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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/07/2025, n. 26588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26588 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE EP DE MA Sent. n. sez. 1749/2025 CC - 16/05/2025 R.G.N. 10857/2025 - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: udita la relazione del Consigliere Maria Greca Zoncu La Corte di appello rilevava che il provvedimento di cumulo di cui al SIEP 616/24, essendo successivo, aveva assorbito anche il precedente e che nel cumulo vanno inserite tutte le pene, anche quelle già espiate;
pertanto il calcolo effettuato dal procuratore generale appariva corretto, posto che aveva escluso il periodo presofferto e i periodi di liberazione anticipata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26588 Anno 2025 Presidente: DE MA EP Relatore: ON IA RE Data Udienza: 16/05/2025 3. Il sostituto procuratore generale Luca Tampieri depositava conclusioni scritte e chiedeva accogliersi il ricorso limitatamente alla richiesta inerente l’esclusione della condanna sub 3) e rigettarsi nel resto.
1. Il ricorso è inammissibile. In tema di esecuzione delle pene detentive ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., l'emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, prima della valutazione dell'istanza di concessione di misure alternative formulata in relazione a titolo poi inglobato nel cumulo, determina una completa novazione del titolo esecutivo, sicché legittimamente l'interessato può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative che tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata (Sez. 1, n. 27008 del 19/05/2021, Scarcia, Rv. 281616 - 01) 2 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il motivo di ricorso di fatto non si confronta con la motivazione sottesa al rigetto dell’istanza e non fornisce elementi ulteriori atti a evidenziare vizi motivazionali o violazioni di legge;
anzi, apporta elementi ulteriori a sostegno della correttezza della decisione impugnata. Il Consigliere estensore IA RE ON 4
pertanto il calcolo effettuato dal procuratore generale appariva corretto, posto che aveva escluso il periodo presofferto e i periodi di liberazione anticipata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26588 Anno 2025 Presidente: DE MA EP Relatore: ON IA RE Data Udienza: 16/05/2025 3. Il sostituto procuratore generale Luca Tampieri depositava conclusioni scritte e chiedeva accogliersi il ricorso limitatamente alla richiesta inerente l’esclusione della condanna sub 3) e rigettarsi nel resto.
1. Il ricorso è inammissibile. In tema di esecuzione delle pene detentive ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., l'emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell'ordine di esecuzione, prima della valutazione dell'istanza di concessione di misure alternative formulata in relazione a titolo poi inglobato nel cumulo, determina una completa novazione del titolo esecutivo, sicché legittimamente l'interessato può presentare una nuova richiesta di concessione di misure alternative che tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata (Sez. 1, n. 27008 del 19/05/2021, Scarcia, Rv. 281616 - 01) 2 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il motivo di ricorso di fatto non si confronta con la motivazione sottesa al rigetto dell’istanza e non fornisce elementi ulteriori atti a evidenziare vizi motivazionali o violazioni di legge;
anzi, apporta elementi ulteriori a sostegno della correttezza della decisione impugnata. Il Consigliere estensore IA RE ON 4