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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/10/2025, n. 5610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5610 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1141 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 22. 10. 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA
nata a [...], il [...] e residente CF Parte_1
( ), elettivamente domiciliata in Viterbo, via Garbini 51 C.F._1
(presso lo studio dell'avv. Emilio Lopoi), nato a [...] il Parte_2
26.05.1970 e residente in [...] (c.f.
[...]
), nato a [...] il [...] e C.F._2 Parte_3
residente in [...], nato a [...] il Parte_4
22.01.1971 e residente c.f. ( , nato CodiceFiscale_3 Parte_5
a Viterbo il 29.10.1975 e residente a [...] (c.f.
), nato a [...] il [...] CodiceFiscale_4 Parte_6
e residente a [...] (c.f.
[...]
) e nato a [...] il [...] e C.F._5 Parte_7
residente a [...] (c.f. ), CodiceFiscale_6
questi ultimi elettivamente domiciliati in Viterbo, via dei Caduti Sul Lavoro, 2
(presso lo studio dell'avv. Luigi Gioiosi), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello, tanto congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Luigi Gioiosi con studio CodiceFiscale_7
r.g. n. 1 in Viterbo Via Caduti sul Lavoro n.2 (fax. ) P.IVA_1
( e dall'Avv. Emilio Lopoi Email_1 [...]
con studio in Viterbo Via Igino Garbini n. 51 (fax C.F._8
0761.352297) ( , come da procure in Email_2
calce all'atto di citazione in appello seppur in fogli separati
APPELLANTI
E
, con sede in Orvieto (TR), Piazza Controparte_1
della Repubblica n. 21, iscritta al registro delle imprese di Terni, codice fiscale e partita IVA , Albo delle Banche n. 5123, banca aderente al fondo P.IVA_2
interbancario di tutela dei depositi ed al fondo nazionale di garanzia appartenente al Gruppo Bancario Popolare di Bari iscritto all'albo gruppo creditizi n. 5424.7, in persona del suo legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Santarelli con studio in Orvieto (TR), Corso Cavour
n. 137, codice fiscale;
PEC: CodiceFiscale_9
fax: 0763394588, giusta delega a margine Email_3
della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, valevole anche per il presente giudizio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
NI SA, sito in Roma Viale Giulio Cesare n. 95 (CF
, PEC: fax: C.F._10 Email_4
0632655392)
APPELLATA
OGGETTO: Pegno – Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni mobili ed immobili - Appello avverso la sentenza n. 1089/2018 pubbl. il 11/07/2018 dell'11/07/2018 emessa dal Tribunale di Viterbo
CONCLUSIONI: All'udienza del 22. 10. 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Viterbo così decideva:
r.g. n. 2 Rigetta la domanda di risarcimento del danno dichiarando inammissibile l'ulteriore domanda proposta nei confronti della Controparte_2
[...]
Compensa le spese di lite.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti hanno impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, accertata l'inesistenza, e/o la nullità e/o l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti dell'iscrizione ipotecaria sui seguenti beni:
negozio censito all'NCEU del Comune di Viterbo al foglio 38, mappale 91
sub 2 cat. C/1; abitazione censita all'NCEU del Comune di Viterbo al foglio
38 mappale 91 sub 4 cat A/2 di proprietà in ragione del 50% ciascuno dei sig.ri e abitazione censita all'NCEU Parte_2 Parte_3
del Comune di Viterbo al foglio 38 mappale 91 sub 5 cat A/2; negozio censito all'NCEU del Comune di Viterbo al foglio 38 mappale 91 sub 1 cat. C/1 e garage censito all'NCEU del Comune di Viterbo al foglio 38 mappale 91 sub
3 di proprietà della sig.ra abitazione censita all'NCEU del Parte_1
Comune di Viterbo foglio 34, mappale 199 cat. A/7 di proprietà in ragione di
¼ ciascuno dei sig.ri e Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7
r.g. n. 3 − In ogni caso:
Con vittoria di spese legali e di giudizio per il doppio grado”.
Si costituiva la per rassegnare le Controparte_2
seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma:
In via preliminare: accertare la mancanza della procura alle liti in favore dell'Avv. Emilio Lopoi da parte dei sig.ri Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
; per l'effetto dichiarare inesistente la notifica dell'atto di appello
[...]
eseguita dal legale per loro conto;
In ogni caso rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 1089/2018 emessa in data 11. 7. 2018 dal Tribunale
di Viterbo;
con vittoria di compensi di legge del presente grado di giudizio.
In data 29. 12. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore. All'udienza del 22. 10. 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione relativa all'asserita mancanza della procura alle liti sollevata dalla banca appellata.
La banca ha sostenuto che nell'epigrafe dell'atto di appello i Sig.ri
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
risultano tutti Parte_5 Parte_6 Parte_7
rappresentati e difesi, in virtù di procura apposta in calce del presente atto,
r.g. n. 4 tanto congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Luigi Gioiosi (…)… e
dall'Avv. Emilio Lopoi (…)”.
Dall'esame delle procure in calce all'atto di appello risulterebbe che la sig.ra aveva sottoscritto procura alle liti a favore solo Parte_1
dell'Avv. Emilio Lopoi, mentre i Sig.ri , Parte_2 Pt_3 Pt_4
, e esclusivamente a favore dell'Avv. Luigi Gioiosi, il Parte_5 Pt_6 Pt_7
quale, tuttavia, non ha provveduto alla notifica dell'atto di appello.
Quindi, l'unico gravame che potrebbe essere preso in considerazione è quello proposto dalla Sig.ra , regolarmente Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata dall'Avv. Lopoi Emilio;
al contrario, nei confronti dei Sig.ri Parte_2 Pt_3 Pt_4
, e , la sentenza di primo grado è passata in giudicato Parte_5 Pt_6 Pt_7
e l'appello dovrebbe essere rigettato de plano, dovendosi ritenere inesistente la notifica compiuta da altro procuratore non munito di procura alle liti, non essendo tale notifica suscettibile di sanatoria (in tal senso, fra le altre, Cass.
Civ., sez. I, ordinanza 22.08.2018, n. 20946; Cass. Civ., sez. III, n.
21414/2014).
Né, in senso contrario, alcuna rilevanza potrebbero avere le eccezioni formulate dalla difesa degli appellanti, secondo cui sarebbe ravvisabile nel caso di specie un (inesistente) litisconsorzio necessario in capo ai Sig.ri Pt_1
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
r.g. n. 5 Infatti, dalla lettura delle procure in atti emerge che sei degli odierni appellanti (esclusa hanno conferito una procura alle liti, sia in Parte_1
via disgiunta che congiunta, ad entrambi i difensori (nella quale l'autentica della firma era stata apposta dall'Avv. Luigi Gioiosi), e poi la sola
[...]
ha conferito, anch'essa in via disgiunta e congiunta, una procura Pt_1
sempre ad entrambi i difensori (nella quale l'autentica della firma era stata apposta dall'Avv. Emilio Lopoi).
In tale contesto deve ritenersi che l'autentica della firma e la notifica dell'appello in via telematica da parte di un solo difensore sia del tutto regolare, anche se effettuate da un solo difensore, essendo stato comunque sottoscritto da entrambi i difensori l'atto di appello.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere respinto.
Gli appellanti hanno dedotto due motivi di gravame.
Con il primo è stata lamentata l'assenza di condizioni per
l'iscrizione ipotecaria, l'inesistenza del titolo esecutivo, e la violazione
falsa applicazione dell'art. 653 comma II, c.p.c.
Gli appellanti hanno sostenuto che la banca appellata avrebbe iscritto ipoteca sulla scorta di un titolo completamente inesistente alla luce della tempestiva opposizione dei sig.ri Pt_1
L'iscrizione dell'ipoteca giudiziale per considerarsi legittima richiede la contemporanea sussistenza di due condizioni: a) l'esistenza di un titolo idoneo per la sua iscrizione;
b) l'appartenenza al debitore del bene su cui r.g. n. 6 l'ipoteca deve essere iscritta;
la mancanza o l'invalidità di una di tali condizioni comporta l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, ed una valida ipoteca può essere costituita solo se è anche valido il titolo su cui si fonda.
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è un titolo esecutivo, e qualora il decreto ingiuntivo n. 274/99 fosse stato dichiarato provvisoriamente esecutivo sarebbe stato idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, ma tale situazione sarebbe stata sconfessata dalla stessa sentenza con la quale è stato definito il giudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, laddove è stato espressamente specificato che: all'udienza dell'11
maggio 2000 la aveva chiesto che il decreto Controparte_2
ingiuntivo fosse dichiarato provvisoriamente esecutivo, ma detta istanza era stata rigettata con ordinanza riservata del 14 Giugno 2000; il decreto del 07
dicembre 1999, che avrebbe dichiarato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non sarebbe rinvenibile nel fascicolo di ufficio;
non ricorrerebbero i presupposti di cui all'art. 647 c.p.c. per concedere la provvisoria esecutività
del decreto essendo stata proposta opposizione nei termini di rito.
Il decreto ingiuntivo 274/99 non sarebbe stato validamente dichiarato provvisoriamente esecutivo (o meglio, non sarebbe stato mai dichiarato provvisoriamente esecutivo) e l'iscrizione di ipoteca sarebbe avvenuta sulla base di un titolo inidoneo.
La sentenza ha anche chiarito che, dal tenore della copia dell'atto di opposizione prodotto dalla stessa banca emergeva che gli opponenti erano sia r.g. n. 7 l' che i singoli soci, , e Parte_8 Parte_9 Persona_1
e che il termine di quaranta giorni per proporre opposizione Persona_2
e la conseguente iscrizione della causa a ruolo erano stati rispettati;
quindi, in assenza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in corso di causa, l'unico titolo per iscrivere ipoteca sarebbe la sentenza di primo grado che, rispetto all'iscrizione di ipoteca effettuata dalla Controparte_2
, era intervenuta dopo oltre quattro anni;
ed alla data in cui la banca
[...]
aveva iscritto ipoteca sui beni non vi sarebbe stato nessun titolo idoneo a fondare la garanzia reale, essendo stato il decreto ingiuntivo regolarmente opposto da tutti gli ingiunti, e la sentenza non ancora emessa perché il giudizio era ancora in corso.
In sentenza il Tribunale non ha affrontato direttamente il tema principale del giudizio, cioè l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, ma l'avrebbe valutato incidentalmente esaminando la domanda risarcitoria, affermando che: “Si ritiene pertanto che possa trovare applicazione l'art. 653, II comma
cpc: in ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione, gli atti esecutivi già
compiuti (nei quali rientra l'ipoteca iscritta ex art. 655 cpc: v. Cass.
21840/2013) conservano i loro effetti, sia pure nei limiti della somma o della
quantità ridotta”; il richiamo all'art. 653, comma II, cpc non coglierebbe nel segno perché postulerebbe la legittimità degli atti esecutivi posti in essere in conseguenza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, tuttavia, non vi era alcun decreto ingiuntivo r.g. n. 8 provvisoriamente esecutivo su cui fondare atti esecutivi (ivi compresa l'iscrizione di ipoteca) che avrebbe potuto continuare ad avere effetto con l'emanazione di una sentenza di accoglimento parziale della domanda monitoria.
Sul punto la sentenza sarebbe del tutto insufficiente perché non vi era un valido titolo per iscrivere ipoteca giudiziale e l'attestazione di non opposizione da parte dei sig.ri al DI sarebbe del tutto fallace;
ne Pt_1
consegue che la banca non avrebbe avuto alcun titolo per iscrivere ipoteca, né
per giovarsi di un'iscrizione illegittima ab origine.
Gli appellanti hanno quindi proposto la versione alternativa che dovrebbe essere adottata al riguardo: “L'iscrizione ipotecaria sopra i beni dei
sig.ri risulta essere illegittima per mancanza di valido titolo. Invero Pt_1
il DI 274/99 del 14.10.1999 venne ritualmente opposto dai sig.ri Pt_1
danti causa degli odierni attori (ora appellanti) e pertanto la dichiarazione di
esecutorietà posta sulla scorta di una fallace attestazione di non opposizione.
Ai sensi dell'art. 653 comma II c.p.c. il creditore non può giovarsi di atti
esecutivi compiuti sulla scorta di un titolo illegittimo”.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che il Tribunale ha affermato che il decreto ingiuntivo n. 274/99 era stato dichiarato esecutivo con decreto del 6.12.1999 (sulla base dell'attestazione di cancelleria), e quindi l'ipoteca sui beni dei sig.ri Pt_1
aveva titolo per essere iscritta in ragione di un provvedimento giudiziale r.g. n. 9 formalmente idoneo a consentirne l'iscrizione.
Al riguardo il Tribunale rispetto all'idoneità del titolo ha correttamente affermato che:
”… la nullità … non risulta formalmente dichiarata (verosimilmente a
causa del mancato rinvenimento del provvedimento agli atti del fascicolo …);
essa, in ogni caso, investe la pronuncia di esecutività e non anche il decreto
ingiuntivo. Quest'ultimo infatti non risulta nullo ab origine bensì oggetto di
“revoca” in ragione dell'accertamento relativo alla diversa entità
dell'importo dovuto alla banca, con conseguente condanna degli opponenti
al pagamento della somma di euro 303.746,97. Si ritiene pertanto che possa
trovare applicazione l'art. 653, II comma cpc: in ipotesi di accoglimento
parziale dell'opposizione, gli atti esecutivi già compiuti (nei quali rientra
l'ipoteca iscritta ex art. 655 cpc: v. Cass. 21840/2013) conservano i loro
effetti, sia pure nei limiti della somma o della quantità ridotta>>.
E nell'ambito degli “atti di esecuzione già compiuti in base al
decreto ingiuntivo” rientrano anche tutti i possibili effetti dell'esecutorietà del decreto, ivi inclusa l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del decreto stesso.
Deve, quindi ritenersi che la banca appellata avesse legittimamente iscritto l'ipoteca sui beni dei sig.ri che trovava titolo Pt_1
in un idoneo provvedimento giudiziale (il decreto ingiuntivo n. 274/99).
Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi
r.g. n. 10 infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo è stata lamentata la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1 e 4 legge 130/1999, l'inopponibilità della
cessione del credito con riferimento al trasferimento della garanzia
ipotecaria, in assenza di una legittima iscrizione.
Gli appellanti hanno contestato la parte della sentenza nella quale il
Tribunale ha, seppur incidentalmente, affermato l'operatività del trasferimento della garanzia ipotecaria da CRO a Controparte_3
(e poi di poiché tale iscrizione sarebbe
[...] Controparte_4
avvenuta sulla scorta di un titolo inesistente e quindi illegittima ab origine, e quindi non poteva essere oggetto di alcuna valida cessione.
Gli appellanti hanno quindi censurato il seguente passaggio della sentenza: “E' tuttavia documentata in atti ed incontroversa fra le parti la
successiva cessione del credito garantito (con pubblicazione sulla G.U. del
30/1/2007) in favore di (e poi di Controparte_3 [...]
secondo le modalità e nelle forme di cui agli artt. 1 e 4 Controparte_4
legge 130/1999, di talché trova applicazione la disciplina di cui all'art. 58
tub: anche in assenza dell'annotazione ex art. 2843 cc (che in mancanza di
visura ipotecaria in atti non è peraltro verificabile) deve ritenersi opponibile
ai ricorrenti il trasferimento dell'ipoteca, con conseguente carenza di
legittimazione passiva della banca rispetto alla domanda”.
Gli odierni appellanti erano del tutto estranei alle vicende creditorie dei r.g. n. 11 loro danti causa con la CRO e poi con (e poi Controparte_3
ancora ; inoltre, il meccanismo di trasferimento Controparte_4
delle garanzie reali, in particolare ipotecarie, previste dalle norme bancarie sopra citate, potrebbe ritenersi operante solo in presenza di una valida iscrizione ipotecaria ab origine.
La banca appellata quale autrice materiale della illegittima iscrizione ipotecaria dovrebbe cancellare la stessa nonostante le successive cessioni del credito asseritamente garantito.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che la nell'ottobre Controparte_1
del 1999, vantava un credito nei confronti dell e di Parte_10
, e pari a £. 544.797.166, Persona_2 Persona_1 Parte_9
quale scoperto di conto corrente n. 643/75208 aperto presso la filiale di Grotte
di Castro.
In data 14.10.1999, su ricorso dell'Istituto di Credito, il Tribunale di
Viterbo, in pregiudizio dei predetti debitori, aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 274/99, in forza del quale la Controparte_1
aveva iscritto l'ipoteca giudiziale di cui si discute sui beni immobili di proprietà dei debitori, e che secondo quanto rilevato dal Tribunale era stato dichiarato esecutivo (v. sopra).
Successivamente, il detto credito aveva costituito oggetto prima di cessione tra la e la Non Controparte_1 CP_5
CP n. 12 e di successiva cessione tra quest'ultima e la Controparte_3
operazioni delle quali era stata data regolare Controparte_4
pubblicità sulla GU della Repubblica Italiana (v. all. 2 della comparsa di costituzione in primo grado), in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 58, commi 2, 3 e 4 del TUB.
Tramite quest'ultima disposizione delle menzionate cessioni in blocco era stata data notizia facendo ricorso alla conoscibilità, e non alla conoscenza effettiva prevista dall'art. 1264 c. c., con conseguente dispensa, sia per la banca cedente che per quella cessionaria, dall'onere di provvedere alla notifica alle singole controparti dei rapporti oggetto di cessione prevista ex art. 1264 c. c.
Inoltre, il comma 3 del medesimo art. 58 del TUB prevede che: ” I
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore del cedente .... conservano la loro validità e il loro grado a
favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Va, infine, rilevato che, pur avendo la banca appellata invocato il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato il primo grado di giudizio instaurato tra gli odierni appellanti e la Controparte_2
, deve ritenersi che ai sensi dell'art. 111 c. p. c., pur in presenza del
[...]
trasferimento del diritto di credito di cui si discute il presente giudizio prosegue tra le parti originarie.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo deve
r.g. n. 13 ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve
ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività
professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza n. 1089/2018 pubbl. il 11/07/2018
dell'11/07/2018 emessa dal Tribunale di Viterbo, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a pagare in favore della
[...]
le spese processuali del presente grado di Controparte_2
giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 10.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
r.g. n. 14 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 15