TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/09/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2025 promossa con ricorso depositato in data 28.01.2025 da
nato a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] Parte_2 entrambi con gli avv. Capuzzo Marta e Moro Giancarlo ricorrenti nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1 di Padova resistente
OGGETTO: rettificazione della attribuzione di sesso e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti:
“voglia il Tribunale adito accogliere le domande proposte dal sig. nel Parte_1 presente giudizio e per l'effetto:
1) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova (PD) di provvedere alla rettificazione dell'atto di nascita n. 938, Parte I, serie A volume 1- Anno 1987, annotandovi
pagina 1 di 10 che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi rispettivamente come “femminile” e come “ e non altrimenti;
Per_1
2) dichiararsi nei confronti della parte ricorrente l'insussistenza dell'obbligo della preventiva autorizzazione del Tribunale prima di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschile a femminile alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale sentenza n. 143/2024;
3) in considerazione della volontà espressa dal sig. e dalla signora Parte_1
che interviene nel presente giudizio dichiararsi lo scioglimento del Parte_2 matrimonio contratto dai medesimi in data 29.9.2018 a HE (PD) (atto di matrimonio Comune di Padova – anno 2018 n. 164, parte 2, serie B, vol. 01)”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28.01.2025 il ricorrente , premesso di essere Parte_1 nato il [...] in [...], di aver contratto matrimonio con il Parte_2
29.09.2018 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
HE al n. 7, parte 2, serie A, dell'anno 2018), chiedeva la rettifica dell'attribuzione del sesso da maschile a femminile con assunzione del prenome in luogo di Per_1 Pt_1 dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo di previa autorizzazione giudiziale nel caso in cui decidesse di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari all'adeguamento dei caratteri e organi sessuali da maschili a femminili e lo scioglimento del matrimonio in seguito alla rettifica dei dati anagrafici di cui al ricorso.
Alle richieste avanzate da parte ricorrente aderiva anche la moglie . Parte_2
riferiva che la decisione di rettificare i propri dati anagrafici e di adeguare i Parte_1 propri caratteri da maschile a femminile era il frutto di un lungo percorso personale e psicodiagnostico. Precisava di aver percepito la sua varianza di genere sin dall'adolescenza, manifestando forte disagio sociale e psicologico, che influiva negativamente sul rapporto con i coetanei e sul percorso scolastico, che finiva per abbandonare. A 18 anni non usciva più di casa, ritirandosi dalla scuola e annullando tutte le relazioni sociali, sentendosi inadatto e diverso. Iniziava quindi un percorso terapeutico e, in quella fase, veniva diagnosticata una fobia sociale che, alla luce del percorso intrapreso con la dott.ssa , veniva letta come Per_2 conseguenza della disforia di genere.
In riferimento alla sfera affettiva e sessuale, precisava di sentire all'epoca il dovere di rivestire un ruolo maschile per non dispiacere ai famigliari e che solo all'età di 16 anni si riconosceva omosessuale. pagina 2 di 10 Spiegava poi di aver incontrato , l'attuale moglie, all'età di 20 anni e che l'accordo Parte_2 fra i due era di vivere uno scambio di ruolo, ovvero che potesse esprimere, nel Pt_1 contesto quotidiano, la propria femminilità e la sua mascolinità, pur non Parte_2 incontrando tale modalità il consenso dei genitori .
Precisava che nel 2017 iniziava ad informarsi sulla “disforia di genere”. Da allora si Pt_1 esprimeva al femminile nel mondo virtuale e in casa e nel 2020 iniziava il percorso finalizzato alla transizione di genere, venendo preso in carico dalla dott.ssa Tes_1
, psicologa e psicoterapeuta, presso l'associazione Con-Te-Stare, Sportello Attivo
[...]
Transgender, Padova.
Nella relazione psicologica (doc. 03) la dott.ssa concludeva attestando che “la Per_2 paziente presenta una forte e permanente identificazione e senso di appartenenza alla sfera femminile;
pertanto, la connotazione maschile determina un persistente sentimento di estraneità riguardo al proprio ruolo sessuale biologico con impedimento ad una completa integrazione sociale, elementi ascrivibili ad un Disturbo dell'identità di tipo M t F (Secondo
DSM V). Non si rilevano pertanto elementi psicopatologici che controindicano
l'effettuazione delle procedure medico-chirurgiche richieste”.
Riferiva il ricorrente di essere poi stato sottoposto alle indagini cliniche preliminari all'inizio della terapia ormonale e dal mese di luglio 2021 iniziava la terapia ormonale seguito dal
Prof dell'Azienda Ospedale – Università di Padova (doc. 04). Nella Persona_3 relazione del 17/10/2023 (doc. 04), il Prof. evidenziava che “ ha raggiunto Per_3 Per_1 un grado di femminilizzazione tale da rendere possibile la richiesta di cambio anagrafico e gli eventuali interventi chirurgici di affermazione di genere, che rientrano nelle proprie aspettative future”.
In data 26.03.2024 il dott. , medico chirurgo psichiatra e psicoterapeuta, Persona_4 certificava l'insussistenza di controindicazioni agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso e alla contestuale rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge 164/81,
e che tale procedura può contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità di vita della paziente, specificando che “è stato svolto anche un raccordo clinico con la moglie di consapevole e supportiva prima della scelta di affermazione farmacologica e Per_1 adesso del percorso di affermazione chirurgica e anagrafica” (doc. 05).
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale disponesse la Parte_1 rettifica del sesso anagrafico da Maschile a Femminile attribuendo il prenome di Per_1
pagina 3 di 10 dichiarasse l'insussistenza dell'obbligo di preventiva autorizzazione del Tribunale per sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici e dichiarasse lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 08.05.2025 comparivano personalmente il ricorrente e la Parte_1 moglie;
non compariva il Pubblico Ministero, pur ritualmente notificato. Parte_2
Il ricorrente, interrogato liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo e il Giudice dava conto che la parte si presentava con sembianze marcatamente femminili e confermava le domande svolte con il ricorso. Veniva sentita anche la moglie che si associava alle richieste di . Parte_2 Parte_1
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Con ordinanza 13.07.2025 il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per la acquisizione dell'estratto integrale dell'atto di matrimonio necessario ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e fissava udienza al 11.09.2025 per la rimessione della causa al collegio.
All'esito le parti insistevano come da ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
****
1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale femminile e del nome in va Per_1 accolta.
Dalla documentazione dimessa in atti emerge come il ricorrente segua da lungo tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lui presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, inizialmente otteneva una “relazione psicologica” ove la Persona_5 dott.ssa attestava che “la paziente presenta una forte e permanente identificazione e Per_2 senso di appartenenza alla sfera femminile;
pertanto, la connotazione maschile determina un persistente sentimento di estraneità riguardo al proprio ruolo sessuale biologico con impedimento ad una completa integrazione sociale, elementi ascrivibili ad un Disturbo dell'identità di tipo M t F (Secondo DSM V)”, concludendo che “non si rilevano pertanto pagina 4 di 10 elementi psicopatologici che controindicano l'effettuazione delle procedure medico- chirurgiche richieste” (doc. 03).
Successivamente, il ricorrente veniva sottoposto alle indagini cliniche preliminari all'inizio della terapia ormonale e dal mese di luglio 2021 iniziava la terapia ormonale seguito dal
Prof dell'Azienda Ospedale – Università di Padova (doc. 04). Nella Persona_3 relazione del 17/10/2023 (doc. 04), il Prof. evidenziava che ha raggiunto Per_3 Per_1 un grado di feminilizzazione tale da rendere possibile la richiesta di cambio anagrafico e gli eventuali interventi chirurgici di affermazione di genere, che rientrano nelle proprie aspettative future”.
In data 26.03.2024 il dott. , medico chirurgo psichiatra e psicoterapeuta, Persona_4 certificava l'insussistenza di controindicazioni agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, né alla contestuale rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge
164/81, e che tale proceduta possa contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità di vita della paziente”, specificando che “è stato svolto anche un raccordo clinico con la moglie di consapevole e supportiva prima della scelta di affermazione Per_1 farmacologica e adesso del percorso di affermazione chirurgica e anagrafica” (doc. 05).
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda mostrandosi pienamente consapevole delle conseguenze del percorso di transizione. Egli non presenta patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta. È stata altresì sentita la moglie Parte_2 che ha precisato di aver vissuto sempre “come femmina” e di essere Persona_6
d'accordo per lo scioglimento del matrimonio.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità femminile anche all'esterno, nella propria vita quotidiana risultino conclusive rispetto al percorso e più che esaustive rispetto alla convinzione e prosieguo dello stesso da parte del ricorrente.
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di con il genere femminile. Parte_1
Ed invero, non risulta necessario, affinchè il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all' “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che
– in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e pagina 6 di 10 contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile (nel caso specifico in soggetto femminile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, Parte_1 ma anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato di con le conseguenti variazioni. Per_1
3. Sulla domanda relativa ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
Sul punto occorre rilevare come sia intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”
(sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024).
La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
“una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la Corte sottolinea che detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano pagina 7 di 10 necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico
(cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n.
180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n.
150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente quale di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione Parte_1 di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta. pagina 8 di 10
4. Sullo scioglimento del matrimonio
Parte ricorrente ha chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con il 29.09.2018 a HE, matrimonio trascritto nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del comune di HE al n. 164, parte 2, serie B, vol. 01 dell'anno 2018.
Alla domanda ha aderito la moglie . Parte_2
Sul punto, si richiama l'art. 31 co. 6 del D.lgs. 150/2011 secondo il quale la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso “determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 898/1970”. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina, quindi, se non vi sia dichiarazione congiunta delle parti di voler costituire una unione civile, come automatica conseguenza, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso de quo le parti hanno comunque espressamente manifestato la comune volontà di sciogliere il matrimonio così come disposto dall'art. 31 D.lgs. 150/2011 in seguito alla rettifica dei dati anagrafici oggetto del presente procedimento e, pertanto, la domanda merita accoglimento. Poiché le parti hanno celebrato matrimonio concordatario, andrà dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nato a [...] il Parte_1
27.05.1987, da maschile a femminile, con variazione del nome da a Pt_1 Per_1
2. attribuisce a nato a [...] il [...] il sesso femminile, nonché il Parte_1 prenome di e, per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Per_1
Padova di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il nome Pt_1 sia letto e inteso;
Per_1
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
; Per_1
pagina 9 di 10 4. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Parte_2
HE al n.7, parte II, serie A, dell'anno 2018;
5. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto al passaggio in giudicato della sentenza;
6. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 16.09.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
dott.ssa Alina Rossato
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 402/2025 promossa con ricorso depositato in data 28.01.2025 da
nato a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] Parte_2 entrambi con gli avv. Capuzzo Marta e Moro Giancarlo ricorrenti nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1 di Padova resistente
OGGETTO: rettificazione della attribuzione di sesso e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti:
“voglia il Tribunale adito accogliere le domande proposte dal sig. nel Parte_1 presente giudizio e per l'effetto:
1) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova (PD) di provvedere alla rettificazione dell'atto di nascita n. 938, Parte I, serie A volume 1- Anno 1987, annotandovi
pagina 1 di 10 che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi rispettivamente come “femminile” e come “ e non altrimenti;
Per_1
2) dichiararsi nei confronti della parte ricorrente l'insussistenza dell'obbligo della preventiva autorizzazione del Tribunale prima di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschile a femminile alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale sentenza n. 143/2024;
3) in considerazione della volontà espressa dal sig. e dalla signora Parte_1
che interviene nel presente giudizio dichiararsi lo scioglimento del Parte_2 matrimonio contratto dai medesimi in data 29.9.2018 a HE (PD) (atto di matrimonio Comune di Padova – anno 2018 n. 164, parte 2, serie B, vol. 01)”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 28.01.2025 il ricorrente , premesso di essere Parte_1 nato il [...] in [...], di aver contratto matrimonio con il Parte_2
29.09.2018 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
HE al n. 7, parte 2, serie A, dell'anno 2018), chiedeva la rettifica dell'attribuzione del sesso da maschile a femminile con assunzione del prenome in luogo di Per_1 Pt_1 dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo di previa autorizzazione giudiziale nel caso in cui decidesse di sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici necessari all'adeguamento dei caratteri e organi sessuali da maschili a femminili e lo scioglimento del matrimonio in seguito alla rettifica dei dati anagrafici di cui al ricorso.
Alle richieste avanzate da parte ricorrente aderiva anche la moglie . Parte_2
riferiva che la decisione di rettificare i propri dati anagrafici e di adeguare i Parte_1 propri caratteri da maschile a femminile era il frutto di un lungo percorso personale e psicodiagnostico. Precisava di aver percepito la sua varianza di genere sin dall'adolescenza, manifestando forte disagio sociale e psicologico, che influiva negativamente sul rapporto con i coetanei e sul percorso scolastico, che finiva per abbandonare. A 18 anni non usciva più di casa, ritirandosi dalla scuola e annullando tutte le relazioni sociali, sentendosi inadatto e diverso. Iniziava quindi un percorso terapeutico e, in quella fase, veniva diagnosticata una fobia sociale che, alla luce del percorso intrapreso con la dott.ssa , veniva letta come Per_2 conseguenza della disforia di genere.
In riferimento alla sfera affettiva e sessuale, precisava di sentire all'epoca il dovere di rivestire un ruolo maschile per non dispiacere ai famigliari e che solo all'età di 16 anni si riconosceva omosessuale. pagina 2 di 10 Spiegava poi di aver incontrato , l'attuale moglie, all'età di 20 anni e che l'accordo Parte_2 fra i due era di vivere uno scambio di ruolo, ovvero che potesse esprimere, nel Pt_1 contesto quotidiano, la propria femminilità e la sua mascolinità, pur non Parte_2 incontrando tale modalità il consenso dei genitori .
Precisava che nel 2017 iniziava ad informarsi sulla “disforia di genere”. Da allora si Pt_1 esprimeva al femminile nel mondo virtuale e in casa e nel 2020 iniziava il percorso finalizzato alla transizione di genere, venendo preso in carico dalla dott.ssa Tes_1
, psicologa e psicoterapeuta, presso l'associazione Con-Te-Stare, Sportello Attivo
[...]
Transgender, Padova.
Nella relazione psicologica (doc. 03) la dott.ssa concludeva attestando che “la Per_2 paziente presenta una forte e permanente identificazione e senso di appartenenza alla sfera femminile;
pertanto, la connotazione maschile determina un persistente sentimento di estraneità riguardo al proprio ruolo sessuale biologico con impedimento ad una completa integrazione sociale, elementi ascrivibili ad un Disturbo dell'identità di tipo M t F (Secondo
DSM V). Non si rilevano pertanto elementi psicopatologici che controindicano
l'effettuazione delle procedure medico-chirurgiche richieste”.
Riferiva il ricorrente di essere poi stato sottoposto alle indagini cliniche preliminari all'inizio della terapia ormonale e dal mese di luglio 2021 iniziava la terapia ormonale seguito dal
Prof dell'Azienda Ospedale – Università di Padova (doc. 04). Nella Persona_3 relazione del 17/10/2023 (doc. 04), il Prof. evidenziava che “ ha raggiunto Per_3 Per_1 un grado di femminilizzazione tale da rendere possibile la richiesta di cambio anagrafico e gli eventuali interventi chirurgici di affermazione di genere, che rientrano nelle proprie aspettative future”.
In data 26.03.2024 il dott. , medico chirurgo psichiatra e psicoterapeuta, Persona_4 certificava l'insussistenza di controindicazioni agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso e alla contestuale rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge 164/81,
e che tale procedura può contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità di vita della paziente, specificando che “è stato svolto anche un raccordo clinico con la moglie di consapevole e supportiva prima della scelta di affermazione farmacologica e Per_1 adesso del percorso di affermazione chirurgica e anagrafica” (doc. 05).
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale disponesse la Parte_1 rettifica del sesso anagrafico da Maschile a Femminile attribuendo il prenome di Per_1
pagina 3 di 10 dichiarasse l'insussistenza dell'obbligo di preventiva autorizzazione del Tribunale per sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici e dichiarasse lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 08.05.2025 comparivano personalmente il ricorrente e la Parte_1 moglie;
non compariva il Pubblico Ministero, pur ritualmente notificato. Parte_2
Il ricorrente, interrogato liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo e il Giudice dava conto che la parte si presentava con sembianze marcatamente femminili e confermava le domande svolte con il ricorso. Veniva sentita anche la moglie che si associava alle richieste di . Parte_2 Parte_1
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Con ordinanza 13.07.2025 il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per la acquisizione dell'estratto integrale dell'atto di matrimonio necessario ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e fissava udienza al 11.09.2025 per la rimessione della causa al collegio.
All'esito le parti insistevano come da ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
****
1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale femminile e del nome in va Per_1 accolta.
Dalla documentazione dimessa in atti emerge come il ricorrente segua da lungo tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lui presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, inizialmente otteneva una “relazione psicologica” ove la Persona_5 dott.ssa attestava che “la paziente presenta una forte e permanente identificazione e Per_2 senso di appartenenza alla sfera femminile;
pertanto, la connotazione maschile determina un persistente sentimento di estraneità riguardo al proprio ruolo sessuale biologico con impedimento ad una completa integrazione sociale, elementi ascrivibili ad un Disturbo dell'identità di tipo M t F (Secondo DSM V)”, concludendo che “non si rilevano pertanto pagina 4 di 10 elementi psicopatologici che controindicano l'effettuazione delle procedure medico- chirurgiche richieste” (doc. 03).
Successivamente, il ricorrente veniva sottoposto alle indagini cliniche preliminari all'inizio della terapia ormonale e dal mese di luglio 2021 iniziava la terapia ormonale seguito dal
Prof dell'Azienda Ospedale – Università di Padova (doc. 04). Nella Persona_3 relazione del 17/10/2023 (doc. 04), il Prof. evidenziava che ha raggiunto Per_3 Per_1 un grado di feminilizzazione tale da rendere possibile la richiesta di cambio anagrafico e gli eventuali interventi chirurgici di affermazione di genere, che rientrano nelle proprie aspettative future”.
In data 26.03.2024 il dott. , medico chirurgo psichiatra e psicoterapeuta, Persona_4 certificava l'insussistenza di controindicazioni agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, né alla contestuale rettifica anagrafica del nome e del sesso ai sensi della legge
164/81, e che tale proceduta possa contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità di vita della paziente”, specificando che “è stato svolto anche un raccordo clinico con la moglie di consapevole e supportiva prima della scelta di affermazione Per_1 farmacologica e adesso del percorso di affermazione chirurgica e anagrafica” (doc. 05).
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda mostrandosi pienamente consapevole delle conseguenze del percorso di transizione. Egli non presenta patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta. È stata altresì sentita la moglie Parte_2 che ha precisato di aver vissuto sempre “come femmina” e di essere Persona_6
d'accordo per lo scioglimento del matrimonio.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità femminile anche all'esterno, nella propria vita quotidiana risultino conclusive rispetto al percorso e più che esaustive rispetto alla convinzione e prosieguo dello stesso da parte del ricorrente.
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di con il genere femminile. Parte_1
Ed invero, non risulta necessario, affinchè il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità femminile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all' “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che
– in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e pagina 6 di 10 contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile (nel caso specifico in soggetto femminile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, Parte_1 ma anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato di con le conseguenti variazioni. Per_1
3. Sulla domanda relativa ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
Sul punto occorre rilevare come sia intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”
(sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024).
La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
“una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la Corte sottolinea che detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano pagina 7 di 10 necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico
(cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n.
180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n.
150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente quale di sesso femminile, giusta rettificazione dell'attribuzione Parte_1 di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta. pagina 8 di 10
4. Sullo scioglimento del matrimonio
Parte ricorrente ha chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con il 29.09.2018 a HE, matrimonio trascritto nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del comune di HE al n. 164, parte 2, serie B, vol. 01 dell'anno 2018.
Alla domanda ha aderito la moglie . Parte_2
Sul punto, si richiama l'art. 31 co. 6 del D.lgs. 150/2011 secondo il quale la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso “determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 898/1970”. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina, quindi, se non vi sia dichiarazione congiunta delle parti di voler costituire una unione civile, come automatica conseguenza, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso de quo le parti hanno comunque espressamente manifestato la comune volontà di sciogliere il matrimonio così come disposto dall'art. 31 D.lgs. 150/2011 in seguito alla rettifica dei dati anagrafici oggetto del presente procedimento e, pertanto, la domanda merita accoglimento. Poiché le parti hanno celebrato matrimonio concordatario, andrà dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nato a [...] il Parte_1
27.05.1987, da maschile a femminile, con variazione del nome da a Pt_1 Per_1
2. attribuisce a nato a [...] il [...] il sesso femminile, nonché il Parte_1 prenome di e, per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Per_1
Padova di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il nome Pt_1 sia letto e inteso;
Per_1
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
; Per_1
pagina 9 di 10 4. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Parte_2
HE al n.7, parte II, serie A, dell'anno 2018;
5. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto al passaggio in giudicato della sentenza;
6. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 16.09.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
dott.ssa Alina Rossato
pagina 10 di 10