Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5158/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
e , entrambi rappresentati e difesi ALavv. Parte_1 Parte_2
STRASSERA ALESSANDRA, presso la stessa elettivamente domiciliati, per mandato il calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 10.04.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti in data
06.05.1995 iscritto al n. 50/P.1//Uff. 1/1995 con ordine al competente Ufficiale dello Stato
Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alle annotazioni di legge,
2) dare atto che i ricorrenti, entrambi economicamente autosufficienti, intendono regolare ogni questione di carattere economico patrimoniale, come segue, essendo funzionale ed indispensabile agli accordi riferiti allo scioglimento del matrimonio e dunque indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale a' sensi dell'applicazione dell'esenzione fiscale prevista ALarticolo 19 della legge n. 74 del 1987 e dunque omologare le condizioni concordate tra i coniugi, di seguito riportate:
a Preganziol (TV) Via Monte Civetta n.4 int.4, trasferisce in piena proprietà alla sig.ra nata a [...] il [...] C.F. residente a Parte_1 C.F._2
Mestre (VE) Via Cardinal Massaia 25 interno 13, la sua quota di comproprietà (50%) delle unità immobiliari ad uso civile abitazione, facenti parte del fabbricato denominato “Palazzo
Tritone” sito in Comune di Venezia, Via Cardinal Massaia 25, e precisamente appartamento al quinto piano distinto con il numero interno 13, composto da ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, tre camere, bagno, WC e due poggioli a livello, nonché pertinenziale magazzino al sesto piano, il terzo a destra del corridoio avente accesso dalla porta a sinistra salendo dalle scale.
L'appartamento confina con prospetto su cortile interno proprietà di terzi prospetto su via
C. Massaia, appartamento interno 14, vano scale;
il magazzino confina con corridoio, altro magazzino, terrazza comune, altro magazzino;
il tutto così identificato in Catasto:
Comune di Venezia (codice L 736) Catasto Fabbricati, Foglio 134, Mapp. 1575, sub. 14 Via
Cardinale Massaia numero 25, p 5°-6°, interno 13, Cat. A/3, Cl. 6, Vani 7,5 Sup. cat. R.C.
Euro 1.054,73 .
Nella cessione è compresa la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato di cui l'unità immobiliare in oggetto costituisce porzione, ai sensi dell'art. 1117 codice civile.
Trattasi di quanto pervenuto al cedente in forza di atto di compravendita rogitato in data
29.09.2008, avanti il Notaio di Venezia Mestre a Rep. 87889 registrato a Persona_1
Venezia il 15.10.2003 al n. 14016/1T.
Quanto qui forma oggetto di trasferimento è meglio descritto e rappresentato nella planimetria catastale sottoscritta dalle parti che si allega al presente atto.
La cessione viene fatta ed accettata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili stessi oggi si trovano, si possiedono e si ha diritto di possedere dalla parte cedente in virtù del titolo di provenienza, con ogni inerente diritto, ragione, azione, pertinenza, accessione, accessori, servitù attive e passive, anche se non espressamente indicate, segnatamente con tutti i doveri nascenti dalla comproprietà delle predette parti di uso comune o condominiali. La SI dichiara di ben conoscere e accettare Pt_1 vigente regolamento di condominio, ove già risiede, da rispettare in ogni sua clausola per sé eredi ed aventi causa.
La parte cedente garantisce la piena proprietà, il pacifico possesso, l'assoluta disponibilità di quanto venduto e la sua totale libertà da ipoteche, privilegi ed altri oneri reali.
Con riferimento al disposto della legge 28.2.1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del D.P.R. 28.6.2001 n. 380 dichiara ed attesta sotto la Parte_2 propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 che le opere relative al fabbricato di cui l'unità immobiliare in oggetto costituisce porzione risultano iniziate in data anteriore all'1.9.1967 (licenza edilizia numero 12951/1102 del 9 settembre 1961).
garantisce espressamente che l'edificio in oggetto è immune da vizi per i quali Parte_2 siano stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 41 della legge 1150/1942
o per i quali dovesse richiedersi concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge
47/1985 e successive modifiche ed integrazioni eccezion fatta per quanto rappresentato nella domanda presentata in data 30 Aprile 1986 prot. N.8/26872 ai sensi dell'art 35 L. 47 citata, a fronte della quale è stata rilasciata dal Comune di Venezia concessione in sanatoria il 23 settembre 2008, PG -2008 396744.
Parte cedente assicura e garantisce inoltre che gli immobili in oggetto rispetti i requisiti igienico sanitari minimi previsti dalla normativa di livello sovracomunale.
Le parti si danno inoltre atto che per le modifiche al distributivo interno dell'appartamento oggetto del presente atto, è stata presentata al Comune di Venezia denuncia di inizio attività edilizia in data 22 dicembre 2006 prot n 2006.0521737, alla quale ha fatto seguito denuncia di inizio attività edilizia presentata per la dichiarazione di fine lavori e certificazione di collaudo finale presentata allo stesso comune in data 10 Aprile 2008 prot. N.
2008.0158690.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.lgs 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, la SI dichiara di aver ricevuto le informazioni e la Parte_1 documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare l'attestato di prestazione energetica codice identificativo n.156992 redatto in data
13.12.2024 ALNG , che si allega, garantendone il cedente la sua validità. Per_2
In relazione agli impianti di cui all'art.1 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 destinati al servizio dell'immobile, le parti convengono quanto segue: la parte cedente ne garantisce la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente al momento della realizzazione.
Le Parti dichiarano che l'unità immobiliare oggetto del presente atto non è stata costruita o ristrutturata in forza di titolo edilizio richiesto dopo l'8 ottobre 2005, a' sensi dell'art. 3, secondo comma lett. A) D. lgs 192/2005.
Non sono stati eseguiti sull'unità immobiliare in oggetto o sui relativi impianti interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, per i quali ci si sia avvalsi di incentivi o agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti.
dichiara e garantisce di essere in regola con il pagamento di ogni tassa, Parte_2 imposta, tributo, onere afferente gli immobili in oggetto.
Le parti concordano che le spese condominiali ordinarie e straordinarie saranno ripartite come segue: tutte le spese straordinarie deliberate sino alla data del trasferimento resteranno a carico di entrambe le parti al 50%, dopodiché, successivamente al trasferimento, saranno a carico esclusivo della SI;
le spese ordinarie Pt_1 rimangono a carico della SI già assegnataria dell'immobile nell'ambito del Pt_1 procedimento di separazione personale tra i coniugi;
Con riferimento alla legge 26.06.90 le parti dichiarano sotto la propria personale responsabilità che il reddito fondiario dell'immobile in oggetto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985 n. 52 le parti precisano che:
- i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nella planimetria depositata in catasto, che in copia non autentica, previa visione ed approvazione, firmata dai ricorrenti si allega al presente atto.
, a' sensi e per gli effetti dell'art 29, co 1 bis della L.52/1985 dichiara, e Parte_2 Parte_1
prende atto, la conformità dei dati censuari dei beni de quo e della planimetria allo
[...] stato di fatto dell'immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
-l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
I signori e dichiarano di essere separati e dunque in separazione Parte_2 Parte_1 dei beni.
, per quanto occorrer possa, essendo la cessione senza corrispettivo, dichiara Parte_2 di rinunciare all'ipoteca legale.
Le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
Le parti dichiarano di esonerare il Conservatore del R.R.I.I. ora Ufficio del territorio, da ogni responsabilità e chiedono di ordinarsi all'Ufficio della Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Venezia ora Ufficio del Territorio e ad ogni altro Ufficio competente di procedere all'annotazione del trasferimento della proprietà in favore di . Parte_1
Le parti vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione della separazione.
Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al Notaio suddividendo le spese al 50%.
Le parti si impegnano a curare la trascrizione dell'atto suddividendo le spese al 50%.
I signori e dichiarano che la cessione in favore della moglie Parte_2 Parte_1 costituisce regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti nell'ambito della risoluzione della crisi familiare. Il presente trasferimento avverrà a titolo gratuito, nell'ambito degli accordi di divorzio, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 151/2022, con esonero da ogni tassa e/o tributo anche ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
2B) Le parti sono economicamente indipendenti e pertanto dichiarano di non prevedere nulla a titolo di mantenimento reciproco attesa l'autosufficienza dei ricorrenti ed anche in virtù dei trasferimenti patrimoniali concordati, per effetto dei quali le parti dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto che non hanno nulla a pretendere l'uno ALaltro;
2C) Nulla viene previsto in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente autosufficiente e che ha costituito un proprio nucleo familiare.
3) Le parti concordano di compensare integralmente tra loro le spese del presente procedimento.”
Per il P.M. intervenuto
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato il 27.12.2024 i ricorrenti esponevano di aver in data 06.5.1995 contratto matrimonio con rito civile a Vittorio Veneto, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 50, Parte I, ufficio 1, anno 1995; che dalla loro unione il
02.10.1995 era nato il figlio , maggiorenne economicamente autosufficiente;
che, in Per_3 seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dalla omologazione della separazione tra i coniugi con decreto n. cron. 957/2021 del
19.01.2021 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Celebrata l'udienza di comparizione delle parti in modalità cartolare il 10.4.2025, le parti con le note scritte depositate il 29.1.2025 confermavano la volontà di non riconciliarsi e insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso. Il Giudice quindi tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi avanti al giudice nel procedimento di separazione personale tra i coniugi omologata con decreto del 19.01.2021 del Tribunale di Venezia. Ciò comprova, all'evidenza, unitamente alla manifestata volontà di non riconciliarsi, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la concorde richiesta delle parti, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06.05.1995 con rito civile da e , trascritto nel registro atti di matrimonio (alla parte Parte_1 Parte_2
I, ufficio 1, n. 50, dell'anno 1995) del Comune di Vittorio Veneto.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte in epigrafe esposte dai ricorrenti nella loro domanda.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 17.4.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero