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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/07/2025, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 7744/2024 R.G..L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv. GIUGNO Parte_1
ALESSIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di totale inabilità civile e dei benefici ex art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, con decorrenza dal 2.12.2022, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/05/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(pensione di inabilità civile e benefici ex art. 3, comma 1, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile, essendo invalida nella misura del 80%, mentre risulta in possesso dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimentoi dei benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/1992, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Obesità con complicanze artrosiche.
Sindrome fibromialgica associata ad artrite reumatoide Diabete Mellito tipo II in terapia con
IGO. Disturbo ansioso depressivo somatoforme. Ipertensione arteriosa. Pregressa frattura epifisi distale radio destro”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“Obesità (con complicanze artrosiche) IBM 37,1 L'esame clinico in atto ha evidenziato;
dolenti alla digito pressione le apofisi in regione cervicale e lombare con limitazione funzionale.
Movimenti delle articolazioni coxo-femorali limitati e dolenti ai gradi medi. Ginocchio destro,
ROM limitato e dolente ai medi gradi
Tale patologia cronica ed evolutiva, episodicamente, a seguito di situazioni di stress fisici determina limitazioni funzionali per sintomatologia algica. La deambulazione e i passaggi posturali si presentano autonomi cod 7105 (31-40) nel caso in esame 35%
Sindrome fibromialgica associata ad artrite reumatoide
La sindrome fibromialgica è una malattia cronica caratterizzata da dolore muscoloscheletrico generalizzato e da una riduzione della soglia del dolore che in genere si riconosce se si esercita una pressione in determinate aree del corpo.(Tender points) Questo quadro clinico è associato ad altri disturbi come rigidità mattutina, stanchezza, disturbi dispeptici, depressione Nel caso in esame, il corollario sintomatologico evidenziato nella storia clinicoanamnestico riferita dalla
Ricorrente, è caratterizzato da dolore cronico diffuso, contratture associati ad astenia, facile faticabilità, disturbi dispeptici, disturbo del sonno, ansia e depressione.
All'esame clinico i Tenders point sono positivi e la paziente è in trattamento psicofarmacologico
Le patologie su descritte con le limitazioni e i disagi descritti incidono in ambito, socio- relazionale e personale determinando sullo stato emotivo della periziata uno stato di insofferenza ed ansia voce tabellare 9303- presa in riferimento per analogia, percentuale 30%
Ipertensione arteriosa - Non si sono evidenziate al controllo clinico disturbi o segni da scompenso cardio-circolatorio. Ipertensione arteriosa a regime stabile Non allegata documentazione medica
Applicando un criterio analogico NYHA I COD 6441 ( 21 -30 ) Comporta una valutazione percentuale del 25%
Diabete Mellito tipo II in trattamento con IGO” In buon compenso glico-metabolico In trattamento con IGO con manifestazioni cliniche di grado lieve per analogia al cod.9309 nel caso in esame appare equo riconoscere la percentuale del 25%
Sindrome depressiva endoreattiva moderata E' documentata;
ultimo certificato del neurologo gennaio 2023. Dall'esame clinico è stato riscontrato uno stato di ansia libera e somatizzata con ideazione prevalente sui suoi disturbi e labilità emotiva. In terapia farmacologica con alterno beneficio. Precedenti certificazioni del 2016-2017—2019-2021 voce tabellare 2005 valutazione 25%
Tali patologie, nel loro complesso si valutano come grado di invalidità utilizzando il c.d. calcolo
“a scalare di Balthazard” nella misura dell' 80% a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa.”.
Il C.T.U. ha errato sullla valutazione della fibromialgia, attribuendo per analogia il cod. 9303, ma non la percentuale di invalidità per esso prevista-
Orbene, la fibromialgia è stata correttamente valutata, secondo le linee guida della
Regione Siciliana in particolare applicando per analogia il cod. 9303 artrite reumatoide, ma va applicata poi la percentuale per esso prevista, in misura fissa, del 50%.
Ha altresì errato il C.T.U, nella valutazione del diabete mellito, cui ha attribuito il cod. 9309 per analogia, applicando poi una percentuale inferiore a quella minima prevista dal predetto codice tabellare, del 41%, che va quindi attribuita.
Il C.T.U. ha correttamente valutato nella misura del 35% cod. 7105 (31-40%)
l'obesità con complicanze artrosiche.
Il C.T.U. ha, tuttavia, errato ad applicare alle invalidità derivanti dalle predette patologie la formula riduzionistica, atteso che si tratta di patologie concorrenti, perché anatomicamente o funzionalmente incidenti sui medesimi organi o apparati, con la comseguenza che va calcolata la percentuale complessiva di invalidità con la formula salomonica: 50%, 41% e 35% così valutati danno una percentuale complessiva del 100%, in quanto matematicamente superiore a detto valore.
A detta percenrtuale del 100% andrebbeto poi aggiunte con il calcolo riduzionistico le ulteriori patologier come valutate dal C.T.U.: 25% per ipertensione arteriosa (cod. 6441) e 25% per la sindrome depressiva (cod. 2005), ciò che si aggiunge però a un'invalidità complessiva già superiore al 100%, sussistente – come ritenuto dal CTU per gli esiti di dette patologie – sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente sussistenza del requisito sanitario per la chiesta pensione di inabilità civile sin da detta data.
Il CTU ha poi ritenuto sussistente i chiesti benefici ex art. 3, comma 1, L.
104/1992, con motivazione che pienamente si condivide.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 26/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 7744/2024 R.G..L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv. GIUGNO Parte_1
ALESSIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di totale inabilità civile e dei benefici ex art. 3, comma 1, L. n. 104/1992, con decorrenza dal 2.12.2022, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. GIUGNO ALESSIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/05/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(pensione di inabilità civile e benefici ex art. 3, comma 1, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile, essendo invalida nella misura del 80%, mentre risulta in possesso dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimentoi dei benefici ex art. 3, comma 1, L. 104/1992, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Obesità con complicanze artrosiche.
Sindrome fibromialgica associata ad artrite reumatoide Diabete Mellito tipo II in terapia con
IGO. Disturbo ansioso depressivo somatoforme. Ipertensione arteriosa. Pregressa frattura epifisi distale radio destro”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“Obesità (con complicanze artrosiche) IBM 37,1 L'esame clinico in atto ha evidenziato;
dolenti alla digito pressione le apofisi in regione cervicale e lombare con limitazione funzionale.
Movimenti delle articolazioni coxo-femorali limitati e dolenti ai gradi medi. Ginocchio destro,
ROM limitato e dolente ai medi gradi
Tale patologia cronica ed evolutiva, episodicamente, a seguito di situazioni di stress fisici determina limitazioni funzionali per sintomatologia algica. La deambulazione e i passaggi posturali si presentano autonomi cod 7105 (31-40) nel caso in esame 35%
Sindrome fibromialgica associata ad artrite reumatoide
La sindrome fibromialgica è una malattia cronica caratterizzata da dolore muscoloscheletrico generalizzato e da una riduzione della soglia del dolore che in genere si riconosce se si esercita una pressione in determinate aree del corpo.(Tender points) Questo quadro clinico è associato ad altri disturbi come rigidità mattutina, stanchezza, disturbi dispeptici, depressione Nel caso in esame, il corollario sintomatologico evidenziato nella storia clinicoanamnestico riferita dalla
Ricorrente, è caratterizzato da dolore cronico diffuso, contratture associati ad astenia, facile faticabilità, disturbi dispeptici, disturbo del sonno, ansia e depressione.
All'esame clinico i Tenders point sono positivi e la paziente è in trattamento psicofarmacologico
Le patologie su descritte con le limitazioni e i disagi descritti incidono in ambito, socio- relazionale e personale determinando sullo stato emotivo della periziata uno stato di insofferenza ed ansia voce tabellare 9303- presa in riferimento per analogia, percentuale 30%
Ipertensione arteriosa - Non si sono evidenziate al controllo clinico disturbi o segni da scompenso cardio-circolatorio. Ipertensione arteriosa a regime stabile Non allegata documentazione medica
Applicando un criterio analogico NYHA I COD 6441 ( 21 -30 ) Comporta una valutazione percentuale del 25%
Diabete Mellito tipo II in trattamento con IGO” In buon compenso glico-metabolico In trattamento con IGO con manifestazioni cliniche di grado lieve per analogia al cod.9309 nel caso in esame appare equo riconoscere la percentuale del 25%
Sindrome depressiva endoreattiva moderata E' documentata;
ultimo certificato del neurologo gennaio 2023. Dall'esame clinico è stato riscontrato uno stato di ansia libera e somatizzata con ideazione prevalente sui suoi disturbi e labilità emotiva. In terapia farmacologica con alterno beneficio. Precedenti certificazioni del 2016-2017—2019-2021 voce tabellare 2005 valutazione 25%
Tali patologie, nel loro complesso si valutano come grado di invalidità utilizzando il c.d. calcolo
“a scalare di Balthazard” nella misura dell' 80% a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa.”.
Il C.T.U. ha errato sullla valutazione della fibromialgia, attribuendo per analogia il cod. 9303, ma non la percentuale di invalidità per esso prevista-
Orbene, la fibromialgia è stata correttamente valutata, secondo le linee guida della
Regione Siciliana in particolare applicando per analogia il cod. 9303 artrite reumatoide, ma va applicata poi la percentuale per esso prevista, in misura fissa, del 50%.
Ha altresì errato il C.T.U, nella valutazione del diabete mellito, cui ha attribuito il cod. 9309 per analogia, applicando poi una percentuale inferiore a quella minima prevista dal predetto codice tabellare, del 41%, che va quindi attribuita.
Il C.T.U. ha correttamente valutato nella misura del 35% cod. 7105 (31-40%)
l'obesità con complicanze artrosiche.
Il C.T.U. ha, tuttavia, errato ad applicare alle invalidità derivanti dalle predette patologie la formula riduzionistica, atteso che si tratta di patologie concorrenti, perché anatomicamente o funzionalmente incidenti sui medesimi organi o apparati, con la comseguenza che va calcolata la percentuale complessiva di invalidità con la formula salomonica: 50%, 41% e 35% così valutati danno una percentuale complessiva del 100%, in quanto matematicamente superiore a detto valore.
A detta percenrtuale del 100% andrebbeto poi aggiunte con il calcolo riduzionistico le ulteriori patologier come valutate dal C.T.U.: 25% per ipertensione arteriosa (cod. 6441) e 25% per la sindrome depressiva (cod. 2005), ciò che si aggiunge però a un'invalidità complessiva già superiore al 100%, sussistente – come ritenuto dal CTU per gli esiti di dette patologie – sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente sussistenza del requisito sanitario per la chiesta pensione di inabilità civile sin da detta data.
Il CTU ha poi ritenuto sussistente i chiesti benefici ex art. 3, comma 1, L.
104/1992, con motivazione che pienamente si condivide.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 26/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025
LA GIUDICE
Paola Marino