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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5337 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia -
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Silvana Sica Presidente dott. Stefano Risolo Consigliere rel. dott.ssa Ornella Minucci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 2203/2024, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
FRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di gravame dall'avv. Flavia Spanò (c.f.:
), presso il cui studio è domiciliata in Napoli, alla via B. Martirano III C.F._2 traversa, n. 5 (p.e.c.: ; Email_1
appellante
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso come da procura in calce alla memoria di costituzione e risposta dall'avv. Antonio
FU (c.f.: ; p.e.c.: e C.F._4 Email_2 dall'avv. Giulia Frezza (c.f.: ; p.e.c.: C.F._5
; Email_3
appellato
PROCURA GENERALE presso la Corte d'Appello;
interventore necessario
CONCLUSIONI
Per l'appellante: si è riportata all'atto di appello.
Per l'appellato: ha chiesto rigettarsi l'appello.
Per il P.G.: ha chiesto rigettarsi il gravame. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord il 20.04.2020, ritualmente notificato alla controparte, premesso di avere contratto in data 11.07.2006 Parte_1
a AN (NA) matrimonio concordatario con (dal quale, in data 27.10.2007, Controparte_1 era nato il figlio studente e non economicamente autosufficiente), chiedeva Per_1 pronunciarsi la separazione dal coniuge (asseritamente artefice di condotte dispotiche e violente nei suoi confronti), l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché un assegno complessivo di euro
1.000,00 al mese per sé ed il minore, anche a titolo di contributo al pagamento delle spese di locazione dell'appartamento (affittato dal padre convivente in San Giorgio a Cremano), oltre al 50% delle spese straordinarie ed al risarcimento dei danni morali subiti per effetto delle condotte tenute dalla controparte durante il matrimonio.
1.1. Si costituiva ritualmente in giudizio , il quale, sostenendo che la crisi Controparte_1 coniugale era stata determinata dalle problematiche caratteriali della moglie, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla controparte, l'affido esclusivo del figlio minorenne (ovvero, in subordine, l'affido condiviso con collocazione prevalente presso di sé),
l'assegnazione della casa coniugale (già di proprietà della famiglia dell'uomo, abitante nello stesso stabile, e poi passata nella titolarità del marito) e la fissazione di un assegno di contributo al mantenimento del figlio di euro 250,00 al mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
1.2. Emessi all'esito dell'udienza presidenziale del 20.11.2020 i provvedimenti urgenti del caso
(disponendosi l'affidamento condiviso del figlio della coppia con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché l'obbligo del di CP_1 corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del minore, un assegno di euro 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie), dichiarate inammissibili le istanze istruttorie delle parti, acquisite relazioni aggiornate dei Servizi Sociali competenti, in data
07.07.2023 la causa era riservata al Collegio per la decisione.
Quindi, con sentenza n. 5019 del 05.12.2023, pubblicata il 12.12.2023, il Tribunale adito pronunciava innanzitutto la separazione personale dei coniugi senza addebito ad alcuno dei due (non ritenendo provate le condotte violative dei doveri coniugali vicendevolmente ascritte dal alla moglie e da quest'ultima - nell'ambito degli atti difensivi depositati in corso di CP_1 causa - al marito); disponeva l'affido condiviso del figlio ai genitori con collocazione preferenziale presso la madre e diritto di visita libero da parte del padre;
poneva a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore attraverso la corresponsione alla CP_1 moglie di un assegno dell'importo di euro 350,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda della ricorrente tesa ad ottenere un assegno mensile di contributo al proprio mantenimento;
disponeva l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
In particolare - per ciò che concerne l'oggetto del presente giudizio - il Tribunale, riguardo alla determinazione dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, teneva conto dell'età e degli impegni di studio del ragazzo e - rilevata l'assenza di elementi certi di valutazione in ordine al tenore di vita del nucleo - osservava - quanto alla situazione economica del - che l'uomo - speaker alle dipendenze del “Gruppo Falco S.r.l.” CP_1
(emittente radiofonica di famiglia) - aveva dichiarato fino al mese di ottobre del 2020 redditi netti dell'ordine di circa 800 euro al mese.
Inoltre, nel rigettare la richiesta della Lanza di fissazione a carico della controparte di un assegno di mantenimento per sé (anche sotto forma di contributo al pagamento dei canoni relativi all'appartamento condotto in locazione dal padre convivente della donna o di quelli relativi ad eventuale altro immobile ove avrebbe potuto trasferirsi in seguito), il giudice di prime cure teneva conto della capacità reddituale della ricorrente, la quale - oltre alla ancora relativamente giovane età - aveva percepito, fra l'altro, redditi da lavoro fra il 2016 ed il 2021
(come da esiti dell'ispezione presso l'anagrafe tributaria versati in atti dalla stessa in data Pt_1
14.06.2021).
2. Con ricorso depositato l'8.05.2024, ha proposto appello la quale, per le Parte_1 ragioni che di seguito saranno sintetizzate, ha chiesto riformarsi la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord attraverso la previsione a carico della controparte dell'obbligo di versarle un assegno complessivo di euro 600,00 al mese, di cui euro 350,00 (così come già stabilito dal
Tribunale) a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed euro 250,00 “da destinarsi alla contribuzione necessaria per la locazione di un immobile” per sé ed il minore.
A seguito della rituale notifica del ricorso alla controparte, si è costituito con comparsa di risposta , resistendo nel merito. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 24.09.2025, sul deposito delle note scritte delle parti, acquisito il parere del P.G., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con l'atto di gravame (e le note scritte depositate), evidenzia che la sua Parte_1 scelta di abbandonare la casa coniugale era maturata a seguito delle gravi vicende dell'1.01.2020, allorquando ella era stata aggredita dal marito e dalla sorella (abitante, come il resto della famiglia del , all'interno del medesimo stabile ove insisteva la ex casa familiare), CP_1 evento che costituiva il culmine delle pregresse condotte maltrattanti dell'uomo, per le quali il medesimo veniva condannato con la (depositata) sentenza (non definitiva) emessa il
22.05.2023 dal Tribunale di Napoli Nord, ciò che costituirebbe la prova dell'impossibilità per l'appellante di permanere (per motivi di sicurezza personale) all'interno della residenza familiare e di vagliare ogni ipotesi alternativa a quella di trovare riparo con il figlio presso l'abitazione (sita in San Giorgio a Cremano) del padre pensionato (ove ancora vive con il minore), il quale sostiene un canone di locazione mensile di euro 650,00. Conseguentemente
- opina la - il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto - ai fini della ponderazione Pt_1 comparativa delle condizioni economiche delle parti - del vantaggio patrimoniale derivato al dall'avere mantenuto la piena disponibilità della ex casa familiare (di proprietà del CP_1 medesimo) e del corrispondente danno economico riportato dall'appellante e dal figlio;
inoltre
- si aggiunge - non sarebbe stato considerato che (come da visure immobiliari allegate) il marito
è proprietario (oltre alla ex casa coniugale sita in AN) di altro immobile adibito a casa di vacanza in e percepisce una retribuzione fissa, mentre ella è priva di Parte_2 occupazione.
Rappresenta - infine - la che il reddito dichiarato di 800 euro al mese non Pt_1 rispecchierebbe le reali potenzialità economiche del coniuge, atteso che questi è dipendente della società di radiofonia della famiglia e che tale somma non sarebbe sufficiente - detratto l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento del figlio - a garantirne il sostentamento, considerata anche la titolarità in capo all'uomo di un'autovettura, di un motociclo e di due
”biciclette professionali”.
Pertanto, alla luce di tali elementi e dell'avvenuto deposito in primo grado da parte del CP_1 di documentazione fiscale non aggiornata, l'appellante censura il giudizio di congruità dell'assegno di contributo al mantenimento del minore di euro 350,00 al mese quale formulato dal Tribunale.
2.1. Con la memoria di costituzione (e le note scritte depositate), rappresenta Controparte_1
l'infondatezza delle richieste dell'appellante, evidenziando in particolare come l'avversa richiesta di un contributo alle spese di locazione andrebbe rigettata per l'attuale inesistenza della casa familiare nella sua originaria integralità e consistenza, avendo la moglie (come da verbale di inventario del 25.02.2022) provveduto a svuotare l'immobile di ogni arredo e suppellettile;
in ogni caso - si rappresenta - l'assenza di una reale volontà della donna di avere la disponibilità di un'autonoma abitazione si evincerebbe dalla recente vendita al di lei fratello
(documentata con atto notarile depositato) della quota del 50% di un appartamento precedentemente in comproprietà fra i germani Peraltro - si osserva - la avrebbe omesso di fornire prova del pregresso tenore di vita Pt_1 familiare e di dare conto della sua capacità lavorativa e dei redditi tratti dalle occupazioni da lei svolte nel tempo.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Deve premettersi in diritto che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass., 12196/2017); sicchè l'assegno deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare un tenore di vita analogo a quello che il coniuge aveva prima della separazione o quantomeno in continuità con esso, in un'ottica di perequazione finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (Cass., ord. 5603/2020).
Tuttavia, deve sempre tenersi in debito conto l'eventualità che il coniuge istante fruisca di redditi propri (tali da fargli conservare la pregressa condizione) e che sussista una rilevante differenza patrimoniale tra i coniugi, sicchè l'assegno deve essere quantificato "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato" (Cass., 6712/2005).
Inoltre, elemento di rilievo da tenere in considerazione è quello costituito dalle obiettive capacità del coniuge di procacciarsi redditi, ovvero delle sue potenzialità economiche, suscettibili di esplicarsi attraverso l'impegno in un'attività di lavoro consona alla sua eventuale preparazione ed esperienza in determinati settori professionali, tenuto conto dell'età e delle sue delle sue condizioni generali (Cass., 06/2626; 03/17537).
Analogamente, si osserva in giurisprudenza che l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, quale potenziale capacità di guadagno, “costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass., Sez. 1,
n. 3502 del 13.02.2013; Cass. Sez. 1, n. 24049 del 06.09.2021). In via preliminare, va posto in risalto come la domanda proposta dinanzi a questa Corte dall'appellante integri una sostanziale richiesta di un assegno di mantenimento per sé a carico del marito, atteso che con l'atto di gravame è stata formulata (nelle conclusioni finali) la mera richiesta di riconoscimento della somma di euro 250,00 al mese (“a titolo di contribuzione alla locazione dell'immobile del nonno materno che ospita l'appellante ed il figlio minore e/o per la locazione di un ulteriore immobile”) e non di aumento dell'importo del contributo al mantenimento del figlio dovutole dal (già fissato in euro 350,00 al mese). CP_1
Ciò posto, deve evidenziarsi come già nel provvedimento provvisorio ed urgente emesso all'esito dell'udienza presidenziale veniva rilevato (sulla scorta di una brochure depositata dal
) che l'appellante era impiegata presso una società di autonoleggio. CP_1
Di poi, dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di San Giorgio a Cremano (NA) del
20.10.2020 emerge che la donna - già al tempo domiciliata con il figlio presso l'abitazione del padre - aveva dichiarato di lavorare come segnalatrice di clienti nel settore del marketing, che riusciva a guadagnare abbastanza per mantenere sé ed il figlio e che aveva accantonato risparmi sufficienti ad acquistare una casa.
Ancora, nella sentenza impugnata si dà conto degli esiti dell'ispezione presso l'anagrafe tributaria versati in atti dalla stessa in data 14.06.2021, attestanti la dichiarazione di Pt_1 redditi da lavoro fra il 2016 ed il 2021.
Tali elementi, tenuto altresì conto della non avanzata età della e delle sue soddisfacenti Pt_1 condizioni di salute dimostrano come la stessa sia dotata di capacità di lavoro in diversi settori occupazionali ed abbia la concreta possibilità di provvedere alle esigenze di vita sue e - grazie anche al contributo economico corrispostole dal marito - del figlio (ormai quasi maggiorenne).
A tale stregua, ben limitato rilievo assumono le argomentazioni (carenti di supporto probatorio) riguardanti la effettività della retribuzione del marito (che, come documentato dalle dichiarazioni aggiornate del , si attesta ancora all'attualità al di sotto dei 1.000 euro CP_1 al mese), le proprietà immobiliari dello stesso e la disponibilità in capo all'uomo di un'auto e di un motociclo (peraltro di limitato valore e non recente immatricolazione), all'uopo potendosi considerare come anche la (che non ha fornito elementi utili alla Pt_1 ricostruzione del pregresso tenore di vita familiare) abbia recentemente venduto al fratello
(seppur per un prezzo non particolarmente elevato) la sua quota di un immobile sito in
AN (NA), a ciò dovendosi aggiungere (con riferimento alla congruità degli oneri di mantenimento della controparte relativamente al figlio) che la donna percepisce (dal 2022) il
100% dell'assegno unico per il giovane.
Alla luce dei dati economici di cui sopra, peraltro, non vi è prova che la coabitazione con il padre (che ha sempre sostenuto con le proprie sostanze il canone di locazione dell'appartamento di San Giorgio a Cremano prima che la figlia vi si trasferisse con il nipote) sia frutto di necessità e non di libera scelta dell'appellante, costituendo realtà di fatto che - ad oggi - né il né la sostengono spese di alloggio. CP_1 Pt_1
4. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri tabellari vigenti, seguono la soccombenza.
Infine, trattandosi di gravame introdotto in epoca successiva al 31.01.2013, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 5019/2023, emessa dal Tribunale di Napoli Controparte_1
Nord in data 05.12.2023 e pubblicata il 12.12.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1 favore dell'appellato, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis art. 13 citato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Stefano Risolo) (dott.ssa Silvana Sica)