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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 2917/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) promossa da:
ata a PESCHIERA DEL GARDA (VR) il 06/04/1988 Parte_1
con avv. DE BONA MARIKA come da mandato difensivo in atti;
E
pagina 1 di 10 nato a [...] il [...] con l'avv. CP_1
PERBELLINI ERIKA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con nota di trattazione scritta del 16.12.2024, che si riportano di seguito le parti hanno precisato le seguenti concordi conclusioni conformi:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 6 settembre 2014; matrimonio trascritto nei CP_1 Parte_1
Registri dello stato civile del Comune di Torri del Benaco (VR) al n. 16, Parte
2, Serie A, anno 2014, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto comune annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Darsi atto che l'attuale abitazione familiare, di proprietà di , Parte_1
continuerà ad essere abitata dalla stessa con le figlie e con gli arredi e corredi in essa esistenti. Darsi atto che ha già rilasciato il detto immobile CP_1
asportando i propri beni ed effetti personali.
3. Darsi atto che le figlie minori e vengono affidate ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso,
pagina 2 di 10 assumendo di comune intesa tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni delle minori;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte singolarmente da ciascun genitore allorquando le figlie si trovino con l'uno o l'altro. Darsi atto che le figlie minori vengono domiciliate presso la madre.
4. Darsi atto che il padre avrà i seguenti turni di responsabilità nei confronti delle figlie minori:
- un fine settimana alternato dal sabato dalle 16:00 sino a lunedì mattina avendo cura di ricondurle a scuola o, nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche,
presso l'abitazione materna;
- tre pomeriggi infrasettimanali da individuarsi nell'lunedì, mercoledì e giovedì,
dalle 17:00 alle ore 21:30, nella settimana in cui cade il weekend di competenza materna;
- due pomeriggi infrasettimanali, da individuarsi nel martedì e mercoledì, dalle
17:00 alle ore 21:30, nella settimana in cui cade il weekend di competenza paterna;
- sette giorni durante le vacanze natalizie dal 23 dicembre sino al 30 dicembre alle 18:00 e dalle 18:00 del 30 dicembre sino alla ripresa delle lezioni pagina 3 di 10 scolastiche;
- l'alternanza dell'intero periodo delle vacanze di carnevale, con l'intero periodo delle vacanze di Pasqua;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- l'alternanza delle festività religiose o nazionali che dovessero cadere durante l'anno (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre), con pernottamento nella giornata antecedente;
l'eventuale ponte, in caso di vacanza scolastica, sarà a favore del genitore presso cui le minori si trovano il fine settimana (prevale, infatti il week end sulla festività). In tal caso le festività
successive verranno fruite dal genitore che non ha goduto, per effetto del ponte,
la festività precedente.
5. Darsi atto che comunicherà a i propri turni CP_1 Parte_1
lavorativi alla fine di ogni mese per il mese successivo.
6. Darsi atto che corrisponderà a la somma di CP_1 Parte_1
1.000,00 € (500,00 € per ciascuna figlia), quale contributo per il mantenimento delle figlie minori, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario con valuta fissa conto corrente della medesima e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
pagina 4 di 10 7. Darsi atto che ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% ciascuno alle seguenti spese previste dal Protocollo Famiglia:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusa l'ordinaria farmacia da banco.
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
pagina 5 di 10 V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori.
7 a) Darsi atto che quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria,
od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa.
Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7 b) Darsi atto che in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse delle minori, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote di spettanza di ciascun genitore e nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, disporsi che permanga il rispetto della pagina 6 di 10 reciproca tempestiva informazione.
Darsi atto che il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dalla consegna,
mediante raccomandata A/R o altro mezzo egualmente idoneo, delle pezze giustificative attestanti gli esborsi oppure a preventivo approvato, nel caso in cui si tratti di spese che richiedano il preventivo accordo.
8. Darsi atto che corrisponderà a , entro il 30 CP_1 Parte_1
gennaio 2025, la somma complessiva di 25.000,00 €, già detratto l'acconto di
25.000,00 € versato all'atto della separazione. Somma che verrà corrisposta a titolo di liquidazione una tantum ai sensi dell'art. 5, comma VIII, L. 898/70 e successive modifiche, e dichiararsi equa detta corresponsione.
9. Darsi atto che le parti dichiarano che con il puntuale adempimento delle obbligazioni di cui sopra, hanno definito tutti i loro rapporti economici e patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio e di non aver, pertanto, più nulla a pretendere, per qualsivoglia causa, dedotta o deducibile, derivante dal rapporto di coniugio.
10. Darsi atto che le parti con la sottoscrizione delle presenti note di trattazione scritta dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza rinunciando,
quindi, a proporre appello.
pagina 7 di 10 11. Darsi atto che le spese legali del divorzio sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n 1378/2024 , Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale,
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, pronunciava lo separazione tra i coniugi, rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti esplicitavano le condizioni di divorzio in epigrafe indicate, rassegnando le medesime conclusioni congiunte
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 06/09/2014 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TORRI DEL BENACO (VR)
come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato,
ed è decorso il termine di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti vivono separate,
senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento pagina 8 di 10 processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce della situazione economica delle parti, dell'età dei coniugi e dell'assenza/entità del contributo di separazione, va dichiarata equa.
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le pagina 9 di 10 parti il 06/09/2014 e trascritto nel Comune di TORRI DEL BENACO
(VR) alle condizioni integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali,
esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, , cui le parti hanno prestato acquiescenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di TORRI DEL BENACO (VR) (Registri
n.16 II 2014) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 07.01.2025
Il Presidente Rel
Dott. Massimo Vaccari
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