Decreto cautelare 22 luglio 2019
Ordinanza cautelare 12 settembre 2019
Ordinanza cautelare 6 marzo 2020
Ordinanza collegiale 1 luglio 2020
Ordinanza presidenziale 10 maggio 2022
Decreto decisorio 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 12/09/2019, n. 5836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5836 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/09/2019
N. 09471/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9471 del 2019, proposto dai signori CA RC, AL AR, LE NE, NT LL, GO NI, CA IO GI, MA TT DU, EL IA, AL PO, IU CA, MAconcetta LA, SA RR, EL RE, AN CC, MAgiovanna LL, LU CI, ND CO, OL CO, CO UL, GI ON, GI De DO, SI De CA, RD ER, AT Di ES, GI SA Di IO, RI UC, IT AT, SA ZZ, MO LI, MAchiara FE, TA FE, IC FI, GI EF, DO MA RO, QU CO, DE RR, EN CA, SE AT, AN IN, EA LI, MO IA, NT IA, IE La CO, RK EO, HE GA, AL LI, LE LO, NI CA, DE MA, SA IA, DE EL NE, LU ST, NN ME, IL MEa, LO MElli, NA ZZ, AN TE, AN EF, NT PA, IE AN, LO SA, HA SA J. RD, AB AN GO, CO RA, AN ES, SE RO, RA PO, GI EA RA, IC PR, IT LI, RK ES, CO AN, AN AN AN, RT SS, AN IS, IO AR, LI SC, IE RA, MO EB, IUna MA A. IM, AN SP, IC OL, ZO TE, NI NO, CO AN, AL LI, IA IZ, AN EI, CA TA, NI TU, AC SA, IS ET, RT VI, LU LE, RM AG, DO UN, ON AL, IA RO, AT AR, AN AT, OR ELAR, CO BE, MA ON, ND IA, AN NA, AN UI, NM OM, AE AB, AB NO, RI CA, IA CA, ND VA, NC PA, CO RL, DE TO, RT ALAR, CO De GE, HE Di ZI, RT TI, AL SI RA, AT RI, AN FU, AL RI, SA OL AL, SA RO, AD IA, IO EA TT, OM GI, IO DA, HE AN, AB La OR, AB EO, RI TO, AD IU Lo IA, RA ON, IC PI NA, NC NO, RA LO, IA NO, IA NO, IO AZ OL, IC NA, DE IO ED, EA DA, EM AG, ON PA, CO IA, RT IN, AN CO IZ, IA OC, UE AN, SA TT, OR TA, ND OL, rappresentati e difesi dall'avvocato AN De GE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
1) del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 6.06.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 7.06.2019 - nonché dei relativi allegati 1 e 2 - con cui è stata disposta la convocazione alle successive prove di concorso (accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale) di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40, nella parte in cui richiede, per poter prendere parte alla procedura di scorrimento, che i candidati non abbiano ancora compiuto 26 anni;
2) dell'avviso del 16.07.2019, pubblicato in pari data sul sito della Polizia di Stato, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato;
3) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere:
3.1) il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15.03.2019, n. 21, con cui è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante il primo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 nella parte in cui richiede, per poter prendere parte alla procedura di scorrimento, che i candidati non abbiano ancora compiuto 26 anni;
3.2) il decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19.04.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23.03.2019, n. 32, con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2;
3.3) del Decreto ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;
4) se del caso, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14.12.2018, n. 135 (“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”), convertito, con modificazioni, dalla L. 11.02.2019, n. 12.
e per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a prendere parte alle successive prove di concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 il Cons. MAngela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Visto il decreto presidenziale n. 4999 del 2019, con cui è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, è stata disposta l’ammissione con riserva dei ricorrenti all’espletamento delle prove;
Ritenuto che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;
Ritenuta la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di confermare l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett.c), del d.P.R. n. 335 del 1982;
Ritenuto di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito che si fissa sin d’ora, come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l’istanza cautelare citata in premessa, e, per l’effetto, ammette con riserva i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett.c), del d.P.R. n.335 del 1982.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica dell’8 giugno 2020.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
MAngela Caminiti, Consigliere, Estensore
IO D'Alessandri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MAngela Caminiti | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO