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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15089 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Safina Paola); Parte_1
– parte ricorrente –
, nato a [...] l'[...] (con l'avv. Safina Paola); Controparte_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Interdizione (COLLEGIO).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 31/03/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2024 i ricorrenti, nella qualità di genitori di
, hanno dedotto che lo stesso si trova in uno stato di abituale infermità Controparte_2 di mente, essendo affetto da ritardo mentale grave in soggetto con microcefalia con esiti cheilognatoschisi bilaterale (cfr. documentazione medica allegata al ricorso).
Hanno precisato che tale patologia, data la sua irreversibilità, ha determinato in capo all'interdicendo una assoluta incapacità di attendere autonomamente alle ordinarie necessità della vita quotidiana e di provvedere alla cura dei propri interessi e che appare necessario dunque assicurargli un'adeguata protezione, affidandolo alle cure di una persona che lo rappresenti in tutti gli atti civili e ne amministri i beni.
I genitori hanno chiesto di essere nominati tutori dell'interdicendo.
I prossimi congiunti di , all'udienza del 31/03/2025, hanno espresso il Controparte_2
proprio consenso all'accoglimento della domanda e alla nomina della ricorrente quale tutrice dell'interdicendo (vedi verbale di udienza cit.).
Il processo è stato, quindi, istruito con l'esame di , all'udienza del Controparte_2
31/03/2025, nonché attraverso l'esame della documentazione prodotta.
*****
Tanto premesso, osserva il Tribunale che non ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di interdizione di . Controparte_2
Ed invero la L. n. 6/2004 al fine di garantire adeguate misure di protezione alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, non solo ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche modificato, in modo incisivo,
i presupposti legittimanti l'interdizione e l'inabilitazione.
In particolare, l'art. 414 cod. civ., nel testo modificato dalla legge citata, dispone che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti «quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione»; e l'art. 415 cod. civ. prevede l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia «talmente grave da far luogo all'interdizione».
Secondo il dato testuale dell'art. 404 cod. civ., per altro verso, l'amministrazione di sostegno è applicabile anche nel caso di incapacità totale e permanente del beneficiario di provvedere alle proprie esigenze di vita quotidiana per infermità o menomazione.
Ne discende che al medesimo soggetto gravemente menomato da un punto di vista psichico, tanto da non essere in grado di intendere e di volere, siano astrattamente applicabili sia l'amministrazione di sostegno che l'interdizione È, pertanto, compito del Giudice individuare l'istituto che garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie concreta, senza che tale scelta sfoci nella mera discrezionalità.
L'art. 414 c.c. fissa, infatti, quali criteri oggettivi cui ancorare la valutazione del Giudice quello della minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto da proteggere e quello della proporzionalità rispetto alle esigenze di sostegno dello stesso nel contesto sociale.
In quest'ottica, l'interdizione si presenta come misura residuale cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato a provvedere ai propri interessi.
Inoltre, non potranno prestabilirsi in modo netto e preciso i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall'ordinamento, ma l'individuazione della misura di protezione dell'incapace dovrà essere effettuata avendo riguardo alle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e a tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
In tale prospettiva, la scelta dell'interdizione si imporrà come necessaria, anzitutto, quando il patrimonio dell'infermo richieda, per la sua consistenza e complessità di gestione, frequenti e non predeterminabili atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
A fronte delle prescrizioni contenute nell'art. 405 c.c. – che demandano al G.T. di individuare i singoli atti rimessi all'amministratore di sostegno in rappresentanza esclusiva del beneficiario - appare, infatti, una forma di tutela più adeguata l'interdizione, giacché essa implica la nomina di un tutore che rappresenti il soggetto in tutti gli atti civili e ne amministri i beni nella sua complessità.
Deve evidenziarsi, poi, sotto il profilo più strettamente personale, che la necessità di un provvedimento integralmente ablativo della capacità di agire, si dovrà ritenere necessario in presenza di soggetti che, come espressione della loro infermità mentale, abbiano la tendenza a sfuggire alle maglie di assistenza create intorno a loro e a porre in essere atti pregiudizievoli per sé o per gli altri. Tali conclusioni, invero, appaiono confermate anche dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale che, dichiarando l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei riformati artt. 404, 405 e 409 cod. civ., per un verso, ha sottolineato come la L. n. 6/2004 intende assicurare un valido sostegno anche a quei soggetti che si trovano, comunque, in una situazione di infermità fisica o psichica tale da non renderli completamente autosufficienti nello svolgimento di tutte le proprie attività e, per altro verso, ha evidenziato che l'elemento di assoluta distinzione tra l'istituto dell'amministratore di sostegno e quello dell'inabilità e interdizione è costituito dal fatto che, mentre nel primo caso l'assistenza riguarda singoli e specifici atti, nel secondo caso, invece, essa si estende ad un generico ambito di attività (cfr. Corte Cost. sent. n. 440/2005).
Secondo la ormai consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità,
“l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire
a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali
l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. n. 6079/2020).
Ora, nel caso di specie, applicando i suddetti principi, avuto riguardo alle condizioni personali e patrimoniali dell'interdicendo, lo strumento dell'interdizione risulta palesemente sproporzionato alle sue esigenze di protezione.
Invero, nel ricorso introduttivo sono state allegate, quali ragioni per l'interdizione,
l'incapacità del resistente di provvedere autonomamente ai propri interessi. Nella specie, l'interdicendo risulta affetto da ritardo mentale grave ed è stato riconosciuto invalido con necessità di assistenza continua (cfr. documentazione medica offerta in comunicazione, posta a corredo del ricorso introduttivo).
La superiore condizione è emersa anche nel corso dell'esame del resistente, all'udienza del 31/03/2025, in occasione del quale l'interdicendo non è stata in grado di rispondere alle domande formulate dal Giudice delegato (cfr. verbale dell'udienza).
Ora, occorre osservare che, sebbene la documentazione presente in atti e l'esame dell'interdicendo abbiano evidenziato che lo stesso versa in condizioni di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi, lo strumento dell'interdizione non appare necessario per assicurare allo stesso l'adeguata protezione di cui necessita.
Invero, poi, sotto il profilo personale, l'interdicendo risulta inserito in un contesto familiare e sociale adeguato, caratterizzato dalla presenza di soggetti che lo sorvegliano dando risposta alle sue quotidiane necessità personali.
Nel caso in esame, pertanto, la nomina di un amministratore di sostegno risulterebbe essere strumento sufficiente ad assicurare, ove necessario, che il resistente sia assistito e rappresentato per le decisioni di natura personale (quali la sottoposizione a particolari trattamenti sanitari) che non sia in grado di prendere autonomamente (cfr. artt. 410 e 411 cod. civ.).
Sotto il diverso profilo degli interessi economici, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria e dalla documentazione prodotta, il resistente non risulta titolare di risorse economiche che impongano una continua e non prevedibile attività gestoria.
Né a tal fine si rende necessario un provvedimento di inabilitazione, potendo anche tale esigenza di protezione essere pienamente soddisfatta attraverso il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno.
Per quanto sopra, si rende necessario, pertanto, ai sensi dell'art. 418 cod. civ., ultimo comma, provvedere con separato provvedimento alla trasmissione degli atti al giudice tutelare e, nelle more del relativo procedimento, nominare in via provvisoria la ricorrente , nata a [...] il [...], amministratrice di Parte_1 sostegno provvisoria del proprio figlio , nato a [...] il [...], Controparte_2
autorizzandola alla riscossione e gestione, con obbligo di rendiconto al competente giudice tutelare, delle pensioni e di ogni altra somma dovuta a qualunque titolo al resistente da parte di enti pubblici e privati.
Attesa la natura del presente giudizio, ricorrono i presupposti per lasciare a carico delle parti ricorrenti le spese anticipate per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'istanza di interdizione di , nato a [...] il [...]; Controparte_2
- nomina nata a [...] il [...], amministratrice di Parte_1 sostegno provvisoria di , nato a [...] il [...], autorizzandola Controparte_2
a compiere gli atti indicati in parte motiva;
- provvede come da separata ordinanza alla trasmissione degli atti al giudice tutelare competente e all'adozione dei provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405 cod. civ;
- lascia a carico delle parti ricorrenti le spese del presente procedimento.
Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 23/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore designato Dott.ssa
Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82,
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15089 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Safina Paola); Parte_1
– parte ricorrente –
, nato a [...] l'[...] (con l'avv. Safina Paola); Controparte_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Interdizione (COLLEGIO).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 31/03/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2024 i ricorrenti, nella qualità di genitori di
, hanno dedotto che lo stesso si trova in uno stato di abituale infermità Controparte_2 di mente, essendo affetto da ritardo mentale grave in soggetto con microcefalia con esiti cheilognatoschisi bilaterale (cfr. documentazione medica allegata al ricorso).
Hanno precisato che tale patologia, data la sua irreversibilità, ha determinato in capo all'interdicendo una assoluta incapacità di attendere autonomamente alle ordinarie necessità della vita quotidiana e di provvedere alla cura dei propri interessi e che appare necessario dunque assicurargli un'adeguata protezione, affidandolo alle cure di una persona che lo rappresenti in tutti gli atti civili e ne amministri i beni.
I genitori hanno chiesto di essere nominati tutori dell'interdicendo.
I prossimi congiunti di , all'udienza del 31/03/2025, hanno espresso il Controparte_2
proprio consenso all'accoglimento della domanda e alla nomina della ricorrente quale tutrice dell'interdicendo (vedi verbale di udienza cit.).
Il processo è stato, quindi, istruito con l'esame di , all'udienza del Controparte_2
31/03/2025, nonché attraverso l'esame della documentazione prodotta.
*****
Tanto premesso, osserva il Tribunale che non ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di interdizione di . Controparte_2
Ed invero la L. n. 6/2004 al fine di garantire adeguate misure di protezione alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, non solo ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche modificato, in modo incisivo,
i presupposti legittimanti l'interdizione e l'inabilitazione.
In particolare, l'art. 414 cod. civ., nel testo modificato dalla legge citata, dispone che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti «quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione»; e l'art. 415 cod. civ. prevede l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia «talmente grave da far luogo all'interdizione».
Secondo il dato testuale dell'art. 404 cod. civ., per altro verso, l'amministrazione di sostegno è applicabile anche nel caso di incapacità totale e permanente del beneficiario di provvedere alle proprie esigenze di vita quotidiana per infermità o menomazione.
Ne discende che al medesimo soggetto gravemente menomato da un punto di vista psichico, tanto da non essere in grado di intendere e di volere, siano astrattamente applicabili sia l'amministrazione di sostegno che l'interdizione È, pertanto, compito del Giudice individuare l'istituto che garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie concreta, senza che tale scelta sfoci nella mera discrezionalità.
L'art. 414 c.c. fissa, infatti, quali criteri oggettivi cui ancorare la valutazione del Giudice quello della minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto da proteggere e quello della proporzionalità rispetto alle esigenze di sostegno dello stesso nel contesto sociale.
In quest'ottica, l'interdizione si presenta come misura residuale cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato a provvedere ai propri interessi.
Inoltre, non potranno prestabilirsi in modo netto e preciso i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall'ordinamento, ma l'individuazione della misura di protezione dell'incapace dovrà essere effettuata avendo riguardo alle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e a tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
In tale prospettiva, la scelta dell'interdizione si imporrà come necessaria, anzitutto, quando il patrimonio dell'infermo richieda, per la sua consistenza e complessità di gestione, frequenti e non predeterminabili atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
A fronte delle prescrizioni contenute nell'art. 405 c.c. – che demandano al G.T. di individuare i singoli atti rimessi all'amministratore di sostegno in rappresentanza esclusiva del beneficiario - appare, infatti, una forma di tutela più adeguata l'interdizione, giacché essa implica la nomina di un tutore che rappresenti il soggetto in tutti gli atti civili e ne amministri i beni nella sua complessità.
Deve evidenziarsi, poi, sotto il profilo più strettamente personale, che la necessità di un provvedimento integralmente ablativo della capacità di agire, si dovrà ritenere necessario in presenza di soggetti che, come espressione della loro infermità mentale, abbiano la tendenza a sfuggire alle maglie di assistenza create intorno a loro e a porre in essere atti pregiudizievoli per sé o per gli altri. Tali conclusioni, invero, appaiono confermate anche dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale che, dichiarando l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei riformati artt. 404, 405 e 409 cod. civ., per un verso, ha sottolineato come la L. n. 6/2004 intende assicurare un valido sostegno anche a quei soggetti che si trovano, comunque, in una situazione di infermità fisica o psichica tale da non renderli completamente autosufficienti nello svolgimento di tutte le proprie attività e, per altro verso, ha evidenziato che l'elemento di assoluta distinzione tra l'istituto dell'amministratore di sostegno e quello dell'inabilità e interdizione è costituito dal fatto che, mentre nel primo caso l'assistenza riguarda singoli e specifici atti, nel secondo caso, invece, essa si estende ad un generico ambito di attività (cfr. Corte Cost. sent. n. 440/2005).
Secondo la ormai consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità,
“l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire
a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali
l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass. n. 6079/2020).
Ora, nel caso di specie, applicando i suddetti principi, avuto riguardo alle condizioni personali e patrimoniali dell'interdicendo, lo strumento dell'interdizione risulta palesemente sproporzionato alle sue esigenze di protezione.
Invero, nel ricorso introduttivo sono state allegate, quali ragioni per l'interdizione,
l'incapacità del resistente di provvedere autonomamente ai propri interessi. Nella specie, l'interdicendo risulta affetto da ritardo mentale grave ed è stato riconosciuto invalido con necessità di assistenza continua (cfr. documentazione medica offerta in comunicazione, posta a corredo del ricorso introduttivo).
La superiore condizione è emersa anche nel corso dell'esame del resistente, all'udienza del 31/03/2025, in occasione del quale l'interdicendo non è stata in grado di rispondere alle domande formulate dal Giudice delegato (cfr. verbale dell'udienza).
Ora, occorre osservare che, sebbene la documentazione presente in atti e l'esame dell'interdicendo abbiano evidenziato che lo stesso versa in condizioni di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi, lo strumento dell'interdizione non appare necessario per assicurare allo stesso l'adeguata protezione di cui necessita.
Invero, poi, sotto il profilo personale, l'interdicendo risulta inserito in un contesto familiare e sociale adeguato, caratterizzato dalla presenza di soggetti che lo sorvegliano dando risposta alle sue quotidiane necessità personali.
Nel caso in esame, pertanto, la nomina di un amministratore di sostegno risulterebbe essere strumento sufficiente ad assicurare, ove necessario, che il resistente sia assistito e rappresentato per le decisioni di natura personale (quali la sottoposizione a particolari trattamenti sanitari) che non sia in grado di prendere autonomamente (cfr. artt. 410 e 411 cod. civ.).
Sotto il diverso profilo degli interessi economici, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria e dalla documentazione prodotta, il resistente non risulta titolare di risorse economiche che impongano una continua e non prevedibile attività gestoria.
Né a tal fine si rende necessario un provvedimento di inabilitazione, potendo anche tale esigenza di protezione essere pienamente soddisfatta attraverso il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno.
Per quanto sopra, si rende necessario, pertanto, ai sensi dell'art. 418 cod. civ., ultimo comma, provvedere con separato provvedimento alla trasmissione degli atti al giudice tutelare e, nelle more del relativo procedimento, nominare in via provvisoria la ricorrente , nata a [...] il [...], amministratrice di Parte_1 sostegno provvisoria del proprio figlio , nato a [...] il [...], Controparte_2
autorizzandola alla riscossione e gestione, con obbligo di rendiconto al competente giudice tutelare, delle pensioni e di ogni altra somma dovuta a qualunque titolo al resistente da parte di enti pubblici e privati.
Attesa la natura del presente giudizio, ricorrono i presupposti per lasciare a carico delle parti ricorrenti le spese anticipate per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'istanza di interdizione di , nato a [...] il [...]; Controparte_2
- nomina nata a [...] il [...], amministratrice di Parte_1 sostegno provvisoria di , nato a [...] il [...], autorizzandola Controparte_2
a compiere gli atti indicati in parte motiva;
- provvede come da separata ordinanza alla trasmissione degli atti al giudice tutelare competente e all'adozione dei provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405 cod. civ;
- lascia a carico delle parti ricorrenti le spese del presente procedimento.
Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 23/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore designato Dott.ssa
Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82,
e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.