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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1372/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 012584.23-11-23.U-ORA00016/23 REGISTRO 2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 012584.23-11-23.U-ORA00016/23 BOLLO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 impugna l' avviso di liquidazione n. 2023/ORA00016 notificato in data 2.12.2023 dalla Direzione Provinciale di Catanzaro così motivata “nel contesto della Sentenza n.539/2023 pronunciata in data 30/06/2023 dal Tribunale di Lamezia Terme….. è stata enunciata, la scrittura privata del 23/11/2007 portante il riconoscimento del debito di €710.000,00 da parte…”; rileva che la scrittura privata di che trattasi
,secondo l'ufficio, non risulta registrata pur essendone la stessa soggetta in termine fisso ai sensi del combinato disposto dell'art.2, 1. C., lett. a9, art.5, 1 c. e art.22, 1 e 3 c. del citato TUR…, per cui si richiede come dovuta l'imposta di registro determinata con l'aliquota del 1% sull'importo di €710.000,00, pari ad una somma complessiva di €8.383,25. Eccepisce l' ingiusta natura di atto meramente ricognitivo della scrittura privata non autentica del 23/11/2007, per cui il suo deposito non integra "caso d'uso" ,avendo valore prettamente ai fini processuali . Evidenzia l' illegittimità dell'avviso impugnato che reca una motivazione illogica e contraddittoria e ne chiede l'annullamento , con condanna e vittoria di spese .
Si costituisce l 'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catanzaro-ufficio di Lamezia Terme, che rileva quanto segue : 1 ) con la comunicazione della sentenza n°539/2023 effettuata dal Tribunale di Lamezia
Terme, l'Ufficio ha appreso dell'esistenza della scrittura privata di che trattasi, mediante la quale le parti, hanno concordato che il debito totale del sig. Nominativo_1 nei confronti del sig. Ricorrente_1 ammontava ad
€ .710.000,00, comprensivi di un precedente debito, per cui erano state rilasciate cambiali ipotecarie;
2 ) è lo stesso giudice a dare atto, nel corpo della sentenza, che la scrittura privata in questione, depositata agli atti per provare il rapporto creditorio, assume il carattere di “negozio di accertamento;
3 ) si legge, testualmente,: “… trattasi, all'evidenza, di un negozio di accertamento, volto ad eliminare la situazione di oggettiva incertezza circa l'ammontare dell'esposizione debitoria del convenuto per come determinatasi a seguito di rapporti finanziari protrattasi, pacificamente, per molto tempo …” (cfr. sentenza 539/2023, pag.
8 ;4 ) la fattispecie rientra nell'ipotesi di cui all'art. 3, parte I, della Tariffa allegata al TUR che prevede l'applicazione dell'imposta all'1% ; 5 ) l'Ufficio, avendo appreso dell'esistenza della predetta scrittura privata, depositata in cancelleria dalla parte perché fosse acquisita agli atti processuale ha applicato l'imposta di registro nella misura prescritta dalla legge;
6 ) risulta priva di fondamento giuridico la contestazione circa la non sussistenza, della “enunciazione per come richiesta dal citato art. 22 DPR n.131/1986, in quanto la valenza della dichiarazione quale ricognizione di debito ha solo effetti processuali (inversione della prova)”
; 7 ). Secondo l'art. 22 citato, infatti, “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”. Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. E' stata recuperata a tassazione pari all'1 % la scrittura privata richiamata nella sentenza n.239/2023 del Tribunale di Lamezia Terme, tra l'altro definito come negozio di accertamento dallo stesso organo giudicante;
la fattispecie rientra nell'ipotesi di cui all'art. 3, parte I, della Tariffa allegata al TUR che prevede l'applicazione dell'imposta di registro all'1% : di conseguenza, non si rileva alcuna illegittimità nell'operato della parte resistente, che ha dato esecuzione a quanto già determinato dal Tribunale di Lamezia
Terme nella controversia sottoposta al suo giudizio. . Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-di Catanzaro, liquidate in €.1.250,00,oltre il rimborso forfettario del 15% e gli oneri accessori.
Catanzaro,17.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Maria Eva Taccardi) (dott.Giuseppe Alcaro
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1372/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 012584.23-11-23.U-ORA00016/23 REGISTRO 2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 012584.23-11-23.U-ORA00016/23 BOLLO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 impugna l' avviso di liquidazione n. 2023/ORA00016 notificato in data 2.12.2023 dalla Direzione Provinciale di Catanzaro così motivata “nel contesto della Sentenza n.539/2023 pronunciata in data 30/06/2023 dal Tribunale di Lamezia Terme….. è stata enunciata, la scrittura privata del 23/11/2007 portante il riconoscimento del debito di €710.000,00 da parte…”; rileva che la scrittura privata di che trattasi
,secondo l'ufficio, non risulta registrata pur essendone la stessa soggetta in termine fisso ai sensi del combinato disposto dell'art.2, 1. C., lett. a9, art.5, 1 c. e art.22, 1 e 3 c. del citato TUR…, per cui si richiede come dovuta l'imposta di registro determinata con l'aliquota del 1% sull'importo di €710.000,00, pari ad una somma complessiva di €8.383,25. Eccepisce l' ingiusta natura di atto meramente ricognitivo della scrittura privata non autentica del 23/11/2007, per cui il suo deposito non integra "caso d'uso" ,avendo valore prettamente ai fini processuali . Evidenzia l' illegittimità dell'avviso impugnato che reca una motivazione illogica e contraddittoria e ne chiede l'annullamento , con condanna e vittoria di spese .
Si costituisce l 'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catanzaro-ufficio di Lamezia Terme, che rileva quanto segue : 1 ) con la comunicazione della sentenza n°539/2023 effettuata dal Tribunale di Lamezia
Terme, l'Ufficio ha appreso dell'esistenza della scrittura privata di che trattasi, mediante la quale le parti, hanno concordato che il debito totale del sig. Nominativo_1 nei confronti del sig. Ricorrente_1 ammontava ad
€ .710.000,00, comprensivi di un precedente debito, per cui erano state rilasciate cambiali ipotecarie;
2 ) è lo stesso giudice a dare atto, nel corpo della sentenza, che la scrittura privata in questione, depositata agli atti per provare il rapporto creditorio, assume il carattere di “negozio di accertamento;
3 ) si legge, testualmente,: “… trattasi, all'evidenza, di un negozio di accertamento, volto ad eliminare la situazione di oggettiva incertezza circa l'ammontare dell'esposizione debitoria del convenuto per come determinatasi a seguito di rapporti finanziari protrattasi, pacificamente, per molto tempo …” (cfr. sentenza 539/2023, pag.
8 ;4 ) la fattispecie rientra nell'ipotesi di cui all'art. 3, parte I, della Tariffa allegata al TUR che prevede l'applicazione dell'imposta all'1% ; 5 ) l'Ufficio, avendo appreso dell'esistenza della predetta scrittura privata, depositata in cancelleria dalla parte perché fosse acquisita agli atti processuale ha applicato l'imposta di registro nella misura prescritta dalla legge;
6 ) risulta priva di fondamento giuridico la contestazione circa la non sussistenza, della “enunciazione per come richiesta dal citato art. 22 DPR n.131/1986, in quanto la valenza della dichiarazione quale ricognizione di debito ha solo effetti processuali (inversione della prova)”
; 7 ). Secondo l'art. 22 citato, infatti, “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”. Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. E' stata recuperata a tassazione pari all'1 % la scrittura privata richiamata nella sentenza n.239/2023 del Tribunale di Lamezia Terme, tra l'altro definito come negozio di accertamento dallo stesso organo giudicante;
la fattispecie rientra nell'ipotesi di cui all'art. 3, parte I, della Tariffa allegata al TUR che prevede l'applicazione dell'imposta di registro all'1% : di conseguenza, non si rileva alcuna illegittimità nell'operato della parte resistente, che ha dato esecuzione a quanto già determinato dal Tribunale di Lamezia
Terme nella controversia sottoposta al suo giudizio. . Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-di Catanzaro, liquidate in €.1.250,00,oltre il rimborso forfettario del 15% e gli oneri accessori.
Catanzaro,17.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
(dott.ssa Maria Eva Taccardi) (dott.Giuseppe Alcaro