Articolo 1 della Legge 12 maggio 1930, n. 776
Versione
24 giugno 1930
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316 , portante disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Acerbo - Rocco -
Mosconi - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 24 giugno 1930