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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/11/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice lette le note scritte depositate dalle parti, pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 666/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.to e difeso dall' Avv. Marino Properzi Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp. ta e difesa Controparte_1
dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-che in data 10 maggio 2024 gli era stato notificato l'accertamento di importi indebitamente percepiti sulla pensione identificata come cat. VOCUM, n.
8100 - 06702581, emesso dalla sede provinciale di RI dell'
[...]
(doc. 1); Controparte_1 -mediante il predetto atto gli era stato contestato di aver riscosso, tra l'1 gennaio 2023 ed il 31 maggio 2024, rate di prestazione in misura superiore a quella spettante, per l'ammontare complessivo di € 43.548,57;
-in seguito ad apposita richiesta di chiarimenti presentata il 15 maggio 2024 dal Servizio di assistenza fiscale 50 & ENASCO di RI, era è emerso che l' aveva ritenuto incompatibile con il trattamento in regime c.d. CP_1
Quota 100 una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa resa in favore dell RI (nota Prot. n. Parte_2 CP_1
8100.15/5/2024.0373835, doc. 2);
-d'aver pertanto proposto, il 7 giugno 2024, ricorso amministrativo avverso l'accertamento dell'Istituto (doc. 3), allegando copia del contratto sottoscritto con l'Università di RI, dal quale si desume che la collaborazione prestata ha avuto carattere occasionale – atteso che è stata completata nel corso di tre sole giornate, comprese tra mercoledì 20 e venerdì 22 dicembre 2023, per un totale di appena quattordici ore di lezione – a fronte di un compenso pari ad
€ 1.400,00, peraltro da liquidare in via posticipata (docc. 4 e 5);
-il ricorso veniva respinto (doc. 6);
-la collaborazione coordinata e continuativa da lui prestata non poteva che essere qualificata come occasionale, atteso che essa era stata portata a termine nel corso di tre sole sessioni, tenute nelle giornate di mercoledì 20, giovedì
21 e venerdì 22 dicembre 2024, per un totale di quattordici ore di presenza in aula, tant'è che il compenso previsto ammontava complessivamente a €
1400,00; Ciò premesso, nel merito, il ricorrente così concludeva: “Accertare e dichiarare che l'attività di docenza svolta dal Sig. in favore dell'Università degli studi di RI Pt_1
nel mese di dicembre 2023 – nell'ambito del Master in Business Administration a tempo pieno, per l'anno accademico 2023/2024 – ha avuto carattere meramente occasionale ed
è stata resa a titolo gratuito e, pertanto, non può ritenersi incompatibile con il trattamento pensionistico di cui il ricorrente è beneficiario dal 2022.
Per effetto della predetta declaratoria annullare l'accertamento dell' redatto il 23 CP_1
aprile 2024 e notificato il successivo 10 maggio, condannando altresì l'Istituto al pronto ed immediato pagamento dei ratei di pensione non corrisposti nel corso dell'anno corrente, successivamente alla trasmissione dell'impugnato provvedimento.
Con il favore di anticipazioni e competenze del procedimento, maggiorate di rimborso forfettario delle spese generali (15%, ex art. 2, comma II, D.M. n. 55/2014 e s.m.i.),
C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) su quanto imponibile.”
---------------------------------------------------------------------------------------------
La cd. “quota 100” fu istituita dal Decreto Legge del 28/01/2019, n. 4.
L'originario art. 14 così disponeva: “1. In via sperimentale per il triennio 2019-
2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, CP_1
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta' anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall in base alle CP_1
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio
2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: a)
i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125….”.
Tale disposizione, unitamente ad altre del D.L., fu poi modificata in sede di conversione dalla L. 26/2019.
La normativa complessiva subì alcuni rimaneggiamenti, per poi essere definitivamente abrogata dalla L. 29/12/2022, n. 197.
La ratio dell'introduzione dell'ex peculiare disciplina del diritto ad andare in pensione anticipatamente è ben illustrata nella sentenza Cass. n. 30994/2024.
In essa si legge: -“La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
-La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno
38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
-La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all sulla sussistenza di eventuali redditi CP_1
da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
-Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da
Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n.
234 del 2022).
-Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo
-È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
-Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
-Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa”.
Vale la pena soggiungere che in tempi recenti, nella sentenza n. 162/2025, la
Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Tribunale di Ravenna, il quale ha prospettato la sussistenza di numerosi profili di incostituzionalità della ex normativa, precisando la Corte che, pur non ricorrendo nella fattispecie “…quei requisiti di reiterazione e stabilità che ripetutamente sono stati ritenuti necessari ad assegnare all'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità un grado di consolidamento tale da rivelare il suo radicamento nell'ordinamento e da farlo assurgere realmente a “diritto vivente” – tale, pertanto, da legittimare il Giudice a investire la Consulta di disposizioni suscettibili di contrastare con la Costituzione -“il giudice rimettente poteva e doveva procedere all'interpretazione della disposizione censurata confrontandosi con il citato precedente giurisprudenziale (la suddetta pronuncia della Cassazione n.d.r. )”, che tuttavia non radica una situazione di “diritto vivente” .
Ebbene, al ricorrente sono occorse proprio le vicende esaminate dalla
Suprema Corte.
Pacifico, infatti, è il suo collocamento a riposo a “quota 100”.
La documentazione prodotta (all. 4 e 5 ) attesta che il prof. ha stipulato Pt_1
con l'Università di RI in data 3/10/2023 un contratto di prestazione d'opera, di durata annuale.
A dispetto della durata indicata, la prestazione è consistita in attività di docenza svolta per appena 14 ore in un arco temporale di 3 giorni:
20/12/2023-22/12/2023, per un compenso complessivo lordo di € 1400,00.
La pretesa restitutoria dell' si fonda sul seguente assunto: “Nella CP_1
comunicazione di rito, inviata dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro, veniva indicato come tipologia contrattuale: Collaborazione coordinata e continuativa…. “Dall'esame del contratto non si evince che la tipologia sottoscritta sia ascrivibile a un contratto di tipo di lavoro autonomo occasionale, che sarebbe compatibile con la titolarità di una pensione in q100” (pag. 5 della memoria di costituzione), soggiungendosi “Quanto sopra esposto è adeguatamente provato e dimostra come il rapporto di lavoro fra di Parte_2
RI e Ricorrente, a prescindere dalla “marginalità” del rapporto medesimo dal punto di vista economico e di durata, non può essere qualificato come “occasionale” ma di collaborazione coordinata e continuativa e dunque la normativa applicabile al rapporto di lavoro occasionale, anche se può apparire come “sostanzialmente” più giusta in relazione alla presente fattispecie, non è applicabile alla medesima, perché vi osta il dato volontaristico e documentale della scelta effettuata dalle Pari del rapporto di lavoro, che ora certamente non può essere modificata “strumentalmente” in relazione al fatto che da questa vicenda si
è creato un indebito pensionistico rilevante” (pag. 6).
Chi scrive è d'opinione del tutto diversa.
Invero, al di là della denominazione che i contraenti stabiliscono di dare alla pattuizione, ai fini della sua corretta qualificazione deve aversi riguardo esclusivamente al suo contenuto ovvero al concreto assetto d'interesse voluto dalle parti.
Ebbene, l'art. 3 del contratto stabiliva un compenso complessivo lordo di €
1400,00.
Si trattava d'un compenso risibile per un professore universitario a contratto, tant'è che la prestazione s'esaurì in appena 14 ore di lezione.
Irrilevante è poi che queste furono tenute per 3 giorni consecutivi poiché ciò non vale di certo a renderla continuativa, visto che tale nozione non può che presupporre il protrarsi d'una determinata situazione protrattasi senza apprezzabili soluzioni di continuità e per un adeguato lasso temporale. Evidente che la posizione assunta dall' sia eccessivamente formalista e CP_1
che la prestazione sia stata per davvero occasionale.
Parimenti palese che l'intenzione dell'attore non era certo quella di “rubare il lavoro ai giovani” - né ciò di fatto è accaduto – ma semplicemente di mettere a disposizione per pochissimi giorni il proprio sapere, collaborando con i propri ex colleghi, ai una platea di giovani discendi, ottenendo in cambio un quid pluris rispetto a un mero rimborso spese (ossia circa € 60, o poco più, netti per 1 ora di lezione), quasi una remunerazione simbolica.
Si ricordi poi che, per giurisprudenza pacifica, la prestazione lavorativa si presume essere onerosa e non certo gratuita, salva la prova contraria.
Vale poi la pena poi evidenziare che il caso trattato in Cass. n. 30994/2024 è ben diverso dal quello di specie poiché la Suprema Corte s'è pronunciata in merito ad un rapporto di lavoro instaurato da un pensionato “quota 100” durato dal 14 maggio 2019 al 31 ottobre 2019.
Con la presente pronuncia lo scrivente, peraltro, ritiene d'essersi adeguatamente confrontato con l'unico precedente di legittimità in materia come indicato dalla Corte Costituzionale.
Il ricorso va, pertanto, accolto e l' non può non essere condannato al CP_1
rimborso degli oneri processuali nella misura che si quantifica come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1 Dichiara non ripetibile da parte dell' - ovvero non dovuto da parte di CP_1
– l'importo di € 43.548,57, oggetto dell'accertamento di Parte_1
somme indebitamente percepite sulla pensione identificata come cat.
VOCUM, n. 8100 - 06702581, emesso dalla sede provinciale di RI dell' Nazionale della Previdenza Sociale il 23-4-2024. CP_1
Condanna l' a erogare al ricorrente tutti i ratei di pensione maturati CP_1
successivamente alla suddetta data, oltre a rivalutazione e interessi legali a far data dal 24-4-2024 sino al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
2000,00 per la fase di studio, € 1500,00, per la fase introduttiva, € 2200,00
1900,00 per la fase di trattazione, € 4000,00 per la fase decisionale, € 43,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 15-11-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 666/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.to e difeso dall' Avv. Marino Properzi Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp. ta e difesa Controparte_1
dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-che in data 10 maggio 2024 gli era stato notificato l'accertamento di importi indebitamente percepiti sulla pensione identificata come cat. VOCUM, n.
8100 - 06702581, emesso dalla sede provinciale di RI dell'
[...]
(doc. 1); Controparte_1 -mediante il predetto atto gli era stato contestato di aver riscosso, tra l'1 gennaio 2023 ed il 31 maggio 2024, rate di prestazione in misura superiore a quella spettante, per l'ammontare complessivo di € 43.548,57;
-in seguito ad apposita richiesta di chiarimenti presentata il 15 maggio 2024 dal Servizio di assistenza fiscale 50 & ENASCO di RI, era è emerso che l' aveva ritenuto incompatibile con il trattamento in regime c.d. CP_1
Quota 100 una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa resa in favore dell RI (nota Prot. n. Parte_2 CP_1
8100.15/5/2024.0373835, doc. 2);
-d'aver pertanto proposto, il 7 giugno 2024, ricorso amministrativo avverso l'accertamento dell'Istituto (doc. 3), allegando copia del contratto sottoscritto con l'Università di RI, dal quale si desume che la collaborazione prestata ha avuto carattere occasionale – atteso che è stata completata nel corso di tre sole giornate, comprese tra mercoledì 20 e venerdì 22 dicembre 2023, per un totale di appena quattordici ore di lezione – a fronte di un compenso pari ad
€ 1.400,00, peraltro da liquidare in via posticipata (docc. 4 e 5);
-il ricorso veniva respinto (doc. 6);
-la collaborazione coordinata e continuativa da lui prestata non poteva che essere qualificata come occasionale, atteso che essa era stata portata a termine nel corso di tre sole sessioni, tenute nelle giornate di mercoledì 20, giovedì
21 e venerdì 22 dicembre 2024, per un totale di quattordici ore di presenza in aula, tant'è che il compenso previsto ammontava complessivamente a €
1400,00; Ciò premesso, nel merito, il ricorrente così concludeva: “Accertare e dichiarare che l'attività di docenza svolta dal Sig. in favore dell'Università degli studi di RI Pt_1
nel mese di dicembre 2023 – nell'ambito del Master in Business Administration a tempo pieno, per l'anno accademico 2023/2024 – ha avuto carattere meramente occasionale ed
è stata resa a titolo gratuito e, pertanto, non può ritenersi incompatibile con il trattamento pensionistico di cui il ricorrente è beneficiario dal 2022.
Per effetto della predetta declaratoria annullare l'accertamento dell' redatto il 23 CP_1
aprile 2024 e notificato il successivo 10 maggio, condannando altresì l'Istituto al pronto ed immediato pagamento dei ratei di pensione non corrisposti nel corso dell'anno corrente, successivamente alla trasmissione dell'impugnato provvedimento.
Con il favore di anticipazioni e competenze del procedimento, maggiorate di rimborso forfettario delle spese generali (15%, ex art. 2, comma II, D.M. n. 55/2014 e s.m.i.),
C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) su quanto imponibile.”
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La cd. “quota 100” fu istituita dal Decreto Legge del 28/01/2019, n. 4.
L'originario art. 14 così disponeva: “1. In via sperimentale per il triennio 2019-
2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, CP_1
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta' anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall in base alle CP_1
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio
2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: a)
i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125….”.
Tale disposizione, unitamente ad altre del D.L., fu poi modificata in sede di conversione dalla L. 26/2019.
La normativa complessiva subì alcuni rimaneggiamenti, per poi essere definitivamente abrogata dalla L. 29/12/2022, n. 197.
La ratio dell'introduzione dell'ex peculiare disciplina del diritto ad andare in pensione anticipatamente è ben illustrata nella sentenza Cass. n. 30994/2024.
In essa si legge: -“La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
-La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno
38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
-La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all sulla sussistenza di eventuali redditi CP_1
da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
-Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da
Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n.
234 del 2022).
-Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo
-È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
-Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
-Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa”.
Vale la pena soggiungere che in tempi recenti, nella sentenza n. 162/2025, la
Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Tribunale di Ravenna, il quale ha prospettato la sussistenza di numerosi profili di incostituzionalità della ex normativa, precisando la Corte che, pur non ricorrendo nella fattispecie “…quei requisiti di reiterazione e stabilità che ripetutamente sono stati ritenuti necessari ad assegnare all'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità un grado di consolidamento tale da rivelare il suo radicamento nell'ordinamento e da farlo assurgere realmente a “diritto vivente” – tale, pertanto, da legittimare il Giudice a investire la Consulta di disposizioni suscettibili di contrastare con la Costituzione -“il giudice rimettente poteva e doveva procedere all'interpretazione della disposizione censurata confrontandosi con il citato precedente giurisprudenziale (la suddetta pronuncia della Cassazione n.d.r. )”, che tuttavia non radica una situazione di “diritto vivente” .
Ebbene, al ricorrente sono occorse proprio le vicende esaminate dalla
Suprema Corte.
Pacifico, infatti, è il suo collocamento a riposo a “quota 100”.
La documentazione prodotta (all. 4 e 5 ) attesta che il prof. ha stipulato Pt_1
con l'Università di RI in data 3/10/2023 un contratto di prestazione d'opera, di durata annuale.
A dispetto della durata indicata, la prestazione è consistita in attività di docenza svolta per appena 14 ore in un arco temporale di 3 giorni:
20/12/2023-22/12/2023, per un compenso complessivo lordo di € 1400,00.
La pretesa restitutoria dell' si fonda sul seguente assunto: “Nella CP_1
comunicazione di rito, inviata dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro, veniva indicato come tipologia contrattuale: Collaborazione coordinata e continuativa…. “Dall'esame del contratto non si evince che la tipologia sottoscritta sia ascrivibile a un contratto di tipo di lavoro autonomo occasionale, che sarebbe compatibile con la titolarità di una pensione in q100” (pag. 5 della memoria di costituzione), soggiungendosi “Quanto sopra esposto è adeguatamente provato e dimostra come il rapporto di lavoro fra di Parte_2
RI e Ricorrente, a prescindere dalla “marginalità” del rapporto medesimo dal punto di vista economico e di durata, non può essere qualificato come “occasionale” ma di collaborazione coordinata e continuativa e dunque la normativa applicabile al rapporto di lavoro occasionale, anche se può apparire come “sostanzialmente” più giusta in relazione alla presente fattispecie, non è applicabile alla medesima, perché vi osta il dato volontaristico e documentale della scelta effettuata dalle Pari del rapporto di lavoro, che ora certamente non può essere modificata “strumentalmente” in relazione al fatto che da questa vicenda si
è creato un indebito pensionistico rilevante” (pag. 6).
Chi scrive è d'opinione del tutto diversa.
Invero, al di là della denominazione che i contraenti stabiliscono di dare alla pattuizione, ai fini della sua corretta qualificazione deve aversi riguardo esclusivamente al suo contenuto ovvero al concreto assetto d'interesse voluto dalle parti.
Ebbene, l'art. 3 del contratto stabiliva un compenso complessivo lordo di €
1400,00.
Si trattava d'un compenso risibile per un professore universitario a contratto, tant'è che la prestazione s'esaurì in appena 14 ore di lezione.
Irrilevante è poi che queste furono tenute per 3 giorni consecutivi poiché ciò non vale di certo a renderla continuativa, visto che tale nozione non può che presupporre il protrarsi d'una determinata situazione protrattasi senza apprezzabili soluzioni di continuità e per un adeguato lasso temporale. Evidente che la posizione assunta dall' sia eccessivamente formalista e CP_1
che la prestazione sia stata per davvero occasionale.
Parimenti palese che l'intenzione dell'attore non era certo quella di “rubare il lavoro ai giovani” - né ciò di fatto è accaduto – ma semplicemente di mettere a disposizione per pochissimi giorni il proprio sapere, collaborando con i propri ex colleghi, ai una platea di giovani discendi, ottenendo in cambio un quid pluris rispetto a un mero rimborso spese (ossia circa € 60, o poco più, netti per 1 ora di lezione), quasi una remunerazione simbolica.
Si ricordi poi che, per giurisprudenza pacifica, la prestazione lavorativa si presume essere onerosa e non certo gratuita, salva la prova contraria.
Vale poi la pena poi evidenziare che il caso trattato in Cass. n. 30994/2024 è ben diverso dal quello di specie poiché la Suprema Corte s'è pronunciata in merito ad un rapporto di lavoro instaurato da un pensionato “quota 100” durato dal 14 maggio 2019 al 31 ottobre 2019.
Con la presente pronuncia lo scrivente, peraltro, ritiene d'essersi adeguatamente confrontato con l'unico precedente di legittimità in materia come indicato dalla Corte Costituzionale.
Il ricorso va, pertanto, accolto e l' non può non essere condannato al CP_1
rimborso degli oneri processuali nella misura che si quantifica come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1 Dichiara non ripetibile da parte dell' - ovvero non dovuto da parte di CP_1
– l'importo di € 43.548,57, oggetto dell'accertamento di Parte_1
somme indebitamente percepite sulla pensione identificata come cat.
VOCUM, n. 8100 - 06702581, emesso dalla sede provinciale di RI dell' Nazionale della Previdenza Sociale il 23-4-2024. CP_1
Condanna l' a erogare al ricorrente tutti i ratei di pensione maturati CP_1
successivamente alla suddetta data, oltre a rivalutazione e interessi legali a far data dal 24-4-2024 sino al saldo.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
2000,00 per la fase di studio, € 1500,00, per la fase introduttiva, € 2200,00
1900,00 per la fase di trattazione, € 4000,00 per la fase decisionale, € 43,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 15-11-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli