmente la somma pari ad euro CP_1
500,00 relativa al mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale, così come le utenze di casa;
mentre la OR si accollerà le spese attinenti Pt_1
l'amministrazione ordinaria e straordinaria della casa coniugale;
14.da diverso tempo il signor ha stipulato per il figlio una polizza sanitaria CP_1
il cui premio assicurativo verrò sostenuto al 100% dal medesimo;
15. i genitori suddivideranno tra loro, in ragione del 50% ciascuno, escluse le spese mediche (vedi punto n. 14) le spese straordinarie per il figlio, secondo le voci e con i criteri di cui al verbale di riunione della IV Sezione del Tribunale di
Genova del 15/9/2016 che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare. I rimborsi delle quote anticipate da un genitore dovranno essere versati all'altro entro e non oltre il mese successivo alla richiesta, restando esclusa la possibilità di compensazioni con il contributo al mantenimento ordinario dei minori;
14. la OR e il signor si dichiarano entrambi economicamente Pt_1 CP_1
autosufficienti;
15. fin da ora i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di altri documenti equipollenti, validi per l'espatrio”;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012, Numero 322, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
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