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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20406/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20406/2022
avente per oggetto: separazione personale promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. MASSARO CECILIA SARA presso cui ha Parte_1 eletto domicilio in forza di procura in atti
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo adito,
• previe le declaratorie del caso e di legge,
• disattesa ogni contraria istanza, domanda, produzione eccezione deduzione e controdeduzione formulata / formulanda e/o estesa nei confronti della ricorrente Parte_1
pagina 1 di 10 • confermata formalmente la presa in carico del nucleo famigliare della Signora da Parte_1 parte dei Servizi Sociali Territorialmente competenti;
• assunte Relazioni Sociali Aggiornate sulla Situazione del Nucleo Famigliare della Signora
[...] attualmente residente in [...]1; Parte_1
• PRONUNZIARE la separazione personale dei coniugi nata a [...] [...]
il 04.11.1983 e nato a [...] - Persona_1 CP_1
MAROCCO il 17.11.1965 con addebito della medesima separazione al Signor per le CP_1 motivazioni in atti e per le risultanze probatorie acquisite e con ogni conseguente provvedimento nonché con ordine di annotazione dell'emananda sentenza nei registri del Comune di Competenza
• ASSEGNARE la casa famigliare - comprensiva di beni mobili ed arredi - di Torino ( TO ) Via Giulio
Biglieri n. 52/1 alla Signora nata a [...]_1
il 04.11.1983 confermando e disponendo i tempi e le modalità di allontanamento – anche
[...] se del caso tramite l'ausilio della forza pubblica - dalla stessa del Signor;
CP_1
• DISPORRE l'affidamento esclusivo cd rafforzato (con espressa concentrazione del potere decisionale sulle questioni di maggiore importanza in capo all'odierna conchiudente- parte ricorrente
e comunque in tema di salute dei minori, istruzione ed educazione dei medesimi , residenza degli stessi) dei figli minori nata a [...], il [...] , nato a [...]_3
TO (TO) il 12.09.2009, nata a [...] ( TO) il 06.01.2019 alla madre Signora Persona_4 nata a [...] [...] Parte_1 Persona_1 presso cui i figli avranno residenza anagrafica e dimora abituale con ogni opportuno e conseguente provvedimento
• PORRE e DISPORRE a carico del Signor nato a [...] - MAROCCO il CP_1
17.11.1965 – a far data dalla presente domanda - un contributo economico per il mantenimento personale della Sig.ra non inferiore alla somma di € 200,00 (Euro duecento /zero Parte_1 centesimi) da versarsi in favore della stessa ricorrente, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
• PORRE e DISPORRE a carico del Signor nato a [...] - MAROCCO il CP_1
17.11.1965 – a far data dalla domanda – un contributo economico per il mantenimento dei figli minorenni , non inferiore ad € 600,00 Persona_2 Persona_3 Persona_4
(euro SEICENTO / zero centesimi) complessivi (da intendersi € 200,00 pro capite) da versarsi in favore della stessa ricorrente a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il Parte_1 giorno 5 di ogni mese. Somma/e soggetta/e a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
disponendo inoltre che le spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate per iscritto e successivamente documentate, ovvero documentate se necessitate, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa attualmente in essere, sottoscritto fra
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e il Tribunale di Torino, siano suddivise nella quota del
50 % a carico del Signor e nella quota del 50 % a carico della CP_1 Parte_1
• DISPORRE, in punto frequentazione dei figli che il Signor nato a [...] - CP_1
MAROCCO il 17.11.1965 – padre - possa vedere la figlia , data l'età della medesima, Persona_2
pagina 2 di 10 secondo il sentire ed il gradimento della stessa ( o secondo le modalità di garanzia e protezione che il
Tribunale Ill.mo riterrà più confacenti ) e possa vedere e/o tenere con sé i figli e Persona_3 [...]
secondo le modalità di garanzia e protezione ed i calendari che il Tribunale Ill.mo riterrà più Per_4 confacenti , non esclusi, se dell'uopo, incontri in luogo neutro alla presenza e sotto specifica sorveglianza di operatore dopo aver dato prova di aver intrapreso e fattivamente attuato, per periodo non inferiore a mesi 12 ( dodici ), percorso psicologico/ terapeutico di presa di coscienza e ripensamento degli agiti violenti attuati nei confronti della propria moglie e dei figli ( violenza assistita)
IN OGNI CASO E COMUNQUE
• Con vittoria di spese ed emolumenti professionali ex DM 55/2014 con gli aumenti percentuali ivi previsti. Oltre IVA e CPA come e se dovute per legge. Oltre esposti tutti. Oltre Rimborso Forfet. Spese
Generali di Giustizia (15% su emolumenti e/o nella misura massima consentita) e successive occorrende tutte ivi comprese a titolo semplificativo e non esaustivo Tasse di Registro ed oneri tutti eventuali di iscrizione/trascrizione.
DOMANDA IN VIA ISTRUTTORIA:
• ORDINARE ex art. 210 c.p.c. al Signor nato a [...] - MAROCCO il CP_1
17.11.1965 la produzione in causa delle dichiarazioni dei redditi e/o equipollenti nonché delle buste paga e del dettaglio rapporti dare/ avere entrate/uscite nonché dei relativi saldi afferibili ai conti correnti bancari/postali e/o equipollenti tutti intestati al medesimo e/o cointestati al medesimo con soggetti terzi ( o intestati a terzi ma con potere di gestione e firma in capo al Signor ), CP_1 in Italia ed all'Estero, a partire dal 1 gennaio 2019 e sino al 30 novembre 2023 e di movimentazione dare/ avere, entrate /uscite con correlativi saldi di eventuali ulteriori conto correnti (soggetto con potere di firma e movimentazione ) , carte di pagamento/debito - credito , carte prepagate, depositi bancari, portafoglio investimenti - anche in moneta elettronica, cassette di sicurezza, fondi pensione/investimento, polizze assicurative tutte anche di natura previdenziale a partire dal 1 gennaio
2019 e sino al 30 novembre 2023
• ORDINARE, a fronte della insufficienza delle informazioni di carattere economico ascrivibili al Signor nato a [...] - MAROCCO il 17.11.1965 già ex art. 155 quinquies CP_1
c.p.c ed art. 155 sexies disp.att. c.p.c., ed ex art. 337 ter ultimo comma, alla Polizia Tributaria di effettuare approfondimenti, indagini ed accertamenti anche tramite accesso alle banche dati (Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali, Pra, ecc…) nonché tramite i gestori sulla parte nato CP_1
a MARRAKECH - MAROCCO il 17.11.1965 e sui soggetti diversi e/o collegati – al fine di: - Accertare la consistenza diretta ed indiretta del patrimonio immobiliare /mobiliare anche se intestato a soggetti terzi e la correlativa reale redditività; - Accertare la misura dei redditi dichiarati e la corrispondenza con la situazione di fatto, la partecipazione eventuale ad imprese e società e la presenza di eventuali cointestazioni di fatto e /o gestioni per interposta persona;
- Acquisire informazioni specifiche interrogando l'Anagrafe Tributaria ed in particolare la banca dati dell'Agenzia delle Entrate nonché l'archivio dei rapporti informatici con gli intermediari bancari, postali e finanziari;
- Acquisire informazioni specifiche sulla consistenza dei depositi bancari e sul portafoglio investimenti perlomeno nel triennio precedente;
- Verificare la titolarità diretta o indiretta e/o la disponibilità materiale di
pagina 3 di 10 carte di pagamento, carte di credito o di debito, polizze assicurative, polizze vita, contratti di leasing, rilascio di procure speciali, contratti di finanziamento anche se collegati a soggetti terzi.
• ORDINARE ex artt. 210/213 c.p.c alla in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore , sedente in 10029 VILLASTELLONE ( TO ) , CORSO SAVONA , 45 la esibizione /produzione in causa - disponendo le correlative modalità di comunicazione telematica o deposito tradizionale analogico presso la Cancelleria Deputata della Sezione Settima Civile – delle copie della buste paga ( ivi compresa tredicesima e quattordicesima se corrisposte) degli anni
2019,2020,2021,2022,2023 afferibili al dipendente nato a [...] - CP_1
MAROCCO il 17.11.1965 e residente in [...] 1
• ORDINARE ex artt. 210/213 c.p.c alla , In persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore e/o responsabile facente funzioni, con sede in SIUSI ALLO SCILIAR -
FRAZ. DEL COMUNE DI CASTELROTTO – 39040 ( BZ ) , VIA HENRIK IBSEN, 17 disponendo le correlative modalità di comunicazione telematica o deposito tradizionale analogico presso la
Cancelleria Deputata della Sezione Settima Civile – delle copie della buste paga ( ivi compresa tredicesima e quattordicesima se corrisposte ) degli anni 2022 e 2023 afferibili al dipendente e/o collaboratore nato a [...] - MAROCCO il 17.11.1965 e già residente in [...]
Torino (Torino ), via Giulio Biglieri , 52/ 1 e di tutta la documentazione afferibile a rapporto lavorativo/di collaborazione di qualsivoglia tipologia intercorso e/o intercorrente con lo stesso •
DISPORRE ex artt. 210/213 c.p.c. la produzione /esibizione/ acquisizione di copia del certificato aggiornato iscrizioni di procedimenti penali risultanti a carico del Signor – CP_1 intendendosi procedimenti penali definiti e non ed in particolar modo acquisire le risultanze anche parziali del procedimento penale (TO ) 25847 / 2022 R.G.N.R.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in in data Parte_1 CP_1 Per_1
2.1.2004, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Torino (Atto n. 545 parte 2 Serie C
Anno 2021- Comune di Torino Ufficio 1).
Dal matrimonio sono nati i figli, nata a [...], il [...], Persona_2 [...]
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_3 Persona_4
Con ricorso depositato il 03/11/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento violento del coniuge;
chiedeva altresì assumersi i provvedimenti di affidamento, collocazione, regolamentazione dei diritti di visita dei figli e disporsi a carico del marito un contributo al mantenimento per sé e per la prole.
All'udienza del 1.2.2023, innanzi al Presidente, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Presidente dichiarava la contumacia del resistente e autorizzava i coniugi a vivere separati.
pagina 4 di 10 Con ordinanza presidenziale del 6.3.2023 venivano assunti i provvedimenti provvisori e la causa veniva rimessa al Giudice Istruttore. All'esito dell'udienza dell'11.12.2023, il Giudice fissava udienza di precisazioni delle conclusioni, richiedendo all'Agenzia delle Entrate di trasmettere le dichiarazioni di redditi del convenuto contumace, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino di trasmettere gli atti del procedimento penale iscritto a carico del resistente contumace ed ai Servizi
Sociali e NPI di depositare relazioni aggiornate.
All'udienza del 28.10.2024, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta, rimasta contumace, per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione, allegando di aver subito violenze Parte_2 verbali e fisiche da parte del marito, spesso sotto l'effetto di alcol. A seguito di un intervento delle forze dell'ordine avvenuto in data 17.11.2022 presso l'abitazione coniugale per un'aggressione fisica alla ricorrente, veniva iscritto il procedimento penale RGNR 25847/2022, per il quale in data
27.3.2023, la Procura della Repubblica di Torino notificava all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari per i reati di lesioni personali e minacce ai danni della moglie, fatti occorsi in data 16.11.2022 ed in data 2.12.2022.
Ritiene il Collegio che la domanda di addebito presentata dalla ricorrente vada respinta.
Le allegazioni di parte ricorrente infatti non risultano provate, la stessa non ha dedotto capitoli per prova orale sul punto.
Non risultano poi decisivi né sono di per soli sufficienti a provare la richiesta di addebito della separazione a carico del coniuge, in mancanza di altre prove – quali le prove orali – raccolte nel presente giudizio, i soli atti formatisi in altri procedimenti – nel caso di specie, l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari del 27.2.2023 depositato nel p.p. RGNR 25847/2022. Invero, per costante insegnamento giurisprudenziale, trattasi di prove c.d. atipiche, liberamente valutabili dal giudice, purché della cui utilizzazione si fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti e non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. civ.
Sez. I, 15-01-2016, n. 626, Cass. civ. Sez. III, 26-06-2015, n. 13229, Cass. civ. Sez. II, 05-03-2010, n.
5440, Cass. civ. Sez. II, 25-03-2004, n. 596, cfr. Cass. civ. Sez. I, 01-09-2015, n. 17392, conf. Cass. civ. Sez. II, 31-01-2014, n. 2151 e C. 21299/2014).
pagina 5 di 10 Peraltro, con particolare riferimento alle risultanze delle indagini preliminari, è stato osservato che “il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale” (cfr, in particolare,
Cass. civ. Sez. II, 31-01-2014, n. 2151).
Nel caso di specie, in particolare, non può fondarsi la decisione in ordine alla richiesta di addebito esclusivamente sulla base dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari allegato, peraltro relativo a due singoli specifici episodi – lesioni personali e minacce – occorsi in date pressoché coeve rispetto all'instaurazione della presente causa. Si evidenzia, in ultimo, che non risulta allegato da parte ricorrente l'esito dell'eventuale giudizio penale instauratosi.
Sull'affidamento dei minori, sulla collocazione e sul regime di visita del genitore non collocatario
Deve essere confermato quanto disposto dall'ordinanza presidenziale del 6.3.2023 di affidamento c.d. rafforzato dei minori alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., non essendo emerse ragioni per derogare all'assetto previsto dall'ordinanza presidenziale, posto che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. , il quale si è disinteressato dei rapporti con i CP_1 figli, che sente solo con conversazioni telefoniche di breve durata, non partecipando pressoché in alcun modo al mantenimento ed alla cura materiale e morale degli stessi;
deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per i minori siano adottate dalla madre (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.), fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Deve essere disposto, in considerazione di quanto sopra stabilito, che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la ricorrente.
Anche alla luce delle risultanze della relazione dei Servizi sociali del 10.10.2024 e della NPI/Psicologia età evolutiva datata 15.10.2024, in punto regime di visita per i minori e (essendo Per_3 Per_4 Per_2 nelle more diventata maggiorenne), il Collegio ritiene debba prevedersi che il padre possa incontrare e tenere con sé i minori secondo accordi tra i coniugi e con riguardo ad , tenendo anche conto del Per_3 gradimento del minore in rapporto all'età raggiunta - 15 anni – e comunque in difetto di accordo, secondo le modalità indicate in dispositivo.
Deve altresì disporsi la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e
NPI/Psicologia età evolutiva incaricati ai fini del monitoraggio del nucleo attraverso la messa in atto di tutti gli interventi di sostegno ai genitori e ai minori per il graduale recupero dei rapporti tra padre e minori e, in particolare, per il sostegno al minore , anche attraverso l'inserimento dello stesso Per_3 presso un centro aggregativo che consenta di raggiungere una maggiore collaborazione con il gruppo dei pari e un maggiore controllo dell'andamento scolastico.
Sull'assegnazione della casa familiare.
pagina 6 di 10 La domanda formulata dalla sig.ra di assegnazione della casa coniugale, con gli arredi Parte_1 che la compongono, deve essere accolta, in conseguenza della collocazione prevalente dei minori presso la madre.
Sul contributo al mantenimento dei figli.
Il contributo al mantenimento dei figli, i minori e e maggiorenne ma non ancora Per_3 Per_4 Per_2 economicamente autosufficiente, va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c. Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti.
La ricorrente collabora con l'Agenzia di Lavoro Interinale “Synergie Italia S.p.A” quale assistente famigliare con retribuzioni mensili piuttosto esigue ( dagli ultimi cedolini prodotti lo stipendio mensile varia da 266,00 euro mensili per il mese di maggio 2023 a circa 600,00 euro per il mese di giugno
2023) e che dalla movimentazione della carta Poste Pay, fino al periodo di agosto 2022 vi sono versamenti periodici (a luglio 2022 per un totale di circa 220 euro, ad agosto 2022 per un totale di circa
160 euro, mentre a settembre 2022 per un totale di circa 550,00 euro).
Risulta che il resistente contumace, dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, ha percepito per l'anno di imposta 2022 per un lavoro stagionale (dal 27.7.2022 al 7.11.2022 ) la somma lorda di 9.615,00 euro, mentre per l'anno 2021 un reddito di 300,00 euro lordi nel periodo dal
25.9.2020 al 24.3.2021; il Tribunale non ritiene tuttavia che tali dichiarazioni rispecchino il suo effettivo reddito, avendo lo stesso un' indubbia capacità di procurarsi un reddito, anche con riferimento al periodo della convivenza coniugale, durante la quale ha lavorato come operaio alle dipendenze della
CP_2
Così ricostruita la situazione economico – reddituale delle parti, ritiene il Collegio che debba prevedersi un contributo mensile per il mantenimento mensili, da versare entro il 5 di ogni mese con rivalutazione Istat dei tre figli nella somma di 600,00 totali (200,00 euro a figlio), oltre alle spese straordinarie (spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate per iscritto e successivamente documentate, ovvero documentate se necessitate), secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa attualmente in essere, sottoscritto fra
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e il Tribunale di Torino, suddivise nella quota del 50 % a carico di ciascun coniuge, tenuto conto che la ricorrente è onerata interamente dell'accudimento materiale diretto dei figli, attesa l'assenza di rapporti tra i figli e l'altro genitore ed in ogni caso dovendosi tenere anche in conto le incrementate esigenze degli stessi, in particolare di e , Per_2 Per_3 le quali aumentano con la crescita, secondo un dato di comune esperienza, che non necessita pertanto di specifica dimostrazione da parte del coniuge che richiede il contributo (Cass. 28.1.2009 n. 2191, conf.
Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007, conf. Cass. civ. Sez. I Sent., 13/01/2010, n. 400, conf. Cass. civ. Sez. VI Ord., 22/04/2016, n. 8151, Tribunale Milano Sez. IX, 19/03/2014).
Con riferimento alla percezione dell'Assegno unico erogato dallo Stato in favore dei minori, ritiene il
Collegio di dover confermare quanto statuito dall'ordinanza presidenziale del 6.3.2023, ovvero che l'intero importo sia percepito dalla ricorrente anche in virtù della tipologia di affidamento in questa sede disposto.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
pagina 7 di 10 In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178); secondo la giurisprudenza, in particolare, si deve tener conto anche della disponibilità - in capo al beneficiario dell'assegno - della casa coniugale, che costituisce un'utilità patrimonialmente valutabile (cfr. Cass. civ. Sez. I, 06-05-1998, n. 4543, conf. Cass. civ. Sez. I, 24-02-
2006, n. 4203 e Cass. civ. Sez. I, 25-06-2010, n. 15333).
Il Collegio ritiene che il sig. debba contribuire al mantenimento della sig.ra CP_1 Pt_1 compatibilmente con l'entità dei suoi redditi e con la necessità di provvedere al proprio sostentamento, tenuto conto del divario della situazione economica tra i coniugi;
che, infatti dalle circostanziate dichiarazioni e dai documenti in atti sembrerebbe che l'unico percettore di reddito, anche reddito di cittadinanza, sia stato in costanza di matrimonio il convenuto contumace, atteso lo stato di disoccupazione della ricorrente e tenuto conto della circostanza che la medesima afferma di aver reperito solo da pochi anni un'attività di lavoro;
che, in particolare, l'assegno periodico debba essere determinato, onde assicurare al coniuge un tenore di vita non troppo deteriore rispetto a quello fruito durante la convivenza, nell'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 100,00, considerata la capacità lavorativa della stessa ricorrente.
Istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie riproposte dalla parte ricorrente nella precisazione delle conclusioni, il
Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Istruttore in merito alla inammissibilità delle stesse, dovendosi considerare superflua la richiesta di indagini di Polizia
Tributaria, alla luce della documentazione già versata in atti.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente contumace. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal
DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
pagina 8 di 10 Fase studio € 1.200
Fase introduttiva € 950
Fase istruttoria € 1.300
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 4.902,5
Somma da corrispondersi in favore dell'Erario, essendo parte ricorrente ammessa al PSS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
AFFIDA i figli minori , nato a [...] il [...] e , Persona_3 Persona_4 nata a Torino il [...] in [...] esclusiva alla madre, sig.ra , demandando alla Parte_1 medesima altresì le decisioni di maggior interesse per i minori ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e, con riguardo ad tenendo conto Per_3 del gradimento del minore in rapporto dell'età raggiunta – 15 anni - e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori stessi, il padre possa incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 21, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
- un pomeriggio infrasettimanale, senza pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con l'altro genitore, all'uscita da scuola e sino alle ore 21, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
- nelle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Santo Stefano e il giorno di
Capodanno o dell'Epifania ad dalle ore 10,00 alle ore 21, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta dalle ore 10,00 e sino alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
- ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti dalle ore 10,00 e sino alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
- una settimana, anche non consecutiva, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra Parte_1
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare, da parte dei Servizi Sociali e età CP_4 evolutiva incaricati attraverso la messa in atto di tutti gli interventi di sostegno ai genitori e ai minori pagina 9 di 10 per il graduale recupero dei rapporti tra padre e minori e, in particolare, per il sostegno al minore
, anche attraverso l'inserimento dello stesso presso un centro aggregativo che consenta di Per_3 raggiungere una maggiore collaborazione con il gruppo dei pari e un maggiore controllo dell'andamento scolastico.
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 dei figli, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (novembre 2022),
l'assegno di € 600,00 ( 200,00 euro a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DISPONE che l'assegno unico erogato dallo stato in favore dei figli sia percepito nella misura del
100% dalla ricorrente.
DISPONE che a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo per il CP_1 passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza presidenziale con la rivalutazione ISTAT maturata), contribuisca al mantenimento di versando in suo favore, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, l'assegno periodico di € 100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
CONDANNA a rifondere ad le spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi euro 4,902,5, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, somme da corrispondersi in favore dell'Erario.
Si comunichi per il tramite dei Servizi in sede
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20406/2022
avente per oggetto: separazione personale promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. MASSARO CECILIA SARA presso cui ha Parte_1 eletto domicilio in forza di procura in atti
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Voglia il Tribunale di Torino Ill.mo adito,
• previe le declaratorie del caso e di legge,
• disattesa ogni contraria istanza, domanda, produzione eccezione deduzione e controdeduzione formulata / formulanda e/o estesa nei confronti della ricorrente Parte_1
pagina 1 di 10 • confermata formalmente la presa in carico del nucleo famigliare della Signora da Parte_1 parte dei Servizi Sociali Territorialmente competenti;
• assunte Relazioni Sociali Aggiornate sulla Situazione del Nucleo Famigliare della Signora
[...] attualmente residente in [...]1; Parte_1
• PRONUNZIARE la separazione personale dei coniugi nata a [...] [...]
il 04.11.1983 e nato a [...] - Persona_1 CP_1
MAROCCO il 17.11.1965 con addebito della medesima separazione al Signor per le CP_1 motivazioni in atti e per le risultanze probatorie acquisite e con ogni conseguente provvedimento nonché con ordine di annotazione dell'emananda sentenza nei registri del Comune di Competenza
• ASSEGNARE la casa famigliare - comprensiva di beni mobili ed arredi - di Torino ( TO ) Via Giulio
Biglieri n. 52/1 alla Signora nata a [...]_1
il 04.11.1983 confermando e disponendo i tempi e le modalità di allontanamento – anche
[...] se del caso tramite l'ausilio della forza pubblica - dalla stessa del Signor;
CP_1
• DISPORRE l'affidamento esclusivo cd rafforzato (con espressa concentrazione del potere decisionale sulle questioni di maggiore importanza in capo all'odierna conchiudente- parte ricorrente
e comunque in tema di salute dei minori, istruzione ed educazione dei medesimi , residenza degli stessi) dei figli minori nata a [...], il [...] , nato a [...]_3
TO (TO) il 12.09.2009, nata a [...] ( TO) il 06.01.2019 alla madre Signora Persona_4 nata a [...] [...] Parte_1 Persona_1 presso cui i figli avranno residenza anagrafica e dimora abituale con ogni opportuno e conseguente provvedimento
• PORRE e DISPORRE a carico del Signor nato a [...] - MAROCCO il CP_1
17.11.1965 – a far data dalla presente domanda - un contributo economico per il mantenimento personale della Sig.ra non inferiore alla somma di € 200,00 (Euro duecento /zero Parte_1 centesimi) da versarsi in favore della stessa ricorrente, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
• PORRE e DISPORRE a carico del Signor nato a [...] - MAROCCO il CP_1
17.11.1965 – a far data dalla domanda – un contributo economico per il mantenimento dei figli minorenni , non inferiore ad € 600,00 Persona_2 Persona_3 Persona_4
(euro SEICENTO / zero centesimi) complessivi (da intendersi € 200,00 pro capite) da versarsi in favore della stessa ricorrente a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il Parte_1 giorno 5 di ogni mese. Somma/e soggetta/e a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
disponendo inoltre che le spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate per iscritto e successivamente documentate, ovvero documentate se necessitate, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa attualmente in essere, sottoscritto fra
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e il Tribunale di Torino, siano suddivise nella quota del
50 % a carico del Signor e nella quota del 50 % a carico della CP_1 Parte_1
• DISPORRE, in punto frequentazione dei figli che il Signor nato a [...] - CP_1
MAROCCO il 17.11.1965 – padre - possa vedere la figlia , data l'età della medesima, Persona_2
pagina 2 di 10 secondo il sentire ed il gradimento della stessa ( o secondo le modalità di garanzia e protezione che il
Tribunale Ill.mo riterrà più confacenti ) e possa vedere e/o tenere con sé i figli e Persona_3 [...]
secondo le modalità di garanzia e protezione ed i calendari che il Tribunale Ill.mo riterrà più Per_4 confacenti , non esclusi, se dell'uopo, incontri in luogo neutro alla presenza e sotto specifica sorveglianza di operatore dopo aver dato prova di aver intrapreso e fattivamente attuato, per periodo non inferiore a mesi 12 ( dodici ), percorso psicologico/ terapeutico di presa di coscienza e ripensamento degli agiti violenti attuati nei confronti della propria moglie e dei figli ( violenza assistita)
IN OGNI CASO E COMUNQUE
• Con vittoria di spese ed emolumenti professionali ex DM 55/2014 con gli aumenti percentuali ivi previsti. Oltre IVA e CPA come e se dovute per legge. Oltre esposti tutti. Oltre Rimborso Forfet. Spese
Generali di Giustizia (15% su emolumenti e/o nella misura massima consentita) e successive occorrende tutte ivi comprese a titolo semplificativo e non esaustivo Tasse di Registro ed oneri tutti eventuali di iscrizione/trascrizione.
DOMANDA IN VIA ISTRUTTORIA:
• ORDINARE ex art. 210 c.p.c. al Signor nato a [...] - MAROCCO il CP_1
17.11.1965 la produzione in causa delle dichiarazioni dei redditi e/o equipollenti nonché delle buste paga e del dettaglio rapporti dare/ avere entrate/uscite nonché dei relativi saldi afferibili ai conti correnti bancari/postali e/o equipollenti tutti intestati al medesimo e/o cointestati al medesimo con soggetti terzi ( o intestati a terzi ma con potere di gestione e firma in capo al Signor ), CP_1 in Italia ed all'Estero, a partire dal 1 gennaio 2019 e sino al 30 novembre 2023 e di movimentazione dare/ avere, entrate /uscite con correlativi saldi di eventuali ulteriori conto correnti (soggetto con potere di firma e movimentazione ) , carte di pagamento/debito - credito , carte prepagate, depositi bancari, portafoglio investimenti - anche in moneta elettronica, cassette di sicurezza, fondi pensione/investimento, polizze assicurative tutte anche di natura previdenziale a partire dal 1 gennaio
2019 e sino al 30 novembre 2023
• ORDINARE, a fronte della insufficienza delle informazioni di carattere economico ascrivibili al Signor nato a [...] - MAROCCO il 17.11.1965 già ex art. 155 quinquies CP_1
c.p.c ed art. 155 sexies disp.att. c.p.c., ed ex art. 337 ter ultimo comma, alla Polizia Tributaria di effettuare approfondimenti, indagini ed accertamenti anche tramite accesso alle banche dati (Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali, Pra, ecc…) nonché tramite i gestori sulla parte nato CP_1
a MARRAKECH - MAROCCO il 17.11.1965 e sui soggetti diversi e/o collegati – al fine di: - Accertare la consistenza diretta ed indiretta del patrimonio immobiliare /mobiliare anche se intestato a soggetti terzi e la correlativa reale redditività; - Accertare la misura dei redditi dichiarati e la corrispondenza con la situazione di fatto, la partecipazione eventuale ad imprese e società e la presenza di eventuali cointestazioni di fatto e /o gestioni per interposta persona;
- Acquisire informazioni specifiche interrogando l'Anagrafe Tributaria ed in particolare la banca dati dell'Agenzia delle Entrate nonché l'archivio dei rapporti informatici con gli intermediari bancari, postali e finanziari;
- Acquisire informazioni specifiche sulla consistenza dei depositi bancari e sul portafoglio investimenti perlomeno nel triennio precedente;
- Verificare la titolarità diretta o indiretta e/o la disponibilità materiale di
pagina 3 di 10 carte di pagamento, carte di credito o di debito, polizze assicurative, polizze vita, contratti di leasing, rilascio di procure speciali, contratti di finanziamento anche se collegati a soggetti terzi.
• ORDINARE ex artt. 210/213 c.p.c alla in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore , sedente in 10029 VILLASTELLONE ( TO ) , CORSO SAVONA , 45 la esibizione /produzione in causa - disponendo le correlative modalità di comunicazione telematica o deposito tradizionale analogico presso la Cancelleria Deputata della Sezione Settima Civile – delle copie della buste paga ( ivi compresa tredicesima e quattordicesima se corrisposte) degli anni
2019,2020,2021,2022,2023 afferibili al dipendente nato a [...] - CP_1
MAROCCO il 17.11.1965 e residente in [...] 1
• ORDINARE ex artt. 210/213 c.p.c alla , In persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore e/o responsabile facente funzioni, con sede in SIUSI ALLO SCILIAR -
FRAZ. DEL COMUNE DI CASTELROTTO – 39040 ( BZ ) , VIA HENRIK IBSEN, 17 disponendo le correlative modalità di comunicazione telematica o deposito tradizionale analogico presso la
Cancelleria Deputata della Sezione Settima Civile – delle copie della buste paga ( ivi compresa tredicesima e quattordicesima se corrisposte ) degli anni 2022 e 2023 afferibili al dipendente e/o collaboratore nato a [...] - MAROCCO il 17.11.1965 e già residente in [...]
Torino (Torino ), via Giulio Biglieri , 52/ 1 e di tutta la documentazione afferibile a rapporto lavorativo/di collaborazione di qualsivoglia tipologia intercorso e/o intercorrente con lo stesso •
DISPORRE ex artt. 210/213 c.p.c. la produzione /esibizione/ acquisizione di copia del certificato aggiornato iscrizioni di procedimenti penali risultanti a carico del Signor – CP_1 intendendosi procedimenti penali definiti e non ed in particolar modo acquisire le risultanze anche parziali del procedimento penale (TO ) 25847 / 2022 R.G.N.R.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in in data Parte_1 CP_1 Per_1
2.1.2004, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Torino (Atto n. 545 parte 2 Serie C
Anno 2021- Comune di Torino Ufficio 1).
Dal matrimonio sono nati i figli, nata a [...], il [...], Persona_2 [...]
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_3 Persona_4
Con ricorso depositato il 03/11/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento violento del coniuge;
chiedeva altresì assumersi i provvedimenti di affidamento, collocazione, regolamentazione dei diritti di visita dei figli e disporsi a carico del marito un contributo al mantenimento per sé e per la prole.
All'udienza del 1.2.2023, innanzi al Presidente, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Presidente dichiarava la contumacia del resistente e autorizzava i coniugi a vivere separati.
pagina 4 di 10 Con ordinanza presidenziale del 6.3.2023 venivano assunti i provvedimenti provvisori e la causa veniva rimessa al Giudice Istruttore. All'esito dell'udienza dell'11.12.2023, il Giudice fissava udienza di precisazioni delle conclusioni, richiedendo all'Agenzia delle Entrate di trasmettere le dichiarazioni di redditi del convenuto contumace, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino di trasmettere gli atti del procedimento penale iscritto a carico del resistente contumace ed ai Servizi
Sociali e NPI di depositare relazioni aggiornate.
All'udienza del 28.10.2024, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi infatti vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta, rimasta contumace, per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione, allegando di aver subito violenze Parte_2 verbali e fisiche da parte del marito, spesso sotto l'effetto di alcol. A seguito di un intervento delle forze dell'ordine avvenuto in data 17.11.2022 presso l'abitazione coniugale per un'aggressione fisica alla ricorrente, veniva iscritto il procedimento penale RGNR 25847/2022, per il quale in data
27.3.2023, la Procura della Repubblica di Torino notificava all'indagato l'avviso della conclusione delle indagini preliminari per i reati di lesioni personali e minacce ai danni della moglie, fatti occorsi in data 16.11.2022 ed in data 2.12.2022.
Ritiene il Collegio che la domanda di addebito presentata dalla ricorrente vada respinta.
Le allegazioni di parte ricorrente infatti non risultano provate, la stessa non ha dedotto capitoli per prova orale sul punto.
Non risultano poi decisivi né sono di per soli sufficienti a provare la richiesta di addebito della separazione a carico del coniuge, in mancanza di altre prove – quali le prove orali – raccolte nel presente giudizio, i soli atti formatisi in altri procedimenti – nel caso di specie, l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari del 27.2.2023 depositato nel p.p. RGNR 25847/2022. Invero, per costante insegnamento giurisprudenziale, trattasi di prove c.d. atipiche, liberamente valutabili dal giudice, purché della cui utilizzazione si fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti e non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (Cass. civ.
Sez. I, 15-01-2016, n. 626, Cass. civ. Sez. III, 26-06-2015, n. 13229, Cass. civ. Sez. II, 05-03-2010, n.
5440, Cass. civ. Sez. II, 25-03-2004, n. 596, cfr. Cass. civ. Sez. I, 01-09-2015, n. 17392, conf. Cass. civ. Sez. II, 31-01-2014, n. 2151 e C. 21299/2014).
pagina 5 di 10 Peraltro, con particolare riferimento alle risultanze delle indagini preliminari, è stato osservato che “il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale” (cfr, in particolare,
Cass. civ. Sez. II, 31-01-2014, n. 2151).
Nel caso di specie, in particolare, non può fondarsi la decisione in ordine alla richiesta di addebito esclusivamente sulla base dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari allegato, peraltro relativo a due singoli specifici episodi – lesioni personali e minacce – occorsi in date pressoché coeve rispetto all'instaurazione della presente causa. Si evidenzia, in ultimo, che non risulta allegato da parte ricorrente l'esito dell'eventuale giudizio penale instauratosi.
Sull'affidamento dei minori, sulla collocazione e sul regime di visita del genitore non collocatario
Deve essere confermato quanto disposto dall'ordinanza presidenziale del 6.3.2023 di affidamento c.d. rafforzato dei minori alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., non essendo emerse ragioni per derogare all'assetto previsto dall'ordinanza presidenziale, posto che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. , il quale si è disinteressato dei rapporti con i CP_1 figli, che sente solo con conversazioni telefoniche di breve durata, non partecipando pressoché in alcun modo al mantenimento ed alla cura materiale e morale degli stessi;
deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per i minori siano adottate dalla madre (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.), fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Deve essere disposto, in considerazione di quanto sopra stabilito, che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la ricorrente.
Anche alla luce delle risultanze della relazione dei Servizi sociali del 10.10.2024 e della NPI/Psicologia età evolutiva datata 15.10.2024, in punto regime di visita per i minori e (essendo Per_3 Per_4 Per_2 nelle more diventata maggiorenne), il Collegio ritiene debba prevedersi che il padre possa incontrare e tenere con sé i minori secondo accordi tra i coniugi e con riguardo ad , tenendo anche conto del Per_3 gradimento del minore in rapporto all'età raggiunta - 15 anni – e comunque in difetto di accordo, secondo le modalità indicate in dispositivo.
Deve altresì disporsi la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e
NPI/Psicologia età evolutiva incaricati ai fini del monitoraggio del nucleo attraverso la messa in atto di tutti gli interventi di sostegno ai genitori e ai minori per il graduale recupero dei rapporti tra padre e minori e, in particolare, per il sostegno al minore , anche attraverso l'inserimento dello stesso Per_3 presso un centro aggregativo che consenta di raggiungere una maggiore collaborazione con il gruppo dei pari e un maggiore controllo dell'andamento scolastico.
Sull'assegnazione della casa familiare.
pagina 6 di 10 La domanda formulata dalla sig.ra di assegnazione della casa coniugale, con gli arredi Parte_1 che la compongono, deve essere accolta, in conseguenza della collocazione prevalente dei minori presso la madre.
Sul contributo al mantenimento dei figli.
Il contributo al mantenimento dei figli, i minori e e maggiorenne ma non ancora Per_3 Per_4 Per_2 economicamente autosufficiente, va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c. Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti.
La ricorrente collabora con l'Agenzia di Lavoro Interinale “Synergie Italia S.p.A” quale assistente famigliare con retribuzioni mensili piuttosto esigue ( dagli ultimi cedolini prodotti lo stipendio mensile varia da 266,00 euro mensili per il mese di maggio 2023 a circa 600,00 euro per il mese di giugno
2023) e che dalla movimentazione della carta Poste Pay, fino al periodo di agosto 2022 vi sono versamenti periodici (a luglio 2022 per un totale di circa 220 euro, ad agosto 2022 per un totale di circa
160 euro, mentre a settembre 2022 per un totale di circa 550,00 euro).
Risulta che il resistente contumace, dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, ha percepito per l'anno di imposta 2022 per un lavoro stagionale (dal 27.7.2022 al 7.11.2022 ) la somma lorda di 9.615,00 euro, mentre per l'anno 2021 un reddito di 300,00 euro lordi nel periodo dal
25.9.2020 al 24.3.2021; il Tribunale non ritiene tuttavia che tali dichiarazioni rispecchino il suo effettivo reddito, avendo lo stesso un' indubbia capacità di procurarsi un reddito, anche con riferimento al periodo della convivenza coniugale, durante la quale ha lavorato come operaio alle dipendenze della
CP_2
Così ricostruita la situazione economico – reddituale delle parti, ritiene il Collegio che debba prevedersi un contributo mensile per il mantenimento mensili, da versare entro il 5 di ogni mese con rivalutazione Istat dei tre figli nella somma di 600,00 totali (200,00 euro a figlio), oltre alle spese straordinarie (spese mediche straordinarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate per iscritto e successivamente documentate, ovvero documentate se necessitate), secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa attualmente in essere, sottoscritto fra
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e il Tribunale di Torino, suddivise nella quota del 50 % a carico di ciascun coniuge, tenuto conto che la ricorrente è onerata interamente dell'accudimento materiale diretto dei figli, attesa l'assenza di rapporti tra i figli e l'altro genitore ed in ogni caso dovendosi tenere anche in conto le incrementate esigenze degli stessi, in particolare di e , Per_2 Per_3 le quali aumentano con la crescita, secondo un dato di comune esperienza, che non necessita pertanto di specifica dimostrazione da parte del coniuge che richiede il contributo (Cass. 28.1.2009 n. 2191, conf.
Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007, conf. Cass. civ. Sez. I Sent., 13/01/2010, n. 400, conf. Cass. civ. Sez. VI Ord., 22/04/2016, n. 8151, Tribunale Milano Sez. IX, 19/03/2014).
Con riferimento alla percezione dell'Assegno unico erogato dallo Stato in favore dei minori, ritiene il
Collegio di dover confermare quanto statuito dall'ordinanza presidenziale del 6.3.2023, ovvero che l'intero importo sia percepito dalla ricorrente anche in virtù della tipologia di affidamento in questa sede disposto.
Sul contributo al mantenimento del coniuge.
pagina 7 di 10 In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf.
Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I
Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178); secondo la giurisprudenza, in particolare, si deve tener conto anche della disponibilità - in capo al beneficiario dell'assegno - della casa coniugale, che costituisce un'utilità patrimonialmente valutabile (cfr. Cass. civ. Sez. I, 06-05-1998, n. 4543, conf. Cass. civ. Sez. I, 24-02-
2006, n. 4203 e Cass. civ. Sez. I, 25-06-2010, n. 15333).
Il Collegio ritiene che il sig. debba contribuire al mantenimento della sig.ra CP_1 Pt_1 compatibilmente con l'entità dei suoi redditi e con la necessità di provvedere al proprio sostentamento, tenuto conto del divario della situazione economica tra i coniugi;
che, infatti dalle circostanziate dichiarazioni e dai documenti in atti sembrerebbe che l'unico percettore di reddito, anche reddito di cittadinanza, sia stato in costanza di matrimonio il convenuto contumace, atteso lo stato di disoccupazione della ricorrente e tenuto conto della circostanza che la medesima afferma di aver reperito solo da pochi anni un'attività di lavoro;
che, in particolare, l'assegno periodico debba essere determinato, onde assicurare al coniuge un tenore di vita non troppo deteriore rispetto a quello fruito durante la convivenza, nell'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 100,00, considerata la capacità lavorativa della stessa ricorrente.
Istanze istruttorie
Quanto alle istanze istruttorie riproposte dalla parte ricorrente nella precisazione delle conclusioni, il
Collegio ritiene di aderire alle valutazioni già espresse dal Giudice Istruttore in merito alla inammissibilità delle stesse, dovendosi considerare superflua la richiesta di indagini di Polizia
Tributaria, alla luce della documentazione già versata in atti.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente contumace. Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal
DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo e dell'istruttoria svolta:
pagina 8 di 10 Fase studio € 1.200
Fase introduttiva € 950
Fase istruttoria € 1.300
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 4.902,5
Somma da corrispondersi in favore dell'Erario, essendo parte ricorrente ammessa al PSS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
AFFIDA i figli minori , nato a [...] il [...] e , Persona_3 Persona_4 nata a Torino il [...] in [...] esclusiva alla madre, sig.ra , demandando alla Parte_1 medesima altresì le decisioni di maggior interesse per i minori ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e, con riguardo ad tenendo conto Per_3 del gradimento del minore in rapporto dell'età raggiunta – 15 anni - e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori stessi, il padre possa incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 21, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
- un pomeriggio infrasettimanale, senza pernottamento, nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con l'altro genitore, all'uscita da scuola e sino alle ore 21, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
- nelle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale o di Santo Stefano e il giorno di
Capodanno o dell'Epifania ad dalle ore 10,00 alle ore 21, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta dalle ore 10,00 e sino alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
- ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti dalle ore 10,00 e sino alle ore 21,00, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
- una settimana, anche non consecutiva, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore.
ASSEGNA la casa familiare, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra Parte_1
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare, da parte dei Servizi Sociali e età CP_4 evolutiva incaricati attraverso la messa in atto di tutti gli interventi di sostegno ai genitori e ai minori pagina 9 di 10 per il graduale recupero dei rapporti tra padre e minori e, in particolare, per il sostegno al minore
, anche attraverso l'inserimento dello stesso presso un centro aggregativo che consenta di Per_3 raggiungere una maggiore collaborazione con il gruppo dei pari e un maggiore controllo dell'andamento scolastico.
DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 dei figli, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (novembre 2022),
l'assegno di € 600,00 ( 200,00 euro a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DISPONE che l'assegno unico erogato dallo stato in favore dei figli sia percepito nella misura del
100% dalla ricorrente.
DISPONE che a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza (fermo per il CP_1 passato l'assegno come stabilito con l'ordinanza presidenziale con la rivalutazione ISTAT maturata), contribuisca al mantenimento di versando in suo favore, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, l'assegno periodico di € 100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
CONDANNA a rifondere ad le spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi euro 4,902,5, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, somme da corrispondersi in favore dell'Erario.
Si comunichi per il tramite dei Servizi in sede
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/12/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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