Art. 13.
Se il lavoratore richiamato prestava, all'atto del richiamo, la propria attivita' presso piu' datori di lavoro, agli adempimenti di cui agli articoli da 10 a 12, nonche' al versamento dei contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, provvede, tenuto conto delle retribuzioni complessive percepite dall'impiegato, il datore di lavoro presso cui veniva prestata l'attivita' principale.
Il lavoratore e' obbligato, per ottenere l'indennita', a presentare ad esso apposita dichiarazione degli altri datori di lavoro presso i quali esercitava attivita' complementari.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Se il lavoratore richiamato prestava, all'atto del richiamo, la propria attivita' presso piu' datori di lavoro, agli adempimenti di cui agli articoli da 10 a 12, nonche' al versamento dei contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e altre forme obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative di essa e di quelli per gli assegni familiari, provvede, tenuto conto delle retribuzioni complessive percepite dall'impiegato, il datore di lavoro presso cui veniva prestata l'attivita' principale.
Il lavoratore e' obbligato, per ottenere l'indennita', a presentare ad esso apposita dichiarazione degli altri datori di lavoro presso i quali esercitava attivita' complementari.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.