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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/07/2025, n. 3588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3588 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8435/2025 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti MARIA GIOVANNA FADDA e Parte_1
CINZIA ALVIANI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Via Canobio n. 16,
28100 AR (TO)
RICORRENTE
contro
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, e , in Controparte_2 persona del Prefetto pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI TORINO, elettivamente domiciliati in Via Arsenale n. 21, 10121 Torino presso il difensore
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE (omissis).
NEL MERITO
Annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il provvedimento datato 25/03/2025
m_inf.ACFCD82.REGISTRO UFFICIALE.U.0076220.25-03-2025 a firma del Direttore dell'Ufficio
Motorizzazione Civile di AR , notificato alla Sig.ra il 26/03/2025 CP_3 Parte_1 con cui si dispone che la Sig.ra “non può essere ammessa alla prova pratica Parte_1 per il conseguimento della patente di guida categoria B, prevista per la data del 26/03/2025” e altresì ogni atto ad esso presupposto e/o connesso e/o collegato, conseguentemente adottando e disponendo ogni opportuno provvedimento volto a consentire alla ricorrente l'espletamento della prova pratica di guida e il conseguimento del titolo abilitativo patente B.
IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)”.
Parte convenuta
“Respingersi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato in data 28.5.2025, Parte_1 conveniva in giudizio dinnanzi a questo Tribunale il e la Controparte_1 asserendo: che in data 26.03.2025 alla veniva notificato Controparte_4 Parte_1 provvedimento con cui si disponeva l'esclusione alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria B prevista per la data del 26.03.2025; che con nota della Prefettura di AR, la ricorrente apprendeva che il provvedimento veniva emesso a causa della sentenza di condanna irrevocabile pronunciata dal Tribunale di AR in data 28.10.2017 per i reati di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, per la quale non era intervenuto alcun provvedimento di riabilitazione penale;
che la medesima sentenza era stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
La ricorrente agisce per l'annullamento del provvedimento del 25.03.2025 data l'estinzione del reato sopra menzionato ai sensi dell'art. 445 comma 2 c.p.p.
In data 03.07.2025 si costituivano in giudizio il e la Controparte_1
allegando in fatto le stesse circostanze indicate dalla ricorrente ma contestando Controparte_4 in diritto quanto dedotto da controparte, insistendo per il rigetto del ricorso.
In via preliminare, occorre sottolineare come l'art. 120 comma 1 Cds prevede che “Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75- bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti”. La ricorrente espone come la medesima ha riportato, nel giugno 2017, condanna ai sensi dell'art. 444
c.p.p. per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. Con la relativa sentenza, il Tribunale di AR ha applicato “su richiesta delle parti e con il consenso del P.M., nei confronti di , Parte_1 riqualificati i reati di cui ai capi A) e B) nell'ipotesi di cui all'art. 73 c. V Dpr 309, concesse le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ridotta la pena per il rito, la pena finale di 9 mesi di reclusione ed euro 700 di multa;
visto l'art. 163 c.p., applica la sospensione condizionale della pena” (doc. 3 ricorrente).
La ricorrente allega altresì l'istanza formulata alla sezione GIP-GUP del Tribunale di AR per ottenere la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 comma 2 c.p.p. La stessa istanza risulta essere stata accolta con provvedimento del 22.07.2024 “ritenuti sussistenti tutti i presupposti di legge” (doc. 5 ricorrente).
Sulla scorta di tali circostanze, la sostiene che l'intervenuta estinzione del reato è da Parte_1 qualificarsi come “provvedimento riabilitativo” ai sensi dell'art. 120 comma 1 Cds, necessario per conseguire valido titolo di guida, previo superamento dell'esame pratico. Tale interpretazione deve essere disattesa.
Sebbene la Suprema Corte, il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale abbiano annoverato tra i
“provvedimenti riabilitativi” di cui all'art. 120 comma 1 Cds l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali e la riabilitazione di cui all'art. 70 Codice Antimafia (cfr. Cass. n. 23815/2022,
Cass. n. 2461/2025, Cons. di Stato n. 2626/2025, Corte Cost. n. 152/2021), nel caso di specie è da accogliere quanto sostenuto dalle parti convenute secondo cui “sentenza di estinzione del reato a seguito di patteggiamento e provvedimento di riabilitazione risultano essere due istituti differenti: mentre la prima presuppone il mero decorso del tempo e la buona condotta del richiedente, la seconda implica un più approfondito esame della condotta del soggetto ed una favorevole considerazione del percorso rieducativo del condannato, con il riconoscimento della meritevolezza del beneficio” (pag. 5 comparsa di risposta).
Tale affermazione trova riscontro nella giurisprudenza prontamente allegata dalle stesse resistenti, dove si afferma che “l'accoglimento dell'istanza di riabilitazione implica una favorevole considerazione del percorso rieducativo seguito dal condannato col concreto reinserimento nel contesto sociale e, quindi, il riconoscimento della meritevolezza del beneficio, oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, che, al contrario, manca nella pronuncia di estinzione del reato.
L'apprezzamento di tali profili fattuali, presupposto della riabilitazione, nonché la conseguente possibilità di ottenere l'iscrizione nel casellario della relativa pronuncia, (…), devono essere, pertanto, ritenuti idonei a conferire l'interesse sostanziale per accordare la riabilitazione anche al condannato la cui pena sia stata, medio tempore, estinta per effetto della norma di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.” (Cass. penale n. 1836/2023).
Condivisibili sono altresì le conclusioni espresse dall'Ufficio della Procura Generale riportate nella sentenza della Cassazione n. 23815/2022, e condivise dalla stessa Suprema Corte, secondo cui l'equiparazione tra la riabilitazione ex art. 178 c.p. e l'esito positivo di affidamento in prova ai servizi sociali (e la riabilitazione disciplinata dal Codice Antimafia) operata dagli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, allegati anche dalla ricorrente, è giustificata da un'interpretazione teleologica che evidenzia l'identità di ratio tra gli stessi istituti, finalizzati ad assicurare il positivo reinserimento del condannato a seguito della verifica positiva della condotta tenuta per un determinato periodo di tempo, al pari di quanto previsto dalla norma penale citata. La stessa identità di ratio, per converso, non è ravvisabile in relazione all'art. 445 comma 2 c.p.p., il quale subordina l'estinzione del reato a condizioni (decorso del termine quinquennale o biennale e assenza di ulteriori condanne per reati della stessa indole) che non richiedono un effettivo accertamento del positivo reintegro del condannato all'interno del tessuto sociale.
Per tali ragioni, non potendo assimilare l'estinzione del reato ex art. 445 comma 2 c.p.p. intervenuta in favore della ricorrente ai “provvedimenti riabilitativi” previsti dall'art. 120 comma 1 Cds, il ricorso formulato dalla deve essere rigettato. Parte_1
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso formulato da;
Parte_1
condanna a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
3.809,00 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria,
€ 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 21.07.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8435/2025 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti MARIA GIOVANNA FADDA e Parte_1
CINZIA ALVIANI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Via Canobio n. 16,
28100 AR (TO)
RICORRENTE
contro
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, e , in Controparte_2 persona del Prefetto pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI TORINO, elettivamente domiciliati in Via Arsenale n. 21, 10121 Torino presso il difensore
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE (omissis).
NEL MERITO
Annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il provvedimento datato 25/03/2025
m_inf.ACFCD82.REGISTRO UFFICIALE.U.0076220.25-03-2025 a firma del Direttore dell'Ufficio
Motorizzazione Civile di AR , notificato alla Sig.ra il 26/03/2025 CP_3 Parte_1 con cui si dispone che la Sig.ra “non può essere ammessa alla prova pratica Parte_1 per il conseguimento della patente di guida categoria B, prevista per la data del 26/03/2025” e altresì ogni atto ad esso presupposto e/o connesso e/o collegato, conseguentemente adottando e disponendo ogni opportuno provvedimento volto a consentire alla ricorrente l'espletamento della prova pratica di guida e il conseguimento del titolo abilitativo patente B.
IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)”.
Parte convenuta
“Respingersi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato in data 28.5.2025, Parte_1 conveniva in giudizio dinnanzi a questo Tribunale il e la Controparte_1 asserendo: che in data 26.03.2025 alla veniva notificato Controparte_4 Parte_1 provvedimento con cui si disponeva l'esclusione alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria B prevista per la data del 26.03.2025; che con nota della Prefettura di AR, la ricorrente apprendeva che il provvedimento veniva emesso a causa della sentenza di condanna irrevocabile pronunciata dal Tribunale di AR in data 28.10.2017 per i reati di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, per la quale non era intervenuto alcun provvedimento di riabilitazione penale;
che la medesima sentenza era stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
La ricorrente agisce per l'annullamento del provvedimento del 25.03.2025 data l'estinzione del reato sopra menzionato ai sensi dell'art. 445 comma 2 c.p.p.
In data 03.07.2025 si costituivano in giudizio il e la Controparte_1
allegando in fatto le stesse circostanze indicate dalla ricorrente ma contestando Controparte_4 in diritto quanto dedotto da controparte, insistendo per il rigetto del ricorso.
In via preliminare, occorre sottolineare come l'art. 120 comma 1 Cds prevede che “Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75- bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti”. La ricorrente espone come la medesima ha riportato, nel giugno 2017, condanna ai sensi dell'art. 444
c.p.p. per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. Con la relativa sentenza, il Tribunale di AR ha applicato “su richiesta delle parti e con il consenso del P.M., nei confronti di , Parte_1 riqualificati i reati di cui ai capi A) e B) nell'ipotesi di cui all'art. 73 c. V Dpr 309, concesse le circostanze attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ridotta la pena per il rito, la pena finale di 9 mesi di reclusione ed euro 700 di multa;
visto l'art. 163 c.p., applica la sospensione condizionale della pena” (doc. 3 ricorrente).
La ricorrente allega altresì l'istanza formulata alla sezione GIP-GUP del Tribunale di AR per ottenere la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 comma 2 c.p.p. La stessa istanza risulta essere stata accolta con provvedimento del 22.07.2024 “ritenuti sussistenti tutti i presupposti di legge” (doc. 5 ricorrente).
Sulla scorta di tali circostanze, la sostiene che l'intervenuta estinzione del reato è da Parte_1 qualificarsi come “provvedimento riabilitativo” ai sensi dell'art. 120 comma 1 Cds, necessario per conseguire valido titolo di guida, previo superamento dell'esame pratico. Tale interpretazione deve essere disattesa.
Sebbene la Suprema Corte, il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale abbiano annoverato tra i
“provvedimenti riabilitativi” di cui all'art. 120 comma 1 Cds l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali e la riabilitazione di cui all'art. 70 Codice Antimafia (cfr. Cass. n. 23815/2022,
Cass. n. 2461/2025, Cons. di Stato n. 2626/2025, Corte Cost. n. 152/2021), nel caso di specie è da accogliere quanto sostenuto dalle parti convenute secondo cui “sentenza di estinzione del reato a seguito di patteggiamento e provvedimento di riabilitazione risultano essere due istituti differenti: mentre la prima presuppone il mero decorso del tempo e la buona condotta del richiedente, la seconda implica un più approfondito esame della condotta del soggetto ed una favorevole considerazione del percorso rieducativo del condannato, con il riconoscimento della meritevolezza del beneficio” (pag. 5 comparsa di risposta).
Tale affermazione trova riscontro nella giurisprudenza prontamente allegata dalle stesse resistenti, dove si afferma che “l'accoglimento dell'istanza di riabilitazione implica una favorevole considerazione del percorso rieducativo seguito dal condannato col concreto reinserimento nel contesto sociale e, quindi, il riconoscimento della meritevolezza del beneficio, oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, che, al contrario, manca nella pronuncia di estinzione del reato.
L'apprezzamento di tali profili fattuali, presupposto della riabilitazione, nonché la conseguente possibilità di ottenere l'iscrizione nel casellario della relativa pronuncia, (…), devono essere, pertanto, ritenuti idonei a conferire l'interesse sostanziale per accordare la riabilitazione anche al condannato la cui pena sia stata, medio tempore, estinta per effetto della norma di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.” (Cass. penale n. 1836/2023).
Condivisibili sono altresì le conclusioni espresse dall'Ufficio della Procura Generale riportate nella sentenza della Cassazione n. 23815/2022, e condivise dalla stessa Suprema Corte, secondo cui l'equiparazione tra la riabilitazione ex art. 178 c.p. e l'esito positivo di affidamento in prova ai servizi sociali (e la riabilitazione disciplinata dal Codice Antimafia) operata dagli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, allegati anche dalla ricorrente, è giustificata da un'interpretazione teleologica che evidenzia l'identità di ratio tra gli stessi istituti, finalizzati ad assicurare il positivo reinserimento del condannato a seguito della verifica positiva della condotta tenuta per un determinato periodo di tempo, al pari di quanto previsto dalla norma penale citata. La stessa identità di ratio, per converso, non è ravvisabile in relazione all'art. 445 comma 2 c.p.p., il quale subordina l'estinzione del reato a condizioni (decorso del termine quinquennale o biennale e assenza di ulteriori condanne per reati della stessa indole) che non richiedono un effettivo accertamento del positivo reintegro del condannato all'interno del tessuto sociale.
Per tali ragioni, non potendo assimilare l'estinzione del reato ex art. 445 comma 2 c.p.p. intervenuta in favore della ricorrente ai “provvedimenti riabilitativi” previsti dall'art. 120 comma 1 Cds, il ricorso formulato dalla deve essere rigettato. Parte_1
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso formulato da;
Parte_1
condanna a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
3.809,00 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria,
€ 1.453,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 21.07.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna