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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/12/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 64 /2025 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO VITO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si chiede che la causa venga Parte_1 posta in decisione e stante l'esito favorevole della CTU, chiede, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna di controparte alle spese del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario che a tal fine dichiara di non aver ricevuto anticipi. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
16/01/2025, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la permanenza del requisito sanitario per la conferma del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Obesità patologica con complicanze artrosiche;
sindrome ansiosodepressiva di grado medio;
ipotiroidismo iatrogeno;
cardiopatia ipertensiva II Classe NYHA.
Considerazioni medico legali
Passiamo adesso a considerare quale sia la percentuale di invalidità da assegnare al soggetto a causa delle patologie presentate.
A tal riguardo si deve far riferimento alla “nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti” approvata con DMS del 05/02/92.
Tali tabelle prevedono dieci fasce di invalidità a partire dalla fascia 91-100% per la prima, con successiva discesa di 10% in 10% fino alla decima 1-10%.
Vengono elencate le diverse infermità assegnando ad ognuna di esse una percentuale di invalidità che può essere fissa o variabile nell'ambito di dieci punti percentuali. Per le patologie non contemplate direttamente si deve far ricorso ad un criterio analogico.
Analizziamo adesso le patologie presentate dal soggetto al fine della valutazione dell'incidenza sulla capacità lavorativa per ognuna di esse.
--Obesità: è l'eccessivo accumulo di adipe nell'organismo. L'indice di adiposità più importante è il
Body Mass Index (BMI indice di massa corporea) espresso come chilogrammo di peso corporeo fratto l'altezza in metri al quadrato (Kg/m2). Definita da un BMI sup a 30 è classificata in 4 classi
• Obesità moderata tra 30 e 34,99;
• Obesità severa tra 35 e 39,99;
• Obesità patologica tra 40 e 49,99;
• Superobesità sup a 50. I pazienti possono lamentare tra l'altro faticabilità, respiro affannoso, limitate capacità deambulatorie e dolori articolari (la gravità di questi sintomi è correlata col grado di obesità).
Nel nostro caso 106 kg peso corporeo ed altezza 155 cm definiscono un BMI di 43: quadro clinico di obesità patologica. La concomitante presenza di artropatia del rachide cervicale giustifica una valutazione del 40%.
--Sindrome ansioso depressiva reattiva di grado medio. La sintomatologia caratterizzata da cardiopalmo, sudorazione, insonnia, crisi di pianto. Come da tabella si attribuisce il 25%.
--Ipotiroidismo iatrogeno. Dopo tiroidectomia, necessaria terapia ormonale sostitutiva.
Tabellata 11%.
--Cardiopatia ipertensiva: patologia favorita da un ispessimento delle pareti del cuore, dovuto a un aumento della pressione arteriosa in grado di provocare un superlavoro a livello cardiaco. I disturbi nel nostro caso comprendono modica dispnea dopo sforzo, astenia, tachicardia. Ascrivibile alla II
Classe NYHA, secondo tabella 45%.
Conclusioni
La signora va valutata per obesità patologica con complicanze artrosiche (40%), Parte_1 ipotiroidismo iatrogeno (11%), sindrome ansiosodepressiva reattiva (25%), cardiopatia ipertensiva
(45%).
Applicando la formula di ZA la valutazione complessiva della invalidità è pari al 78%.
A datare 01/07/2025.
Il giudizio definitivo, diverso da quello presentato in bozza ed inviato alle parti in data 08/09/2025, tiene in considerazione il certificato medico del dr. cardiologo, del 10/09/2025, pervenuto al Per_2 sottoscritto nei termini consentiti ed approvato dal signor giudice.
In tale certificazione, autorevole peraltro, viene diagnosticata una cardiopatia ipertensiva II Classe
NYHA, che prevede una percentuale d'invalidità ben diversa da quella inizialmente espressa. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui alla legge 118/1971con decorrenza dal1/07/2025
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità di cui alla legge 118/1971 con decorrenza dal1/07/2025
- compensa integralmente le spese legali;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO VITO C.F._1
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si chiede che la causa venga Parte_1 posta in decisione e stante l'esito favorevole della CTU, chiede, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna di controparte alle spese del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario che a tal fine dichiara di non aver ricevuto anticipi. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...] qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_1 oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
16/01/2025, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la permanenza del requisito sanitario per la conferma del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Obesità patologica con complicanze artrosiche;
sindrome ansiosodepressiva di grado medio;
ipotiroidismo iatrogeno;
cardiopatia ipertensiva II Classe NYHA.
Considerazioni medico legali
Passiamo adesso a considerare quale sia la percentuale di invalidità da assegnare al soggetto a causa delle patologie presentate.
A tal riguardo si deve far riferimento alla “nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti” approvata con DMS del 05/02/92.
Tali tabelle prevedono dieci fasce di invalidità a partire dalla fascia 91-100% per la prima, con successiva discesa di 10% in 10% fino alla decima 1-10%.
Vengono elencate le diverse infermità assegnando ad ognuna di esse una percentuale di invalidità che può essere fissa o variabile nell'ambito di dieci punti percentuali. Per le patologie non contemplate direttamente si deve far ricorso ad un criterio analogico.
Analizziamo adesso le patologie presentate dal soggetto al fine della valutazione dell'incidenza sulla capacità lavorativa per ognuna di esse.
--Obesità: è l'eccessivo accumulo di adipe nell'organismo. L'indice di adiposità più importante è il
Body Mass Index (BMI indice di massa corporea) espresso come chilogrammo di peso corporeo fratto l'altezza in metri al quadrato (Kg/m2). Definita da un BMI sup a 30 è classificata in 4 classi
• Obesità moderata tra 30 e 34,99;
• Obesità severa tra 35 e 39,99;
• Obesità patologica tra 40 e 49,99;
• Superobesità sup a 50. I pazienti possono lamentare tra l'altro faticabilità, respiro affannoso, limitate capacità deambulatorie e dolori articolari (la gravità di questi sintomi è correlata col grado di obesità).
Nel nostro caso 106 kg peso corporeo ed altezza 155 cm definiscono un BMI di 43: quadro clinico di obesità patologica. La concomitante presenza di artropatia del rachide cervicale giustifica una valutazione del 40%.
--Sindrome ansioso depressiva reattiva di grado medio. La sintomatologia caratterizzata da cardiopalmo, sudorazione, insonnia, crisi di pianto. Come da tabella si attribuisce il 25%.
--Ipotiroidismo iatrogeno. Dopo tiroidectomia, necessaria terapia ormonale sostitutiva.
Tabellata 11%.
--Cardiopatia ipertensiva: patologia favorita da un ispessimento delle pareti del cuore, dovuto a un aumento della pressione arteriosa in grado di provocare un superlavoro a livello cardiaco. I disturbi nel nostro caso comprendono modica dispnea dopo sforzo, astenia, tachicardia. Ascrivibile alla II
Classe NYHA, secondo tabella 45%.
Conclusioni
La signora va valutata per obesità patologica con complicanze artrosiche (40%), Parte_1 ipotiroidismo iatrogeno (11%), sindrome ansiosodepressiva reattiva (25%), cardiopatia ipertensiva
(45%).
Applicando la formula di ZA la valutazione complessiva della invalidità è pari al 78%.
A datare 01/07/2025.
Il giudizio definitivo, diverso da quello presentato in bozza ed inviato alle parti in data 08/09/2025, tiene in considerazione il certificato medico del dr. cardiologo, del 10/09/2025, pervenuto al Per_2 sottoscritto nei termini consentiti ed approvato dal signor giudice.
In tale certificazione, autorevole peraltro, viene diagnosticata una cardiopatia ipertensiva II Classe
NYHA, che prevede una percentuale d'invalidità ben diversa da quella inizialmente espressa. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità di cui alla legge 118/1971con decorrenza dal1/07/2025
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità di cui alla legge 118/1971 con decorrenza dal1/07/2025
- compensa integralmente le spese legali;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/12/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini