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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 3552 del 2023 R.G.L. promossa
DA in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
Controparte_1
Con l'avv. SOLLENA GASPARE ricorrente
CONTRO
CP_2
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-000878371 e n. OI-000882177; condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per onorario, CP_2
oltre € 43,00 per contributo unificato, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. SOLLENA GASPARE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 23.03.2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-000878371 e n. OI-000882177, notificate in data 24.02.2023 ed emesse in seguito ad atti di accertamento prot. n.
5502.08/03/2018.0030369 del 13/03/2018 e prot. n. 5502.08/03/2018.0030370 del CP_2 CP_2
14/03/2018 con i quali l'Istituto contestava la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L.
1 n. 463/83 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/83, deducendo la mancata previa notifica dell'atto presupposto, la decadenza dalla potestà sanzionatoria con riferimento alle ordinanze notificate solo nel 2023 a fronte di violazioni risalenti al 2016, la sproporzione della sanzione, e concludeva con la domanda di annullamento degli atti impugnati;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, CP_3
relativamente alla O.I. n. 000878371deduceva di avere proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 1.738,00. Affermava la infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
03.03.2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”;
- rilevato che vi è in atti la prova della rituale notifica alle parti ricorrenti dei verbali di accertamento sui quali le ordinanze impugnate pacificamente si fondano;
- rilevato che gli atti di accertamento sono stati notificati in data 13.03.2018, che le omissioni sono relative al periodo gennaio/agosto 2016, che le ordinanze ingiunzione sono state notificate in data 24.02.2023, così che non può dubitarsi dell'intervenuto decorso del termine di cui alla norma citata;
- rilevato, dunque, che il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 3552 del 2023 R.G.L. promossa
DA in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
Controparte_1
Con l'avv. SOLLENA GASPARE ricorrente
CONTRO
CP_2
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso annulla le ordinanze ingiunzione n. OI-000878371 e n. OI-000882177; condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per onorario, CP_2
oltre € 43,00 per contributo unificato, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'Avv. SOLLENA GASPARE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 23.03.2023 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-000878371 e n. OI-000882177, notificate in data 24.02.2023 ed emesse in seguito ad atti di accertamento prot. n.
5502.08/03/2018.0030369 del 13/03/2018 e prot. n. 5502.08/03/2018.0030370 del CP_2 CP_2
14/03/2018 con i quali l'Istituto contestava la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L.
1 n. 463/83 convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/83, deducendo la mancata previa notifica dell'atto presupposto, la decadenza dalla potestà sanzionatoria con riferimento alle ordinanze notificate solo nel 2023 a fronte di violazioni risalenti al 2016, la sproporzione della sanzione, e concludeva con la domanda di annullamento degli atti impugnati;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, CP_3
relativamente alla O.I. n. 000878371deduceva di avere proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 1.738,00. Affermava la infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del
03.03.2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”;
- rilevato che vi è in atti la prova della rituale notifica alle parti ricorrenti dei verbali di accertamento sui quali le ordinanze impugnate pacificamente si fondano;
- rilevato che gli atti di accertamento sono stati notificati in data 13.03.2018, che le omissioni sono relative al periodo gennaio/agosto 2016, che le ordinanze ingiunzione sono state notificate in data 24.02.2023, così che non può dubitarsi dell'intervenuto decorso del termine di cui alla norma citata;
- rilevato, dunque, che il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2