Articolo 2 della Legge 13 marzo 1958, n. 244
Articolo 1
Versione
19 aprile 1958
Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'art. 1, paragrafo B, dell'Accordo stesso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1958