Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316 , portante disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 maggio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Acerbo - Rocco -
Mosconi - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316 , portante disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 maggio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Acerbo - Rocco -
Mosconi - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.