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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 857/2022 R.G.A.C.
Oggi 18 marzo 2025, 09:44, innanzi al Giudice, dott. Maurizio Ferrara, sono comparsi:
l'Avvocato Mazzocca per parte ricorrente il quale si riporta all'atto introduttivo e alle conclusioni rassegnate nel ricorso;
l'Avvocato Annalisa Persico che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato
Lamastra per la quale si riporta alla comparsa di Controparte_1
costituzione e a tutti gli scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate;
l'Avvocato Arabia Ippolito che dichiara di essere presente anche per delega orale dell'Avvocato Castellucci per il quale si riporta agli atti e a tutti gli scritti difensivi CP_2
e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice,
a questo punto, invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Ciascuno dei difensori presenti si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate in tutti i propri atti e nei verbali di causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
E' verbale, ore 14:40
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara al termine dell'udienza di discussione orale del 18 marzo 2025, pronunzia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 857 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , nata il [...] in [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in Vibonati (Sa) alla Località Oliveto, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso in riassunzione dall'Avv. Giosuè Mazzocca, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Sapri (Sa), alla via Cagliari n. 1
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. - P.IVA ), con sede Controparte_3 P.IVA_1
in Roma alla via G. Grezar n.14, in persona del procuratore speciale , Controparte_4
rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, giusta atto pubblico del 28.04.2022 per notar dott. rep. n. 44.953 racc. n. 25.857, dall'avv. Persona_1
Giuseppe Lamastra, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera alla via Gagarin n.
1
CONVENUTA
NONCHE'
- C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_2
persona del dr. giusta delibera del Controparte_6 CP_7
Consiglio di amministrazione n. 81 del 21.03.2014, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti con atto per notar dott. del 18.06.2014, rep. n.17705 racc. Persona_2 8545, dall' Avv. Teresa Castellucci che nomina congiuntamente e disgiuntamente a sé l'avv.
Ippolito Arabia presso il cui studio in Lagonegro (Pz) alla via Napoli 55 domicilia
CONVENUTO
Oggetto: opposizione esattoriale.
Conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 23.06.2022, a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Sala Consilina resa con sentenza n. 436 del
13.06.2022, depositata in pari data, nel giudizio iscritto al n. 527/2022 R.G., Parte_1
premetteva di aver proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 100 2021 90063927 18/000 notificatagli in data 14.03.2022 dall' Controparte_1
l' , su ruolo dell' , con la quale gli era
[...] Controparte_3 CP_2
stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 6.131.42 per il mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 100 2015 0029 94532000, di euro 5.958,87, e n. 100
2015 0030 976 168000, di euro 172,55, a suo dire, giammai notificategli, in relazione a presunte infrazioni per l'anno 2013 e 2015 sanzionate dall' Eccepiva quindi l'illegittimità CP_2 dell'intimazione di pagamento perché, a suo dire, non gli erano stati notificati gli atti presupposti (le cartelle di pagamento sopra richiamate) nonché l'illegittimità parziale dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito contenuto nelle cartelle di pagamento. Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni “A) in via preliminare dichiarare non fondato il diritto dell' a procedere in Controparte_8
executivis per la mancanza di un valido titolo esecutivo;
B) in via principale dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia della seguente cartella di pagamento/ruolo impugnati per intervenuta prescrizione del credito: C) condannare gli enti convenuti allo sgravio delle somme iscritte a ruolo;
D) condannare, infine, i citati convenuti, solidalmente e/o alternativamente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre a IVA e CPA”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.07.2022 si costituiva l'
[...]
deducendo, in via preliminare, che le cartelle n. 100 2015 0029 94532000 Controparte_3
e n. 100 2015 0030 976 168000 erano state ritualmente notificate alla ricorrente, la quale non proponeva alcuna opposizione nel termine di quaranta giorni dalla loro notificazione e pertanto divenivano definitive;
inoltre eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso perché prodotto oltre il termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. oltre che oltre il termine di trenta giorni ex art. 7 comma 3 del D.lgs. n. 150/2011. Aggiungeva che il credito non era prescritto in quanto la ricorrente non aveva tenuto conto della sospensione dei termini dal 01/01/2014 al
15/06/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 623, della Legge 147/2013, come integrato dalla Legge
n. 68/2014, per consentire l'eventuale definizione agevolata dei crediti erariali e dall'8.3.2021
a tutto il 31.08.2021 a causa della pandemia da Sars Covid 2; che nel caso di specie la prescrizione era decennale ex art. 2946 c.c. e non era ancora spirato il termine;
infine, eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell' in ordine a eventuali Controparte_3 pagamenti e/o sgravi effettuati dal debitore poiché il ruolo era stato formato dall'Ente creditore e, successivamente, consegnato all'Agente di riscossione per il recupero del credito CP_2
ai sensi del D.P.R. n. 602/1973. Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente ed in via assorbente. 1) Dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità del presente ricorso per decorrenza dei termini di legge e piena conoscenza debitoria del ricorrente per ritualità nella notifica delle cartelle e degli atti successivi. 2) Dichiarare il decorso dei termini ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.LGS. 150/2011. In via preliminare. 1)
Confermare e dichiarare dovute le somme richieste e portate negli atti notificati alla ricorrente.
2) Respingere la richiesta di nullità, illegittimità ed inefficacia delle cartelle per quanto dedotto in comparsa. 3) Dichiarare non nulli/estinti/inefficaci tutti gli atti notificati alla ricorrente. 4)
Respingere la richiesta al pagamento delle spese di lite e, stante la temerarietà della lite, condannare il ricorrente ex art. 96 cpc. 5) Confermare le somme dovute all'Ente e respingere la richiesta di prescrizione delle stesse per quanto dedotto, esibito ed evidenziato. In via gradata e prudenziale ed in caso di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari. 1)
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva relativamente ad atti non di stretta competenza dell' e pertanto addebitare eventuali responsabilità all' affinché garantisca e CP_9 CP_2
Contr manlevi l' in quanto soggetto tenuto all'eventuale pagamento. In via principale: 1) Contr confermare dovute le somme iscritte a ruolo. 2) confermare la bontà delle richieste dell'
e pertanto rigettare la richiesta di condanna alle spese. In via subordinata e nel merito: 1) rigettare il ricorso proposto in relazione alle contestazioni afferenti la insussistenza, inefficacia, nullità, illegittimità e invalidità dell'atto impugnato. 2) Nella denegata ipotesi in cui in corso di causa fossero accertate le ragioni del ricorrente, dichiarare esente da Contr responsabilità l' e per l'effetto rigettare la domanda del ricorrente di condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, ovvero condannare l'Ente impositore a tenere indenne
e manlevare l'Agente della Riscossione da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico dall'accoglimento totale o parziale delle domande proposte dall'attore. II tutto con condanna di parte attrice, che all'esito del giudizio risultasse soccombente, alla rifusione delle spese di lite”. Con memoria difensiva depositata il 30.11.2022 si costituiva l' che in via preliminare CP_2 eccepiva, ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c., l'incompetenza per materia del giudice adito essendo competente il Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro;
nel merito invece deduceva la carenza di legittimazione dell'Ente creditore atteso che le doglianze della ricorrente attenevano a questioni relative alla procedura di riscossione in capo al concessionario, unico legittimato passivo;
infine, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione per effetto della sospensione dei termini di decadenza ex art. 68 D.L. n. 18/2020. Concludeva, quindi, per la declaratoria di infondatezza dell'opposizione con conseguente condanna alle spese di giudizio.
Dopo vari rinvii per il carico del ruolo, all'udienza del 26.03.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previo deposito di note difensive finali fino a trenta giorni prima.
La causa veniva istruita solo con la documentazione prodotta dalle parti.
2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza per materia proposta dall' CP_2
in favore del Giudice del Lavoro in quanto la violazione delle norme indicate nell'intimazione di pagamento per cui è causa, come correttamente statuito dal Giudice di Pace di Sala Consilina nella sentenza n.436/2022, spetta al Tribunale Ordinario ai sensi dell'art. 6 comma 4 del d. lgs.
n. 150/2011 che dispone: “L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
…”.
Va inoltre respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le parti resistenti atteso che la ricorrente li ha correttamente evocati in giudizio. Infatti è pacifico che
“nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari d'una legittimazione processuale” (cfr ex multis, Cass. civile sez. III n. 36656 del 25.11.2021, Ordinanza Sez. 6 – 5 n. 8186 del
29/03/2017, Ordinanza Sez. V n. 10528 del 28/04/2017).
Sempre in via preliminare il Tribunale osserva che l'opposizione proposta da nella Parte_1
parte in cui è diretta a far valere la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. e come tale non è soggetta a termini di decadenza, né quelli previsti dall'art. 7 d.lgs n.
150/2011 né a quelli previsti dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.
3. Tanto premesso il Tribunale osserva che il motivo di opposizione relativo alla prescrizione è ammissibile e fondato. Ai sensi dell'art. 28 L. 689/81 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Nel caso di specie risulta per tabulas che a seguito della notifica della cartella di pagamento n.
100 2015 0029 94532000, di euro 5.958,87, e della cartella n. 100 2015 0030 976 168000, di euro 172,55, perfezionatesi rispettivamente in data 16.02.2016 e in data 13.05.2016 (all.ti comparsa di costituzione , nessun atto interruttivo della prescrizione veniva posto in CP_9
essere e pertanto la notifica il 4.03.2022, all'odierno attore, dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio è avvenuta quando era già definitivamente spirato il termine di prescrizione quinquennale.
Il Tribunale osserva che non appare dirimente quanto affermato dall' Controparte_3
in merito alla mancata impugnazione delle cartelle di pagamento di cui
[...]
all'intimazione di pagamento impugnata atteso che l'attore ha fatto valere nel presente giudizio la prescrizione maturata successivamente, per l'appunto, alla notifica delle suddette cartelle che ovviamente non poteva essere eccepita in altra sede. Parimenti non è condivisibile la prospettazione offerta dall' secondo cui l'omessa Controparte_8 impugnazione delle cartelle di pagamento avrebbe determinato l'applicazione del termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c.. Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o, comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2935 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. Rordorf, Est.
Tria - Sent. n. 23397 del 25 ottobre 2016, dep. il 17 novembre 2016). Infine a nulla rileva quanto evidenziato dall' in relazione alla sospensione Controparte_3
dei termini di prescrizione dal 1.01.2014 al 15.06.2014 ai sensi dell'art. 1, comma 623, della
Legge 147/2013, come integrato dalla Legge n. 68/2014, per consentire l'eventuale definizione agevolata dei crediti erariali e quella dall'8.3.2021 a tutto il 31.08.2021 a causa della pandemia da Sars Covid 2. Quanto al primo periodo di sospensione (dal 1.01.2014 al 15.06.2014), il
Tribunale osserva che il periodo di sospensione riguarda un lasso di tempo antecedente rispetto alla notifica delle cartelle di pagamento avvenuta rispettivamente il 16.02.2016 e il 13.05.2016.
Quanto, invece, alla sospensione dei termini nel periodo emergenziale, il decreto n. 18/2020 ha disposto le seguenti misure: - la sospensione di tutti i versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'agente della riscossione, che dovranno tuttavia essere effettuati entro il 30 giugno 2020“; la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio
2020 delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione;
il differimento al 31 maggio 2020 del termine per il pagamento della rata della Rottamazione-ter, scaduta il 28 febbraio 2020 ed anche quella del “Saldo e stralcio” scaduta 31 marzo 2020. Nel suddetto periodo, dunque, non sono state notificate nuove cartelle esattoriali e non sono state intraprese procedure di pignoramento, ipoteche o fermi amministrativi per il recupero dei debiti pregressi. Inoltre, con il D.L. n. 99/2021 recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, è stato differito al 31 agosto 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all' CP_11 riscossione, precedentemente fissato al 30 giugno 2021 dall'art 73 del DL 73/2021 e, pertanto,
i pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, sarebbero dovuti essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
Nel caso di specie, le cartelle di pagamento sono state notificate il 16.02.2016 e il 13.05.2016 mentre l'intimazione di pagamento è stata notificata il 14.03.2022, quindi, in un periodo non compreso in quello interessato dalla sospensione.
Per i motivi esposti va dunque accolta l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento notificatagli il 14.03.2022 dall Controparte_3
e per l'effetto va dichiarato non fondato il diritto di a Controparte_8
procedere in via esecutiva nei confronti di per le somme recate dalla suddetta Parte_1
intimazione di pagamento.
Restano assorbite le ulteriori questioni. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D. M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 come successivamente modificato e integrato, per lo scaglione di valore di riferimento, detratti i compensi previsti per la fase “istruttoria”, concretamente non tenutasi, previa riduzione ex art. 4 co 1 del cit. D.M. in considerazione della natura non complessa delle questioni affrontate e della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 100 2021 90063927 18/000 emessa da e per l'effetto dichiara non Controparte_12
fondato il diritto di a procedere in executivis Controparte_8
per le somme recate dalla suddetta intimazione di pagamento;
2) condanna l' , in persona del procuratore Controparte_8 speciale, e l' in persona del direttore regionale della in solido al pagamento CP_2 CP_6
delle spese di lite, che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lagonegro, il 18.03.2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.