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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. GI NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 153-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti familiare), promosso
DA
nato a [...] l'[...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...]in Largo degli Abeti n. 8, rappresentata e difesa, sia unitamente sia disgiuntamente, dall'avv. Benedetto Schimmenti e dall'avv. Luciana
Dimaggio (pec: e Email_1 Email_2
Ricorrenti
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
LETTA la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e ss.
C.C.I.I. datata 8.5.2025 e depositata da , e , Parte_1 Parte_2 assistiti dal Gestore della crisi sott. . Controparte_1
LETTA la relazione del predetto professionista, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, C.C.I.I. nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I.
LETTE le modifiche apportate, su sollecitazione dell'Ufficio, con la nota del 27 giugno
2025, con attestazione integrativa dell'OCC, dott. , di pari data. Controparte_1
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova nell'ambito del territorio palermitano.
CONSIDERATO che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti.
RILEVATO che, con decreto del 3 luglio 2025, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
LETTA la Relazione depositata dal dott. in data 9 settembre 2025 in cui viene CP_1 dato atto delle osservazioni trasmesse a mezzo pec in data 29 agosto 2025 dal Comune di
Altofonte.
RILEVATO, altresì, che nessun altro creditore ha formulato osservazioni.
RILEVATO che il nella succitata nota si è limitato a precisare il Controparte_2 maggiore credito dovutogli.
RILEVATO, altresì, che, a seguito della suddetta precisazione, il Gestore della crisi ha provveduto a riformulare il piano, senza modificare la rata e la percentuale di soddisfo dei creditori e prolungando di un solo anno la durata del piano;
RITENUTO che tale modifica non incide sulla posizione creditoria tanto da richiedere una nuova comunicazione ai creditori stessi.
OSSERVATO che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
RILEVATO che, i ricorrenti hanno una esposizione debitoria comprensiva delle spese di procedura pari ad euro 48.383,87, di cui euro 3.806,40 per compenso OCC ed euro 4.000,00per compenso legale.
RILEVATO che a fronte della superiore esposizione debitoria, la ricorrente propone ai creditori una soddisfazione pari al euro 40.281,62 secondo la seguente tabella:
CONSIDERATO che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.
RITENUTO, che, a mente dell'art. 67, comma 3, C.C.I.I., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
CONSIDERATO che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, C.C.I.I.).
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato.
EVIDENZIATO che, in ultimo, il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma
4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 C.C.I.I. OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
DISPONE che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. , vigili Controparte_1 sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice.
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 C.C.I.I.;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale.
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori.
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista.
INIBISCE
a e , la sottoscrizione di strumenti Parte_1 Parte_2 creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano.
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice. PONE le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti.
DICHIARA la chiusura della procedura.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. . Controparte_1
Palermo, 6 ottobre 2025
IL GIUDICE
GI NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. GI NI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. GI NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 153-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti familiare), promosso
DA
nato a [...] l'[...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...]in Largo degli Abeti n. 8, rappresentata e difesa, sia unitamente sia disgiuntamente, dall'avv. Benedetto Schimmenti e dall'avv. Luciana
Dimaggio (pec: e Email_1 Email_2
Ricorrenti
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
LETTA la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e ss.
C.C.I.I. datata 8.5.2025 e depositata da , e , Parte_1 Parte_2 assistiti dal Gestore della crisi sott. . Controparte_1
LETTA la relazione del predetto professionista, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, C.C.I.I. nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I.
LETTE le modifiche apportate, su sollecitazione dell'Ufficio, con la nota del 27 giugno
2025, con attestazione integrativa dell'OCC, dott. , di pari data. Controparte_1
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova nell'ambito del territorio palermitano.
CONSIDERATO che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti.
RILEVATO che, con decreto del 3 luglio 2025, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
LETTA la Relazione depositata dal dott. in data 9 settembre 2025 in cui viene CP_1 dato atto delle osservazioni trasmesse a mezzo pec in data 29 agosto 2025 dal Comune di
Altofonte.
RILEVATO, altresì, che nessun altro creditore ha formulato osservazioni.
RILEVATO che il nella succitata nota si è limitato a precisare il Controparte_2 maggiore credito dovutogli.
RILEVATO, altresì, che, a seguito della suddetta precisazione, il Gestore della crisi ha provveduto a riformulare il piano, senza modificare la rata e la percentuale di soddisfo dei creditori e prolungando di un solo anno la durata del piano;
RITENUTO che tale modifica non incide sulla posizione creditoria tanto da richiedere una nuova comunicazione ai creditori stessi.
OSSERVATO che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
RILEVATO che, i ricorrenti hanno una esposizione debitoria comprensiva delle spese di procedura pari ad euro 48.383,87, di cui euro 3.806,40 per compenso OCC ed euro 4.000,00per compenso legale.
RILEVATO che a fronte della superiore esposizione debitoria, la ricorrente propone ai creditori una soddisfazione pari al euro 40.281,62 secondo la seguente tabella:
CONSIDERATO che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.
RITENUTO, che, a mente dell'art. 67, comma 3, C.C.I.I., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
CONSIDERATO che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, C.C.I.I.).
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato.
EVIDENZIATO che, in ultimo, il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma
4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 C.C.I.I. OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
DISPONE che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. , vigili Controparte_1 sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice.
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 C.C.I.I.;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale.
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori.
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista.
INIBISCE
a e , la sottoscrizione di strumenti Parte_1 Parte_2 creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano.
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice. PONE le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti.
DICHIARA la chiusura della procedura.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. . Controparte_1
Palermo, 6 ottobre 2025
IL GIUDICE
GI NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. GI NI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.