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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2134 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dagli avvocati Alessia Rossi e
Alessandro Crocitto, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
CP_1
E
[...]
rappresentata e difesa, per procura speciale alle Controparte_2 liti depositata telematicamente insieme alla memoria difensiva per il giudizio di appello, dagli avvocati Fabrizio Daverio e Salvatore Florio, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 788/2024, pronunciata dal Tribunale di
Latina, sezione lavoro e pubblicata in data 20.6.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza del 13.2.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. propone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, con Parte_1 la quale il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso
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ex art. 441 bis c.p.c. da lui proposto in primo grado al fine di conseguire la declaratoria di nullità, illegittimità o inefficacia del licenziamento disciplinare intimatogli dalla datrice di lavoro in data 10.11.2022 per sanzionare la condotta così descritta nella lettera di contestazione: « in data 11 ottobre 2022, alle ore 21.40, durante il secondo turno, mentre la NO stava lavorando sulle Parte_2 macchine semiautomatiche LBP Lei le si è avvicinato, abbandonando la Sua posizione di lavoro. Senza nulla dire alla collega, Lei ha premuto il tasto stop sulla macchina dove la stessa era impegnata, spegnendola e interrompendo la produzione. Tale condotta è stata posta in essere in modo abusivo, visto che Lei non
è responsabile della collega e neppure del suo operato. A fronte delle proteste della
NO , Lei ha risposto che la medesima aveva già prodotto troppi pezzi Parte_2
e che si sarebbe dovuta fermare, affermando che aveva fatto molti più pezzi rispetto alla collega del turno precedente. Lei ha quindi aggiunto che la collega si sarebbe dovuta prendere del tempo per pulire la macchina. La NO Le ha Parte_2 replicato, osservando che aveva già tenuto conto del fatto che la macchina dovesse essere pulita e che Lei l'avrebbe dovuta lasciare stare. A quel punto è nato un diverbio, che ha provocato nella NO rabbia e agitazione. Quindi Lei Parte_2 si è allontanato».
L'appellante affida la propria impugnazione a due distinti motivi.
Il primo - sotto il profilo della contraddittoria ed illogica motivazione sulla manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento - lamenta che il
Tribunale abbia ritenuto dimostrata la commissione del fatto disciplinarmente rilevante addebitatagli, mentre il secondo - sotto il profilo della contraddittoria ed illogica motivazione della domanda subordinata diretta a veder applicata la tutela di cui all'art. 18, comma 5 Stat. lav. e alla proporzionalità della sanzione espulsiva, in sintesi, denuncia come erronea la sentenza gravata laddove ha ritenuto che la mancanza commessa giustificava l'intimato licenziamento.
Chiede la riforma della sentenza gravata, nel senso di dichiarare «la nullità e/o inefficacia del licenziamento irrogatogli per manifesta insussistenza del fatto posto
a base del licenziamento per violazione e falsa applicazione della L. 604/66 come novellata dalla L. 92/2012 e dalla contrattazione collettiva per tutte le motivazioni di fatto e diritto suesposte e/o comunque per contrarietà a norme imperativa di legge e per l'effetto condannare [...] all'immediata Controparte_2
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reintegra del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato con la stessa qualifica e stesse mansioni precedentemente svolte nonché al pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto pari a € 1.942,00 nella misura massima prevista dalla legge oltre al versamento dei contributi assistenziali
e previdenziali ai sensi dell'art. 18 L. 300/70 e succ. modifiche» oppure, in via gradata, con condanna della datrice di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura di 24 mensilità. resiste all'appello, argomenta sulla sua Controparte_2 infondatezza e, dopo aver dedotto che il lavoratore non aveva riproposto le deduzioni di primo grado relative alla violazione dell'art. 7 Stat. lav. ed alla natura ritorsiva del licenziamento, conclude per la reiezione dell'avversa impugnazione.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 13.2.2025
l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. Il primo motivo di appello contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato che il lavoratore aveva effettivamente posto in essere la condotta contestatagli dalla datrice di lavoro e da questa sanzionata con la massima delle pene disciplinari.
L'appellante, dopo aver affermato che, diversamente da quanto asserito dalla sentenza gravata, doveva reputarsi irrilevante la circostanza che egli non avesse specificato quale problema tecnico aveva reso necessario il suo intervento sulla macchina della collega , ventila un interesse di quest'ultima (e delle testi Parte_2
e ) a rendere una deposizione favorevole alla datrice di Tes_1 Tes_2 lavoro, si duole della ritenuta inattendibilità del teste e afferma che, a tutto Tes_3 voler concedere, le parole della non dimostrerebbero il fatto addebitatogli, Parte_2 ma soltanto che egli verso fine turno era intervenuto, in quanto collega più esperto, invitando a spegnere la macchina per sanificarla. Controparte_3
Le censure, da valutarsi congiuntamente siccome interconnesse, sono infondate.
La tesi prospettata dall'appellante - di essere intervenuto su richiesta della stessa e di essersi limitato ad invitarla a pulire la macchina - resta Parte_2 smentita dalle parole della lavoratrice interessata, che ha narrato dell'arrivo del presso la propria postazione e dello spegnimento della macchina da parte CP_4
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di quest'ultimo, senza far riferimento alcuno ad una propria precedente richiesta di intervento ed anzi rappresentando la propria rabbia per il comportamento del collega e quindi uno stato d'animo che certamente esclude che quest'ultimo possa essere intervenuto in suo aiuto o su sua richiesta
Allo stesso tempo, seppure è vero, sempre come si apprende dalle parole della teste , che in un primo momento giustificò la propria Parte_2 Controparte_5 iniziativa asserendo che la macchina doveva essere pulita, è altresì vero che, alla rimostranze della collega circa la non necessità di detto intervento di pulizia, siccome già effettuato, costui reagì dicendo che «c'erano troppi pezzi già fatti, in confronto con l'altra collega» (cfr. deposizione ), così palesando le vere ragioni del Parte_2 proprio agire, rappresentate dalla volontà di interrompere e limitare la produttività della collega.
La testimonianza della , dunque, diversamente da quanto si postula Parte_2 nell'appello, è certamente sufficiente a dimostrare l'ingiustificato abbandono della postazione di lavoro da parte dell'impugnante, soprattutto ove si consideri che questi: (a) non è stato in grado di allegare, come rettamente rilevato dal primo giudice, lo specifico problema tecnico riscontrato sulla macchina alla quale era addetta la , sicché deve escludersi che egli abbia arrestato il macchinario Parte_2 perché accortosi di quest'ultimo, come invece sostenuto dal lavoratore nel corso del procedimento disciplinare (cfr doc. 4 fasc. I grado, terz'ultima e penultima riga della prima pagina, nelle quali espressamente afferma che egli «si Parte_1 avvedeva di un problema tecnico della macchina»); (b) l'istruttoria espletata esclude che la richiesta di intervento sia provenuta dalla Carlesimo stessa;
(c)
l'impugnante non spiega - e conseguentemente non prova - che le condizioni del macchinario erano tali da renderne la pulizia così urgente ed indifferibile da imporne lo spegnimento, nonostante l'affermazione della lavoratrice che vi era addetta di
«aver già sistemato la macchina» (cfr. deposizione Carlesimo).
La deposizione della , dunque, pienamente dimostra il nucleo Tes_4 essenziale, in cui si sostanzia il particolare disvalore della condotta, del fatto storico contestato dalla datrice di lavoro, sia sotto il profilo dell'elemento materiale, rappresentato dall'ingiustificato abbandono della propria postazione lavorativa e dall'interruzione dell'attività produttiva della collega e sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, rappresentato non solo dalla volontà dell'uno e dell'altro
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comportamento, ma anche dal fine specifico di limitare ed interrompere il livello di produzione della stessa. Parte_2
Le parole di quest'ultima, poi, dimostrano anche quell'ulteriore profilo della contestazione, meramente aggiuntivo rispetto al sopra riportato nucleo essenziale, rappresentato dal diverbio tra la stesa ed il chiaramente Parte_2 Pt_1 emergendo dalla deposizione della teste che il suo successivo stato di rabbio trovò causa unica nel comportamento dell'appellante, all'evidenza ritenuto prevaricatore,
e non, come postula l'impugnazione, in una sorta di frustrazione della Parte_2 stessa, per non essere stata in grado di gestire una non meglio identificata problematica della macchina alla quale era addetta.
L'appello, dunque, non solo non è condivisibile nella parte in cui ritiene che la testimonianza della non costituirebbe sufficiente prova dell'addebito, ma CP_6 non lo è neppure nella parte in cui cerca di negare attendibilità a detta deposizione.
Il racconto di , infatti, trova indiretta (ma significativa) Controparte_3 conferma nelle parole della colleghe e , che hanno Tes_1 Tes_2 concordemente riferito non solo dello stato di rabbia della nei confronti Parte_2 del comportamento del ma anche di aver appresso dalla stessa CP_4 Parte_2 nell'immediatezza dell'evento, che l'appellante aveva giustificato lo spegnimento della macchina con le parole «basta lavorare» (teste ) perché «aveva Tes_2 prodotto troppo» (teste ). Tes_1
Resta poi irrilevante, sotto il profilo dell'attendibilità delle dichiaranti, la mera allegazione per cui dette tre lavoratrici abbiano iniziato a lavorare per l'appellante in forza di rapporti di somministrazione e che successivamente siano state assunte dalla stessa utilizzatrice.
Trattasi, infatti, di deduzione totalmente generica, anche sotto il profilo temporale, che non consente neppure di ipotizzare che le tre testimoni abbiano goduto di un trattamento più favorevole rispetto ad altre prestatrici d'opera nelle stesse condizioni, con conseguente impossibilità di formulare un serio giudizio, seppur presuntivo, di rapporto causale tra deposizione ed assunzione a tempo indeterminato.
Allo stesso tempo non è emerso (ed in verità non è stato neppure dedotto) che le tre dichiaranti avessero una qualsivoglia ragione di astio o risentimento nei
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confronti del dichiarante, tale da indurle a commettere il delitto di falsa testimonianza in suo danno.
Le dichiarazioni delle tre lavoratrici sopra menzionate non sono contraddette neppure dalla testimonianza di , il quale, diversamente da quanto Testimone_5 postula l'appello, è stato rettamente ritenuto inattendibile dal primo giudice, sulla scorta di considerazioni che appaiono del tutto condivisibili e resistono alle contestazioni dell'appellante.
L'obiettiva distanza tra il reparto tranciatura perni, al quale era addetto il
, quale risulta dalla piantina prodotta in grado dalla datrice di lavoro (all. Tes_3
A. depositato il 5.4.2024), già in sé rappresenta elemento per ritenere la non piena percezione dell'evento da parte del dichiarante, soprattutto ove si consideri che costui era comunque impegnato ad assolvere ai propri compiti lavorativi e non aveva ragione alcuna di volgere lo sguardo verso la postazione della . Parte_2
A tali considerazioni, poi, deve aggiungersi che appare condivisibile anche la valutazione formulata dal Tribunale di ostruzione della visuale del teste da parte dei cassoni utilizzati per riporre il materiale, sia perché il teste ha confermato che Tes_6 dette casse sono collocate permanentemente in situ e non vengono spostate - sicché non può dubitarsi della loro presenza anche il giorno dell'evento che qui interessa –
e sia perché le loro dimensioni (all. B depositato da in data 5.4.2024) CP_2 sono tali che, pur volendo seguire l'appellante laddove deduce la possibile presenza di spazi vuoti e che detti cassoni in quel giorno fossero in numero minore rispetto a quanto rappresentato in foto (sempre all. B), comunque la visuale del Tes_3 sarebbe risultata significativamente ostruita, così da non consentirgli un'attendibile percezione dell'evento.
È del pari corretta, poi, anche la seconda ed aggiuntiva considerazione spesa dal Tribunale al fine di sostenere l'inattendibilità di detto teste, ossia che «la circostanza che gli sia sembrato di vedere che i due non avessero discusso non spiega la ragione per cui la sia stata vista “rossa, arrabbiata ed agitata” Parte_2 dalle colleghe e intervenute nell'immediatezza dei fatti» (cfr. Per_1 Tes_2 pag. 13 della sentenza), soprattutto ove si consideri che lo stesso appello ammette lo stato di rabbia della lavoratrice, fornendone però una giustificazione del tutto ipotetica, non provata e mai prima d'ora prospetta, ossia che la «stessa poteva essere contrariata per i motivi più svariati tra i quali anche di non essere stata in
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grado di gestire una difficoltà con la macchina alla quale era addetta e sulla quale aveva da poco terminato» (pag. 18 appello).
Il primo motivo di appello è quindi respinto.
3. La seconda censura addebita alla sentenza gravata di aver ritenuto la condotta dell'appellante meritevole della massima della sanzioni disciplinari.
Essa in parte ripropone gli argomenti, di parziale valutazione delle prove e di inesatta ricostruzione del fatto storico come effettivamente accaduto, già sviluppati nell'ambito del primo motivo di appello e già in precedenza disattesi, sicché in questa parte la censura è infondata.
La doglianza non ha pregio neppure nella parte in cui addebita al primo giudice di avere «del tutto omesso di valutare se l'illecito contestato, per le sue caratteristiche oggettive e soggettive, integrasse una giusta causa o un giustificato motivo di recesso datoriale, anche in base al grado di negazione dei doveri di fedeltà
e diligenza e al livello di scostamento dalle regole aziendali interne», perché una siffatta valutazione è stata pienamente compiuta dalla sentenza appellata, laddove ha affermato che «il contegno assunto dal ricorrente e, quindi, non solo la condotta prevaricatoria ed abusiva nei confronti della collega, concretizzatasi in una arbitraria interruzione prima della fine del turno lavorativo della produzione della lavoratrice, ma anche la precipua finalità cui l'interruzione era finalizzata – volta a contenere la eccessiva produttività della medesima - costituisca sia dal punto di vista soggettivo
(con riguardo alle intenzioni sottese alla condotta del lavoratore) che oggettivo (in considerazione della violazione dell'interesse della datrice di lavoro ad una ordinata
e proficua produttività) un inadempimento talmente grave da risultare idoneo ad interrompere irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro» (cfr. § 13 della sentenza).
L'ulteriore argomento speso dall'appellante, diretto a postulare che «dalle stesse clausole del ccnl, si evince che per integrare gli estremi di un'infrazione sanzionabile con il licenziamento occorre una particolare connotazione di gravità» e che «questo quid pluris è rappresentato o da un lucro per il dipendente e/o un danno per la società», non porta alla riforma della decisione impugnata.
In disparte dalla genericità dell'affermazione - giacché l'appello neppure indica quale siano i comportamenti che il contratto collettivo sanziona con la massima pena disciplinare, né tanto meno specifica se la detta elencazione sia o meno tassativa e
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neppure se la contrattazione collettiva fornisca una propria nozione di giusta causa in tesi dissonante da quella dell'art. 2119 c.c. - deve ricordarsi che la previsione, nel contratto collettivo, di fattispecie integranti giusta causa di licenziamento rappresenta uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale di cui all'art. 2119 c.c., ma non è vincolante per il giudice, il quale può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o un grave comportamento del lavoratore contrario alle regole dell'etica o del comune vivere civile, ovvero, al contrario, può escludere che il contegno del lavoratore integri una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (ex multis
Cass. 19.8.2020 n. 17321).
In questa prospettiva, dunque, il volontario abbandono della propria postazione e della propria lavorazione e la volontaria interruzione della prestazione resa da altra dipendente, al fine di limitarne la produttività e quindi, in definitiva, il vantaggio che l'imprenditore consegue da quella specifica prestazione, sono certamente aspetti sintomatici di «un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti»
(per usare le parole della decisione gravata), ossia di una totale indifferenza rispetto ai (legittimi) interessi datoriali e di una del pari totale carenza di rispetto riguardo l'operato degli altri colleghi, tale da scuotere la fiducia nella correttezza dei successivi adempimenti e quindi da integrare la nozione legale di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.
In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, l'art. 10, lett. B CCNL metalmeccanica, pur prevedendo singole ipotesi esemplificative, precisa in linea generale che incorre nel licenziamento senza preavviso «il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale» e nella specie non appare possibile sostenere, come pretende l'appellante, che il suo comportamento non sia stato fonte di grave nocumento materiale e morale, sol che si rifletta che esso ha determinato l'interruzione della produzione della lavoratrice per circa 20 minuti (e Parte_2 quindi la realizzazione di un minor numero di pezzi rispetto a quelli che costei avrebbe potuto realizzare) e che esso ha tramesso l'immagine di un ambiente lavorativo caratterizzato da prevaricazione (dove la volontà di uno solo deve imporsi a tutti gli altri colleghi) o nella migliore delle ipotesi da ingiustificato lassismo.
Anche il secondo motivo di impugnazione deve essere disatteso.
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4. L'appello è respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna a rifondere alla Parte_1 Controparte_2 le spese del presente grado, che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 13.2.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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