Articolo 3 della Legge 13 ottobre 1969, n. 762
Articolo 2
Versione
28 novembre 1969
Art. 3.
All'onere di lire 500.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, concernente il fondo occorrente per far Fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 novembre 1969
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