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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3144/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3144/2022
promossa da:
CF: e CF: Email_1 C.F._1 Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. LUIGI CASERTA C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF: , in proprio e Controparte_1 C.F._3
quale erede di CF: , rappresentata e Persona_1 C.F._4
difesa dagli avv.ti GENNARO DI MARTINO e ANTONELLA LODATO
APPELLATA
nonchè
pagina 1 di 16 DE CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.04.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparti gli attori
[...]
e asserivano di essere comproprietari della quota di ½ Parte_1 Parte_2
di un terreno agricolo (giardino) di circa mq 100 sito nel Comune di Orta di Atella
(CE) alla via De Gasperi n. 7, confinante per la lunghezza di m. 10 con il corso
De Gasperi, con il fabbricato di proprietà di e con il giardino di Parte_3
proprietà di e . Gli attori deducevano Persona_1 Controparte_1
che tale proprietà era stata donata dapprima dall'originario proprietario Per_1
al figlio con atto per Notar del
[...] Parte_4 Persona_2
09.08.1945, e poi trasmessa, per successione ereditaria aperta il 29.08.1967, agli eredi legittimi: (coniuge), (attrice), Persona_3 Parte_2 [...]
(attore), (convenuto) e , figli. Parte_1 Persona_1 Parte_3
Aggiungeva che con atto del 29.09.2007 i germani e la loro madre Per_1
procedevano alla divisione della proprietà del patrimonio immobiliare, all'esito della quale detto terreno di 100 mq. rimaneva in comunione pro-indiviso tra i medesimi germani.
Che in precedenza, ovvero con atto datato 26.09.2006 per Notar Persona_4
in Aversa, rep. n. 64976 – racc. n. 12132, la sig.ra (sorella di CP_3
) donava al nipote e alla pronipote Parte_4 Persona_1
(figlia di ), in comune e pro-indiviso, Controparte_1 Persona_1
tra gli altri, il “suolo sito Orta di Atella della superficie catastale di mq. 805, confinante con via De Gasperi, con strada provinciale Caivano - Aversa, con il cortile comune annesso al fabbricato di cui sopra e con gli immobili individuati pagina 2 di 16 catastalmente con le particelle 5076/1 e 5102; nel catasto terreni del Comune di
Orta di Atella, sezione Frattaminore, in ditta donante, foglio 102, particella 63, semb. Arb., are 8,05, R.D. Euro 25,36, R.A. Euro 11,85, così variata, giusta variazione catastale n. 2/2005 del 18.05.2005".
Precisava che in tale atto di donazione veniva riportato dal notaio, tra i molteplici titoli di provenienza dei beni, anche l'atto rogato nel 1945 in base al quale però si evinceva una diversa provenienza del terreno di 100 mq di cui è causa, ovvero che esso non era stato trasferito in proprietà a CP_3
(donante di e ), bensì a Persona_1 Controparte_1 [...]
(dal quale poi era passato in eredità, in comunione e pro Parte_4
indiviso, come già detto a , coniuge, e a , Persona_3 Parte_2 Per_1
, , , figli.), per cui la donazione era stata
[...] Parte_3 Parte_1
fatta a non domino.
Deduceva che l'errore contenuto nell'atto notarile di donazione era stato verisimilmente determinato dalla erronea variazione catastale n. 2 del
18.05.2005, menzionata nella donazione, in quanto all'esito di essa era stato indebitamente inglobato in unica particella catastale il suolo già di titolarità di
(donante), pari a 705 mq, con il suolo di 100 mq di cui è causa, di CP_3
fatto e giuridicamente separato dal primo e mai trasferito in proprietà a CP_3
per le predette ragioni.
[...]
Sulla base di quanto innanzi asserito, gli attori chiedevano: accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia dell'atto di donazione del
26.09.2006 perché effettuato da soggetto non proprietario del bene donato, a causa dell' l'illegittimo “inglobamento” della particella menzionata nell'atto del fondo agricolo di circa 100 mq di proprietà per il 50 % degli attori;
per l'effetto, accertare e dichiarare la comproprietà, in capo a questi ultimi, della quota di ½ del medesimo fondo agricolo di 100 mq di cui è causa sulla base dei richiamati pagina 3 di 16 titoli di provenienza;
condannare i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.
I convenuti si costituivano in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale, per quanto ancora rileva in questa sede, contestavano genericamente la ricostruzione fatta dagli attori circa la provenienza del terreno di 100 mq oggetto di causa, e in ogni caso, a prescindere dalla questione della titolarità del bene in capo alla donante , in via riconvenzionale e CP_3
assorbente chiedevano di riconoscere l'avvenuta usucapione da parte della loro dante causa della porzione di giardino oggetto di causa per CP_3
intervenuto possesso decennale titolato (usucapione abbreviata) o ventennale
(usucapione ordinaria), continuo, pacifico ed ininterrotto;
chiedevano, infine, la trascrizione della sentenza da parte del Conservatore, con vittoria di spese e competenze.
Con sentenza n. 1919/2022, pubblicata in data 24.05.2022, il Tribunale di Napoli
Nord rigettava la domanda attorea di nullità parziale della donazione in quanto ritenuta infondata ed accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti.
A sostegno della propria decisione, il Giudice osservava che, pur in presenza di un titolo idoneo a fondare l'asserita comproprietà degli attori, l'elemento dirimente del giudizio fosse da individuarsi nella maturata usucapione da parte della dante causa dei convenuti, sig.ra , la quale – secondo CP_3
quanto accertato in sede istruttoria – aveva esercitato un possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto sul bene per un periodo adeguato (ultraventennale) all'acquisto a titolo originario della proprietà. Per l'effetto legittima e valida era da considerarsi la successiva donazione del bene usucapito ai convenuti.
Nel dettaglio, e per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale ha fondato essenzialmente tale accertamento sulle deposizioni dei testimoni addotti dai pagina 4 di 16 convenuti dai quali traeva il convincimento della sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'avvenuta usucapione di CP_3
Riteneva invece non attendibili le contrarie dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, in quanto provenienti da soggetti coinvolti in situazioni di inimicizia sostanziale e processuale con le controparti.
Pertanto, il primo giudice ha accolto la domanda riconvenzionale e ha dichiarato l'intervenuta usucapione ventennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., della porzione di giardino di 100 mq oggetto di lite e dunque ha rigettato la domanda degli attori di accertamento della nullità/inefficacia dell'atto di donazione, ordinando al Conservatore presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Caserta Terreni Servizio di Pubblicità Immobiliare di S. Maria
C.V., di procedere alla trascrizione della sentenza nei registri immobiliari previo frazionamento ed identificazione catastale della quota di giardino “de qua”.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli attori in primo grado
[...]
e , deducendo sostanzialmente l'erroneità della sentenza Parte_1 Parte_2
in quanto palesemente contraddittoria nella motivazione, nonché errata quanto all'applicazione dei principi di diritto riguardanti l'istituto dell'usucapione e nella valutazione delle prove.
Nel merito censuravano la decisione impugnata in quanto fondata sulle dichiarazioni rese dai testimoni indicati dai convenuti, da ritenersi invece inidonee di per sé a fornire la rigorosa prova dell'usucapione ultraventennale, laddove in essa si ignorava invece l'elemento contrario ritenuto determinante ovvero il vincolo di stretta parentela intercorrente tra e le altre CP_3
sorelle comproprietarie titolate del bene , e circostanza Per_5 Per_6 Pt_3
che, se correttamente valutata dal Giudice, avrebbe dovuto già di per sé inurre il giudice ad escludere il possesso uti dominus della zona di terreno “de quo” di
pagina 5 di 16 , trattandosi semmai di mera detenzione tollerata nei rapporti tra CP_3
fratelli comunisti.
Ancora si contestava anche la valutazione delle deposizioni testimoniali dei testi addotti da essi attori operata dal Tribunale che ne avrebbe erroneamente escluso l'attendibilità per presunti coinvolgimenti in altri procedimenti giudiziari, nonostante la precisione ed univocità delle dichiarazioni da loro rese, ritenendo invece erroneamente adeguata la testimonianza di , nonostante Testimone_1
questi fosse legato da legami di stretta parentela col convenuto Persona_1
ed avesse reso dichiarazioni palesemente inattendibili ed inidonee perché basate su ricordi risalenti all'età di otto anni, smentite da elementi probatori contrari già acquisiti agli atti, e non confortate dalle altre generiche testimonianze dei testi indicati dai convenuti.
Per tali ragioni, gli appellanti censuravano la sentenza del Tribunale laddove aveva accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti di accertamento dell'usucapione da parte della loro dante causa/donante della porzione di giardino di circa 100 mq, omettendo di pronunciarsi sulla domanda da loro proposta di accertamento della proprietà del bene sulla base dei titoli di provenienza da loro indicati e prodotti.
Chiedevano quindi, in riforma della sentenza di primo grado, accogliersi la domanda da loro proposta di nullità parziale dell'atto di donazione del
26.09.2006 effettuata da in favore dei convenuti relativamente CP_3
alla porzione di giardino di 100 mq oggetto di causa, e rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, con vittoria di spese processuali.
Si costituivano i convenuti e che Persona_1 Controparte_1
chiedevano l'integrale rigetto dell'appello e la conferma nel merito della sentenza di primo grado per i motivi espressi nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
pagina 6 di 16 Dichiarata dal procuratore costituito la morte del convenuto , Persona_1
intervenuta in data 27.04.2024, il processo veniva interrotto ai sensi dell'art. 300
c.p.c. con ordinanza del 17.05.2024 e ritualmente riassunto da parte degli appellanti con ricorso ex art 303 c.p.c., depositato in data 11.07.2024 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, all'erede
(come da certificato di stato di famiglia depositato in atto) in data Persona_7
17.09.2024, nonché all'altra erede tramite il suo Controparte_1
difensore, nonostante essa fosse già costituita in giudizio.
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni, la causa era riservata in decisione con la concessione di termini abbreviati ai sensi dell'art. 190 cpc.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione degli appellati di inammissibilità dell'appello per mancata produzione da parte degli appellanti della copia notificata della sentenza necessaria per dimostrare la tempestività della notifica dell'atto di appello entro il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza.
In vero risulta dagli atti che l'appello è stato notificato alle parti appellate entro il termine lungo di sei mesi decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza ex art. 327 comma 1 cpc. A fronte di ciò erano gli appellati a dover dimostrare il decorso del termine breve di trenta giorni di cui all'art. 325 cpc fornendo la prova dell'avvenuta notifica della sentenza e della data di tale notificazione agli appellanti ex art. 326 cpc. Tale onere probatorio non è stato invece assolto dagli appellati.
Nel merito l'appello è fondato e va integralmente accolto per le ragioni di seguito illustrate.
In via preliminare è opportuno precisare per chiarezza e completezza di esposizione, benchè non risultino specifiche contestazioni sul punto e la pagina 7 di 16 circostanza appare dunque pacifica, che la donante , sulla base Parte_3
dei titoli di provenienza del bene, non risulta che alla data dell'impugnata donazione del 26.09.2006 fosse proprietaria “titolata” dell'area di terreno di 100 mq che ha poi costituito oggetto della donazione effettuata in favore di Per_1
e ed impugnata dagli appellanti
[...] Controparte_1 Pt_2
e .
[...] Parte_1
Partendo infatti dal primo titolo di provenienza ultraventennale in atti, ovvero dalla donazione del 09.08.1945 per atto del notar (ritualmente Persona_2
prodotto in copia), risulta da esso che il proprietario trasferiva la Persona_1
proprietà del fondo di 100 mq in oggetto, ivi specificamente individuato nella sua estensione e nei suoi confini, al figlio (vedi art. 9 “beni Parte_4
distaccati” lett. a pag. 10 : “zona di giardino della superficie di circa cento metri quadrati confinante….”).
Alla morte di i diritti sul bene venivano trasmessi per Persona_8
successione ereditaria, aperta in data 29.08.1967, alla moglie ( ) Persona_3
e ai quattro figli, , , e Parte_3 Persona_1 Parte_2 [...]
, questi ultimi due attori e appellanti nel presente giudizio (vedasi Parte_1
dichiarazione di successione in atti).
Con atto del 29.11.2007 per notaio di Persona_9
AT (in copia in atti), donava ai predetti figli i diritti ad Persona_3
essa derivati dalla eredità del coniuge su beni siti in Persona_8
Orta di Atella, tra cui era specificamente ricompresa e menzionata anche detta area di 100 mq oggetto di causa (vedi art. 1 sotto la lettera H).
Tramite il medesimo atto notarile del 29.09.2007 i germani donatari Pt_2
, , e procedevano anche
[...] Parte_1 Parte_3 Persona_1
alla divisione tra loro di tali immobili di cui, in virtù della predetta donazione materna, erano divenuti esclusivi e pieni proprietari, rimanendo loro intestata, in comune e pro-indiviso, la proprietà dell'area oggetto di causa (così come pagina 8 di 16 individuata nella “area cortilizia di circa mq. 100, adiacente al locale sub 1 e confinante con corso De Gasperi, Via Prov. Caivano Aversa e cortile”, vedi articolo 1, lett. H).
Pertanto, sulla base dei predetti titoli di provenienza, va escluso che la donante abbia acquistato la proprietà o altro diritto reale sul bene “de CP_3
quo” in virtù di atto tra vivi o mortis causa (per successione ereditaria), e d'altra parte la circostanza non solo, come già detto, deve ritenersi pacifica per mancanza di specifiche contestazioni sul punto dei convenuti/appellati, ma può ritenersi anche implicitamente riconosciuta dagli stessi laddove, per sostenere la legittimità della donazione effettuata a loro favore da , si sono CP_3
limitati ad eccepire la usucapione da parte di quest'ultima del bene, modo di acquisto della proprietà a titolo originario incompatibile con l'acquisto derivativo per titoli (tramite atto tra vivi o mortis causa).
Dagli esaminati titoli di provenienza emerge invece, secondo quanto innanzi in dettaglio esposto, che gli attori/appellanti e Parte_2 Parte_1
risultano effettivamente proprietari “titolati” della detta area di 100 mq per una quota indivisa del 50 % ( risultando il bene, in virtù dell'ultimo atto di divisione del 29.11.2007, rimasto in proprietà in comune e pro indiviso ai quattro germani
, , e , per cui la Parte_2 Parte_1 Parte_3 Persona_1
quota in proprietà dei primi due -attori/appellanti- è per l'appunto pari al 50 %).
Va da sé, dunque, che il notaio rogante la donazione del 26.09.2006 effettuata da in favore di e sia CP_3 Persona_1 Controparte_1
incorso in un errore laddove attraverso questo atto ha trasferito dalla donante ai donatari anche detta quota del 50 % della proprietà di detta area di 100 mq di titolarità di e , errore che trova verisimilmente a Parte_2 Parte_1
monte la sua fonte nella non esatta variazione catastale n. 2 del 18.05.2005 precedentemente eseguita dalla donante e menzionata nell'atto di donazione attraverso la quale la zonetta di terreno di cui è causa (di 100 mq) veniva pagina 9 di 16 illegittimamente inglobata per intero (pur non essendo, in base ai titoli, per il 50
% di proprietà della donante ) nell'altro suolo di mq. 705 già di CP_3
proprietà della donante andando a costituire una nuova particella di mq 805 contraddistinta al Catasto del Comune di Orta di Atella al foglio 102, col nr. 63.
Nel rogare l'atto di donazione il notaio ha quindi verisimilmente considerato apoditticamente quale oggetto dell'atto di liberalità l'intera area risultante da detta variazione catastale ovvero la nuova particella da essa derivante intestata catastalmente ad così erroneamente consentendo il CP_3
trasferimento in esclusiva proprietà ai donatari anche del suolo di 100 mq in questione di titolarità degli appellanti per il 50 %, senza una preventiva verifica dei titoli di provenienza e senza accertare dunque in base ad essi se la donante fosse effettivamente titolare esclusiva della proprietà dell'intera CP_3
area contraddistinta da detta particella oggetto della variazione catastale.
Passando infine alla questione dell'usucapione del terreno di 100 mq di cui è causa, oggetto della domanda riconvenzionale dei convenuti/appellati, riconosciuta dal primo giudice ai sensi dell'art. 1158 cc (usucapione ordinaria ventennale), ritiene questa Corte che anche in relazione a tale statuizione del
Tribunale l'appello vada accolto con conseguente riforma della sentenza e rigetto di detta domanda riconvenzionale per mancanza di idonea prova.
Al riguardo va preliminarmente rilevato che la prova già in generale rigorosa richiesta per il riconoscimento dell'usucapione (del possesso “uti dominus” pacifico, ininterrotto ed ultraventennale), richiede un rigore ancora maggiore in termini di certezza della sussistenza dei requisiti di legge quando, come nel caso di specie, l'acquisto per usucapione viene invocato da uno o più comproprietari nei confronti di altri comproprietari del medesimo bene, ovvero quando attiene ad un bene o frazione di esso in comunione tra comproprietari.
pagina 10 di 16 In questo caso infatti, poiché tutti i comunisti comproprietari hanno in generale pari facoltà di godimento ed uso del bene nel rispetto dell' identica facoltà riservata agli altri comproprietari, il comunista che rivendichi di aver usucapito in tutto o in parte detto bene comune a discapito degli altri deve dimostrare di aver tenuto per il ventennio una condotta inconciliabile con la possibilità di un godimento condiviso anche dagli altri comproprietari e che evidenzi in maniera chiara la manifesta volontà di possedere “uti dominus” ovvero con la inequivoca
e intenzione di escludere dal possesso gli altri comunisti. Non è sufficiente quindi la semplice inerzia o l'astensione degli altri comunisti nell'uso e godimento del bene e l'utilizzo soltanto da parte del rivendicante l'usucapione. (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza, 11.03.2025, n. 6452).
Per di più il livello di rigore probatorio richiesto aumenta ulteriormente quando tra i comunisti esistono, come nella fattispecie “de quo”, stretti legami familiari, per cui ancora di più la durata del possesso esclusivo da parte di uno di essi non può, di per sé solo, assumere valore presuntivo della volontà di esclusione degli altri dal compossesso. (si veda Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza, 23.07.2024,
n. 20346).
Nel caso di specie non risulta acquisita tale rigorosa prova dell'esistenza di un tale possesso uti dominus del bene in contestazione esercitato da parte di uno o più comproprietari (in specie la donante) nei confronti ed in danno degli altri comunisti.
A tal riguardo, a prescindere dalla correttezza o meno della valutazione del primo giudice di inattendibilità delle sole contrastanti dichiarazioni rese dai testi addotti dalle parti attrici, anche sulla base di un rigoroso esame delle sole deposizioni dei testimoni indicati dai convenuti, poste dal Tribunale a fondamento della decisione, non può ritenersi raggiunta detta prova dell'usucapione data la genericità ed incompletezza delle dichiarazioni su elementi in proposito determinanti.
pagina 11 di 16 Esse infatti, oltre a caratterizzarsi per un'evidente vaghezza e per un livello di incertezza ed incoerenza non trascurabile, non si presentano come idonee a costituire prova piena del possesso esclusivo ultraventennale da parte dell'usucapiente esercitato nei termini sopra specificati, ovvero attraverso una condotta contraria ed incompatibile con la possibilità di godimento comune del bene anche da parte degli altri comunisti e costituente manifestazione inequivoca della volontà di escluderli dal compossesso.
Sotto questo aspetto, del tutto irrilevanti si rivelano dunque le generiche dichiarazioni dei testi di parte convenuta secondo cui le sorelle si erano Per_1
dedicate alla coltivazione del giardino ed incaricavano anche un lavorante esterno per la sua manutenzione, in quanto è evidente che tale condotta non ha escluso di per sé la possibilità di fruizione e godimento anche degli altri comunisti e non costituisce di certo espressione della inequivoca e manifesta volontà di escluderli dal godimento del giardino.
Per quanto poi concerne il dichiarato possesso in cui sarebbero subentrati e la di lui moglie, prima in affiancamento all'ultima delle sorelle Persona_1
rimaste e poi in successione alla stessa, va detto che, a CP_3
prescindere dalla eccessiva vaghezza delle dichiarazioni testimoniali in merito ai tempi, modalità e caratteristiche di esercizio di tale possesso, l'utilizzo del bene da parte di detti coniugi risalirebbe all'anno 2002, per cui, considerato detto possesso da solo, non potendosi di certo cumulare con quello precedente delle sorelle che manca dei requisiti “ad usucapionem” per le ragioni di cui Per_1
innanzi, comunque non sarebbe decorso il periodo ultraventennale di possesso pacifico ed ininterrotto, essendo stato il presente giudizio (con il quale gli attori chiedono tra l'altro accertarsi la comproprietà del bene rivendicandola) introdotto nell'anno 2016.
pagina 12 di 16 Neppure appaiono rilevanti a riguardo, per i motivi di cui innanzi, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta in merito alla chiusura del terreno in oggetto con un cancello munito di lucchetto.
Difatti a parte, anche in questo caso, la estrema genericità delle deposizioni soprattutto con riguardo alle date di tale chiusura, va rilevato che i testi, nel riferire che le sorelle avevano le chiavi del cancello e che il giardino Per_1
veniva da loro aperto, non hanno precisato se anche altri comunisti avessero o meno una copia di tali chiavi che consentisse loro l'accesso ovvero se esse si opponessero all'accesso altrui senza il loro consenso.
Inoltre, tali testimonianze appaiono del tutto generiche, e tali da ingenerare assoluta incertezza a riguardo, anche sulla circostanza se il giardino avesse o meno altri varchi di accesso liberi al di fuori di quello munito di cancello.
Quanto poi alla acquisizione della detenzione di dette chiavi del cancello di ingresso anche da parte di e della di lui moglie, non cumulabile Persona_1
con il precedente possesso delle sorelle per le suesposte ragioni, va tra Per_1
l'altro rilevato che gli stessi convenuti indicano che tale acquisizione sarebbe avvenuta nel 2002 per cui, anche a volerla considerare come un idoneo indice di possesso “uti dominus” dei convenuti, comunque a partire dalla data di essa non sarebbe decorso il termine ultraventennale di possesso pacifico ed ininterrotto richiesto per l'usucapione ex art. 1158 cc, essendo stato il presente giudizio, come già detto, introdotto dagli attori, rivendicanti la comproprietà della zonetta di terreno, nell'anno 2016.
Per tutti i motivi sopra esposti, in riforma anche di questo capo della sentenza, va rigettata la domanda riconvenzionale dei convenuti di usucapione per mancanza di prova.
Pertanto, considerato che dagli atti di provenienza sopra illustrati e vagliati, risulta che gli attori/appellanti e sono proprietari Parte_2 Parte_1
“titolati” per una quota indivisa del 50 % dell'area da loro rivendicata di 100 mq pagina 13 di 16 oggetto di causa, la impugnata donazione del 26.09.2006 eseguita per notar in Aversa, rep. n. 64976 – racc. n. 12132, da in Persona_4 CP_3
favore di e , è nulla, in quanto Persona_1 Controparte_1
eseguita “a non domino”, limitatamente al trasferimento ai donatari della proprietà, in comune e pro-indiviso, della detta quota del 50 % del terreno
(giardino) di circa mq 100 sito nel Comune di Orta di Atella (CE) alla via De
Gasperi n. 7, confinante per la lunghezza di m. 10 con il corso De Gasperi, con il fabbricato di proprietà di e con il giardino di proprietà di Parte_3 Per_1
e , facente parte dell'area di maggior
[...] Controparte_1
estensione così denominata in detta donazione: “suolo sito in Orta di Atella della superficie catastale di mq. 805, confinante con via De Gasperi, con strada provinciale Caivano - Aversa, con il cortile comune annesso al fabbricato di cui sopra e con gli immobili individuati catastalmente con le particelle 5076/1 e
5102; nel catasto terreni del Comune di Orta di Atella, sezione Frattaminore, in ditta donante, foglio 102, particella 63, semb. Arb., are 8,05, R.D. Euro 25,36,
R.A. Euro 11,85, così variata, giusta variazione catastale n. 2/2005 del
18.05.2005".
In conseguenza del totale accoglimento dell'appello e della integrale riforma della sentenza di primo grado, le attuali appellate , in Controparte_1
proprio e quale erede di , e , succeduta nel Persona_1 Persona_7
processo quale erede di , vanno condannate in solido alla Persona_1
refusione, in favore degli appellanti e , delle Parte_2 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come da dispositivo in base al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000 ex art. 5 comma 6 del DM) e del valore tabellare medio delle fasi del giudizio effettivamente svolte (con esclusione dunque per l'appello di quella istruttoria non tenutasi ivi).
pagina 14 di 16
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1919/2022, pubblicata in data 24.05.2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2
ed in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità parziale dell'impugnata donazione del 26.09.2006 per Notar in Persona_4
Aversa, rep. n. 64976, racc. n. 12132, effettuata da in CP_3
favore di e , limitatamente alla Persona_1 Controparte_1
parte avente ad oggetto il 50 % del terreno (giardino) di circa mq 100 sito nel Comune di Orta di Atella (CE) alla via De Gasperi n. 7, confinante per la lunghezza di m. 10 con il corso De Gasperi, con il fabbricato di proprietà di e con il giardino di proprietà di e Parte_3 Persona_1 [...]
, facente parte dell'area di maggior estensione così Controparte_1
denominata in detta donazione: “suolo sito in Orta di Atella della superficie catastale di mq. 805, confinante con via De Gasperi, con strada provinciale Caivano - Aversa, con il cortile comune annesso al fabbricato di cui sopra e con gli immobili individuati catastalmente con le particelle
5076/1 e 5102” individuata nel catasto terreni del Comune di Orta di
Atella, sezione Frattaminore, in ditta donante, foglio 102, particella 63, semb. Arb., are 8,05, R.D. Euro 25,36, R.A. Euro 11,85, così variata, giusta variazione catastale n. 2/2005 del 18.05.2005".
2) Per l'effetto dichiara gli attori-appellanti e Parte_1 Parte_2
proprietari, in comune e pro indiviso, della quota pari al 50 % del terreno
(giardino) di circa mq 100 sito nel Comune di Orta di Atella (CE) alla via
De Gasperi n. 7, confinante per la lunghezza di m. 10 con il corso De
Gasperi, con il fabbricato di proprietà di e con il giardino di Parte_3
pagina 15 di 16 proprietà di e Persona_1 Controparte_1 [...]
e , così come contraddistinto nei richiamati atti di Parte_1 Parte_2
donazione del 09.08.1945 per notar e di divisione del Persona_2
29.11.2007 per notaio di AT;
Persona_9
3) Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti- appellati;
4) Dispone che il Conservatore dei RR.II. presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente proceda alla trascrizione della presente sentenza, previa e subordinatamente al frazionamento, da effettuarsi a cura e spese della parte diligente interessata, e relativa identificazione catastale, tramite nuova particella, della quota del terreno/giardino di 100 mq “de qua” in conformità di detta sentenza, particella da ricavarsi da quella di maggior consistenza come già identificata al Catasto del Comune di Orta di Atella, sezione Frattaminore, in ditta donante, foglio 102, particella 63, semb. Arb., are 8,05, R.D. Euro 25,36, R.A. Euro 11,85, così variata, giusta variazione catastale n. 2/2005 del 18.05.2005, frazionamento
5) Condanna e , in solido tra loro, Controparte_1 Persona_7
alla refusione, in favore di e , delle spese Parte_2 Parte_1
processuali del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in €
595,00 per spese vive ed € 7.616,00 per compensi di avvocato e per il grado di appello in € 777,00 per spese vive ed € 6.946,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa e con attribuzione delle spese in favore del difensore avv. Luigi
Caserta dichiaratosi antistatario delle stesse.
Così deciso in Napoli il 05.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3144/2022
promossa da:
CF: e CF: Email_1 C.F._1 Parte_1
, rappresentati e difesi dall'avv. LUIGI CASERTA C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF: , in proprio e Controparte_1 C.F._3
quale erede di CF: , rappresentata e Persona_1 C.F._4
difesa dagli avv.ti GENNARO DI MARTINO e ANTONELLA LODATO
APPELLATA
nonchè
pagina 1 di 16 DE CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.04.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparti gli attori
[...]
e asserivano di essere comproprietari della quota di ½ Parte_1 Parte_2
di un terreno agricolo (giardino) di circa mq 100 sito nel Comune di Orta di Atella
(CE) alla via De Gasperi n. 7, confinante per la lunghezza di m. 10 con il corso
De Gasperi, con il fabbricato di proprietà di e con il giardino di Parte_3
proprietà di e . Gli attori deducevano Persona_1 Controparte_1
che tale proprietà era stata donata dapprima dall'originario proprietario Per_1
al figlio con atto per Notar del
[...] Parte_4 Persona_2
09.08.1945, e poi trasmessa, per successione ereditaria aperta il 29.08.1967, agli eredi legittimi: (coniuge), (attrice), Persona_3 Parte_2 [...]
(attore), (convenuto) e , figli. Parte_1 Persona_1 Parte_3
Aggiungeva che con atto del 29.09.2007 i germani e la loro madre Per_1
procedevano alla divisione della proprietà del patrimonio immobiliare, all'esito della quale detto terreno di 100 mq. rimaneva in comunione pro-indiviso tra i medesimi germani.
Che in precedenza, ovvero con atto datato 26.09.2006 per Notar Persona_4
in Aversa, rep. n. 64976 – racc. n. 12132, la sig.ra (sorella di CP_3
) donava al nipote e alla pronipote Parte_4 Persona_1
(figlia di ), in comune e pro-indiviso, Controparte_1 Persona_1
tra gli altri, il “suolo sito Orta di Atella della superficie catastale di mq. 805, confinante con via De Gasperi, con strada provinciale Caivano - Aversa, con il cortile comune annesso al fabbricato di cui sopra e con gli immobili individuati pagina 2 di 16 catastalmente con le particelle 5076/1 e 5102; nel catasto terreni del Comune di
Orta di Atella, sezione Frattaminore, in ditta donante, foglio 102, particella 63, semb. Arb., are 8,05, R.D. Euro 25,36, R.A. Euro 11,85, così variata, giusta variazione catastale n. 2/2005 del 18.05.2005".
Precisava che in tale atto di donazione veniva riportato dal notaio, tra i molteplici titoli di provenienza dei beni, anche l'atto rogato nel 1945 in base al quale però si evinceva una diversa provenienza del terreno di 100 mq di cui è causa, ovvero che esso non era stato trasferito in proprietà a CP_3
(donante di e ), bensì a Persona_1 Controparte_1 [...]
(dal quale poi era passato in eredità, in comunione e pro Parte_4
indiviso, come già detto a , coniuge, e a , Persona_3 Parte_2 Per_1
, , , figli.), per cui la donazione era stata
[...] Parte_3 Parte_1
fatta a non domino.
Deduceva che l'errore contenuto nell'atto notarile di donazione era stato verisimilmente determinato dalla erronea variazione catastale n. 2 del
18.05.2005, menzionata nella donazione, in quanto all'esito di essa era stato indebitamente inglobato in unica particella catastale il suolo già di titolarità di
(donante), pari a 705 mq, con il suolo di 100 mq di cui è causa, di CP_3
fatto e giuridicamente separato dal primo e mai trasferito in proprietà a CP_3
per le predette ragioni.
[...]
Sulla base di quanto innanzi asserito, gli attori chiedevano: accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia dell'atto di donazione del
26.09.2006 perché effettuato da soggetto non proprietario del bene donato, a causa dell' l'illegittimo “inglobamento” della particella menzionata nell'atto del fondo agricolo di circa 100 mq di proprietà per il 50 % degli attori;
per l'effetto, accertare e dichiarare la comproprietà, in capo a questi ultimi, della quota di ½ del medesimo fondo agricolo di 100 mq di cui è causa sulla base dei richiamati pagina 3 di 16 titoli di provenienza;
condannare i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.
I convenuti si costituivano in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale, per quanto ancora rileva in questa sede, contestavano genericamente la ricostruzione fatta dagli attori circa la provenienza del terreno di 100 mq oggetto di causa, e in ogni caso, a prescindere dalla questione della titolarità del bene in capo alla donante , in via riconvenzionale e CP_3
assorbente chiedevano di riconoscere l'avvenuta usucapione da parte della loro dante causa della porzione di giardino oggetto di causa per CP_3
intervenuto possesso decennale titolato (usucapione abbreviata) o ventennale
(usucapione ordinaria), continuo, pacifico ed ininterrotto;
chiedevano, infine, la trascrizione della sentenza da parte del Conservatore, con vittoria di spese e competenze.
Con sentenza n. 1919/2022, pubblicata in data 24.05.2022, il Tribunale di Napoli
Nord rigettava la domanda attorea di nullità parziale della donazione in quanto ritenuta infondata ed accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti.
A sostegno della propria decisione, il Giudice osservava che, pur in presenza di un titolo idoneo a fondare l'asserita comproprietà degli attori, l'elemento dirimente del giudizio fosse da individuarsi nella maturata usucapione da parte della dante causa dei convenuti, sig.ra , la quale – secondo CP_3
quanto accertato in sede istruttoria – aveva esercitato un possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto sul bene per un periodo adeguato (ultraventennale) all'acquisto a titolo originario della proprietà. Per l'effetto legittima e valida era da considerarsi la successiva donazione del bene usucapito ai convenuti.
Nel dettaglio, e per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale ha fondato essenzialmente tale accertamento sulle deposizioni dei testimoni addotti dai pagina 4 di 16 convenuti dai quali traeva il convincimento della sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'avvenuta usucapione di CP_3
Riteneva invece non attendibili le contrarie dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, in quanto provenienti da soggetti coinvolti in situazioni di inimicizia sostanziale e processuale con le controparti.
Pertanto, il primo giudice ha accolto la domanda riconvenzionale e ha dichiarato l'intervenuta usucapione ventennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., della porzione di giardino di 100 mq oggetto di lite e dunque ha rigettato la domanda degli attori di accertamento della nullità/inefficacia dell'atto di donazione, ordinando al Conservatore presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di Caserta Terreni Servizio di Pubblicità Immobiliare di S. Maria
C.V., di procedere alla trascrizione della sentenza nei registri immobiliari previo frazionamento ed identificazione catastale della quota di giardino “de qua”.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli attori in primo grado
[...]
e , deducendo sostanzialmente l'erroneità della sentenza Parte_1 Parte_2
in quanto palesemente contraddittoria nella motivazione, nonché errata quanto all'applicazione dei principi di diritto riguardanti l'istituto dell'usucapione e nella valutazione delle prove.
Nel merito censuravano la decisione impugnata in quanto fondata sulle dichiarazioni rese dai testimoni indicati dai convenuti, da ritenersi invece inidonee di per sé a fornire la rigorosa prova dell'usucapione ultraventennale, laddove in essa si ignorava invece l'elemento contrario ritenuto determinante ovvero il vincolo di stretta parentela intercorrente tra e le altre CP_3
sorelle comproprietarie titolate del bene , e circostanza Per_5 Per_6 Pt_3
che, se correttamente valutata dal Giudice, avrebbe dovuto già di per sé inurre il giudice ad escludere il possesso uti dominus della zona di terreno “de quo” di
pagina 5 di 16 , trattandosi semmai di mera detenzione tollerata nei rapporti tra CP_3
fratelli comunisti.
Ancora si contestava anche la valutazione delle deposizioni testimoniali dei testi addotti da essi attori operata dal Tribunale che ne avrebbe erroneamente escluso l'attendibilità per presunti coinvolgimenti in altri procedimenti giudiziari, nonostante la precisione ed univocità delle dichiarazioni da loro rese, ritenendo invece erroneamente adeguata la testimonianza di , nonostante Testimone_1
questi fosse legato da legami di stretta parentela col convenuto Persona_1
ed avesse reso dichiarazioni palesemente inattendibili ed inidonee perché basate su ricordi risalenti all'età di otto anni, smentite da elementi probatori contrari già acquisiti agli atti, e non confortate dalle altre generiche testimonianze dei testi indicati dai convenuti.
Per tali ragioni, gli appellanti censuravano la sentenza del Tribunale laddove aveva accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti di accertamento dell'usucapione da parte della loro dante causa/donante della porzione di giardino di circa 100 mq, omettendo di pronunciarsi sulla domanda da loro proposta di accertamento della proprietà del bene sulla base dei titoli di provenienza da loro indicati e prodotti.
Chiedevano quindi, in riforma della sentenza di primo grado, accogliersi la domanda da loro proposta di nullità parziale dell'atto di donazione del
26.09.2006 effettuata da in favore dei convenuti relativamente CP_3
alla porzione di giardino di 100 mq oggetto di causa, e rigettarsi la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, con vittoria di spese processuali.
Si costituivano i convenuti e che Persona_1 Controparte_1
chiedevano l'integrale rigetto dell'appello e la conferma nel merito della sentenza di primo grado per i motivi espressi nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
pagina 6 di 16 Dichiarata dal procuratore costituito la morte del convenuto , Persona_1
intervenuta in data 27.04.2024, il processo veniva interrotto ai sensi dell'art. 300
c.p.c. con ordinanza del 17.05.2024 e ritualmente riassunto da parte degli appellanti con ricorso ex art 303 c.p.c., depositato in data 11.07.2024 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, all'erede
(come da certificato di stato di famiglia depositato in atto) in data Persona_7
17.09.2024, nonché all'altra erede tramite il suo Controparte_1
difensore, nonostante essa fosse già costituita in giudizio.
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni, la causa era riservata in decisione con la concessione di termini abbreviati ai sensi dell'art. 190 cpc.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione degli appellati di inammissibilità dell'appello per mancata produzione da parte degli appellanti della copia notificata della sentenza necessaria per dimostrare la tempestività della notifica dell'atto di appello entro il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza.
In vero risulta dagli atti che l'appello è stato notificato alle parti appellate entro il termine lungo di sei mesi decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza ex art. 327 comma 1 cpc. A fronte di ciò erano gli appellati a dover dimostrare il decorso del termine breve di trenta giorni di cui all'art. 325 cpc fornendo la prova dell'avvenuta notifica della sentenza e della data di tale notificazione agli appellanti ex art. 326 cpc. Tale onere probatorio non è stato invece assolto dagli appellati.
Nel merito l'appello è fondato e va integralmente accolto per le ragioni di seguito illustrate.
In via preliminare è opportuno precisare per chiarezza e completezza di esposizione, benchè non risultino specifiche contestazioni sul punto e la pagina 7 di 16 circostanza appare dunque pacifica, che la donante , sulla base Parte_3
dei titoli di provenienza del bene, non risulta che alla data dell'impugnata donazione del 26.09.2006 fosse proprietaria “titolata” dell'area di terreno di 100 mq che ha poi costituito oggetto della donazione effettuata in favore di Per_1
e ed impugnata dagli appellanti
[...] Controparte_1 Pt_2
e .
[...] Parte_1
Partendo infatti dal primo titolo di provenienza ultraventennale in atti, ovvero dalla donazione del 09.08.1945 per atto del notar (ritualmente Persona_2
prodotto in copia), risulta da esso che il proprietario trasferiva la Persona_1
proprietà del fondo di 100 mq in oggetto, ivi specificamente individuato nella sua estensione e nei suoi confini, al figlio (vedi art. 9 “beni Parte_4
distaccati” lett. a pag. 10 : “zona di giardino della superficie di circa cento metri quadrati confinante….”).
Alla morte di i diritti sul bene venivano trasmessi per Persona_8
successione ereditaria, aperta in data 29.08.1967, alla moglie ( ) Persona_3
e ai quattro figli, , , e Parte_3 Persona_1 Parte_2 [...]
, questi ultimi due attori e appellanti nel presente giudizio (vedasi Parte_1
dichiarazione di successione in atti).
Con atto del 29.11.2007 per notaio di Persona_9
AT (in copia in atti), donava ai predetti figli i diritti ad Persona_3
essa derivati dalla eredità del coniuge su beni siti in Persona_8
Orta di Atella, tra cui era specificamente ricompresa e menzionata anche detta area di 100 mq oggetto di causa (vedi art. 1 sotto la lettera H).
Tramite il medesimo atto notarile del 29.09.2007 i germani donatari Pt_2
, , e procedevano anche
[...] Parte_1 Parte_3 Persona_1
alla divisione tra loro di tali immobili di cui, in virtù della predetta donazione materna, erano divenuti esclusivi e pieni proprietari, rimanendo loro intestata, in comune e pro-indiviso, la proprietà dell'area oggetto di causa (così come pagina 8 di 16 individuata nella “area cortilizia di circa mq. 100, adiacente al locale sub 1 e confinante con corso De Gasperi, Via Prov. Caivano Aversa e cortile”, vedi articolo 1, lett. H).
Pertanto, sulla base dei predetti titoli di provenienza, va escluso che la donante abbia acquistato la proprietà o altro diritto reale sul bene “de CP_3
quo” in virtù di atto tra vivi o mortis causa (per successione ereditaria), e d'altra parte la circostanza non solo, come già detto, deve ritenersi pacifica per mancanza di specifiche contestazioni sul punto dei convenuti/appellati, ma può ritenersi anche implicitamente riconosciuta dagli stessi laddove, per sostenere la legittimità della donazione effettuata a loro favore da , si sono CP_3
limitati ad eccepire la usucapione da parte di quest'ultima del bene, modo di acquisto della proprietà a titolo originario incompatibile con l'acquisto derivativo per titoli (tramite atto tra vivi o mortis causa).
Dagli esaminati titoli di provenienza emerge invece, secondo quanto innanzi in dettaglio esposto, che gli attori/appellanti e Parte_2 Parte_1
risultano effettivamente proprietari “titolati” della detta area di 100 mq per una quota indivisa del 50 % ( risultando il bene, in virtù dell'ultimo atto di divisione del 29.11.2007, rimasto in proprietà in comune e pro indiviso ai quattro germani
, , e , per cui la Parte_2 Parte_1 Parte_3 Persona_1
quota in proprietà dei primi due -attori/appellanti- è per l'appunto pari al 50 %).
Va da sé, dunque, che il notaio rogante la donazione del 26.09.2006 effettuata da in favore di e sia CP_3 Persona_1 Controparte_1
incorso in un errore laddove attraverso questo atto ha trasferito dalla donante ai donatari anche detta quota del 50 % della proprietà di detta area di 100 mq di titolarità di e , errore che trova verisimilmente a Parte_2 Parte_1
monte la sua fonte nella non esatta variazione catastale n. 2 del 18.05.2005 precedentemente eseguita dalla donante e menzionata nell'atto di donazione attraverso la quale la zonetta di terreno di cui è causa (di 100 mq) veniva pagina 9 di 16 illegittimamente inglobata per intero (pur non essendo, in base ai titoli, per il 50
% di proprietà della donante ) nell'altro suolo di mq. 705 già di CP_3
proprietà della donante andando a costituire una nuova particella di mq 805 contraddistinta al Catasto del Comune di Orta di Atella al foglio 102, col nr. 63.
Nel rogare l'atto di donazione il notaio ha quindi verisimilmente considerato apoditticamente quale oggetto dell'atto di liberalità l'intera area risultante da detta variazione catastale ovvero la nuova particella da essa derivante intestata catastalmente ad così erroneamente consentendo il CP_3
trasferimento in esclusiva proprietà ai donatari anche del suolo di 100 mq in questione di titolarità degli appellanti per il 50 %, senza una preventiva verifica dei titoli di provenienza e senza accertare dunque in base ad essi se la donante fosse effettivamente titolare esclusiva della proprietà dell'intera CP_3
area contraddistinta da detta particella oggetto della variazione catastale.
Passando infine alla questione dell'usucapione del terreno di 100 mq di cui è causa, oggetto della domanda riconvenzionale dei convenuti/appellati, riconosciuta dal primo giudice ai sensi dell'art. 1158 cc (usucapione ordinaria ventennale), ritiene questa Corte che anche in relazione a tale statuizione del
Tribunale l'appello vada accolto con conseguente riforma della sentenza e rigetto di detta domanda riconvenzionale per mancanza di idonea prova.
Al riguardo va preliminarmente rilevato che la prova già in generale rigorosa richiesta per il riconoscimento dell'usucapione (del possesso “uti dominus” pacifico, ininterrotto ed ultraventennale), richiede un rigore ancora maggiore in termini di certezza della sussistenza dei requisiti di legge quando, come nel caso di specie, l'acquisto per usucapione viene invocato da uno o più comproprietari nei confronti di altri comproprietari del medesimo bene, ovvero quando attiene ad un bene o frazione di esso in comunione tra comproprietari.
pagina 10 di 16 In questo caso infatti, poiché tutti i comunisti comproprietari hanno in generale pari facoltà di godimento ed uso del bene nel rispetto dell' identica facoltà riservata agli altri comproprietari, il comunista che rivendichi di aver usucapito in tutto o in parte detto bene comune a discapito degli altri deve dimostrare di aver tenuto per il ventennio una condotta inconciliabile con la possibilità di un godimento condiviso anche dagli altri comproprietari e che evidenzi in maniera chiara la manifesta volontà di possedere “uti dominus” ovvero con la inequivoca
e intenzione di escludere dal possesso gli altri comunisti. Non è sufficiente quindi la semplice inerzia o l'astensione degli altri comunisti nell'uso e godimento del bene e l'utilizzo soltanto da parte del rivendicante l'usucapione. (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza, 11.03.2025, n. 6452).
Per di più il livello di rigore probatorio richiesto aumenta ulteriormente quando tra i comunisti esistono, come nella fattispecie “de quo”, stretti legami familiari, per cui ancora di più la durata del possesso esclusivo da parte di uno di essi non può, di per sé solo, assumere valore presuntivo della volontà di esclusione degli altri dal compossesso. (si veda Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza, 23.07.2024,
n. 20346).
Nel caso di specie non risulta acquisita tale rigorosa prova dell'esistenza di un tale possesso uti dominus del bene in contestazione esercitato da parte di uno o più comproprietari (in specie la donante) nei confronti ed in danno degli altri comunisti.
A tal riguardo, a prescindere dalla correttezza o meno della valutazione del primo giudice di inattendibilità delle sole contrastanti dichiarazioni rese dai testi addotti dalle parti attrici, anche sulla base di un rigoroso esame delle sole deposizioni dei testimoni indicati dai convenuti, poste dal Tribunale a fondamento della decisione, non può ritenersi raggiunta detta prova dell'usucapione data la genericità ed incompletezza delle dichiarazioni su elementi in proposito determinanti.
pagina 11 di 16 Esse infatti, oltre a caratterizzarsi per un'evidente vaghezza e per un livello di incertezza ed incoerenza non trascurabile, non si presentano come idonee a costituire prova piena del possesso esclusivo ultraventennale da parte dell'usucapiente esercitato nei termini sopra specificati, ovvero attraverso una condotta contraria ed incompatibile con la possibilità di godimento comune del bene anche da parte degli altri comunisti e costituente manifestazione inequivoca della volontà di escluderli dal compossesso.
Sotto questo aspetto, del tutto irrilevanti si rivelano dunque le generiche dichiarazioni dei testi di parte convenuta secondo cui le sorelle si erano Per_1
dedicate alla coltivazione del giardino ed incaricavano anche un lavorante esterno per la sua manutenzione, in quanto è evidente che tale condotta non ha escluso di per sé la possibilità di fruizione e godimento anche degli altri comunisti e non costituisce di certo espressione della inequivoca e manifesta volontà di escluderli dal godimento del giardino.
Per quanto poi concerne il dichiarato possesso in cui sarebbero subentrati e la di lui moglie, prima in affiancamento all'ultima delle sorelle Persona_1
rimaste e poi in successione alla stessa, va detto che, a CP_3
prescindere dalla eccessiva vaghezza delle dichiarazioni testimoniali in merito ai tempi, modalità e caratteristiche di esercizio di tale possesso, l'utilizzo del bene da parte di detti coniugi risalirebbe all'anno 2002, per cui, considerato detto possesso da solo, non potendosi di certo cumulare con quello precedente delle sorelle che manca dei requisiti “ad usucapionem” per le ragioni di cui Per_1
innanzi, comunque non sarebbe decorso il periodo ultraventennale di possesso pacifico ed ininterrotto, essendo stato il presente giudizio (con il quale gli attori chiedono tra l'altro accertarsi la comproprietà del bene rivendicandola) introdotto nell'anno 2016.
pagina 12 di 16 Neppure appaiono rilevanti a riguardo, per i motivi di cui innanzi, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta in merito alla chiusura del terreno in oggetto con un cancello munito di lucchetto.
Difatti a parte, anche in questo caso, la estrema genericità delle deposizioni soprattutto con riguardo alle date di tale chiusura, va rilevato che i testi, nel riferire che le sorelle avevano le chiavi del cancello e che il giardino Per_1
veniva da loro aperto, non hanno precisato se anche altri comunisti avessero o meno una copia di tali chiavi che consentisse loro l'accesso ovvero se esse si opponessero all'accesso altrui senza il loro consenso.
Inoltre, tali testimonianze appaiono del tutto generiche, e tali da ingenerare assoluta incertezza a riguardo, anche sulla circostanza se il giardino avesse o meno altri varchi di accesso liberi al di fuori di quello munito di cancello.
Quanto poi alla acquisizione della detenzione di dette chiavi del cancello di ingresso anche da parte di e della di lui moglie, non cumulabile Persona_1
con il precedente possesso delle sorelle per le suesposte ragioni, va tra Per_1
l'altro rilevato che gli stessi convenuti indicano che tale acquisizione sarebbe avvenuta nel 2002 per cui, anche a volerla considerare come un idoneo indice di possesso “uti dominus” dei convenuti, comunque a partire dalla data di essa non sarebbe decorso il termine ultraventennale di possesso pacifico ed ininterrotto richiesto per l'usucapione ex art. 1158 cc, essendo stato il presente giudizio, come già detto, introdotto dagli attori, rivendicanti la comproprietà della zonetta di terreno, nell'anno 2016.
Per tutti i motivi sopra esposti, in riforma anche di questo capo della sentenza, va rigettata la domanda riconvenzionale dei convenuti di usucapione per mancanza di prova.
Pertanto, considerato che dagli atti di provenienza sopra illustrati e vagliati, risulta che gli attori/appellanti e sono proprietari Parte_2 Parte_1
“titolati” per una quota indivisa del 50 % dell'area da loro rivendicata di 100 mq pagina 13 di 16 oggetto di causa, la impugnata donazione del 26.09.2006 eseguita per notar in Aversa, rep. n. 64976 – racc. n. 12132, da in Persona_4 CP_3
favore di e , è nulla, in quanto Persona_1 Controparte_1
eseguita “a non domino”, limitatamente al trasferimento ai donatari della proprietà, in comune e pro-indiviso, della detta quota del 50 % del terreno
(giardino) di circa mq 100 sito nel Comune di Orta di Atella (CE) alla via De
Gasperi n. 7, confinante per la lunghezza di m. 10 con il corso De Gasperi, con il fabbricato di proprietà di e con il giardino di proprietà di Parte_3 Per_1
e , facente parte dell'area di maggior
[...] Controparte_1
estensione così denominata in detta donazione: “suolo sito in Orta di Atella della superficie catastale di mq. 805, confinante con via De Gasperi, con strada provinciale Caivano - Aversa, con il cortile comune annesso al fabbricato di cui sopra e con gli immobili individuati catastalmente con le particelle 5076/1 e
5102; nel catasto terreni del Comune di Orta di Atella, sezione Frattaminore, in ditta donante, foglio 102, particella 63, semb. Arb., are 8,05, R.D. Euro 25,36,
R.A. Euro 11,85, così variata, giusta variazione catastale n. 2/2005 del
18.05.2005".
In conseguenza del totale accoglimento dell'appello e della integrale riforma della sentenza di primo grado, le attuali appellate , in Controparte_1
proprio e quale erede di , e , succeduta nel Persona_1 Persona_7
processo quale erede di , vanno condannate in solido alla Persona_1
refusione, in favore degli appellanti e , delle Parte_2 Parte_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come da dispositivo in base al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000 ex art. 5 comma 6 del DM) e del valore tabellare medio delle fasi del giudizio effettivamente svolte (con esclusione dunque per l'appello di quella istruttoria non tenutasi ivi).
pagina 14 di 16
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1919/2022, pubblicata in data 24.05.2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2
ed in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità parziale dell'impugnata donazione del 26.09.2006 per Notar in Persona_4
Aversa, rep. n. 64976, racc. n. 12132, effettuata da in CP_3
favore di e , limitatamente alla Persona_1 Controparte_1
parte avente ad oggetto il 50 % del terreno (giardino) di circa mq 100 sito nel Comune di Orta di Atella (CE) alla via De Gasperi n. 7, confinante per la lunghezza di m. 10 con il corso De Gasperi, con il fabbricato di proprietà di e con il giardino di proprietà di e Parte_3 Persona_1 [...]
, facente parte dell'area di maggior estensione così Controparte_1
denominata in detta donazione: “suolo sito in Orta di Atella della superficie catastale di mq. 805, confinante con via De Gasperi, con strada provinciale Caivano - Aversa, con il cortile comune annesso al fabbricato di cui sopra e con gli immobili individuati catastalmente con le particelle
5076/1 e 5102” individuata nel catasto terreni del Comune di Orta di
Atella, sezione Frattaminore, in ditta donante, foglio 102, particella 63, semb. Arb., are 8,05, R.D. Euro 25,36, R.A. Euro 11,85, così variata, giusta variazione catastale n. 2/2005 del 18.05.2005".
2) Per l'effetto dichiara gli attori-appellanti e Parte_1 Parte_2
proprietari, in comune e pro indiviso, della quota pari al 50 % del terreno
(giardino) di circa mq 100 sito nel Comune di Orta di Atella (CE) alla via
De Gasperi n. 7, confinante per la lunghezza di m. 10 con il corso De
Gasperi, con il fabbricato di proprietà di e con il giardino di Parte_3
pagina 15 di 16 proprietà di e Persona_1 Controparte_1 [...]
e , così come contraddistinto nei richiamati atti di Parte_1 Parte_2
donazione del 09.08.1945 per notar e di divisione del Persona_2
29.11.2007 per notaio di AT;
Persona_9
3) Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti- appellati;
4) Dispone che il Conservatore dei RR.II. presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente proceda alla trascrizione della presente sentenza, previa e subordinatamente al frazionamento, da effettuarsi a cura e spese della parte diligente interessata, e relativa identificazione catastale, tramite nuova particella, della quota del terreno/giardino di 100 mq “de qua” in conformità di detta sentenza, particella da ricavarsi da quella di maggior consistenza come già identificata al Catasto del Comune di Orta di Atella, sezione Frattaminore, in ditta donante, foglio 102, particella 63, semb. Arb., are 8,05, R.D. Euro 25,36, R.A. Euro 11,85, così variata, giusta variazione catastale n. 2/2005 del 18.05.2005, frazionamento
5) Condanna e , in solido tra loro, Controparte_1 Persona_7
alla refusione, in favore di e , delle spese Parte_2 Parte_1
processuali del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in €
595,00 per spese vive ed € 7.616,00 per compensi di avvocato e per il grado di appello in € 777,00 per spese vive ed € 6.946,00 per compensi di avvocato, il tutto oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa e con attribuzione delle spese in favore del difensore avv. Luigi
Caserta dichiaratosi antistatario delle stesse.
Così deciso in Napoli il 05.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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