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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO la giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udianza cartolare del 26.11.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3536/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Coccia Parte_1
OPPONENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Chiara CP_1
CO
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.4.2024, parte ricorrente ha proposto opposizione i seguenti avvisi di addebito:
- n.343.2024.00001084.40.000 del 24.02.2024, notificato l'11.03.2024, dell'importo di €.8.137,50 relativo alla richiesta di restituzione di somme erogate per la prestazione 3191. CP_2
n.606461280000, per il periodo dal 09/2013 al 05/2014, a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n.3100.18/12/2017.0337247-INPS;
- n.343.2024.00001357.34.000 del 24.02.2024, notificato l'11.03.2024, dell'importo di €.7.092,58 relativo alla richiesta di restituzione di somme erogate per la prestazione 3191.ASPI n.730933/14, per il periodo dal 09/2014 al 05/2015, a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n.3100.31/07/2015.0175067- . CP_1
Parte ricorrente ha esposto di aver lavorato “alle dipendenze della ditta Rendina Costruzioni di Rendina
NT dal 02.10.2012 (assunzione) al 30.04.2013 (cessazione), e della ditta RM costruzioni di dal 01.07.2013 (assunzione) al 31.08.2013 (cessazione) e dal 08.05.2014 Controparte_3
pagina 1 di 8 (assunzione) al 31.08.2014 (cessazione), come si evince dalle buste paga e dal Certificato C2 storico CP_ che si allegano (doc. 3-4)”; ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto all'Intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione dei due avvisi di indebito;
3-) accogliere il ricorso perché fondato in fatto e in diritto e per lo effetto, previo accertamento negativo dell'indebito, dichiarare l'avviso di indebito
n°343.2024.00001084.40.000, relativo a prestazione 3191.ASPI n.606461280000 dello importo di €
8.137,50, periodo dal 09/2013 al 05/2014, per revoca prestazione a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. .3100.18/12/2017.0337247, carente di responsabilità della CP_4 ricorrente e comunque, nullo, inesistente, illegittimo ed inammissibile, nonché improponibile ed improcedibile e per l'effetto revocarlo in uno a tutti gli atti successivi e consequenziali ad esso collegati, per i motivi di cui sopra;
4-) sempre per lo effetto, previo accertamento negativo dell'indebito, dichiarare l'avviso di indebito n°343.2024.00001357.34.000, relativo a prestazione
3191.ASPI n.730933/14 dello importo di € 7.092,58, periodo dal 09/2014 al 05/2015, per revoca della prestazione a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot.
.3100.31/07/2015.0175067, carente di responsabilità della ricorrente e comunque, nullo, CP_4 inesistente, illegittimo ed inammissibile, nonché improponibile ed improcedibile e per l'effetto revocarlo in uno a tutti gli atti successivi e consequenziali ad esso collegati, per i motivi di cui sopra;
5-) dichiarare non dovuta alcuna somma e per nessuna causa all'ente richiedente, e riconoscere il ricorrente quale estraneo alle contestazioni”. Vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione, CP_5 contestando l'infondatezza delle avverse pretese, stante la legittimità del proprio operato.
Acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è infondata.
Deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione di prescrizione. CP_ Il diritto dell' di procedere alla ripetizione di trattamenti previdenziali erogati in assenza di titolo è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.
In proposito si rammenta che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, le erogazioni effettuate a titolo di prestazione previdenziale, dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il loro riconoscimento, costituiscono un indebito oggettivo per il quale deve pagina 2 di 8 trovare applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale (v., Cass., Sez. Lav., 11 novembre
1986, n. 6626: “l'azione con la quale l' chiede la restituzione di somme, versate a titolo di CP_1 rimborso di assegni familiari e non dovute in considerazione dell'insussistenza del rapporto di lavoro, configura un'azione di ripetizione di indebito oggettivo ed è pertanto soggetta alla prescrizione ordinaria decennale”).
Nel caso che ci occupa, deve evidenziarsi che l' con missive datate 13.4.2018 e 6.11.2018 abbia CP_1 comunicato gli indebiti rispettivamente relativi alla revoca della prestazione per il periodo dal
08/09/2013 al 09/05/2014 pari a €.8.133,39 e alla revoca della prestazione per il periodo dal 10/09/2014 al 11/05/2015 pari a €.7.088,47.
L' ha prodotto dette missive corredate dalle relate di notifica. CP_1
All'udienza del 18.2.2025, parte ricorrente ha così dedotto a verbale: “disconosce espressamente art.
2712-2719 c.c. ed art. 214 c.p.c. le firme e le attestazioni asseritamente attribuite alla di cui Parte_1 alle ricevute A/R di notifica del 13.4./4/5/18 n. 63029787816-4 e del 06-21/11/2018 n. 63030915294-8 degli addebiti, per non aver mai sottoscritto, né ricevuto né avuto contezza di detti avvisi e quindi per inesistenza della notifica con la consequenziale prescrizione degli stessi”.
Nella specie, non trattandosi della sottoscrizione apposta su una scrittura privata (per la quale ipotesi ricorre il disposto di cui all'art. 214 e ss. c.p.c.), ma di un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale
(l'agente postale), assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., la ricorrente avrebbe dovuto eventualmente proporre querela di falso.
In assenza della rituale proposizione della querela di falso volta a contrastare l'efficacia probatoria privilegiata sopra detta, nulla autorizza a ritenere che l'atto sia stato consegnato a uno sconosciuto o a un soggetto diverso da quello legittimato a riceverlo.
Ne deriva che debba presumersi che la ricorrente abbia ricevuto le missive dell , interruttive della CP_1 prescrizione dei crediti richiesti.
* * *
Nel merito, avendo l'avviso di addebito opposto ad oggetto prestazioni previdenziali di natura temporanea, spetta a colui che intende ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U. 4 agosto
2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli pagina 3 di 8 estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo ad imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198). CP_ Nel caso di specie, l' ha dedotto che: “gli avvisi di addebito in contestazione afferiscono a somme erogate indebitamente per sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi, a titolo di NASPI rispettivamente per il periodo 09.2013/05.2014 e 09.14/05.2015. […]
In merito all'indebito periodo 09.2013/05.2014: l'indebito trova la sua origine nell'accertamento CP_ ispettivo eseguito in data 18.12.17, presso la società Dea Costruzioni srl, svolgente attività edile,
e datrice di lavoro della odierna ricorrente, per tutto il periodo in contestazione.
Gli accertamenti eseguito hanno consentito di verificare l'insussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto tra l'odierno ricorrente e la società predetta. Gli ispettori riscontravano:
1. Totale inadempimento agli obblighi contributivi
2. Totale inadempimento gli obbligatori adempimenti amministrativi e fiscali.
3. Inesistenza di qualsiasi fattura di acquisto /vendita
4. Mai presentata alcuna dichiarazione reddituale, né dichiarazione IVA Effettuati solo gli adempimenti previdenziali indispensabili per la denuncia all'Istituto dei lavoratori subordinati e per il conseguimento da parte di questi delle immediate prestazioni previdenziali a sostegno del reddito
5. Tutti i riscontri effettuati venivano confermati dallo stesso rappresentante legale Pt_2 che dichiarava: presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo: Non ho mai
[...] svolto alcuna attività per questa società,… in qualità di legale rappresentante ho proceduto ad assumere delle persone ma queste non hanno mai svolto alcuna attività ,.. in quanto non ho mai …Non ho mai pagato i lavoratori perché non hanno mai lavorato
6. La stessa ricorrente dichiarava agli ispettori: di aver lavorato presso la Dea Parte_1
Costruzioni tra il 2011 ed il 2012 per un paio di mesi, non tutti i giorni per un massimo di due o tre ore giornaliere stabilite da lei stessa con mansione di sistemazione carte in ufficio di cui non ricorda
l'ubicazione
pagina 4 di 8 La dichiarazione effettuata dalla contrasta con quanto rilevato dagli ispettori negli Parte_1
in cui risulta assunta a tempo pieno per circa otto mesi oltre che contrastare con la Pt_3 dichiarazione resa dal circa l'assenza di qualsiasi attività. Pt_2
Gli ispettori alla luce degli elementi accertati e delle dichiarazioni rese dai lavoratori procedevano al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro, tra i quali anche quello della ricorrente, rendendo, conseguenzialmente, indebite, tutte le prestazioni previdenziali erogate –
Relativamente all'indebito 09.2014-05.2015 CP_ l'indebito trova la sua origine nell'accertamento ispettivo eseguito in data 31.07.15, presso la ditta individuale , svolgente attività edile, e datrice di lavoro della odierna ricorrente, Controparte_3 per tutto il periodo in contestazione.
Gli accertamenti eseguito hanno consentito di verificare l'insussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto tra l'odierno ricorrente e la ditta predetta. Gli ispettori riscontravano:
7. Totale inadempimento agli obblighi contributivi
8. Totale inadempimento gli obbligatori adempimenti amministrativi e fiscali.
9. Inesistenza di qualsiasi fattura di acquisto /vendita: gli ispettori pur facendone espressa richiesta al titolare , gli stessi non sono mai stati esibiti Controparte_3
10. Dopo alcuni giorni dalla notifica del verbale di primo accesso, il titolare Controparte_3 presentava presso il Commissariato di San Severo denuncia di furto di fatture
11. Antieconomicità della impresa dovuta all'enorme costo delle retribuzioni denunciate
12. Mai presentata alcuna dichiarazione reddituale, né dichiarazione IVA Effettuati solo gli adempimenti previdenziali indispensabili per la denuncia all'Istituto dei lavoratori subordinati e per il conseguimento da parte di questi delle immediate prestazioni previdenziali a sostegno del reddito
Gli ispettori alla luce degli elementi accertati e delle n. 54 dichiarazioni rese dai lavoratori agli stessi, procedevano al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro, tra i quali anche quello della ricorrente, rendendo, conseguenzialmente, indebite, tutte le prestazioni previdenziali erogate”.
***
A fronte di quanto specificatamente allegato e documentato dall' , come anzidetto, spettava a parte CP_1 ricorrente provare i rapporti di lavoro disconosciuti.
Più specificatamente, parte ricorrente, in ossequio all'art. 414 c.p.c., avrebbe dovuto indicare, preliminarmente, in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del pagina 5 di 8 rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento.
Con riferimento alla fattispecie de qua occorre rilevare che la ricorrente ha affermato di aver lavorato
“alle dipendenze” della società indicata in atti, dal 1.7.2013 al Parte_4
31.8.2013 e dal 8.5.2014 al 31.8.2014; di aver svolto le mansioni di impiegata amministrativa;
di aver regolarmente percepito la retribuzione mensile, specificando che la ditta aveva regolarmente emesso
CUD e Certificazione Unica.
Parte ricorrente ha poi prodotto la seguente documentazione: certificato C2 storico (doc. 3), buste paga
(doc. 4), domanda ASPI (doc.5), CUD 2014 e Cert. Unica 2015 (doc. 6) e contratto di assunzione e attestazione di servizio (doc.7).
La documentazione allegata al ricorso non s'appalesa idonea e sufficiente a comprovare quanto reclamato, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto della probabile inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa, ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa di tipo subordinato.
Nelle controversie in questione, in specie ove le allegazioni risultino particolarmente carenti, la prova dell'effettività del rapporto o, come specificatamente nel caso di specie, dei caratteri tipici della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c. non può essere desunta dalla documentazione predetta, alla quale, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
L'esigenza di una prova puntuale e rigorosa, in ordine alla sussistenza della subordinazione, nel caso che ci occupa, è ancora più importante a fronte delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione, versato in atti dall' che non consentono di asseverare la fondatezza della CP_1 prospettazione attorea.
Difatti, laddove emergano seri elementi di dubbio in ordine alla stessa esistenza del rapporto di lavoro, come nel caso di specie, la documentazione proveniente dal presunto datore riveste carattere meramente indiziario ed è, pertanto, scarsamente attendibile, stante il potenziale coinvolgimento del datore di lavoro nella complessa vicenda simulatoria del rapporto (in argomento, cfr., Cass. n.
10529/1996 e Cass. n. 9290/2000).
Orbene, occorre, innanzitutto, rimarcare che, in sede ispettiva, la ricorrente abbia dichiarato, in data
17.3.2015, di aver lavorato nel 2013 e nel 2014 “per due-tre ore al giorno a volte di mattina a volte di pomeriggio, saltuariamente, non tutti i giorni ma solo quando era necessario e solo quando ero chiamata dal sig. . … non ho ricevuto una retribuzione fissa mensile, ma alcuni acconti in CP_3
pagina 6 di 8 base a quello che il sig. aveva disponibilità, posso dire che per il totale del periodo ho CP_3 ricevuto circa €.1.600,00. Non posso dire se questa somma riguardi gli anni 2013 e 2014 o solo un anno fra il 2013 e 2014. Ho ricevuto le buste paga, che io ho firmato, anche se gli importi non corrispondevano a quanto da me percepito”.
Pur non potendo attribuirsi valore confessorio alle dichiarazioni stragiudiziali rilasciate dalla ricorrente
(cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17702 del 07/09/2015), le stesse dichiarazioni rivestono comunque il valore di elementi di prova liberamente valutabili e sufficienti ai fini della decisione della causa (Cass.,
Sez. L., Sentenza n. 23800 del 07/11/2014).
Inoltre, le richieste di prova orale articolate in ricorso (“Vero che la sig.ra nel Parte_1 corso di svolgimento del rapporto di lavoro intercorso con la ditta RM costruzioni di Controparte_3 dal 01.07.2013 (assunzione) al 31.08.2013 (cessazione) e dal 08.05.2014 (assunzione) al 31.08.2014
(cessazione), riceveva regolarmente la dovuta retribuzione mensile?” “Vero che la ditta datrice di lavoro, emetteva regolarmente CUD e Certificazione Unica in favore della ricorrente?”) sono inammissibili, poiché genericamente formulate e ininfluenti ai fini del decidere, non essendo tese a provare gli elementi tipici della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c., come costantemente interpretati dalla giurisprudenza (ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, mentre il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma, v. Cass., Sez. lav.
05/04/2006, n. 7966, e d'altra parte non hanno un valore decisivo, ma solo sussidiario, elementi quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, è invece determinante l'elemento della subordinazione, costituito da un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà, cfr. Cass., Sez. L., n. 22028/2006;
Cass., Sez. L, Sentenza n. 20669 del 25/10/2004; Cass., 27.11.1986, n. 7015).
Non avendo assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, le opposizioni devono essere rigettate.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
pagina 7 di 8 - condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , liquidate in complessivi CP_1
€.2.697,00, oltre accessori, se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.11.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO la giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito udianza cartolare del 26.11.2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3536/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Coccia Parte_1
OPPONENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Chiara CP_1
CO
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.4.2024, parte ricorrente ha proposto opposizione i seguenti avvisi di addebito:
- n.343.2024.00001084.40.000 del 24.02.2024, notificato l'11.03.2024, dell'importo di €.8.137,50 relativo alla richiesta di restituzione di somme erogate per la prestazione 3191. CP_2
n.606461280000, per il periodo dal 09/2013 al 05/2014, a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n.3100.18/12/2017.0337247-INPS;
- n.343.2024.00001357.34.000 del 24.02.2024, notificato l'11.03.2024, dell'importo di €.7.092,58 relativo alla richiesta di restituzione di somme erogate per la prestazione 3191.ASPI n.730933/14, per il periodo dal 09/2014 al 05/2015, a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n.3100.31/07/2015.0175067- . CP_1
Parte ricorrente ha esposto di aver lavorato “alle dipendenze della ditta Rendina Costruzioni di Rendina
NT dal 02.10.2012 (assunzione) al 30.04.2013 (cessazione), e della ditta RM costruzioni di dal 01.07.2013 (assunzione) al 31.08.2013 (cessazione) e dal 08.05.2014 Controparte_3
pagina 1 di 8 (assunzione) al 31.08.2014 (cessazione), come si evince dalle buste paga e dal Certificato C2 storico CP_ che si allegano (doc. 3-4)”; ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto all'Intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione dei due avvisi di indebito;
3-) accogliere il ricorso perché fondato in fatto e in diritto e per lo effetto, previo accertamento negativo dell'indebito, dichiarare l'avviso di indebito
n°343.2024.00001084.40.000, relativo a prestazione 3191.ASPI n.606461280000 dello importo di €
8.137,50, periodo dal 09/2013 al 05/2014, per revoca prestazione a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. .3100.18/12/2017.0337247, carente di responsabilità della CP_4 ricorrente e comunque, nullo, inesistente, illegittimo ed inammissibile, nonché improponibile ed improcedibile e per l'effetto revocarlo in uno a tutti gli atti successivi e consequenziali ad esso collegati, per i motivi di cui sopra;
4-) sempre per lo effetto, previo accertamento negativo dell'indebito, dichiarare l'avviso di indebito n°343.2024.00001357.34.000, relativo a prestazione
3191.ASPI n.730933/14 dello importo di € 7.092,58, periodo dal 09/2014 al 05/2015, per revoca della prestazione a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot.
.3100.31/07/2015.0175067, carente di responsabilità della ricorrente e comunque, nullo, CP_4 inesistente, illegittimo ed inammissibile, nonché improponibile ed improcedibile e per l'effetto revocarlo in uno a tutti gli atti successivi e consequenziali ad esso collegati, per i motivi di cui sopra;
5-) dichiarare non dovuta alcuna somma e per nessuna causa all'ente richiedente, e riconoscere il ricorrente quale estraneo alle contestazioni”. Vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione, CP_5 contestando l'infondatezza delle avverse pretese, stante la legittimità del proprio operato.
Acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
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L'opposizione è infondata.
Deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione di prescrizione. CP_ Il diritto dell' di procedere alla ripetizione di trattamenti previdenziali erogati in assenza di titolo è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.
In proposito si rammenta che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, le erogazioni effettuate a titolo di prestazione previdenziale, dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il loro riconoscimento, costituiscono un indebito oggettivo per il quale deve pagina 2 di 8 trovare applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale (v., Cass., Sez. Lav., 11 novembre
1986, n. 6626: “l'azione con la quale l' chiede la restituzione di somme, versate a titolo di CP_1 rimborso di assegni familiari e non dovute in considerazione dell'insussistenza del rapporto di lavoro, configura un'azione di ripetizione di indebito oggettivo ed è pertanto soggetta alla prescrizione ordinaria decennale”).
Nel caso che ci occupa, deve evidenziarsi che l' con missive datate 13.4.2018 e 6.11.2018 abbia CP_1 comunicato gli indebiti rispettivamente relativi alla revoca della prestazione per il periodo dal
08/09/2013 al 09/05/2014 pari a €.8.133,39 e alla revoca della prestazione per il periodo dal 10/09/2014 al 11/05/2015 pari a €.7.088,47.
L' ha prodotto dette missive corredate dalle relate di notifica. CP_1
All'udienza del 18.2.2025, parte ricorrente ha così dedotto a verbale: “disconosce espressamente art.
2712-2719 c.c. ed art. 214 c.p.c. le firme e le attestazioni asseritamente attribuite alla di cui Parte_1 alle ricevute A/R di notifica del 13.4./4/5/18 n. 63029787816-4 e del 06-21/11/2018 n. 63030915294-8 degli addebiti, per non aver mai sottoscritto, né ricevuto né avuto contezza di detti avvisi e quindi per inesistenza della notifica con la consequenziale prescrizione degli stessi”.
Nella specie, non trattandosi della sottoscrizione apposta su una scrittura privata (per la quale ipotesi ricorre il disposto di cui all'art. 214 e ss. c.p.c.), ma di un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale
(l'agente postale), assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., la ricorrente avrebbe dovuto eventualmente proporre querela di falso.
In assenza della rituale proposizione della querela di falso volta a contrastare l'efficacia probatoria privilegiata sopra detta, nulla autorizza a ritenere che l'atto sia stato consegnato a uno sconosciuto o a un soggetto diverso da quello legittimato a riceverlo.
Ne deriva che debba presumersi che la ricorrente abbia ricevuto le missive dell , interruttive della CP_1 prescrizione dei crediti richiesti.
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Nel merito, avendo l'avviso di addebito opposto ad oggetto prestazioni previdenziali di natura temporanea, spetta a colui che intende ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U. 4 agosto
2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli pagina 3 di 8 estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo ad imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198). CP_ Nel caso di specie, l' ha dedotto che: “gli avvisi di addebito in contestazione afferiscono a somme erogate indebitamente per sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi, a titolo di NASPI rispettivamente per il periodo 09.2013/05.2014 e 09.14/05.2015. […]
In merito all'indebito periodo 09.2013/05.2014: l'indebito trova la sua origine nell'accertamento CP_ ispettivo eseguito in data 18.12.17, presso la società Dea Costruzioni srl, svolgente attività edile,
e datrice di lavoro della odierna ricorrente, per tutto il periodo in contestazione.
Gli accertamenti eseguito hanno consentito di verificare l'insussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto tra l'odierno ricorrente e la società predetta. Gli ispettori riscontravano:
1. Totale inadempimento agli obblighi contributivi
2. Totale inadempimento gli obbligatori adempimenti amministrativi e fiscali.
3. Inesistenza di qualsiasi fattura di acquisto /vendita
4. Mai presentata alcuna dichiarazione reddituale, né dichiarazione IVA Effettuati solo gli adempimenti previdenziali indispensabili per la denuncia all'Istituto dei lavoratori subordinati e per il conseguimento da parte di questi delle immediate prestazioni previdenziali a sostegno del reddito
5. Tutti i riscontri effettuati venivano confermati dallo stesso rappresentante legale Pt_2 che dichiarava: presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Severo: Non ho mai
[...] svolto alcuna attività per questa società,… in qualità di legale rappresentante ho proceduto ad assumere delle persone ma queste non hanno mai svolto alcuna attività ,.. in quanto non ho mai …Non ho mai pagato i lavoratori perché non hanno mai lavorato
6. La stessa ricorrente dichiarava agli ispettori: di aver lavorato presso la Dea Parte_1
Costruzioni tra il 2011 ed il 2012 per un paio di mesi, non tutti i giorni per un massimo di due o tre ore giornaliere stabilite da lei stessa con mansione di sistemazione carte in ufficio di cui non ricorda
l'ubicazione
pagina 4 di 8 La dichiarazione effettuata dalla contrasta con quanto rilevato dagli ispettori negli Parte_1
in cui risulta assunta a tempo pieno per circa otto mesi oltre che contrastare con la Pt_3 dichiarazione resa dal circa l'assenza di qualsiasi attività. Pt_2
Gli ispettori alla luce degli elementi accertati e delle dichiarazioni rese dai lavoratori procedevano al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro, tra i quali anche quello della ricorrente, rendendo, conseguenzialmente, indebite, tutte le prestazioni previdenziali erogate –
Relativamente all'indebito 09.2014-05.2015 CP_ l'indebito trova la sua origine nell'accertamento ispettivo eseguito in data 31.07.15, presso la ditta individuale , svolgente attività edile, e datrice di lavoro della odierna ricorrente, Controparte_3 per tutto il periodo in contestazione.
Gli accertamenti eseguito hanno consentito di verificare l'insussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto tra l'odierno ricorrente e la ditta predetta. Gli ispettori riscontravano:
7. Totale inadempimento agli obblighi contributivi
8. Totale inadempimento gli obbligatori adempimenti amministrativi e fiscali.
9. Inesistenza di qualsiasi fattura di acquisto /vendita: gli ispettori pur facendone espressa richiesta al titolare , gli stessi non sono mai stati esibiti Controparte_3
10. Dopo alcuni giorni dalla notifica del verbale di primo accesso, il titolare Controparte_3 presentava presso il Commissariato di San Severo denuncia di furto di fatture
11. Antieconomicità della impresa dovuta all'enorme costo delle retribuzioni denunciate
12. Mai presentata alcuna dichiarazione reddituale, né dichiarazione IVA Effettuati solo gli adempimenti previdenziali indispensabili per la denuncia all'Istituto dei lavoratori subordinati e per il conseguimento da parte di questi delle immediate prestazioni previdenziali a sostegno del reddito
Gli ispettori alla luce degli elementi accertati e delle n. 54 dichiarazioni rese dai lavoratori agli stessi, procedevano al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro, tra i quali anche quello della ricorrente, rendendo, conseguenzialmente, indebite, tutte le prestazioni previdenziali erogate”.
***
A fronte di quanto specificatamente allegato e documentato dall' , come anzidetto, spettava a parte CP_1 ricorrente provare i rapporti di lavoro disconosciuti.
Più specificatamente, parte ricorrente, in ossequio all'art. 414 c.p.c., avrebbe dovuto indicare, preliminarmente, in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del pagina 5 di 8 rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento.
Con riferimento alla fattispecie de qua occorre rilevare che la ricorrente ha affermato di aver lavorato
“alle dipendenze” della società indicata in atti, dal 1.7.2013 al Parte_4
31.8.2013 e dal 8.5.2014 al 31.8.2014; di aver svolto le mansioni di impiegata amministrativa;
di aver regolarmente percepito la retribuzione mensile, specificando che la ditta aveva regolarmente emesso
CUD e Certificazione Unica.
Parte ricorrente ha poi prodotto la seguente documentazione: certificato C2 storico (doc. 3), buste paga
(doc. 4), domanda ASPI (doc.5), CUD 2014 e Cert. Unica 2015 (doc. 6) e contratto di assunzione e attestazione di servizio (doc.7).
La documentazione allegata al ricorso non s'appalesa idonea e sufficiente a comprovare quanto reclamato, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto della probabile inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa, ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa di tipo subordinato.
Nelle controversie in questione, in specie ove le allegazioni risultino particolarmente carenti, la prova dell'effettività del rapporto o, come specificatamente nel caso di specie, dei caratteri tipici della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c. non può essere desunta dalla documentazione predetta, alla quale, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria.
L'esigenza di una prova puntuale e rigorosa, in ordine alla sussistenza della subordinazione, nel caso che ci occupa, è ancora più importante a fronte delle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione, versato in atti dall' che non consentono di asseverare la fondatezza della CP_1 prospettazione attorea.
Difatti, laddove emergano seri elementi di dubbio in ordine alla stessa esistenza del rapporto di lavoro, come nel caso di specie, la documentazione proveniente dal presunto datore riveste carattere meramente indiziario ed è, pertanto, scarsamente attendibile, stante il potenziale coinvolgimento del datore di lavoro nella complessa vicenda simulatoria del rapporto (in argomento, cfr., Cass. n.
10529/1996 e Cass. n. 9290/2000).
Orbene, occorre, innanzitutto, rimarcare che, in sede ispettiva, la ricorrente abbia dichiarato, in data
17.3.2015, di aver lavorato nel 2013 e nel 2014 “per due-tre ore al giorno a volte di mattina a volte di pomeriggio, saltuariamente, non tutti i giorni ma solo quando era necessario e solo quando ero chiamata dal sig. . … non ho ricevuto una retribuzione fissa mensile, ma alcuni acconti in CP_3
pagina 6 di 8 base a quello che il sig. aveva disponibilità, posso dire che per il totale del periodo ho CP_3 ricevuto circa €.1.600,00. Non posso dire se questa somma riguardi gli anni 2013 e 2014 o solo un anno fra il 2013 e 2014. Ho ricevuto le buste paga, che io ho firmato, anche se gli importi non corrispondevano a quanto da me percepito”.
Pur non potendo attribuirsi valore confessorio alle dichiarazioni stragiudiziali rilasciate dalla ricorrente
(cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17702 del 07/09/2015), le stesse dichiarazioni rivestono comunque il valore di elementi di prova liberamente valutabili e sufficienti ai fini della decisione della causa (Cass.,
Sez. L., Sentenza n. 23800 del 07/11/2014).
Inoltre, le richieste di prova orale articolate in ricorso (“Vero che la sig.ra nel Parte_1 corso di svolgimento del rapporto di lavoro intercorso con la ditta RM costruzioni di Controparte_3 dal 01.07.2013 (assunzione) al 31.08.2013 (cessazione) e dal 08.05.2014 (assunzione) al 31.08.2014
(cessazione), riceveva regolarmente la dovuta retribuzione mensile?” “Vero che la ditta datrice di lavoro, emetteva regolarmente CUD e Certificazione Unica in favore della ricorrente?”) sono inammissibili, poiché genericamente formulate e ininfluenti ai fini del decidere, non essendo tese a provare gli elementi tipici della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c., come costantemente interpretati dalla giurisprudenza (ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, mentre il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma, v. Cass., Sez. lav.
05/04/2006, n. 7966, e d'altra parte non hanno un valore decisivo, ma solo sussidiario, elementi quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, è invece determinante l'elemento della subordinazione, costituito da un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà, cfr. Cass., Sez. L., n. 22028/2006;
Cass., Sez. L, Sentenza n. 20669 del 25/10/2004; Cass., 27.11.1986, n. 7015).
Non avendo assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, le opposizioni devono essere rigettate.
Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
pagina 7 di 8 - condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , liquidate in complessivi CP_1
€.2.697,00, oltre accessori, se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.11.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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