Ordinanza cautelare 6 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 11 giugno 2025
Parere definitivo 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/06/2025, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 05049/2025REG.PROV.COLL.
N. 00195/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2025, proposto dall’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
contro
il sig. Alessandro Santucci, rappresentato e difeso all’avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giacomo Romano in Roma, piazza di Campitelli, n. 2 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 325/2024, pubblicata in data 11 novembre 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio sig. Alessandro Santucci;
Vista l’ordinanza cautelare del 6 febbraio 2025, n. 484;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Brunella Bruno;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno appellato, immatricolato nell’a.a. 2022-2023 al corso di laura di infermieristica presso l’Università “La Sapienza “ di Roma, nell’ambito del quale ha conseguito n. 36 crediti formativi, ha presentato all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, in data 21 settembre 2023, una istanza per l’immatricolazione al corso ordinario di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in anno successivo al primo, previa valutazione del proprio curriculum studiorum e dei crediti formativi maturati. Con nota del 18 ottobre 2023, detta istanza non è stata accolta, comunicandosi all’interessato, tra l’altro, che “ le modalità d’immatricolazione per gli anni successivi al primo sono disciplinate al pari di qualsiasi altro concorso pubblico e i termini di presentazione delle istanze, le modalità di deposito ed i requisiti di partecipazione non possono essere in alcun modo derogati ”.
L’istante - previa contestazione dell’illegittimità del silenzio originariamente serbato sulla suddetta istanza, oggetto della declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata con la sentenza n. 26 del 2024 -, ha, dunque, proposto impugnazione, con ricorso per motivi aggiunti, avverso la sopra indicata nota, nonché avverso una serie di atti preclusivi al soddisfacimento della sua pretesa, tra i quali il DR n. 1467/2023, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ateneo in data 29 settembre 2023, con il quale è stato comunicato, che: << Per l'anno accademico 2023/2024, stante la accertata indisponibilità dei posti vacanti per ciascuno dei cinque anni successivi al primo, come da seguente tabella, con il presente Avviso si rende nota l'impossibilità, da parte di questo Ateneo, di accettazione di qualsivoglia istanza di ammissione agli anni di Corso di riferimento >>.
Il primo giudice, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto, nei termini chiariti nella relativa motivazione, il ricorso per motivi aggiunti, rilevando che sulla base del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 24 giugno 2022, n. 583, per i corsi di laurea a numero programmato su base nazionale ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), è consentita l’immatricolazione ad anni successivi al primo « esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti » (allegato 2 - Procedure per l’iscrizione, l’accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria; punti 12 e 13 del citato decreto ministeriale). A questo scopo - precisa la sentenza - si prescinde dallo scorrimento della graduatoria unica formatasi all’esito della prova di ammissione, mentre si dà luogo a « procedure comparative » indette dal singolo ateneo presso cui si forma la disponibilità di posti per ciascuna coorte.
A fondamento della statuizione di accoglimento, inoltre, è stata posta in rilevo la « differenza ontologica » tra i due diversi tipi di immatricolazione. Sul punto, nella pronuncia sono stati richiamati i principi enunciati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza del 28 gennaio 2015, n. 1, secondo cui la prova di ammissione su base nazionale ha la funzione di selezionare coloro che «si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario », nei corsi di laurea a numero programmato, mentre « per quelli già inseriti nel sistema ( e cioè già iscritti ad università italiane o straniere ) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l’esistenza di una “predisposizione” di tal fatta, quanto piuttosto, semmai, di valutarne l’impegno complessivo di apprendimento ( v. art. 5 del D.M. n. 270/2004 ) dimostrato dallo studente con l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute ».
In tale quadro, il primo giudice ha anche affermato che la possibilità per gli studenti collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale di prima immatricolazione nei corsi di laurea a numero programmato di iscriversi ad anni successivi al primo non va intesa nel senso di disporre « una riserva o un diritto di precedenza a favore di questi ». Essa ha per contro l’esclusiva funzione di eliminare la disparità di trattamento che si verificherebbe in loro danno se ad essi fosse impedito di concorrere alle procedure per le immatricolazioni ad anni successivi indette dai singoli atenei con avvisi annuali. Inoltre, ha la funzione di disciplinare le conseguenze sulla graduatoria nazionale in caso di loro proficua partecipazione a tali procedure, destinate alla formazione di graduatorie autonome e distinte. La conclusione cui la sentenza è giunta è che, pertanto, nelle procedure indette dai singoli atenei gli iscritti nella graduatoria nazionale « devono concorrere con tutti gli altri che vogliono ottenere il trasferimento da altri Atenei o da altri corsi di Laurea », senza alcuna riserva a loro favore, come invece erroneamente supposto dall’ateneo resistente a fondamento del provvedimento impugnato.
L’Università appellante contesta la sentenza impugnata, censurando il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice.
L’originario ricorrente si è costituito in resistenza, concludendo, con articolate deduzioni, per l’infondatezza delle censure fornulate nel ricorso in appello.
Con ordinanza n. 484 del 6 febbraio 2025 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, stante la ritenuta sussistenza dei relativi presupposti, alla luce dell’orientamento espresso da questo Consiglio in relazione alle questioni controverse.
All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
2. L’appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle disposizioni del citato decreto ministeriale del 24 giugno 2022, n. 583, deducendo che in base ad esse l’immatricolazione ad anni successivi al primo dovrebbe seguire l’ordine della graduatoria nazionale della prova di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e alle scelte espresse da ciascun candidato in essa collocato, con immatricolazioni “a pettine” ad ogni scorrimento. Più in particolare, secondo la ricostruzione alla base dell’appello, in assenza di posti disponibili per la prima preferenza utile espressa in sede di partecipazione alla prova, l’interessato viene prenotato « su una scelta successiva »; a questo punto egli viene posto di fronte alla scelta se immatricolarsi o attendere « posti sulle preferenze migliori indicate » che si rendano disponibili all’esito di successivi scorrimenti. Nel primo caso si ha l’automatico annullamento di tutte le altre preferenze espresse. Nel secondo, la possibilità di immatricolazione “a pettine” prevista dalla normativa ministeriale – precisa l’appello – viene quindi determinato sulla base degli scorrimenti della graduatoria nazionale, settimanalmente comunicati alle università. Come ricavabile dai punti 12 e 13 dell’allegato 2, vi sarebbe soggetta anche l’iscrizione ad anni di corso successivi primo, previo riconoscimento dei crediti maturati presso altri corsi di laurea. Ciò, in ogni caso, sempreché si concretizzi presso il singolo ateneo il presupposto della disponibilità di posti per il singolo anno accademico, a suo tempo programmati su base nazionale ai sensi della più volte richiamata legge 2 agosto 1999, n. 264.
1.1. In tale quadro, l’appellante ha sostenuto che solo una volta completato lo scorrimento della graduatoria nazionale ciascun ateneo potrà assegnare i posti resisi disponibili per gli anni successivi al primo mediante avviso pubblico, aperto anche ai trasferimenti/passaggi da altre università e/o corsi di laurea. Su queste basi sarebbe dunque ricavabile la riserva a favore degli iscritti in posizione utile nella graduatoria nazionale, rispetto ai quali sarebbe consentito solo «in via residuale» il concorso di altri soggetti. L’opposta interpretazione delle disposizioni ministeriali data dalla sentenza di primo grado, incentrata sulla distinzione tra i due diversi tipi di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia, non avrebbe per contro alcun fondamento normativo, nella misura in cui postula un autonomo canale di accesso a livello di singole università. Inoltre sarebbe in contrasto con i principi che presiedono all’immatricolazione per i corsi di laurea a numero programmato su base nazionale, contraddistinta dalla predeterminazione del contingente di matricole iscrivibili per ciascun anno accademico in base all’offerta formativa del sistema universitario.
2. La sopra illustrata ricostruzione è fondata, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dall’orientamento, che può ritenersi ormai consolidato, espresso da questo Consiglio in numerose pronunce, riferite ad analoghe controversie (cfr., ex multis , le recenti sentenze di questa Sezione n. 2543 del 2025; n. 2541 del 2025) - da intendersi richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. -, con le quali sono state esplicitate le ragioni che non consentono di apprezzare favorevolmente le deduzioni articolate dalla ricorrente originaria e le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice.
3. Le deduzioni dell’appellante trovano conferma nella normativa concernente le procedure per l’iscrizione, l’accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria, di cui al citato allegato n. 2 al decreto ministeriale del 24 giugno 2022, n. 583, relativo all’anno accademico in contestazione nel presente giudizio. Sul punto hanno rilievo i punti nn. 9 - 13 del citato allegato.
4. Come chiarito nelle sopra richiamate pronunce di questa Sezione, le predette disposizioni regolano lo scorrimento della graduatoria nazionale e le relative conseguenze per ciascun candidato, sulla base della distinzione tra quello che « a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile »; e quello che « b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile ». Il primo è automaticamente «assegnato» al posto prescelto « ed è tenuto ad immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato »; il secondo è prenotato « su una scelta successiva ». Per effetto della prenotazione, quest’ultimo è posto di fronte alla seguente alternativa: « può immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabiliti al punto 11 ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate ». Per effetto della scelta di immatricolarsi - prosegue la disposizione in esame - « si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse » (tutte le previsioni citate sono contenute nel punto 9). L’opposta scelta di attendere che si renda disponibile un posto tra le migliori preferenze espresse consente dunque all’interessato di conservare la priorità su queste ultime e nel frattempo di iscriversi e frequentare altri corsi di studio universitari.
5. In ragione delle descritte modalità di funzionamento della graduatoria nazionale, in sede di sua prima pubblicazione viene quindi attribuita ai candidati la posizione di « “assegnato” ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come “prenotato” ovvero come “in attesa” ». Sono poi previsti termini stretti per gli interessati per esercitare le opzioni che derivano loro dalla posizione in graduatoria, come modificata per effetto di ciascuno scorrimento. I singoli atenei sono quindi tenuti a comunicare al CINECA, che gestisce la graduatoria nazionale « i nominativi degli studenti immatricolati » (punto 11).
6. Di specifico interesse per il presente giudizio sono i successivi punti nn. 12 e 13, che disciplinano l’iscrizione ad anni successivi al primo, la quale a sua volta è destinata a dare luogo ad ulteriori scorrimenti della graduatoria, « ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile » (così il punto 12).
7. Per l’iscrizione ad anni successivi al primo ai corsi di laurea a numero programmato sono innanzitutto enunciate le regole di carattere generale secondo cui l’accesso attraverso questo canale di immatricolazione è consentito « esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo »; e, inoltre, « previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni ». Come sopra accennato, nel successivo secondo periodo sono poi definite le conseguenze di questa modalità di accesso sulla graduatoria, consistente nel suo « scorrimento (…) ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile», che si specifica inoltre riguardare anche il caso «delle rinunce successive all’immatricolazione ».
8. Il successivo punto 13 esordisce con la clausola di salvezza dell’iscrizione ad anni successivi al primo attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale: «(f)ermo restando quanto previsto dal precedente punto 12 ». Quindi, dopo avere riprodotto le sopra menzionate regole della necessità di previo riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità, oltre che del limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso nella relativa coorte, il punto in esame precisa che la disponibilità si determina nei casi di « rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia »; ed inoltre negli ulteriori casi « previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento ». Viene ulteriormente specificato che i posti così resi disponibili sono comunque soggetti al limite per anno accademico fissato in sede governativa ai sensi dell’art. 3 della sopra citata legge 2 agosto 1999, n. 264, e cioè al limite dei « posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione ». In tutti i casi che « danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità » - conclude la disposizione - il singolo ateneo « è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale », nella « consistenza per la durata legale del corso di laurea », a suo tempo « definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno ».
9. La ricognizione della normativa ministeriale applicabile alla fattispecie controversa conduce a confutare l’assunto su cui si fonda l’accoglimento del ricorso in primo grado, secondo cui i candidati collocati nella graduatoria nazionale in posizione utile all’immatricolazione non beneficerebbero di alcuna riserva di posti in loro favore e dunque di una priorità rispetto ad altri aspiranti all’iscrizione al corso di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia, come la ricorrente, laureatasi in un altro corso di studi. La priorità si ricava invece dal confronto tra i punti 12 e 13 dell’allegato 2 al decreto ministeriale. In base al primo punto è riservata «ai candidati collocati in posizione utile in graduatoria» la possibilità di accedere a posti relativi ad anni successivi al primo che si rendano liberi rispetto a quelli previsti in sede di programmazione nazionale, e cioè in caso di «documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni».
9.1. Più precisamente, nell’ipotesi in cui sia accertata una disponibilità di posti e siano conseguentemente avviate le «procedure» di copertura da parte del singolo ateneo, così come nel caso delle « rinunce successive all’immatricolazione » di candidati posti in posizione poziore, si determina « lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile ». Viene così enunciata una correlazione tra la graduatoria nazionale e la copertura di posti che si rendano disponibili per anni successivi al primo.
9.2. L’inciso « (f)ermo restando quanto previsto dal precedente punto 12 » posto in apertura del successivo punto 13 rende invece palese che l’immatricolazione ad anni successivi al primo da esso prevista postula che non sia più possibile attingere alla graduatoria nazionale, per effetto dell’esaurimento di candidati in posizione utile interessati ad un posto nel singolo ateneo. Si apre così il concorso di aspiranti provenienti dall’esterno, per i posti che si rendono liberi per ciascuna annualità successiva alla prima per effetto di rinunce, trasferimenti, passaggi ad altri corsi o negli altri casi previsti dal singolo ateneo, sulla base di una verifica dei posti disponibili svolta dal singolo ateneo di una selezione preceduta da un apposito « avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti ». L’ipotesi è in ogni caso destinata alla copertura di posti risultanti dalla programmazione nazionale e dunque è prevista in funzione delle sottese esigenze di formazione di personale sanitario in base ai fabbisogni del settore.
9.3. Se ne ricava, quindi, che fin quando vi siano candidati in graduatoria nazionale che abbiano espresso una scelta in favore dell’ateneo che abbia posti disponibili occorre riconoscere a loro favore una corrispondente riserva; e che non è invece possibile mettere i medesimi posti a disposizione di aspiranti provenienti da altri corsi di studio che non si siano sottoposti al vaglio iniziale dato dalla prova annuale di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso. A fondamento della scelta enunciata nel decreto ministeriale si pone lo stesso criterio meritocratico insito nella previsione di una prova di ammissione su base nazionale prevista per l’immatricolazione ai corsi di laurea a numero programmato ai sensi della più volte richiamata legge 2 agosto 1999, n. 264. La disciplina ministeriale in esame ne costituisce la coerente applicazione allo specifico caso dell’immatricolazione ad anni successivi al primo. Solo per eventuali esigenze di ricostituzione delle coorti derivanti dalla programmazione nazionale a suo tempo svolta per ciascun anno accademico si aggiunge quindi un ulteriore canale di accesso aperto all’esterno. Per questa ipotesi di carattere sussidiario il punto 13 impone la regola della selezione di carattere concorsuale, per candidati che a suo tempo non hanno svolto la prova di ammissione su base nazionale.
10. Rispetto alla ricostruzione della normativa ministeriale finora svolta si palesa sfornita di fondamento testuale, oltre che non persuasiva sul piano logico, l’opposta tesi enunciata dalla sentenza, secondo cui il punto 12 dell’allegato 2 al decreto ministeriale avrebbe la funzione di rimuovere un limite al concorso ai posti resisi disponibili per anni successivi al primo nei confronti dei candidati collocati in posizione non utile nella graduatoria nazionale, ed evitare così una discriminazione in loro danno nei confronti di altri aspiranti ai medesimi posti. In contrario è sufficiente osservare che è illogico, e dunque erroneo, suppore che i primi necessitino di un’espressa disposizione ministeriale che consenta loro di concorrere su un piano di parità con i secondi, per posti relativi a corsi di laurea per i quali con scelta legislativa di sistema è prevista una selezione su base nazionale ai fini della relativa ammissione, cui essi si sono sottoposti a differenza di questi ultimi.
11. Non utile è inoltre il richiamo al precedente di questa sezione di cui alla sentenza del 16 maggio 2024, n. 4380. Nel rispingere anche in quel caso il ricorso dell’aspirante matricola, sul rilievo che la disponibilità del posto non comporta il diritto all’immatricolazione, ma richiede la selezione aperta a tutti gli interessati a livello di ateneo, il precedente in questione ha statuto che il citato punto 13 dell’allegato 2 al decreto ministeriale prevede « una nuova e diversa disciplina per regolare il trasferimento dello studente agli anni successivi al primo », sulla base di una « nozione di disponibilità non coincide con quella che, ex art.12 precedente », a sua volta incentrata sullo scorrimento della graduatoria nazionale. Vero è, peraltro, che la stessa sentenza ha precisato che l’immatricolazione ad anni successivi al primo « non è soggetto alla regola della programmazione dei fabbisogni a livello nazionale e dell’offerta formativa, ma alla disponibilità – che è nuova ed autonoma – di posti successivamente venutisi a determinare ». Ma l’enunciazione ora riportata va posta in un contesto in cui dalla complessiva lettura della motivazione non risulta esaminato nello specifico il rapporto tra immatricolazione ad anni successivi in favore di candidati collocati in posizione utile in graduatoria nazionale, che ne determinano quindi lo scorrimento, e nella diversa ipotesi di ulteriori posti resisi disponibili in caso di rinunce, trasferimenti e passaggi di corso o di università.
11.1. Per questa seconda fattispecie va ribadito che essa postula l’esaurimento della graduatoria nazionale, e che dunque non vi siano più candidati in posizione utile per l’immatricolazione nell’ateneo che abbia posti disponibili in anni successivi al primo. Nel caso di specie, la statuizione di accoglimento del ricorso in primo grado si fonda invece sull’erroneo assunto che con i candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale concorrano su un piano di parità altre aspiranti matricole.
12. In accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata, il ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio di primo grado deve quindi essere respinto.
13. Le spese del doppio grado di giudizio possono nondimeno essere compensate, in ragione della natura delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 195 del 2025), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO