TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20801/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN TI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20801/2025 R.G. promosso da
) (avv.ti IA NI e IA Parte_1 C.F._1
VALERIO)
e
( ) (avv. ti IA NI e Parte_2 C.F._2
IA VALERIO)
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 7/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
2) le parti si dichiarano indipendenti economicamente per il che nulla è dovuto e nulla sarà dovuto dai ricorrenti a titolo di contributo nel mantenimento reciproco”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 24/10/2024, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 245, parte I, anno 2024), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
1 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN TI AN MA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN TI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. AN MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20801/2025 R.G. promosso da
) (avv.ti IA NI e IA Parte_1 C.F._1
VALERIO)
e
( ) (avv. ti IA NI e Parte_2 C.F._2
IA VALERIO)
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 7/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
2) le parti si dichiarano indipendenti economicamente per il che nulla è dovuto e nulla sarà dovuto dai ricorrenti a titolo di contributo nel mantenimento reciproco”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 24/10/2024, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 245, parte I, anno 2024), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione non sono nati figli.
1 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al
Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN TI AN MA
2