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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 8.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 9696/2024 vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nato a [...] il Parte_1 Parte_2
19.12.1982, rappresentato e difeso dagli avv.ti PACILEO LUIGI e PACILEO BRUNO,
OPPONENTE
E
nato il [...] rapp.to e difeso dall'avv.to CROCETTA ANTONIO CP_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.04.2024 la società indicata in epigrafe ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 334/2024, emesso dal Tribunale di Napoli, sez. lavoro in data 09/03/2024
(depositato in cancelleria l'11.03.2024), con il quale questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ha ingiunto il pagamento in favore di , della somma di € 10.578,84 a titolo di TFR, oltre CP_1 rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo, nonché spese di procedimento liquidate in complessivi euro 539,00 , oltre IVA, CPA e rimborsi in misura di legge con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Parte opponente in conclusioni chiedeva al giudice adìto:
1)in via preliminare, dichiarare inammissibile e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 334/2024 in ragione dell'ordinanza n. 1310/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero,
r.g. n. 16025/2023, per quanto sopra detto;
2)sempre in via preliminare ed in subordine, disporre la sospensione dell'odierno giudizio in attesa della definizione di quello pendente presso il Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Gabriella Gagliardi, R.G. n.
180/2024, o in subordine la riunione, ex art. 274 c.p.c., e, per l'effetto, revocare, in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 334/2024; 3)sempre in via preliminare ed in subordine, disporre la riunione del presente giudizio con quello preventivamente instaurato recante R.G. n. 16194/2023 innanzi a questo ufficio, per connessione oggettiva
e soggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 334/2024;
4) sempre in via preliminare, qualora parte opposta formuli la richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 334/2024, disattendere la stessa per i motivi esposti in narrativa, non essendo il credito certo liquido ed esigibile, non provato nella sua esistenza, né fondato su prova scritta e di pronta soluzione, ai sensi degli art. 633 e 634 c.pc;
5) dichiarare infondato e inammissibile il decreto ingiuntivo n. 334/2024, emesso dal Tribunale di Napoli, per
i motivi di cui sopra e, per l'effetto, revocarlo;
6) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza della pretesa creditoria del Sig. e, CP_1 pertanto, non dovuto il credito ingiunto, poiché infondato in fatto e in diritto nonché sfornito della benché minima allegazione probatoria e, per l'effetto, revocare l'opposto D.I. n. 334/2024;
7) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti del Sig. Parte_3
della somma di € 13.000,00, o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso CP_1 di causa, pari al valore della merce prelevata dal Sig. presso i punti vendita della CP_1 Pt_3
e non corrisposta all'opponente, per i motivi di cui sopra, e, per l'effetto,
[...]
8) condannare il Sig. a versare alla la somma di € 13.000,00, o la CP_1 Parte_3 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, per i motivi di cui sopra, oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo;
9) emettere ordinanza, ex art. 186 ter c.p.c., per l'importo di € 13.000,00;
10) in subordine e sempre in via riconvenzionale, qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse dichiarare dovuto, integralmente o parzialmente, l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 334/2024, compensare la somma dichiarata dovuta all'esito del suddetto giudizio con l'importo di € 13.000,00, o con la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, pari al valore della merce prelevata dal Sig. CP_1 presso i punti vendita della e non corrisposta all'opponente; Parte_3
11) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, spese generali nella misura del 15% oltre IVA e
C.P.A., con attribuzione ai procuratori costituiti che hanno anticipato le spese e non hanno riscosso gli onorari. chiedendone la revoca.
La società ha posto plurimi motivi a fondamento della sua opposizione;
per quanto qui più Pt_3 strettamente interessa, ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo poi definito con il decreto ingiuntivo opposto n. 334/2024 in ragione dell'ordinanza n. 1310/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero, R.G. n. 16025/2023, con cui era stata disposta, a seguito dell'annullamento dei licenziamenti irrogati dalla società opponente al la CP_1 reintegra nel posto di lavoro occupato presso la società opponente;
ciò considerando che il decreto ingiuntivo opposto, aveva ad oggetto il pagamento di quanto dovuto al a titolo di TFR era stato CP_1 depositato il 25.01.2024, successivamente all'emissione dell'ordinanza di cui sopra, non essendo cessato, alla data del deposito del ricorso monitorio, il rapporto di lavoro subordinato oggetto di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto che, in via preliminare, chiedeva emettersi ordinanza di provvisoria esecuzione dell'opposto D.I., asserendo l'infondatezza dell'avversa opposizione sotto ogni profilo, e chiedeva respingersi la domanda riconvenzionale per i motivi in punto di fatto e di diritto, poiché non sussistente alcuna esposizione debitoria nei confronti della società opponente, risultando, pertanto, del tutto infondata;
il tutto, con vittoria di spese di lite da liquidarsi con attribuzione al procuratore costituito anticipatario. La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 8.01.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato in accoglimento della opposizione proposta.
Quale primo dei plurimi motivi di opposizione la difesa della opponente società ha posto, per quanto qui più strettamente interessa, la eccezione di inammissibilita' del decreto ingiuntivo in ragione dell'ordinanza n.
1310/2024 emessa in data 17.01.2024 dal Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, dott. C. Ruggiero, R.G. n.
16025/2023.
A fondamento della detta eccezione l' opponente ha dedotto che con la predetta ordinanza il Tribunale di
Napoli, in accoglimento dei ricorsi ex art. 700 c.p.c., promossi dal nei confronti di essa CP_1 Pt_3
per l'impugnativa del licenziamento orale del 25.08.2023 e del licenziamento scritto del 22.09.2023,
[...] assunti tra le parti, aveva disposto la reintegra del nel posto di lavoro precedentemente occupato CP_1 sin dal 25.8.2023; che da tanto discendeva che alla data del 25.01.2024, giorno di deposito del ricorso monitorio introduttivo del decreto ingiuntivo opposto, il rapporto di lavoro subordinato oggetto di causa non era cessato. Circostanza da cui non poteva che trarsi la inammissibilità della azione volta all'ottenimento del tfr, così come avanzata in sede monitoria.
Va considerato che in data 25.01.2024 la parte ricorrente, con il ricorso in sede monitoria R.G. n.
1674/2024, definito con la emissione del decreto ingiuntivo opposto, ha azionato il suo diritto a ricevere il tfr afferente il rapporto di lavoro così definito: quello iniziato in data 19.12.2011 e conclusosi in data
22.09.2023 a seguito di lettera di licenziamento, come risultante dalla Certificazione Unica 2023.
Tale essendo il tfr azionato, deve rilevarsi che effettivamente la reintegra operata in data 17.01.2024 dal
Tribunale di Napoli a mezzo della ordinanza n. 1310/2024, a cagione della sua efficacia ex tunc, ha inciso sul rapporto di lavoro di cui si espone nel giudizio monitorio, di tal chè alla data del 25.01.2024 ( data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo 1674/2024 ) non ricorreva il dedotto presupposto per la erogazione del tfr, cioè la risoluzione del rapporto di lavoro nel giorno 22.09.2023.
Né tale dato risulta alterato dalla circostanza che nella predetta data del 25.01.2024 ( data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo 1674/2024), era già intervenuto tra le parti un altro licenziamento ( il terzo), quello del 2.11.2023, per il quale pende impugnativa dinnanzi al altro giudice di codesta sezione ( R.G. n.
180/2024 , dinnanzi alla dott. G.Gagliardi), atteso che la parte ricorrente, pur avendo già ricevuto detto terzo licenziamento, ed avendolo già impugnato in sede giudiziaria ( con ricorso R.G. n.180/2024 di cui sopra depositato il 4.01.2024 ) ha scelto in data 25.01.2023 di azionare il tfr in relazione ad un rapporto di lavoro che ha dedotto tout court come concluso in data 22.09.2023.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve, dunque, essere integralmente revocato, in quanto ( a cagione della emissione in data 17.01.2024 dell'ordinanza n. 1310/2024 di cui sopra, avente efficacia retroattiva ) alla data del 25.01.2024 di deposito della istanza monitoria per ui oggi vi è opposizione già mancava il presupposto fattuale costitutivo del diritto al tfr, così come azionato nel ricorso introduttivo della fase monitoria.
Completezza di motivazione impone di precisare che quanto statuito non pregiudica che, laddove la impugnativa di licenziamento pendente dinnanzi alla dott. Gagliardi dovesse essere rigettata in via definitiva, certamente parte ricorrente potrà azionare il proprio credito per tfr ( riferito al rapporto di lavoro individuato come concluso alla data del 2.11.2023) ex novo.
D'altro canto, come appena sopra rimarcato, nella odierna fattispecie il ricorrente in sede monitoria non ha menzionato del fatto che vi erano stati più licenziamenti e degli esiti delle impugnazioni giudiziarie proposte;
il ricorrente ha invero in data 25.01.2024 azionato il suo diritto al tfr relativamente ad un rapporto di lavoro che ha dedotto tout court come concluso in data 22.09.2023, omettendo di indicare che era stata da poco pronunziata in sede giudiziaria la reintegra in relazione al licenziamento predetto del
22.09.2023, e che la aveva proceduto comunque in data 2.11.2023 ad un ulteriore Parte_3 licenziamento .
Le spese di lite, attesa la peculiarità della complessiva vicenda, vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
In accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 8.01.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 8.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 9696/2024 vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nato a [...] il Parte_1 Parte_2
19.12.1982, rappresentato e difeso dagli avv.ti PACILEO LUIGI e PACILEO BRUNO,
OPPONENTE
E
nato il [...] rapp.to e difeso dall'avv.to CROCETTA ANTONIO CP_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.04.2024 la società indicata in epigrafe ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 334/2024, emesso dal Tribunale di Napoli, sez. lavoro in data 09/03/2024
(depositato in cancelleria l'11.03.2024), con il quale questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ha ingiunto il pagamento in favore di , della somma di € 10.578,84 a titolo di TFR, oltre CP_1 rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo, nonché spese di procedimento liquidate in complessivi euro 539,00 , oltre IVA, CPA e rimborsi in misura di legge con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Parte opponente in conclusioni chiedeva al giudice adìto:
1)in via preliminare, dichiarare inammissibile e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 334/2024 in ragione dell'ordinanza n. 1310/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero,
r.g. n. 16025/2023, per quanto sopra detto;
2)sempre in via preliminare ed in subordine, disporre la sospensione dell'odierno giudizio in attesa della definizione di quello pendente presso il Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Gabriella Gagliardi, R.G. n.
180/2024, o in subordine la riunione, ex art. 274 c.p.c., e, per l'effetto, revocare, in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 334/2024; 3)sempre in via preliminare ed in subordine, disporre la riunione del presente giudizio con quello preventivamente instaurato recante R.G. n. 16194/2023 innanzi a questo ufficio, per connessione oggettiva
e soggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 334/2024;
4) sempre in via preliminare, qualora parte opposta formuli la richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 334/2024, disattendere la stessa per i motivi esposti in narrativa, non essendo il credito certo liquido ed esigibile, non provato nella sua esistenza, né fondato su prova scritta e di pronta soluzione, ai sensi degli art. 633 e 634 c.pc;
5) dichiarare infondato e inammissibile il decreto ingiuntivo n. 334/2024, emesso dal Tribunale di Napoli, per
i motivi di cui sopra e, per l'effetto, revocarlo;
6) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza della pretesa creditoria del Sig. e, CP_1 pertanto, non dovuto il credito ingiunto, poiché infondato in fatto e in diritto nonché sfornito della benché minima allegazione probatoria e, per l'effetto, revocare l'opposto D.I. n. 334/2024;
7) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la è creditrice nei confronti del Sig. Parte_3
della somma di € 13.000,00, o della maggiore o minore somma che sarà accertata in corso CP_1 di causa, pari al valore della merce prelevata dal Sig. presso i punti vendita della CP_1 Pt_3
e non corrisposta all'opponente, per i motivi di cui sopra, e, per l'effetto,
[...]
8) condannare il Sig. a versare alla la somma di € 13.000,00, o la CP_1 Parte_3 maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, per i motivi di cui sopra, oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo;
9) emettere ordinanza, ex art. 186 ter c.p.c., per l'importo di € 13.000,00;
10) in subordine e sempre in via riconvenzionale, qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse dichiarare dovuto, integralmente o parzialmente, l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 334/2024, compensare la somma dichiarata dovuta all'esito del suddetto giudizio con l'importo di € 13.000,00, o con la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, pari al valore della merce prelevata dal Sig. CP_1 presso i punti vendita della e non corrisposta all'opponente; Parte_3
11) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, spese generali nella misura del 15% oltre IVA e
C.P.A., con attribuzione ai procuratori costituiti che hanno anticipato le spese e non hanno riscosso gli onorari. chiedendone la revoca.
La società ha posto plurimi motivi a fondamento della sua opposizione;
per quanto qui più Pt_3 strettamente interessa, ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo poi definito con il decreto ingiuntivo opposto n. 334/2024 in ragione dell'ordinanza n. 1310/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, dott.ssa Clara Ruggiero, R.G. n. 16025/2023, con cui era stata disposta, a seguito dell'annullamento dei licenziamenti irrogati dalla società opponente al la CP_1 reintegra nel posto di lavoro occupato presso la società opponente;
ciò considerando che il decreto ingiuntivo opposto, aveva ad oggetto il pagamento di quanto dovuto al a titolo di TFR era stato CP_1 depositato il 25.01.2024, successivamente all'emissione dell'ordinanza di cui sopra, non essendo cessato, alla data del deposito del ricorso monitorio, il rapporto di lavoro subordinato oggetto di causa.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto che, in via preliminare, chiedeva emettersi ordinanza di provvisoria esecuzione dell'opposto D.I., asserendo l'infondatezza dell'avversa opposizione sotto ogni profilo, e chiedeva respingersi la domanda riconvenzionale per i motivi in punto di fatto e di diritto, poiché non sussistente alcuna esposizione debitoria nei confronti della società opponente, risultando, pertanto, del tutto infondata;
il tutto, con vittoria di spese di lite da liquidarsi con attribuzione al procuratore costituito anticipatario. La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 8.01.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato in accoglimento della opposizione proposta.
Quale primo dei plurimi motivi di opposizione la difesa della opponente società ha posto, per quanto qui più strettamente interessa, la eccezione di inammissibilita' del decreto ingiuntivo in ragione dell'ordinanza n.
1310/2024 emessa in data 17.01.2024 dal Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, dott. C. Ruggiero, R.G. n.
16025/2023.
A fondamento della detta eccezione l' opponente ha dedotto che con la predetta ordinanza il Tribunale di
Napoli, in accoglimento dei ricorsi ex art. 700 c.p.c., promossi dal nei confronti di essa CP_1 Pt_3
per l'impugnativa del licenziamento orale del 25.08.2023 e del licenziamento scritto del 22.09.2023,
[...] assunti tra le parti, aveva disposto la reintegra del nel posto di lavoro precedentemente occupato CP_1 sin dal 25.8.2023; che da tanto discendeva che alla data del 25.01.2024, giorno di deposito del ricorso monitorio introduttivo del decreto ingiuntivo opposto, il rapporto di lavoro subordinato oggetto di causa non era cessato. Circostanza da cui non poteva che trarsi la inammissibilità della azione volta all'ottenimento del tfr, così come avanzata in sede monitoria.
Va considerato che in data 25.01.2024 la parte ricorrente, con il ricorso in sede monitoria R.G. n.
1674/2024, definito con la emissione del decreto ingiuntivo opposto, ha azionato il suo diritto a ricevere il tfr afferente il rapporto di lavoro così definito: quello iniziato in data 19.12.2011 e conclusosi in data
22.09.2023 a seguito di lettera di licenziamento, come risultante dalla Certificazione Unica 2023.
Tale essendo il tfr azionato, deve rilevarsi che effettivamente la reintegra operata in data 17.01.2024 dal
Tribunale di Napoli a mezzo della ordinanza n. 1310/2024, a cagione della sua efficacia ex tunc, ha inciso sul rapporto di lavoro di cui si espone nel giudizio monitorio, di tal chè alla data del 25.01.2024 ( data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo 1674/2024 ) non ricorreva il dedotto presupposto per la erogazione del tfr, cioè la risoluzione del rapporto di lavoro nel giorno 22.09.2023.
Né tale dato risulta alterato dalla circostanza che nella predetta data del 25.01.2024 ( data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo 1674/2024), era già intervenuto tra le parti un altro licenziamento ( il terzo), quello del 2.11.2023, per il quale pende impugnativa dinnanzi al altro giudice di codesta sezione ( R.G. n.
180/2024 , dinnanzi alla dott. G.Gagliardi), atteso che la parte ricorrente, pur avendo già ricevuto detto terzo licenziamento, ed avendolo già impugnato in sede giudiziaria ( con ricorso R.G. n.180/2024 di cui sopra depositato il 4.01.2024 ) ha scelto in data 25.01.2023 di azionare il tfr in relazione ad un rapporto di lavoro che ha dedotto tout court come concluso in data 22.09.2023.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve, dunque, essere integralmente revocato, in quanto ( a cagione della emissione in data 17.01.2024 dell'ordinanza n. 1310/2024 di cui sopra, avente efficacia retroattiva ) alla data del 25.01.2024 di deposito della istanza monitoria per ui oggi vi è opposizione già mancava il presupposto fattuale costitutivo del diritto al tfr, così come azionato nel ricorso introduttivo della fase monitoria.
Completezza di motivazione impone di precisare che quanto statuito non pregiudica che, laddove la impugnativa di licenziamento pendente dinnanzi alla dott. Gagliardi dovesse essere rigettata in via definitiva, certamente parte ricorrente potrà azionare il proprio credito per tfr ( riferito al rapporto di lavoro individuato come concluso alla data del 2.11.2023) ex novo.
D'altro canto, come appena sopra rimarcato, nella odierna fattispecie il ricorrente in sede monitoria non ha menzionato del fatto che vi erano stati più licenziamenti e degli esiti delle impugnazioni giudiziarie proposte;
il ricorrente ha invero in data 25.01.2024 azionato il suo diritto al tfr relativamente ad un rapporto di lavoro che ha dedotto tout court come concluso in data 22.09.2023, omettendo di indicare che era stata da poco pronunziata in sede giudiziaria la reintegra in relazione al licenziamento predetto del
22.09.2023, e che la aveva proceduto comunque in data 2.11.2023 ad un ulteriore Parte_3 licenziamento .
Le spese di lite, attesa la peculiarità della complessiva vicenda, vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
In accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 8.01.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara