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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6569/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa da:
, con il patrocinio degli Avv.ti Donato Carlucci e Cipriano Parte_1
Popolizio,
Opponente contro
Controparte_1
, in persona del Dirigente pro
[...]
tempore, rappresentata dal Funzionario dott.ssa Ida Loredana Legrottaglie,
Opposta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 17.5.2022 ha interposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. G5030022/3UA6VF2P emessa dall'
[...]
in Controparte_1
data 1.3.2022, prot. n. 32462 del 7.4.2022, notificata il 18.4.2022, a mezzo della quale, a seguito del verbale di contestazione e sequestro amministrativo del 26.8.2021 (notificato in pari data), veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 100.000,00 oltre spese di pagina 1 di 7 notifica pari ad euro 9,50, nonché la confisca di 10 apparecchiature, oltre alla chiusura dell'esercizio “New Club Hollywood” per 30 giorni, stante la violazione dell'art. 110 comma 3 e comma 9 lett. f-quater del T.U.L.P.S, in relazione agli apparecchi con codice identificativo IOGA041_1, IOGA041_10, IOGA041_2, IOGA041_3, IOGA041_4,
IOGA041_5, IOGA041_6, IOGA041_7, IOGA041_8, IOGA041_9.
L'opponente ha eccepito:
- la violazione e/o erronea applicazione della legge, non avendo, gli accertatori, verificato e/o accertato l'effettivo funzionamento dell'apparecchiatura da gioco, né la sua conformità alle prescrizioni di legge;
- la violazione e/o errata applicazione dell'art. 10 T.U.L.P.S. e dell'art. 3 della L.
689/1981, giacché alcuna responsabilità colposa e/o dolosa può essere mossa nei suoi confronti, in quanto ha consentito l'allocazione di detti dispositivi, peraltro, in prova, confidando sulla regolarità tecnica e normativa dell'apparecchiatura, avendo provveduto a farsi consegnare dal gestore copia della perizia tecnica giurata.
Tanto dedotto, l'opponente - previa istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta - ha chiesto di accertare l'illegittimità dell'ordinanza opposta e, per l'effetto, di annullarla.
Con decreto depositato il 20.7.2022 è stata fissata l'udienza di discussione del
22.2.2023 ed è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
In data 12.10.2022 si è costituita l' Controparte_1
contestando la fondatezza della
[...] opposizione ed instando per il rigetto della stessa, all'uopo deducendo che:
- l'aver accertato e verbalizzato la presenza di apparecchiature multifunzione, denominate
“Totem”, prive di dati identificativi, su cui vi erano giochi a rulli tipici degli apparecchi di cui al comma 6/a dell'art. 110 del T.U.L.P.S., come documentato da apposite fotografie, costituisce violazione del disposto di cui all'art. 7, comma 3 – quater del D.L. n. 158/2012
(Legge Balduzzi) e dell'art. 1, comma 646 della legge n. 190/2014, in quanto l'allocazione e l'utilizzo di detti dispositivi irregolari, secondo le modalità sopra evidenziate, costituisce una forma di messa a disposizione di apparecchiature che consentono ai clienti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco;
- la qualità professionale del ricorrente richiede la conoscenza specifica della normativa che regola il funzionamento degli apparecchi da intrattenimento presenti nell'esercizio di pagina 2 di 7 cui egli stesso è titolare, con la conseguenza che la presunta buona fede non può essere invocata quale esimente di responsabilità.
Con ordinanza depositata il 22.3.2023 la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 19.3.2025, sostituta dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 21.2.2025.
In via preliminare, va rilevato che la causa è matura per la decisione, essendo irrilevante la prova testimoniale articolata dall'opponente.
Scendendo al merito, va osservato che l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
L'opponente lamenta - con il primo motivo di censura - l'illegittimità della sanzione, in quanto gli accertatori non avrebbero verificato il funzionamento e la conformità alle prescrizioni di legge delle apparecchiature non assimilabili agli apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., soggiungendo che al momento dell'accesso le apparecchiature risultavano inattive, non collegate ad impianto elettrico di alimentazione e a quello telematico, fermo restando che i terminali contengono un sistema che offre esclusivamente servizio di internet a pagamento, commercio elettronico, promozione della clientela e sponsorizzazione dei punti vendita.
Sul punto occorre rilevare che dall'esame del verbale di contestazione emerge che al momento dell'accesso ispettivo del 25.8.2021, presso il New Club Hollywood, di cui l'opponente è legale rappresentante, veniva contestata la presenza di 10 apparecchiature multifunzione denominate “TOTEM” prive di ogni dato identificativo;
su cinque di essi vi Parte_ erano vari giochi a rulli virtuali tipici delle SLOT
Quanto al funzionamento di tali macchinari (c.d. Totem) essi constano in linea generale – com'è stato riscontrato in occasione dell'accesso ispettivo – di una struttura dotata di schermo touch-screen, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l'inserimento della smart-card che abilita al gioco e l'introduzione di banconote per la ricarica della stessa.
Pertanto, i verbalizzanti avendo constatato l'installazione e messa a disposizione dei clienti all'interno dell'esercizio dell'opponente di 10 apparecchi di intrattenimento, che per le caratteristiche e funzionamento, non rientravano in nessuna delle previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. hanno ritenuto sussistente la fattispecie di cui alla lettera f quater del comma 9 art. 110 del T.U.L.P.S.
Ciò chiarito, è opportuno rilevare che l'art. 110, comma 9 f-quater del T.U.L.P.S. statuisce pagina 3 di 7 che: “in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento da gioco, chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
La norma, introdotta con il D.L. 28/1/2019 n. 4, ha per scopo l'attuazione di una incisiva azione di contrasto nei confronti dell'industria parallela al gioco legale, escludendo che possano essere messi a disposizione dell'utenza apparecchi di gioco (e comunque
“destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco”), non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 della medesima norma, anche quando abbiano “natura promozionale”.
Quanto alla lettera f-quater del comma 9, l'illecito risulta, dunque, integrato ove l'apparecchio per il gioco non presenti le caratteristiche previste dai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
Il comma 6 include apparecchi che prevedono elementi di aleatorietà e abilità e sono obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4, D.P.R. n.
640/72. La liceità del videoterminale da intrattenimento collocato per l'uso in luoghi aperti al pubblico è, dunque, anzitutto subordinata al collegamento dello stesso alla rete telematica. Inoltre, ai sensi dell'art. art. 38 L. n. 388/2000 è previsto che gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 lettera a) e 7, debbano essere muniti di nulla osta rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato.
Nel caso di specie, è emerso che gli apparecchi de quibus fossero privi di dati identificativi, su di essi vi erano giochi a rulli tipici degli apparecchi di cui al comma 6/a dell'art. 110 del T.U.L.P.S., come documentato dalle riproduzioni fotografiche, peraltro incontestate, non rientranti, quindi, in nessuna previsione dei commi 6 e 7 del citato articolo.
Ciò che rileva è che l'attività svolta attraverso tali apparecchiature costituisce violazione del disposto di cui all'art. 7 comma 3 quater D.L. 158/2012 e dell'art. 1 comma 646 della
L. n. 190/2014, in quanto l'allocazione e l'utilizzo delle stesse presso gli esercizi pubblici costituisce una chiara forma di messa a disposizione di mezzi che consentono ai clienti,
pagina 4 di 7 attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco. Si tratta, infatti, di strumenti che, in base al complesso degli elementi esteriori che li caratterizzano, appaiono finalizzati ad essere utilizzati per connessioni telematiche verso siti da gioco.
La richiamata disposizione, peraltro, prescinde dalla circostanza che la piattaforma di gioco sia di titolarità di un soggetto cui sia stata rilasciata o meno, dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell'UE, regolare concessione o autorizzazione.
Nello specifico, la condotta sanzionata si concretizza nella semplice “messa a disposizione” dei clienti di un esercizio pubblico di qualsiasi genere di apparecchiatura che consenta, e quindi non impedisca, di collegarsi, anche in piena autonomia, senza richiedere, ai fini della punibilità, che sia anche in atto un'azione di gioco.
Per l'accertamento della violazione non è necessario che al momento dell'ispezione il collegamento delle apparecchiature a siti che offrono di giocare on-line sia attuale, essendo sufficiente che le macchine consentano, in astratto, la possibilità di giocare utilizzando la rete telematica. Nemmeno è necessaria l'esclusiva destinazione delle apparecchiature al gioco.
Occorre, altresì, aggiungere che nella specie l'opponente si è limitato ad affermare, genericamente, la non riconducibilità delle caratteristiche degli apparecchi alle previsioni dell'art. 110 T.U.L.P.S., senza tuttavia specificamente allegare eventuali aspetti (o caratteristiche) diversi, incompatibili con la destinazione al gioco, deducendo solo la
“conformità alle leggi italiane ed europee”, pur avendo dichiarato in sede di accertamento di “non essere in grado di esibire alcuna documentazione relativa all'apparecchiatura” e verosimilmente “portati da un soggetto non conosciuto”.
Va da sé che l'assenza di documentazione porta indubbiamente ad esclude la sussistenza del commercio elettronico nell'attività posta in essere attraverso i Totem de quibus, non avendo l'opponente provato di aver posto in essere l'assolvimento di precisi e chiari obblighi previsi dalla normativa europea in materia.
Oltremodo, la perizia depositata dall'opponente unitamente all'atto introduttivo non può essere utilizzata in questa sede, in quanto redatta per conto della società CP_2
totalmente estranea al presente giudizio.
Alla luce di quanto illustrato, le doglianze di parte opponente circa l'inapplicabilità della normativa violata non sono meritevoli di accoglimento.
Con il secondo motivo di censura l'opponente ha dedotto l'insussistenza della responsabilità colposa e/o dolosa ex art. 3 della L. 689/1981, in quanto ha confidato sulla pagina 5 di 7 regolarità tecnica e normativa dell'apparecchiatura, provvedendo a farsi consegnare dal gestore copia della perizia tecnica giurata.
La norma invocata stabilisce che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
Inoltre, il principio di buona fede, applicabile anche in tema di sanzioni amministrative, rileva come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. n. 2307/2024; Cass. n. 11977/2020; Cass. n. 13610/2007).
Ciò che rileva ai fini della buona fede è dunque l'errore scusabile, che si realizza quando nessun rimprovero possa essere mosso al soggetto caduto in errore, il quale deve dimostrare di aver fatto quanto possibile per osservare il dettato normativo.
Nel caso di specie, l'opponente essendo un operatore professionale non poteva esimersi dall'esaminare compiutamente la liceità degli apparecchi da gioco da lui messi a disposizione nell'esercizio della sua attività, essendo notoria per ogni operatore del settore la pervasività e severità della normativa vigente, fatto che avrebbe imposto la massima attenzione nel valutare gli apparecchi oggetto di possibile sanzione, onere da ricondurre al generale principio di autoresponsabilità (e che si presenta con particolare pregnanza quando l'onere è imposto ad un operatore commerciale: Cass. S.U. n. 7940/2019; Cass. n.
2756/2020).
Peraltro, la perizia di un soggetto privato citata da parte opponente a riprova della liceità del modello è priva di rilievo, sicché neppure può valere per l'esimente della buona fede invocata.
In particolare, la buona fede sommariamente invocata dal richiede non un mero Parte_1 stato di ignoranza, semplicemente determinato dall'affidamento prestato su una perizia di un soggetto privato collegato al gestore degli apparecchi, bensì, per un verso, la sussistenza pagina 6 di 7 di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta
(quale la rassicurazione ricevuta dalla P.A., essendo invece irrilevante quella ricevuta da un privato potenzialmente interessato alla conclusione di un affare) e, per altro verso,
l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero, circostanza quest'ultima non sussistente nella fattispecie in esame, non essendo conforme ad ordinaria diligenza la decisione di un operatore professionale di fidarsi puramente e semplicemente delle rassicurazioni rese dal gestore degli apparecchi, senza svolgere alcuna ricerca autonoma circa la liceità degli apparecchi messi a disposizione nel proprio esercizio commerciale.
Pertanto, anche il secondo motivo di censura deve essere rigettato.
In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, previa revoca del decreto del
20.7.2022 di sospensione degli effetti dell'ordinanza ingiunzione impugnata, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione.
Alcunché va disposto per le spese processuali, in quanto “l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr. Cass. n. 30597/2017): quest'ultima, nel caso di specie, non
è stata depositata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- previa revoca del decreto del 20.7.2022 di sospensione degli effetti dell'ordinanza ingiunzione impugnata, rigetta l'interposta opposizione;
- nulla va disposto in ordine alle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6569/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa da:
, con il patrocinio degli Avv.ti Donato Carlucci e Cipriano Parte_1
Popolizio,
Opponente contro
Controparte_1
, in persona del Dirigente pro
[...]
tempore, rappresentata dal Funzionario dott.ssa Ida Loredana Legrottaglie,
Opposta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 17.5.2022 ha interposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. G5030022/3UA6VF2P emessa dall'
[...]
in Controparte_1
data 1.3.2022, prot. n. 32462 del 7.4.2022, notificata il 18.4.2022, a mezzo della quale, a seguito del verbale di contestazione e sequestro amministrativo del 26.8.2021 (notificato in pari data), veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 100.000,00 oltre spese di pagina 1 di 7 notifica pari ad euro 9,50, nonché la confisca di 10 apparecchiature, oltre alla chiusura dell'esercizio “New Club Hollywood” per 30 giorni, stante la violazione dell'art. 110 comma 3 e comma 9 lett. f-quater del T.U.L.P.S, in relazione agli apparecchi con codice identificativo IOGA041_1, IOGA041_10, IOGA041_2, IOGA041_3, IOGA041_4,
IOGA041_5, IOGA041_6, IOGA041_7, IOGA041_8, IOGA041_9.
L'opponente ha eccepito:
- la violazione e/o erronea applicazione della legge, non avendo, gli accertatori, verificato e/o accertato l'effettivo funzionamento dell'apparecchiatura da gioco, né la sua conformità alle prescrizioni di legge;
- la violazione e/o errata applicazione dell'art. 10 T.U.L.P.S. e dell'art. 3 della L.
689/1981, giacché alcuna responsabilità colposa e/o dolosa può essere mossa nei suoi confronti, in quanto ha consentito l'allocazione di detti dispositivi, peraltro, in prova, confidando sulla regolarità tecnica e normativa dell'apparecchiatura, avendo provveduto a farsi consegnare dal gestore copia della perizia tecnica giurata.
Tanto dedotto, l'opponente - previa istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta - ha chiesto di accertare l'illegittimità dell'ordinanza opposta e, per l'effetto, di annullarla.
Con decreto depositato il 20.7.2022 è stata fissata l'udienza di discussione del
22.2.2023 ed è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
In data 12.10.2022 si è costituita l' Controparte_1
contestando la fondatezza della
[...] opposizione ed instando per il rigetto della stessa, all'uopo deducendo che:
- l'aver accertato e verbalizzato la presenza di apparecchiature multifunzione, denominate
“Totem”, prive di dati identificativi, su cui vi erano giochi a rulli tipici degli apparecchi di cui al comma 6/a dell'art. 110 del T.U.L.P.S., come documentato da apposite fotografie, costituisce violazione del disposto di cui all'art. 7, comma 3 – quater del D.L. n. 158/2012
(Legge Balduzzi) e dell'art. 1, comma 646 della legge n. 190/2014, in quanto l'allocazione e l'utilizzo di detti dispositivi irregolari, secondo le modalità sopra evidenziate, costituisce una forma di messa a disposizione di apparecchiature che consentono ai clienti, attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco;
- la qualità professionale del ricorrente richiede la conoscenza specifica della normativa che regola il funzionamento degli apparecchi da intrattenimento presenti nell'esercizio di pagina 2 di 7 cui egli stesso è titolare, con la conseguenza che la presunta buona fede non può essere invocata quale esimente di responsabilità.
Con ordinanza depositata il 22.3.2023 la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 19.3.2025, sostituta dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 21.2.2025.
In via preliminare, va rilevato che la causa è matura per la decisione, essendo irrilevante la prova testimoniale articolata dall'opponente.
Scendendo al merito, va osservato che l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
L'opponente lamenta - con il primo motivo di censura - l'illegittimità della sanzione, in quanto gli accertatori non avrebbero verificato il funzionamento e la conformità alle prescrizioni di legge delle apparecchiature non assimilabili agli apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., soggiungendo che al momento dell'accesso le apparecchiature risultavano inattive, non collegate ad impianto elettrico di alimentazione e a quello telematico, fermo restando che i terminali contengono un sistema che offre esclusivamente servizio di internet a pagamento, commercio elettronico, promozione della clientela e sponsorizzazione dei punti vendita.
Sul punto occorre rilevare che dall'esame del verbale di contestazione emerge che al momento dell'accesso ispettivo del 25.8.2021, presso il New Club Hollywood, di cui l'opponente è legale rappresentante, veniva contestata la presenza di 10 apparecchiature multifunzione denominate “TOTEM” prive di ogni dato identificativo;
su cinque di essi vi Parte_ erano vari giochi a rulli virtuali tipici delle SLOT
Quanto al funzionamento di tali macchinari (c.d. Totem) essi constano in linea generale – com'è stato riscontrato in occasione dell'accesso ispettivo – di una struttura dotata di schermo touch-screen, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l'inserimento della smart-card che abilita al gioco e l'introduzione di banconote per la ricarica della stessa.
Pertanto, i verbalizzanti avendo constatato l'installazione e messa a disposizione dei clienti all'interno dell'esercizio dell'opponente di 10 apparecchi di intrattenimento, che per le caratteristiche e funzionamento, non rientravano in nessuna delle previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. hanno ritenuto sussistente la fattispecie di cui alla lettera f quater del comma 9 art. 110 del T.U.L.P.S.
Ciò chiarito, è opportuno rilevare che l'art. 110, comma 9 f-quater del T.U.L.P.S. statuisce pagina 3 di 7 che: “in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento da gioco, chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.
La norma, introdotta con il D.L. 28/1/2019 n. 4, ha per scopo l'attuazione di una incisiva azione di contrasto nei confronti dell'industria parallela al gioco legale, escludendo che possano essere messi a disposizione dell'utenza apparecchi di gioco (e comunque
“destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco”), non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 della medesima norma, anche quando abbiano “natura promozionale”.
Quanto alla lettera f-quater del comma 9, l'illecito risulta, dunque, integrato ove l'apparecchio per il gioco non presenti le caratteristiche previste dai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
Il comma 6 include apparecchi che prevedono elementi di aleatorietà e abilità e sono obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4, D.P.R. n.
640/72. La liceità del videoterminale da intrattenimento collocato per l'uso in luoghi aperti al pubblico è, dunque, anzitutto subordinata al collegamento dello stesso alla rete telematica. Inoltre, ai sensi dell'art. art. 38 L. n. 388/2000 è previsto che gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 lettera a) e 7, debbano essere muniti di nulla osta rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato.
Nel caso di specie, è emerso che gli apparecchi de quibus fossero privi di dati identificativi, su di essi vi erano giochi a rulli tipici degli apparecchi di cui al comma 6/a dell'art. 110 del T.U.L.P.S., come documentato dalle riproduzioni fotografiche, peraltro incontestate, non rientranti, quindi, in nessuna previsione dei commi 6 e 7 del citato articolo.
Ciò che rileva è che l'attività svolta attraverso tali apparecchiature costituisce violazione del disposto di cui all'art. 7 comma 3 quater D.L. 158/2012 e dell'art. 1 comma 646 della
L. n. 190/2014, in quanto l'allocazione e l'utilizzo delle stesse presso gli esercizi pubblici costituisce una chiara forma di messa a disposizione di mezzi che consentono ai clienti,
pagina 4 di 7 attraverso la connessione telematica, di giocare su piattaforme di gioco. Si tratta, infatti, di strumenti che, in base al complesso degli elementi esteriori che li caratterizzano, appaiono finalizzati ad essere utilizzati per connessioni telematiche verso siti da gioco.
La richiamata disposizione, peraltro, prescinde dalla circostanza che la piattaforma di gioco sia di titolarità di un soggetto cui sia stata rilasciata o meno, dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell'UE, regolare concessione o autorizzazione.
Nello specifico, la condotta sanzionata si concretizza nella semplice “messa a disposizione” dei clienti di un esercizio pubblico di qualsiasi genere di apparecchiatura che consenta, e quindi non impedisca, di collegarsi, anche in piena autonomia, senza richiedere, ai fini della punibilità, che sia anche in atto un'azione di gioco.
Per l'accertamento della violazione non è necessario che al momento dell'ispezione il collegamento delle apparecchiature a siti che offrono di giocare on-line sia attuale, essendo sufficiente che le macchine consentano, in astratto, la possibilità di giocare utilizzando la rete telematica. Nemmeno è necessaria l'esclusiva destinazione delle apparecchiature al gioco.
Occorre, altresì, aggiungere che nella specie l'opponente si è limitato ad affermare, genericamente, la non riconducibilità delle caratteristiche degli apparecchi alle previsioni dell'art. 110 T.U.L.P.S., senza tuttavia specificamente allegare eventuali aspetti (o caratteristiche) diversi, incompatibili con la destinazione al gioco, deducendo solo la
“conformità alle leggi italiane ed europee”, pur avendo dichiarato in sede di accertamento di “non essere in grado di esibire alcuna documentazione relativa all'apparecchiatura” e verosimilmente “portati da un soggetto non conosciuto”.
Va da sé che l'assenza di documentazione porta indubbiamente ad esclude la sussistenza del commercio elettronico nell'attività posta in essere attraverso i Totem de quibus, non avendo l'opponente provato di aver posto in essere l'assolvimento di precisi e chiari obblighi previsi dalla normativa europea in materia.
Oltremodo, la perizia depositata dall'opponente unitamente all'atto introduttivo non può essere utilizzata in questa sede, in quanto redatta per conto della società CP_2
totalmente estranea al presente giudizio.
Alla luce di quanto illustrato, le doglianze di parte opponente circa l'inapplicabilità della normativa violata non sono meritevoli di accoglimento.
Con il secondo motivo di censura l'opponente ha dedotto l'insussistenza della responsabilità colposa e/o dolosa ex art. 3 della L. 689/1981, in quanto ha confidato sulla pagina 5 di 7 regolarità tecnica e normativa dell'apparecchiatura, provvedendo a farsi consegnare dal gestore copia della perizia tecnica giurata.
La norma invocata stabilisce che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019).
Inoltre, il principio di buona fede, applicabile anche in tema di sanzioni amministrative, rileva come causa di esclusione della responsabilità quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. n. 2307/2024; Cass. n. 11977/2020; Cass. n. 13610/2007).
Ciò che rileva ai fini della buona fede è dunque l'errore scusabile, che si realizza quando nessun rimprovero possa essere mosso al soggetto caduto in errore, il quale deve dimostrare di aver fatto quanto possibile per osservare il dettato normativo.
Nel caso di specie, l'opponente essendo un operatore professionale non poteva esimersi dall'esaminare compiutamente la liceità degli apparecchi da gioco da lui messi a disposizione nell'esercizio della sua attività, essendo notoria per ogni operatore del settore la pervasività e severità della normativa vigente, fatto che avrebbe imposto la massima attenzione nel valutare gli apparecchi oggetto di possibile sanzione, onere da ricondurre al generale principio di autoresponsabilità (e che si presenta con particolare pregnanza quando l'onere è imposto ad un operatore commerciale: Cass. S.U. n. 7940/2019; Cass. n.
2756/2020).
Peraltro, la perizia di un soggetto privato citata da parte opponente a riprova della liceità del modello è priva di rilievo, sicché neppure può valere per l'esimente della buona fede invocata.
In particolare, la buona fede sommariamente invocata dal richiede non un mero Parte_1 stato di ignoranza, semplicemente determinato dall'affidamento prestato su una perizia di un soggetto privato collegato al gestore degli apparecchi, bensì, per un verso, la sussistenza pagina 6 di 7 di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta
(quale la rassicurazione ricevuta dalla P.A., essendo invece irrilevante quella ricevuta da un privato potenzialmente interessato alla conclusione di un affare) e, per altro verso,
l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero, circostanza quest'ultima non sussistente nella fattispecie in esame, non essendo conforme ad ordinaria diligenza la decisione di un operatore professionale di fidarsi puramente e semplicemente delle rassicurazioni rese dal gestore degli apparecchi, senza svolgere alcuna ricerca autonoma circa la liceità degli apparecchi messi a disposizione nel proprio esercizio commerciale.
Pertanto, anche il secondo motivo di censura deve essere rigettato.
In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, previa revoca del decreto del
20.7.2022 di sospensione degli effetti dell'ordinanza ingiunzione impugnata, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione.
Alcunché va disposto per le spese processuali, in quanto “l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr. Cass. n. 30597/2017): quest'ultima, nel caso di specie, non
è stata depositata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- previa revoca del decreto del 20.7.2022 di sospensione degli effetti dell'ordinanza ingiunzione impugnata, rigetta l'interposta opposizione;
- nulla va disposto in ordine alle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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