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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/12/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Dott. Andrea Turturro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2247/2023 R.G. avente ad oggetto “opposizione a precetto”
PROMOSSO DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Alboni e dall'avv. Elena Balsimelli
– OPPONENTE–
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Marroni
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Francesco
Clausi
– OPPOSTI–
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti e dall'avv. Marcello Arbasino
già denominata (C.F. ) in persona del legale CP_4 CP_5 P.IVA_5
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Formica
ZI AT
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra istanza disattesa, in via principale 1. nel rito,
dichiarare che la cartella di pagamento impugnata non costituisce titolo esecutivo;
2. nel merito, dichiarare
l'inesistenza del credito di € 199.719,59 azionato dai convenuti in danno della società attrice per i motivi esposti
in narrativa o, in subordine ed in denegata ipotesi, accertare e dichiarare che la somma esigibile è pari ad €
128.626 o a quella somma che risulterà di giustizia;
3. per l'effetto, annullare tale cartella ed il ruolo esattoriale e
2 dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia della cartella di pagamento notificata in data 27.6.23 nonché
degli ulteriori atti dipendenti che fossero posti in essere in danno di nelle more del presente Parte_1
giudizio;
4. conseguentemente, accertare e dichiarare che il creditore e l'esattore convenuti non hanno diritto di
procedere ad esecuzione forzata per l'importo di € 199.719,59 indicato nella cartella di pagamento n. 007 2023
00051000 83 000; 5. in ipotesi subordinata, nella denegata ipotesi ove fosse confermata la debenza della somma
di cui alla cartella impugnata, accertare e dichiarare che e/o i cessionari del suo credito chiamati in CP_3
CP_ causa ed ) sono tenuti a restituire alla attrice la somma di € 69.259, salvo quel più o quel meno CP_4
che risulterà di giustizia e, per l'effetto, condannarli a pagare tale somma all'attrice. Con vittoria di spese e
competenze del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per : “Nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e/o la sua Controparte_7
infondatezza, in fatto ed in diritto, per le ragioni espresse dalla comparente e, per l'effetto, rigettare l'opposizione;
Nel merito in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui l'opposizione fosse ritenuta meritevole di
accoglimento, previa declaratoria di correttezza dell'operato di accertare e Controparte_8
dichiarare la responsabilità di e/o dei terzi chiamati nella Controparte_9
misura che sarà ritenuta di Legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dello scrivente difensore”.
Per “nel merito: - Respingere ogni e qualsiasi eccezione e Controparte_10
domanda proposta dagli opponenti, in quanto destituita di ogni fondamento per quanto esposto in narrativa;
-
confermare le cartelle di pagamento opposte, ovvero condannare in ogni caso parte opponente al pagamento delle
somme dalla stessa portate;
- In caso di accoglimento della domanda avanzata dalla ed in Parte_1
accoglimento della domanda riconvenzionale condannare la con sede legale in 20154 Milano, Controparte_3
Piazza Gae Aulenti n. 3, P.IVA: 00348170101 pec: e/o la in Email_1 CP_4
con sede legale in 37135 - Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, P.IVA: , pec: CP_11 P.IVA_6
alla ripetizione delle somme del finanziamento che dovessero essere Email_2
eventualmente riconosciute indebite all'esito del contenzioso;
- In ogni caso, vinte le spese e competenze del
giudizio, oltre gli accessori di legge”.
Per “Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche Controparte_3
incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - dichiarare inammissibili perché tardive e per difetto di
contraddittorio e comunque perché infondate le domande nuove formulate dalla contro nella Pt_1 CP_3 3 prima memoria autorizzata;
- respingere in quanto superflua (per infondatezza delle contestazioni a monte) e in
Contr ogni caso inammissibile e infondata la domanda riconvenzionale proposta da così come ogni eventuale
altra formulata contro con vittoria di spese e compenso di causa. In via istruttoria: rigettare la CP_3
richiesta di CTU e di ordine di esibizione in quanto superflua ed esplorativa”.
Per “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per le motivazioni espresse nella CP_4
superiore narrativa, in integrale rigetto delle avverse domande e disattesa ogni avversa ulteriore istanza;
In via
preliminare: accertata e dichiarata in relazione al thema decidendum la carenza di legittimazione passiva di
in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti meglio individuata, avendo la CP_4
stessa esclusivamente agito non in proprio ma quale esclusiva mandataria di in ogni caso solo Controparte_13
successivamente all'escussione della garanzia pubblica da parte di e della relativa CP_14 Controparte_3
liquidazione della perdita, ed in relazione al solo credito residuo ceduto dopo tale liquidazione, per l'effetto
DISPORNE L'ESTROMISSIONE dal presente giudizio nelle forme di legge, con adozione di ogni più
opportuno provvedimento;
In via principale di merito: Accertata e dichiarata in relazione al thema decidendum
la carenza di legittimazione passiva di ovvero comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto delle CP_4
avverse doglianze e pretese, e in ogni caso il loro assoluto difetto di prova, per l'effetto RIGETTARE
INTEGRALMENTE L'AVVERSA OPPOSIZIONE e comunque LA DOMANDA RICONVENZIONALE di
manleva e garanzia svolta nei suoi confonti da , e con esse ogni ulteriore e conseguente domanda CP_14
svolta dalle parti nei confronti della medesima in ogni caso con ulteriore adozione di ogni relativo CP_4
provvedimento del caso;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge (oltre I.V.A. e
C.p.A. 4%)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione Parte_1
ex art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione inaudita altera parte, avverso la cartella di
pagamento n. 007 2023 00051000 83 000, notificata da il 27.6.2023, di Controparte_1
importo complessivo di € 201.102,09; l'opposizione riguarda la somma di € 199.719,59, riferita ad
“entrate coattive” vantate da Controparte_9
La cartella trae origine da un rapporto di garanzia attivato da in favore di Controparte_2
a seguito di un prestito d'uso di metallo prezioso concesso nel 2016 alla società Controparte_3
4 odierna opponente, per un controvalore di € 600.000,00. Tale garanzia era stata rilasciata nell'ambito del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/1996.
A fondamento dell'opposizione, la società ha allegato aver presentato, in data 31.3.2017, ricorso per concordato preventivo, omologata da questo Tribunale con decreto dell'11.7.2018.
Il piano concordatario prevedeva il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 35% del credito originario. Nel corso dell'esecuzione del piano, ha escusso la garanzia Controparte_3
pubblica, ottenendo da in data 26.11.2021, il pagamento della somma di € Controparte_2
197.887,91. In data 26.10.2022, comunicava alla società opponente l'intervenuta surroga. CP_2
Successivamente, in data 5.7.2022, proponeva ai creditori, tra cui il Controparte_15 CP_3
pagamento a saldo e stralcio del 52% dei crediti falcidiati. La proposta veniva accettata da CP_4
subentrata a con comunicazione dell'8.1.2022, e regolarmente eseguita. Nonostante
[...] CP_3
ciò, attivava la procedura di riscossione coattiva tramite Controparte_2 Controparte_8
, senza munirsi di titolo esecutivo.
[...]
La società opponente ha pertanto dedotto, quali motivi di opposizione:
- inesistenza del titolo esecutivo, trattandosi di credito di natura privatistica, per il quale è richiesta la previa acquisizione di un titolo;
- infondatezza della surroga azionata da , per l'illegittimità dell'escussione della Controparte_2
garanzia pubblica da parte di in quanto: la pendenza della procedura di concordato CP_3
preventivo escludeva la ricorrenza del presupposto dell'“insolvenza” richiesto per l'attivazione della garanzia;
il credito sarebbe stato esigibile solo nella misura prevista dal concordato omologato;
l'escussione della garanzia sarebbe avvenuta tardivamente, a distanza di oltre quattro anni dalla revoca dei fidi e dall'omologa del concordato.
Ha infine concluso chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità della cartella esattoriale impugnata e l'inesistenza del credito azionato e formulando istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della cartella, al fine di evitare atti pregiudizievoli da parte dell'agente della riscossione.
2. Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato integralmente Controparte_8
le deduzioni formulate dalla società opponente, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha evidenziato di essere mero esecutore del servizio di riscossione dei tributi e degli altri crediti iscritti a ruolo, senza alcun potere né competenza in ordine alla formazione del ruolo stesso o alla valutazione del merito della pretesa creditoria. Ha pertanto sostenuto che ogni questione
5 attinente alla fondatezza del credito azionato debba essere rivolta esclusivamente all'ente impositore titolare sostanziale della pretesa. In via Controparte_9
subordinata, ha chiesto, nell'eventualità di accoglimento dell'opposizione, di essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole, comprese le spese di lite, da parte dell'ente creditore.
3. Si è costituita in giudizio (nel proseguo Controparte_9
Contr
“ ), contestando integralmente le domande e le eccezioni formulate da parte opponente.
Ha preliminarmente evidenziato di aver agito in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le PMI
ex L. 662/1996 e di aver corrisposto alla banca finanziatrice le somme garantite, Controparte_3
surrogandosi nei diritti di quest'ultima. Ha poi richiesto il pagamento alla società opponente,
attivando la procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.
Ha dedotto la piena legittimità del proprio operato, affermando di essersi attenuta alle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano l'attivazione della garanzia e il recupero delle somme erogate. Ha contestato l'eccezione di pagamento non dovuto, affermando che la surrogazione è
avvenuta in conformità alla normativa e che eventuali accordi intervenuti tra e la società CP_3
opponente non sono opponibili al Fondo. Ha chiesto la chiamata in causa di e Controparte_3
ritenendo la causa comune anche nei loro confronti, e ha formulato , in via gradata, CP_4
nei loro confronti domanda riconvenzionale per la ripetizione delle somme eventualmente ritenute indebite, in considerazione delle doglianze espresse con riferimento al contratto di prestito d'uso di metallo prezioso concesso dalla banca ed alla transazione avvenuta nell'ambito del concordato.
4. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 24.11.2023, il giudice, vista la richiesta di chiamata in causa del terzo, ha differito l'udienza per la comparizione delle parti.
5. Si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha CP_4
chiarito di aver agito esclusivamente in qualità di mandataria della società cessionaria Controparte_13
del credito originariamente vantato da nei confronti di a seguito di Controparte_3 Parte_1
una cartolarizzazione avvenuta nel maggio 2022, successivamente all'escussione della garanzia
Contr pubblica da parte di e alla liquidazione della relativa perdita da parte di Ha CP_3
evidenziato che l'accordo transattivo concluso con è stato stipulato per conto Controparte_15
Contr di e riguardava il credito residuo, distinto da quello oggetto di surroga da parte di Ha CP_13
pertanto sostenuto di non essere parte sostanziale del rapporto controverso, né titolare del credito in questione.
6 ha inoltre contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla società opponente, ritenendola CP_4
incompleta e strumentale, e ha concluso chiedendo l'estromissione dal giudizio.
6. Si è costituita in giudizio contestando integralmente le domande riconvenzionali Controparte_3
formulate nei propri confronti. Ha evidenziato che il credito vantato nei confronti di Parte_1
Contr oggetto della garanzia prestata da non è stato mai contestato dall'opponente, né in sede di
Contr opposizione né nel merito. Ha quindi sostenuto che la surroga operata da è avvenuta su un
Contr credito legittimo, correttamente escusso, e che il pagamento ricevuto da è stato conforme alla normativa e ai limiti della garanzia prestata.
Ha inoltre chiarito che l'accordo transattivo citato dalla società opponente, concluso con
[...]
è intervenuto successivamente alla cessione del credito da parte di a Controparte_15 CP_3
avvenuta in data 3.5.2022. che ha sottoscritto l'accordo per conto di Controparte_13 CP_4
, non ha agito in nome e per conto di che pertanto non può essere ritenuta CP_13 CP_3
responsabile per tale operazione.
ha contestato anche l'eccezione di tardiva escussione della garanzia, evidenziando di aver CP_3
tempestivamente revocato i rapporti con la debitrice, aggiornato il proprio credito e attivato le
Contr garanzie principali prima di rivolgersi a
Contr Infine, ha chiesto il rigetto della domanda di manleva formulata da ritenendola infondata,
inammissibile e superflua, non essendo in contestazione la legittimità del credito garantito né
l'escussione della garanzia.
7. In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte opponente ha dedotto che, anche nella denegata
Contr ipotesi in cui fosse legittima l'escussione della garanzia da parte di e la successiva surrogazione in privilegio, vi sarebbe comunque un errore di calcolo che avrebbe portato la società dover Pt_1
pagare una somma superiore a quella che avrebbe corrisposto se l'escussione fosse avvenuta tempestivamente, e addirittura superiore all'ammontare complessivo del debito originario. Ha
riformulato parzialmente le proprie conclusioni chiedendo al capo sub 2: “in subordine ed in denegata
ipotesi, accertare e dichiarare che la somma esigibile è pari ad € 128.626 o a quella somma che risulterà di
giustizia”; e al capo sub 5 : “in ipotesi subordinata, nella denegata ipotesi ove fosse confermata la debenza della
somma di cui alla cartella impugnata, accertare e dichiarare che e/o i cessionari del suo credito CP_3
CP_ chiamati in causa ed ) sono tenuti a restituire alla attrice la somma di € 69.259, salvo quel più o CP_4
quel meno che risulterà di giustizia e, per l'effetto, condannarli a pagare tale somma all'attrice”,
7 Nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., n. 2, ha integrato le conclusioni rassegnate in CP_3
costituzione con la richiesta di “dichiarare inammissibili perché tardive e per difetto di contraddittorio e
comunque perché infondate le domande nuove formulate dalla contro nella prima memoria Pt_1 CP_3
autorizzata”.
8. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.12.2023, il giudice ha revocato la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, già disposta con provvedimento inaudita
altera parte.
La causa è stata rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
All'udienza del 20.11.2025, udita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-
sexies, ultimo comma, c.p.c.
●●●●●●●
9. Sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario (Cass. SS.UU. 20022/2025).
Contr Giova premettere che la controgaranzia prestata da rispetto ai finanziamenti concessi alla società
opponente da rientra fra gli interventi di sostegno pubblico alle attività produttive Controparte_3
individuati dal D.lgs. 123/1998. La Suprema Corte ha chiarito che la funzione di questo istituto è
quella di trasferire il rischio economico dell'operazione (cioè, l'inadempimento del beneficiario del finanziamento) dal soggetto finanziatore al soggetto garante e che la dimensione del rischio espressa dalla prestazione di garanzia è del tutto assimilabile a quella derivante da una erogazione diretta di denaro (Cass. n. 2664/2019).
Contr La garanzia pubblica prestata da non si configura come obbligazione accessoria rispetto a quella del debitore principale, bensì come obbligazione autonoma, finalizzata a tenere indenne il creditore
Contr garantito dall'inadempimento del debitore. Il diritto che esercita nei confronti del debitore principale, una volta effettuato il pagamento, è un diritto proprio, riconosciuto dalla legge e
finalizzato alla reintegrazione delle risorse pubbliche impiegate dal Fondo, in attuazione della finalità
di sostegno alle attività produttive.
10. Tanto premesso, con il primo motivo d'opposizione, deduce la carenza di titolo Parte_1
esecutivo sul presupposto che il credito azionato da abbia natura Controparte_9
privatistica e, pertanto, esso non consenta il ricorso alla procedura esattoriale, ma imponga la
8 acquisizione di titolo esecutivo giudiziale.
Tale doglianza è infondata, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che riconosce l'applicabilità della procedura di riscossione coattiva per il recupero del credito restitutorio,
avente natura pubblicistica privilegiata, volto a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo (tra le altre, Cass. 1005/2023; Cass. 6978/2025).
11. Parte opponente eccepisce inoltre che la omologazione del concordato escluderebbe la ricorrenza dell'insolvenza della debitrice principale quale presupposto per l'attivazione della garanzia pubblica,
rilevando che il credito originariamente vantato da nei confronti della società Controparte_3 Pt_1
sarebbe stato “reso parzialmente inesigibile” a seguito dell'omologazione del concordato in data
13.7.2018 (atto di citazione, pag. 8).
Prendendo le mosse dall'ultima porzione dell'argomento difensivo, deve anzitutto essere rammentato che, per espressa disposizione di legge (art. 184 L.F.), il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, ma essi “conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli
Contr obbligati in via di regresso”. E il fatto che quella del sia una garanzia peculiare non comporta –
diversamente da quanto ritenuto dalla opponente – alcuna deroga alla citata previsione normativa
Né risulta conferente il richiamo di Cass. SSUU 4969/2022 (in tema di fallimento omisso medio), dal momento che, come già detto, la parziale inesigibilità del credito (affermazione senz'altro condivisibile) non incide sui diritti nei confronti di terzi garanti.
Più in generale, la opponente sostiene che il presupposto per l'attivazione della garanzia fosse l'insolvenza della debitrice, insolvenza che non sussisteva nel caso in esame (ed in effetti il presupposto normativo del concordato preventivo è lo stato di crisi: art. 160 LF).
Invero è lo stesso presupposto dal quale parte l'opponente che non può essere condiviso;
ed infatti,
affinché sia attivata la garanzia pubblica, non è necessario lo stato di insolvenza della debitrice (e quindi il suo fallimento), essendo più che sufficiente l'ammissione al c.p. (v., ad esempio, Cass. civ.,
sez. III, ord. 13/05/2020, n. 8882) o anche solo l'inadempimento (Cass. 6508/2020); né parte opponente
indica in quale punto del contratto venga richiesta l'insolvenza quale presupposto dell'escussione (si legge in atto di citazione “Si legge, nel contratto che la costituisce, che, rispetto al finanziamento concesso da
a pari ad € 600.000 (come controvalore del metallo concesso in uso), il fondo di garanzia CP_3 Pt_1
interviene a garantire un importo massimo di 240.000, ma sempre a condizione che vi sia una insolvenza e nei
limiti dell'80% di essa”, senza nessuna più specifica indicazione).
9 Ed infatti l'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998 disciplina la revoca del beneficio pubblico, la misura delle restituzioni in conseguenza della revoca e le ipotesi in cui opera il privilegio. In particolare, la revoca è
prevista: a) in caso di "assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per
fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili" (comma 1);
b) nel caso in cui "i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi
alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento" (comma
3);
c) nel caso di "azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria" (comma 4).
Alla luce di tali disposizioni, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato (Cass. n.
23805/2025 che richiama Cass. 27360/ 2024, 27303/2022, 28892/2020, 27159/2020, 23137/2020,
21841/2017, 9926/2018, 2663/2019, 11122/2020, 23137/2020 e 22739/2021), ha affermato che: - gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo di tratto pubblicistico;
- la deviazione dello scopo, così come anche l'inadempimento degli obblighi previsti dal
rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento e comporta la caducazione del beneficio e la concreta applicazione del privilegio a sostegno del credito per la restituzione di quanto erogato.
Nel caso di specie è documentalmente dimostrato che, in data 9.5.2017, Controparte_3
successivamente all'apertura della procedura di concordato preventivo (31.3.2017), comunicava la revoca degli affidamenti non solo alla società ma anche al Commissario Pt_1 Parte_2
Contr Contr Giudiziale (doc. 3 parte opponente e doc. 17 e a FI (doc. 16 . Con successiva PEC
del 22.1.2018, trasmetteva al Commissario l'aggiornamento del proprio credito (doc. 3 CP_3
. CP_3
12. Parte opponente sostiene inoltre che “in particolare, i crediti non privilegiati (categoria 2) sono stati
falcidiati e divenuti esigibili solo per il 35% del nominale” sicché “il credito originariamente pari ad € 600.000 è
(divenuto) esigibile solo nella misura di € 210.000 (ossia per il 35%)” (pag. 8 atto di citazione).
Tali considerazioni non possono essere condivise, per la banale osservazione che il credito vantato da
Contr non è chirografario, ma privilegiato per espressa disposizione di legge.
10 Non è decisivo in questa sede prendere posizione sul dibattito, che tuttora agita la giurisprudenza, in merito al carattere, autonomo o meno, del credito che sorge a seguito della escussione della garanzia pubblica prestata in favore dell'istituto finanziatore (nel senso della autonomia, v. Cass. n. 1005/2023;
Cass. n. 15485/2024).
Ed infatti, laddove si ritenga (come appare effettivamente preferibile) che trattasi di credito autonomo,
sorto al momento della escussione, esso – siccome successivo al concordato – non potrebbe subire alcuna falcidia, ma dovrebbe essere soddisfatto integralmente quale credito della continuità.
Contr Laddove si optasse per la ricostruzione alternativa (secondo cui si surroga nel diritto già vantato dalla , da quanto è possibile evincere dal decreto di omologa (la ricorrente non ha versato in atti CP_9
proposta e piano), l'impianto del concordato prevedeva il pagamento integrale dei prededucibili e dei privilegiati (categoria 1) e il pagamento del 35% dei chirografari (categoria 2). Dunque, anche laddove
Contr il credito di vada considerato concorsuale, esso dovrebbe comunque essere soddisfatto in misura integrale.
Deve altresì rammentarsi il dictum di Cass. n. 8882/2020, secondo cui la revoca del sostegno pubblico accordato, anche sotto forma di concessione di garanzia, per lo sviluppo delle attività produttive,
deliberata ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 123 del 1998, è opponibile alla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato.
Sul punto, giova rapidamente osservare che già prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 136/2024, a fronte del rischio di maggior esborso nei confronti del garante pubblico, riferito al medesimo credito originariamente attribuito all'ente creditizio, la prassi consolidata -sulla scia degli interventi della giurisprudenza di legittimità- prevedeva, all'avvio della procedura di concordato, l'accantonamento in fondo rischi di quanto necessario a sostenere detto eventuale maggiore esborso. Con il III correttivo al CCII, il legislatore ha poi introdotto la lettera p-bis al comma 1 dell'art. 87 CCII secondo cui il piano deve contenere “l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di
finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti
nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito”.
13. Nel proprio atto introduttivo (pagg. 9 e ss), parte opponente ha inoltre sostenuto che l'escussione
Contr della garanzia sarebbe tardiva in quanto fatta valere a distanza di quattro anni dalla revoca dei fidi e dall'omologa del concordato, salvo poi precisare in prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. che
11
“questa difesa non ha affatto contestato la tardività dell'escussione: ha contestato il fatto che nel momento in cui
l'escussione è stata fatta mancavano i presupposti dell'attivazione della garanzia e, comunque, in quel momento,
il credito garantito era di entità già ridotta” (pag. 5 memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.). Nella medesima memoria ha dedotto che, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse legittima l'escussione della
Contr garanzia da parte di e la successiva surrogazione in privilegio, vi sarebbe comunque un errore di calcolo che condurrebbe la società a pagare una somma superiore a quella che avrebbe Pt_1
corrisposto se l'escussione fosse avvenuta tempestivamente, e addirittura superiore all'ammontare complessivo del debito originario. Si legge a pag. 6 che “il debitore, ove l'escussione fosse stata tempestiva,
si sarebbe trovato nella seguente situazione: a) fatto 100 il debito complessivo, la somma di 80 sarebbe risultata
Contr garantita da che avrebbe pagato e si sarebbe surrogata;
b) dunque, il debitore avrebbe dovuto CP_3
versare 20 in chirografo al creditore principale con moneta concordataria ed 80 in privilegio al garante CP_3
in surroga;
c) i 20 in chirografo avrebbero, però, subito la falcidia del 65%, talché, anziché 20, avrebbe Pt_1
dovuto pagare 7 ad d) il totale da soddisfare nell'ambito del concordato, dunque, avrebbe dovuto essere CP_3
pari ad 87 (80 di privilegio e 7 di chirografo).
L'argomento, ancorché suggestivo, risulta privo di pregio.
Giova rammentare che otteneva da un prestito d'uso di metallo Parte_1 CP_3
prezioso per un controvalore di € 600.000,00 garantito da FI nella misura del 50% (doc. 6 e 7
Contr
e con controgaranzia rilasciata da Mediocredito Centrale-Banca del mezzogiorno S.p.a., quale gestore del fondo di garanzia istituito con L. 662/1996 (doc. 2 opponente). Nello specifico la
Contr controgaranzia di era prestata per il 50% dell'importo finanziato pari ad € 600.000, nel limite
Contr dell'80% ovvero fino alla concorrenza di € 240.000 (doc. 4 .
Contr Come risulta dalla comunicazione di del 19.07.2017 (doc. 8 , il credito originario alla CP_3
data di estinzione ammontava a € 494.719,78 oltre interessi. Con tale comunicazione, CP_3
richiedeva l'escussione della garanzia a FI nella misura del 50% del credito;
richiesta reiterata
Contr successivamente, con mail del 20.09.2019 (doc. 13 .
Il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia, nella riunione del 29.10.2021, deliberava la liquidazione della perdita definitiva per € 197.887,91, pari all'80% dell'insoluto effettivo di €
247.359,89.
Ne consegue che la somma garantita non era, come erroneamente sostenuto dall'opponente, l'80%
dell'intero insoluto di € 494.719,78 oltre interessi, bensì l'80% della metà di tale importo, e cioè €
12 197.887,91.
Contr L'importo escusso da pertanto è perfettamente coerente con i parametri normativi e regolamentari (L. 662/1996 e D.M. 20.6.2005).
In ogni caso, non può certo dolersi del fatto che – in astratto – laddove Parte_1 CP_3
avesse escusso il fondo prima dell'omologa del concordato, l'importo complessivo da pagare sarebbe stato inferiore.
Ed infatti:
- la risoluzione dei finanziamenti è avvenuta dopo il deposito del ricorso per c.p.;
- nessuna disposizione imponeva una escussione anteriore rispetto alla procedura concorsuale;
- è evidente che la falcidia concordataria agisce sulla base del passivo esistente al momento del deposito del ricorso per l'ammissione al c.p. (e a quell'epoca non erano neppure stati risolti i finanziamenti).
Del tutto destituito di fondamento poi è che abbia corrisposto un importo superiore a Parte_1
quello del debito complessivo nei confronti di (l'opponente, nei suoi conteggi, fa ampio CP_3
riferimento alle percentuali, ma non si confronta mai con gli importi effettivamente sborsati).
Ne consegue il rigetto della domanda subordinata di rideterminazione della somma dovuta a €
128.626 (capo 2) e la correlata domanda di restituzione nei confronti di (capo 5) formulate da CP_3
Parte_3
infine di rilevare come le accuse di mala fede, rivolte da ad sono
[...] Parte_1 CP_3
infondate:
-ed infatti, non sussisteva alcun obbligo di escussione della garanzia prima dell'omologa (la
[...]
peraltro, era ovviamente a conoscenza della garanzia pubblica); Pt_1
- del tutto legittimamente ha espresso voto favorevole al c.p. (ed è davvero singolare che la CP_3
debitrice se ne dolga);
CP_1
- la transazione con è stata conclusa dalla cessionaria del credito e non da CP_3
CP_1 14. Per quanto concerne la questione relativa al pagamento asseritamente effettuato da a favore di (in realtà ad , la questione non merita di essere affrontata in questa sede, dal CP_3 CP_13
CP_1 momento che, ove si sia trattato di un indebito, sarà (e non a doverlo far Parte_1
valere nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento (l'opponente infatti non ha neppure dedotto di avere titolo per far valere l'eventuale indebito). E ciò senza neppure considerare che è stato
13 CP_1 Contr documentato (doc. 5 che la proposta di era già al netto di quanto liquidato da . CP_4
15. Alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi di opposizione risultano infondati.
Parimenti, deve essere respinta la domanda subordinata di riduzione delle somme portate dalla cartella opposta, nonché quella formulata nei confronti della terza chiamata non Controparte_3
ravvisandosi alcun errore nella determinazione dell'importo oggetto di escussione, né nella condotta del soggetto finanziatore.
Il rigetto delle domande formulate dall'opponente comporta, infine, l'assorbimento della domanda
Contr proposta da nei confronti della terza chiamata e di dette Controparte_3 CP_4
domande saranno oggetto di esame incidentale solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite
(v. infra).
16. Può ora procedersi alla regolamentazione delle spese di lite.
Parte opponente risulta evidentemente soccombente nei confronti di Controparte_8
Contr
e
[...]
Essa è soccombente anche nei confronti di nei confronti della quale ha articolato, in sede di CP_3
prima memoria istruttoria una domanda in via subordinata. Peraltro, la chiamata in causa di
Contr Contr da parte di è risultata necessitata dalla domanda svolta nei confronti di da parte CP_3
della chiamata in causa che non risulta affatto arbitraria (In caso di rigetto della Parte_1
domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente
che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre
restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente
arbitraria; ex multis, Cass. 6144/2024).
Le spese, tenuto conto dello scaglione per valore di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), sono liquidate come segue:
Contr
- € 9.142,00 per e (medi per le fasi di studio e introduttiva;
minimi per la fase di CP_3
trattazione e decisionale, considerata la assenza di istruttoria e la conseguente natura sostanzialmente ripetitiva delle difese svolte in fase decisoria);
- € 7.052,00 per (tenuto conto della limitata attività difensiva Controparte_16
svolta, tanto come numero di atti depositati, quanto per il limitato orizzonte delle difese dispiegate); le
14 spese devono essere distratte in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Contr Risulta invece manifestamente infondata la chiamata in causa di da parte di ed infatti CP_4
risulta documentalmente provato che: il credito azionato mediante la cartella opposta è riferibile
Contr esclusivamente al rapporto tra e e non a che non ha mai acquisito la CP_3 CP_4
titolarità della quota di credito opposto né ha partecipato all'escussione della garanzia;
OV ha operato esclusivamente in qualità di mandataria della società cessionaria del credito Controparte_13
originario.
Contr Ne consegue che è tenuta al pagamento delle spese nei confronti di CP_4
Le spese sono liquidate in base ai minimi, considerato la limitata complessità dell'attività difensiva svolta da CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente a rifondere le spese di lite in favore di e di liquidate in misura Controparte_9 Controparte_3
pari a € 9.142,00 per compensi per ciascuna parte, oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali come per legge;
- condanna parte opponente a rifondere le spese di lite in favore di
[...]
liquidate in misura pari a € 7.052,00 parte, oltre IVA, CAP e rimborso delle Controparte_8
spese generali come per legge, con distrazione al difensore antistatario;
- condanna a rifondere le spese Controparte_9
di lite in favore di liquidate in misura pari a € 7.052,00 parte, oltre IVA, CAP e CP_4
rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Andrea Turturro
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Dott. Andrea Turturro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2247/2023 R.G. avente ad oggetto “opposizione a precetto”
PROMOSSO DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Alboni e dall'avv. Elena Balsimelli
– OPPONENTE–
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Marroni
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Francesco
Clausi
– OPPOSTI–
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti e dall'avv. Marcello Arbasino
già denominata (C.F. ) in persona del legale CP_4 CP_5 P.IVA_5
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Formica
ZI AT
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra istanza disattesa, in via principale 1. nel rito,
dichiarare che la cartella di pagamento impugnata non costituisce titolo esecutivo;
2. nel merito, dichiarare
l'inesistenza del credito di € 199.719,59 azionato dai convenuti in danno della società attrice per i motivi esposti
in narrativa o, in subordine ed in denegata ipotesi, accertare e dichiarare che la somma esigibile è pari ad €
128.626 o a quella somma che risulterà di giustizia;
3. per l'effetto, annullare tale cartella ed il ruolo esattoriale e
2 dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia della cartella di pagamento notificata in data 27.6.23 nonché
degli ulteriori atti dipendenti che fossero posti in essere in danno di nelle more del presente Parte_1
giudizio;
4. conseguentemente, accertare e dichiarare che il creditore e l'esattore convenuti non hanno diritto di
procedere ad esecuzione forzata per l'importo di € 199.719,59 indicato nella cartella di pagamento n. 007 2023
00051000 83 000; 5. in ipotesi subordinata, nella denegata ipotesi ove fosse confermata la debenza della somma
di cui alla cartella impugnata, accertare e dichiarare che e/o i cessionari del suo credito chiamati in CP_3
CP_ causa ed ) sono tenuti a restituire alla attrice la somma di € 69.259, salvo quel più o quel meno CP_4
che risulterà di giustizia e, per l'effetto, condannarli a pagare tale somma all'attrice. Con vittoria di spese e
competenze del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per : “Nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e/o la sua Controparte_7
infondatezza, in fatto ed in diritto, per le ragioni espresse dalla comparente e, per l'effetto, rigettare l'opposizione;
Nel merito in via subordinata: nella non creduta ipotesi in cui l'opposizione fosse ritenuta meritevole di
accoglimento, previa declaratoria di correttezza dell'operato di accertare e Controparte_8
dichiarare la responsabilità di e/o dei terzi chiamati nella Controparte_9
misura che sarà ritenuta di Legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dello scrivente difensore”.
Per “nel merito: - Respingere ogni e qualsiasi eccezione e Controparte_10
domanda proposta dagli opponenti, in quanto destituita di ogni fondamento per quanto esposto in narrativa;
-
confermare le cartelle di pagamento opposte, ovvero condannare in ogni caso parte opponente al pagamento delle
somme dalla stessa portate;
- In caso di accoglimento della domanda avanzata dalla ed in Parte_1
accoglimento della domanda riconvenzionale condannare la con sede legale in 20154 Milano, Controparte_3
Piazza Gae Aulenti n. 3, P.IVA: 00348170101 pec: e/o la in Email_1 CP_4
con sede legale in 37135 - Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, P.IVA: , pec: CP_11 P.IVA_6
alla ripetizione delle somme del finanziamento che dovessero essere Email_2
eventualmente riconosciute indebite all'esito del contenzioso;
- In ogni caso, vinte le spese e competenze del
giudizio, oltre gli accessori di legge”.
Per “Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche Controparte_3
incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - dichiarare inammissibili perché tardive e per difetto di
contraddittorio e comunque perché infondate le domande nuove formulate dalla contro nella Pt_1 CP_3 3 prima memoria autorizzata;
- respingere in quanto superflua (per infondatezza delle contestazioni a monte) e in
Contr ogni caso inammissibile e infondata la domanda riconvenzionale proposta da così come ogni eventuale
altra formulata contro con vittoria di spese e compenso di causa. In via istruttoria: rigettare la CP_3
richiesta di CTU e di ordine di esibizione in quanto superflua ed esplorativa”.
Per “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per le motivazioni espresse nella CP_4
superiore narrativa, in integrale rigetto delle avverse domande e disattesa ogni avversa ulteriore istanza;
In via
preliminare: accertata e dichiarata in relazione al thema decidendum la carenza di legittimazione passiva di
in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti meglio individuata, avendo la CP_4
stessa esclusivamente agito non in proprio ma quale esclusiva mandataria di in ogni caso solo Controparte_13
successivamente all'escussione della garanzia pubblica da parte di e della relativa CP_14 Controparte_3
liquidazione della perdita, ed in relazione al solo credito residuo ceduto dopo tale liquidazione, per l'effetto
DISPORNE L'ESTROMISSIONE dal presente giudizio nelle forme di legge, con adozione di ogni più
opportuno provvedimento;
In via principale di merito: Accertata e dichiarata in relazione al thema decidendum
la carenza di legittimazione passiva di ovvero comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto delle CP_4
avverse doglianze e pretese, e in ogni caso il loro assoluto difetto di prova, per l'effetto RIGETTARE
INTEGRALMENTE L'AVVERSA OPPOSIZIONE e comunque LA DOMANDA RICONVENZIONALE di
manleva e garanzia svolta nei suoi confonti da , e con esse ogni ulteriore e conseguente domanda CP_14
svolta dalle parti nei confronti della medesima in ogni caso con ulteriore adozione di ogni relativo CP_4
provvedimento del caso;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge (oltre I.V.A. e
C.p.A. 4%)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione Parte_1
ex art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione inaudita altera parte, avverso la cartella di
pagamento n. 007 2023 00051000 83 000, notificata da il 27.6.2023, di Controparte_1
importo complessivo di € 201.102,09; l'opposizione riguarda la somma di € 199.719,59, riferita ad
“entrate coattive” vantate da Controparte_9
La cartella trae origine da un rapporto di garanzia attivato da in favore di Controparte_2
a seguito di un prestito d'uso di metallo prezioso concesso nel 2016 alla società Controparte_3
4 odierna opponente, per un controvalore di € 600.000,00. Tale garanzia era stata rilasciata nell'ambito del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/1996.
A fondamento dell'opposizione, la società ha allegato aver presentato, in data 31.3.2017, ricorso per concordato preventivo, omologata da questo Tribunale con decreto dell'11.7.2018.
Il piano concordatario prevedeva il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 35% del credito originario. Nel corso dell'esecuzione del piano, ha escusso la garanzia Controparte_3
pubblica, ottenendo da in data 26.11.2021, il pagamento della somma di € Controparte_2
197.887,91. In data 26.10.2022, comunicava alla società opponente l'intervenuta surroga. CP_2
Successivamente, in data 5.7.2022, proponeva ai creditori, tra cui il Controparte_15 CP_3
pagamento a saldo e stralcio del 52% dei crediti falcidiati. La proposta veniva accettata da CP_4
subentrata a con comunicazione dell'8.1.2022, e regolarmente eseguita. Nonostante
[...] CP_3
ciò, attivava la procedura di riscossione coattiva tramite Controparte_2 Controparte_8
, senza munirsi di titolo esecutivo.
[...]
La società opponente ha pertanto dedotto, quali motivi di opposizione:
- inesistenza del titolo esecutivo, trattandosi di credito di natura privatistica, per il quale è richiesta la previa acquisizione di un titolo;
- infondatezza della surroga azionata da , per l'illegittimità dell'escussione della Controparte_2
garanzia pubblica da parte di in quanto: la pendenza della procedura di concordato CP_3
preventivo escludeva la ricorrenza del presupposto dell'“insolvenza” richiesto per l'attivazione della garanzia;
il credito sarebbe stato esigibile solo nella misura prevista dal concordato omologato;
l'escussione della garanzia sarebbe avvenuta tardivamente, a distanza di oltre quattro anni dalla revoca dei fidi e dall'omologa del concordato.
Ha infine concluso chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità della cartella esattoriale impugnata e l'inesistenza del credito azionato e formulando istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della cartella, al fine di evitare atti pregiudizievoli da parte dell'agente della riscossione.
2. Si è costituita in giudizio , la quale ha contestato integralmente Controparte_8
le deduzioni formulate dalla società opponente, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha evidenziato di essere mero esecutore del servizio di riscossione dei tributi e degli altri crediti iscritti a ruolo, senza alcun potere né competenza in ordine alla formazione del ruolo stesso o alla valutazione del merito della pretesa creditoria. Ha pertanto sostenuto che ogni questione
5 attinente alla fondatezza del credito azionato debba essere rivolta esclusivamente all'ente impositore titolare sostanziale della pretesa. In via Controparte_9
subordinata, ha chiesto, nell'eventualità di accoglimento dell'opposizione, di essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole, comprese le spese di lite, da parte dell'ente creditore.
3. Si è costituita in giudizio (nel proseguo Controparte_9
Contr
“ ), contestando integralmente le domande e le eccezioni formulate da parte opponente.
Ha preliminarmente evidenziato di aver agito in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le PMI
ex L. 662/1996 e di aver corrisposto alla banca finanziatrice le somme garantite, Controparte_3
surrogandosi nei diritti di quest'ultima. Ha poi richiesto il pagamento alla società opponente,
attivando la procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.
Ha dedotto la piena legittimità del proprio operato, affermando di essersi attenuta alle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano l'attivazione della garanzia e il recupero delle somme erogate. Ha contestato l'eccezione di pagamento non dovuto, affermando che la surrogazione è
avvenuta in conformità alla normativa e che eventuali accordi intervenuti tra e la società CP_3
opponente non sono opponibili al Fondo. Ha chiesto la chiamata in causa di e Controparte_3
ritenendo la causa comune anche nei loro confronti, e ha formulato , in via gradata, CP_4
nei loro confronti domanda riconvenzionale per la ripetizione delle somme eventualmente ritenute indebite, in considerazione delle doglianze espresse con riferimento al contratto di prestito d'uso di metallo prezioso concesso dalla banca ed alla transazione avvenuta nell'ambito del concordato.
4. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 24.11.2023, il giudice, vista la richiesta di chiamata in causa del terzo, ha differito l'udienza per la comparizione delle parti.
5. Si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha CP_4
chiarito di aver agito esclusivamente in qualità di mandataria della società cessionaria Controparte_13
del credito originariamente vantato da nei confronti di a seguito di Controparte_3 Parte_1
una cartolarizzazione avvenuta nel maggio 2022, successivamente all'escussione della garanzia
Contr pubblica da parte di e alla liquidazione della relativa perdita da parte di Ha CP_3
evidenziato che l'accordo transattivo concluso con è stato stipulato per conto Controparte_15
Contr di e riguardava il credito residuo, distinto da quello oggetto di surroga da parte di Ha CP_13
pertanto sostenuto di non essere parte sostanziale del rapporto controverso, né titolare del credito in questione.
6 ha inoltre contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla società opponente, ritenendola CP_4
incompleta e strumentale, e ha concluso chiedendo l'estromissione dal giudizio.
6. Si è costituita in giudizio contestando integralmente le domande riconvenzionali Controparte_3
formulate nei propri confronti. Ha evidenziato che il credito vantato nei confronti di Parte_1
Contr oggetto della garanzia prestata da non è stato mai contestato dall'opponente, né in sede di
Contr opposizione né nel merito. Ha quindi sostenuto che la surroga operata da è avvenuta su un
Contr credito legittimo, correttamente escusso, e che il pagamento ricevuto da è stato conforme alla normativa e ai limiti della garanzia prestata.
Ha inoltre chiarito che l'accordo transattivo citato dalla società opponente, concluso con
[...]
è intervenuto successivamente alla cessione del credito da parte di a Controparte_15 CP_3
avvenuta in data 3.5.2022. che ha sottoscritto l'accordo per conto di Controparte_13 CP_4
, non ha agito in nome e per conto di che pertanto non può essere ritenuta CP_13 CP_3
responsabile per tale operazione.
ha contestato anche l'eccezione di tardiva escussione della garanzia, evidenziando di aver CP_3
tempestivamente revocato i rapporti con la debitrice, aggiornato il proprio credito e attivato le
Contr garanzie principali prima di rivolgersi a
Contr Infine, ha chiesto il rigetto della domanda di manleva formulata da ritenendola infondata,
inammissibile e superflua, non essendo in contestazione la legittimità del credito garantito né
l'escussione della garanzia.
7. In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte opponente ha dedotto che, anche nella denegata
Contr ipotesi in cui fosse legittima l'escussione della garanzia da parte di e la successiva surrogazione in privilegio, vi sarebbe comunque un errore di calcolo che avrebbe portato la società dover Pt_1
pagare una somma superiore a quella che avrebbe corrisposto se l'escussione fosse avvenuta tempestivamente, e addirittura superiore all'ammontare complessivo del debito originario. Ha
riformulato parzialmente le proprie conclusioni chiedendo al capo sub 2: “in subordine ed in denegata
ipotesi, accertare e dichiarare che la somma esigibile è pari ad € 128.626 o a quella somma che risulterà di
giustizia”; e al capo sub 5 : “in ipotesi subordinata, nella denegata ipotesi ove fosse confermata la debenza della
somma di cui alla cartella impugnata, accertare e dichiarare che e/o i cessionari del suo credito CP_3
CP_ chiamati in causa ed ) sono tenuti a restituire alla attrice la somma di € 69.259, salvo quel più o CP_4
quel meno che risulterà di giustizia e, per l'effetto, condannarli a pagare tale somma all'attrice”,
7 Nella memoria ex art. 171 ter c.p.c., n. 2, ha integrato le conclusioni rassegnate in CP_3
costituzione con la richiesta di “dichiarare inammissibili perché tardive e per difetto di contraddittorio e
comunque perché infondate le domande nuove formulate dalla contro nella prima memoria Pt_1 CP_3
autorizzata”.
8. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.12.2023, il giudice ha revocato la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, già disposta con provvedimento inaudita
altera parte.
La causa è stata rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
All'udienza del 20.11.2025, udita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-
sexies, ultimo comma, c.p.c.
●●●●●●●
9. Sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario (Cass. SS.UU. 20022/2025).
Contr Giova premettere che la controgaranzia prestata da rispetto ai finanziamenti concessi alla società
opponente da rientra fra gli interventi di sostegno pubblico alle attività produttive Controparte_3
individuati dal D.lgs. 123/1998. La Suprema Corte ha chiarito che la funzione di questo istituto è
quella di trasferire il rischio economico dell'operazione (cioè, l'inadempimento del beneficiario del finanziamento) dal soggetto finanziatore al soggetto garante e che la dimensione del rischio espressa dalla prestazione di garanzia è del tutto assimilabile a quella derivante da una erogazione diretta di denaro (Cass. n. 2664/2019).
Contr La garanzia pubblica prestata da non si configura come obbligazione accessoria rispetto a quella del debitore principale, bensì come obbligazione autonoma, finalizzata a tenere indenne il creditore
Contr garantito dall'inadempimento del debitore. Il diritto che esercita nei confronti del debitore principale, una volta effettuato il pagamento, è un diritto proprio, riconosciuto dalla legge e
finalizzato alla reintegrazione delle risorse pubbliche impiegate dal Fondo, in attuazione della finalità
di sostegno alle attività produttive.
10. Tanto premesso, con il primo motivo d'opposizione, deduce la carenza di titolo Parte_1
esecutivo sul presupposto che il credito azionato da abbia natura Controparte_9
privatistica e, pertanto, esso non consenta il ricorso alla procedura esattoriale, ma imponga la
8 acquisizione di titolo esecutivo giudiziale.
Tale doglianza è infondata, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che riconosce l'applicabilità della procedura di riscossione coattiva per il recupero del credito restitutorio,
avente natura pubblicistica privilegiata, volto a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo (tra le altre, Cass. 1005/2023; Cass. 6978/2025).
11. Parte opponente eccepisce inoltre che la omologazione del concordato escluderebbe la ricorrenza dell'insolvenza della debitrice principale quale presupposto per l'attivazione della garanzia pubblica,
rilevando che il credito originariamente vantato da nei confronti della società Controparte_3 Pt_1
sarebbe stato “reso parzialmente inesigibile” a seguito dell'omologazione del concordato in data
13.7.2018 (atto di citazione, pag. 8).
Prendendo le mosse dall'ultima porzione dell'argomento difensivo, deve anzitutto essere rammentato che, per espressa disposizione di legge (art. 184 L.F.), il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, ma essi “conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli
Contr obbligati in via di regresso”. E il fatto che quella del sia una garanzia peculiare non comporta –
diversamente da quanto ritenuto dalla opponente – alcuna deroga alla citata previsione normativa
Né risulta conferente il richiamo di Cass. SSUU 4969/2022 (in tema di fallimento omisso medio), dal momento che, come già detto, la parziale inesigibilità del credito (affermazione senz'altro condivisibile) non incide sui diritti nei confronti di terzi garanti.
Più in generale, la opponente sostiene che il presupposto per l'attivazione della garanzia fosse l'insolvenza della debitrice, insolvenza che non sussisteva nel caso in esame (ed in effetti il presupposto normativo del concordato preventivo è lo stato di crisi: art. 160 LF).
Invero è lo stesso presupposto dal quale parte l'opponente che non può essere condiviso;
ed infatti,
affinché sia attivata la garanzia pubblica, non è necessario lo stato di insolvenza della debitrice (e quindi il suo fallimento), essendo più che sufficiente l'ammissione al c.p. (v., ad esempio, Cass. civ.,
sez. III, ord. 13/05/2020, n. 8882) o anche solo l'inadempimento (Cass. 6508/2020); né parte opponente
indica in quale punto del contratto venga richiesta l'insolvenza quale presupposto dell'escussione (si legge in atto di citazione “Si legge, nel contratto che la costituisce, che, rispetto al finanziamento concesso da
a pari ad € 600.000 (come controvalore del metallo concesso in uso), il fondo di garanzia CP_3 Pt_1
interviene a garantire un importo massimo di 240.000, ma sempre a condizione che vi sia una insolvenza e nei
limiti dell'80% di essa”, senza nessuna più specifica indicazione).
9 Ed infatti l'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998 disciplina la revoca del beneficio pubblico, la misura delle restituzioni in conseguenza della revoca e le ipotesi in cui opera il privilegio. In particolare, la revoca è
prevista: a) in caso di "assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per
fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili" (comma 1);
b) nel caso in cui "i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi
alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento" (comma
3);
c) nel caso di "azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria" (comma 4).
Alla luce di tali disposizioni, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato (Cass. n.
23805/2025 che richiama Cass. 27360/ 2024, 27303/2022, 28892/2020, 27159/2020, 23137/2020,
21841/2017, 9926/2018, 2663/2019, 11122/2020, 23137/2020 e 22739/2021), ha affermato che: - gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo di tratto pubblicistico;
- la deviazione dello scopo, così come anche l'inadempimento degli obblighi previsti dal
rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento e comporta la caducazione del beneficio e la concreta applicazione del privilegio a sostegno del credito per la restituzione di quanto erogato.
Nel caso di specie è documentalmente dimostrato che, in data 9.5.2017, Controparte_3
successivamente all'apertura della procedura di concordato preventivo (31.3.2017), comunicava la revoca degli affidamenti non solo alla società ma anche al Commissario Pt_1 Parte_2
Contr Contr Giudiziale (doc. 3 parte opponente e doc. 17 e a FI (doc. 16 . Con successiva PEC
del 22.1.2018, trasmetteva al Commissario l'aggiornamento del proprio credito (doc. 3 CP_3
. CP_3
12. Parte opponente sostiene inoltre che “in particolare, i crediti non privilegiati (categoria 2) sono stati
falcidiati e divenuti esigibili solo per il 35% del nominale” sicché “il credito originariamente pari ad € 600.000 è
(divenuto) esigibile solo nella misura di € 210.000 (ossia per il 35%)” (pag. 8 atto di citazione).
Tali considerazioni non possono essere condivise, per la banale osservazione che il credito vantato da
Contr non è chirografario, ma privilegiato per espressa disposizione di legge.
10 Non è decisivo in questa sede prendere posizione sul dibattito, che tuttora agita la giurisprudenza, in merito al carattere, autonomo o meno, del credito che sorge a seguito della escussione della garanzia pubblica prestata in favore dell'istituto finanziatore (nel senso della autonomia, v. Cass. n. 1005/2023;
Cass. n. 15485/2024).
Ed infatti, laddove si ritenga (come appare effettivamente preferibile) che trattasi di credito autonomo,
sorto al momento della escussione, esso – siccome successivo al concordato – non potrebbe subire alcuna falcidia, ma dovrebbe essere soddisfatto integralmente quale credito della continuità.
Contr Laddove si optasse per la ricostruzione alternativa (secondo cui si surroga nel diritto già vantato dalla , da quanto è possibile evincere dal decreto di omologa (la ricorrente non ha versato in atti CP_9
proposta e piano), l'impianto del concordato prevedeva il pagamento integrale dei prededucibili e dei privilegiati (categoria 1) e il pagamento del 35% dei chirografari (categoria 2). Dunque, anche laddove
Contr il credito di vada considerato concorsuale, esso dovrebbe comunque essere soddisfatto in misura integrale.
Deve altresì rammentarsi il dictum di Cass. n. 8882/2020, secondo cui la revoca del sostegno pubblico accordato, anche sotto forma di concessione di garanzia, per lo sviluppo delle attività produttive,
deliberata ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 123 del 1998, è opponibile alla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato.
Sul punto, giova rapidamente osservare che già prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 136/2024, a fronte del rischio di maggior esborso nei confronti del garante pubblico, riferito al medesimo credito originariamente attribuito all'ente creditizio, la prassi consolidata -sulla scia degli interventi della giurisprudenza di legittimità- prevedeva, all'avvio della procedura di concordato, l'accantonamento in fondo rischi di quanto necessario a sostenere detto eventuale maggiore esborso. Con il III correttivo al CCII, il legislatore ha poi introdotto la lettera p-bis al comma 1 dell'art. 87 CCII secondo cui il piano deve contenere “l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di
finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti
nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito”.
13. Nel proprio atto introduttivo (pagg. 9 e ss), parte opponente ha inoltre sostenuto che l'escussione
Contr della garanzia sarebbe tardiva in quanto fatta valere a distanza di quattro anni dalla revoca dei fidi e dall'omologa del concordato, salvo poi precisare in prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. che
11
“questa difesa non ha affatto contestato la tardività dell'escussione: ha contestato il fatto che nel momento in cui
l'escussione è stata fatta mancavano i presupposti dell'attivazione della garanzia e, comunque, in quel momento,
il credito garantito era di entità già ridotta” (pag. 5 memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c.). Nella medesima memoria ha dedotto che, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse legittima l'escussione della
Contr garanzia da parte di e la successiva surrogazione in privilegio, vi sarebbe comunque un errore di calcolo che condurrebbe la società a pagare una somma superiore a quella che avrebbe Pt_1
corrisposto se l'escussione fosse avvenuta tempestivamente, e addirittura superiore all'ammontare complessivo del debito originario. Si legge a pag. 6 che “il debitore, ove l'escussione fosse stata tempestiva,
si sarebbe trovato nella seguente situazione: a) fatto 100 il debito complessivo, la somma di 80 sarebbe risultata
Contr garantita da che avrebbe pagato e si sarebbe surrogata;
b) dunque, il debitore avrebbe dovuto CP_3
versare 20 in chirografo al creditore principale con moneta concordataria ed 80 in privilegio al garante CP_3
in surroga;
c) i 20 in chirografo avrebbero, però, subito la falcidia del 65%, talché, anziché 20, avrebbe Pt_1
dovuto pagare 7 ad d) il totale da soddisfare nell'ambito del concordato, dunque, avrebbe dovuto essere CP_3
pari ad 87 (80 di privilegio e 7 di chirografo).
L'argomento, ancorché suggestivo, risulta privo di pregio.
Giova rammentare che otteneva da un prestito d'uso di metallo Parte_1 CP_3
prezioso per un controvalore di € 600.000,00 garantito da FI nella misura del 50% (doc. 6 e 7
Contr
e con controgaranzia rilasciata da Mediocredito Centrale-Banca del mezzogiorno S.p.a., quale gestore del fondo di garanzia istituito con L. 662/1996 (doc. 2 opponente). Nello specifico la
Contr controgaranzia di era prestata per il 50% dell'importo finanziato pari ad € 600.000, nel limite
Contr dell'80% ovvero fino alla concorrenza di € 240.000 (doc. 4 .
Contr Come risulta dalla comunicazione di del 19.07.2017 (doc. 8 , il credito originario alla CP_3
data di estinzione ammontava a € 494.719,78 oltre interessi. Con tale comunicazione, CP_3
richiedeva l'escussione della garanzia a FI nella misura del 50% del credito;
richiesta reiterata
Contr successivamente, con mail del 20.09.2019 (doc. 13 .
Il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia, nella riunione del 29.10.2021, deliberava la liquidazione della perdita definitiva per € 197.887,91, pari all'80% dell'insoluto effettivo di €
247.359,89.
Ne consegue che la somma garantita non era, come erroneamente sostenuto dall'opponente, l'80%
dell'intero insoluto di € 494.719,78 oltre interessi, bensì l'80% della metà di tale importo, e cioè €
12 197.887,91.
Contr L'importo escusso da pertanto è perfettamente coerente con i parametri normativi e regolamentari (L. 662/1996 e D.M. 20.6.2005).
In ogni caso, non può certo dolersi del fatto che – in astratto – laddove Parte_1 CP_3
avesse escusso il fondo prima dell'omologa del concordato, l'importo complessivo da pagare sarebbe stato inferiore.
Ed infatti:
- la risoluzione dei finanziamenti è avvenuta dopo il deposito del ricorso per c.p.;
- nessuna disposizione imponeva una escussione anteriore rispetto alla procedura concorsuale;
- è evidente che la falcidia concordataria agisce sulla base del passivo esistente al momento del deposito del ricorso per l'ammissione al c.p. (e a quell'epoca non erano neppure stati risolti i finanziamenti).
Del tutto destituito di fondamento poi è che abbia corrisposto un importo superiore a Parte_1
quello del debito complessivo nei confronti di (l'opponente, nei suoi conteggi, fa ampio CP_3
riferimento alle percentuali, ma non si confronta mai con gli importi effettivamente sborsati).
Ne consegue il rigetto della domanda subordinata di rideterminazione della somma dovuta a €
128.626 (capo 2) e la correlata domanda di restituzione nei confronti di (capo 5) formulate da CP_3
Parte_3
infine di rilevare come le accuse di mala fede, rivolte da ad sono
[...] Parte_1 CP_3
infondate:
-ed infatti, non sussisteva alcun obbligo di escussione della garanzia prima dell'omologa (la
[...]
peraltro, era ovviamente a conoscenza della garanzia pubblica); Pt_1
- del tutto legittimamente ha espresso voto favorevole al c.p. (ed è davvero singolare che la CP_3
debitrice se ne dolga);
CP_1
- la transazione con è stata conclusa dalla cessionaria del credito e non da CP_3
CP_1 14. Per quanto concerne la questione relativa al pagamento asseritamente effettuato da a favore di (in realtà ad , la questione non merita di essere affrontata in questa sede, dal CP_3 CP_13
CP_1 momento che, ove si sia trattato di un indebito, sarà (e non a doverlo far Parte_1
valere nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento (l'opponente infatti non ha neppure dedotto di avere titolo per far valere l'eventuale indebito). E ciò senza neppure considerare che è stato
13 CP_1 Contr documentato (doc. 5 che la proposta di era già al netto di quanto liquidato da . CP_4
15. Alla luce delle considerazioni che precedono, i motivi di opposizione risultano infondati.
Parimenti, deve essere respinta la domanda subordinata di riduzione delle somme portate dalla cartella opposta, nonché quella formulata nei confronti della terza chiamata non Controparte_3
ravvisandosi alcun errore nella determinazione dell'importo oggetto di escussione, né nella condotta del soggetto finanziatore.
Il rigetto delle domande formulate dall'opponente comporta, infine, l'assorbimento della domanda
Contr proposta da nei confronti della terza chiamata e di dette Controparte_3 CP_4
domande saranno oggetto di esame incidentale solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite
(v. infra).
16. Può ora procedersi alla regolamentazione delle spese di lite.
Parte opponente risulta evidentemente soccombente nei confronti di Controparte_8
Contr
e
[...]
Essa è soccombente anche nei confronti di nei confronti della quale ha articolato, in sede di CP_3
prima memoria istruttoria una domanda in via subordinata. Peraltro, la chiamata in causa di
Contr Contr da parte di è risultata necessitata dalla domanda svolta nei confronti di da parte CP_3
della chiamata in causa che non risulta affatto arbitraria (In caso di rigetto della Parte_1
domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente
che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre
restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente
arbitraria; ex multis, Cass. 6144/2024).
Le spese, tenuto conto dello scaglione per valore di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), sono liquidate come segue:
Contr
- € 9.142,00 per e (medi per le fasi di studio e introduttiva;
minimi per la fase di CP_3
trattazione e decisionale, considerata la assenza di istruttoria e la conseguente natura sostanzialmente ripetitiva delle difese svolte in fase decisoria);
- € 7.052,00 per (tenuto conto della limitata attività difensiva Controparte_16
svolta, tanto come numero di atti depositati, quanto per il limitato orizzonte delle difese dispiegate); le
14 spese devono essere distratte in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Contr Risulta invece manifestamente infondata la chiamata in causa di da parte di ed infatti CP_4
risulta documentalmente provato che: il credito azionato mediante la cartella opposta è riferibile
Contr esclusivamente al rapporto tra e e non a che non ha mai acquisito la CP_3 CP_4
titolarità della quota di credito opposto né ha partecipato all'escussione della garanzia;
OV ha operato esclusivamente in qualità di mandataria della società cessionaria del credito Controparte_13
originario.
Contr Ne consegue che è tenuta al pagamento delle spese nei confronti di CP_4
Le spese sono liquidate in base ai minimi, considerato la limitata complessità dell'attività difensiva svolta da CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente a rifondere le spese di lite in favore di e di liquidate in misura Controparte_9 Controparte_3
pari a € 9.142,00 per compensi per ciascuna parte, oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali come per legge;
- condanna parte opponente a rifondere le spese di lite in favore di
[...]
liquidate in misura pari a € 7.052,00 parte, oltre IVA, CAP e rimborso delle Controparte_8
spese generali come per legge, con distrazione al difensore antistatario;
- condanna a rifondere le spese Controparte_9
di lite in favore di liquidate in misura pari a € 7.052,00 parte, oltre IVA, CAP e CP_4
rimborso delle spese generali come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 20 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Andrea Turturro
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