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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 11/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANUELA STRANGI
appellante e
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), contumace CP_3 C.F._3
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi che precedono:
· ritenere e dichiarare l'erronea e comunque insufficiente motivazione sull'applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art 2054, 2° comma c.c., mancata applicazione dell'art. 2043 c.c. e conseguente valutazione sul danno da fermo tecnico;
· ritenere ed accertare la falsa applicazione al caso concreto degli artt. 141 comma 3 e
145 comma 1 del Codice della Strada.; · conseguentemente dichiarare la erronea interpretazione dei fatti e della dinamica del sinistro, con conseguente erronea valutazione dell'ammontare del danno, mancato calcolo del danno da fermo tecnico;
· condannare gli appellati, in occasione del sinistro avvenuto il 04/01/2019 sulla Strada
Provinciale SP 40, in corrispondenza con l'intersezione con la S.P. 37 in c.da Spina di
Rizziconi (RC), in quanto causato dalla piena ed esclusiva responsabilità, dell' (ex , in persona del suo l.r.p.t., ed il Controparte_4 Controparte_5 sig. quale proprietario dell'autovettura che ha causato il sinistro, in solido CP_3 tra loro, al pagamento, in favore di , della somma di €. Parte_1
5.200,00 (somma ottenuta decurtando dal danno quantificato in €. 10.500,00, la somma trasmessa dalla società e trattenuta dal sig. Controparte_6 Parte_1
a titolo di acconto, pari ad €.2.445,00 e, di 2.445,00 riconosciuti dal giudice di prime cure), oltre la somma che sarà liquidata in via equitativa per il c.d. fermo tecnico, tenuto conto che il mezzo non è stato riparato, ciò per l'integrale ristoro dei danni subiti dallo stesso, oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo;
· Conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio alla integrazione dell'importo percepito, con gli interessi legali dalla data della ricezione, al saldo effettivo
· riformare per l'effetto la sentenza appellata, annullandola, disponendo la totale integrazione delle somme al sig. che ammontano a euro 5.200,00; Pt_1
· riformare la sentenza appellata, aumentando il quantum debeatur, secondo criteri di equità per il danno da fermo tecnico data la mancata esecuzione nella sentenza di primo grado;
· con vittoria di spese ed onorari in entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 24.04.2015, CP_2
conveniva in giudizio e la affinché
[...] CP_3 Controparte_7
fossero condannati in solido e chiedeva il ristoro di tutti i danni subiti, a seguito del sinistro di cui è stato vittima, verificatosi il 10.01.2016 alle ore 5.40 circa, contrada spina di Rizziconi, all'incrocio tra la SP 37 e la SP 40.
pag. 2/7 Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda. CP_4
Si costituiva in giudizio contestando la domanda di parte attrice e CP_3
chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno subito, formulando contestualmente istanza di differimento per chiamata in causa del terzo, Parte_1
[...]
CP_ si costituiva, opponendosi alla domanda dello e Parte_1
spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti dal suo furgone.
All'esito dell'istruttoria, svolta mediante audizione dei testimoni ed espletamento di ctu, con sentenza n. 551/2019 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 4.6.2019, il Tribunale di Palmi accertava il concorso di colpa dei due conducenti coinvolti nel sinistro ed accoglieva parzialmente le domande delle parti, liquidando in favore del la Pt_1 somma di € 2495,00 oltre interessi dalla data del sinistro.
Con atto di citazione notificato il 7.1.2020, impugnava la Parte_1
decisione predetta, ritenendo errata la valutazione della prova effettuata dal giudice di primo grado rispetto al concorso di colpa, nonché il rigetto del risarcimento del danno per fermo tecnico, errata l'applicazione del disposto degli artt. 141 comma 3 e 145 comma 1 del Codice della Strada, e deduceva la nullità della sentenza pronunciata da giudice diverso dall'effettivo assegnatario del fascicolo, nonché l'errore materiale compiuto nella liquidazione del danno.
Gli appellati restavano contumaci.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali, non depositate da parte appellante.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. In merito al primo motivo di impugnazione, la Corte osserva che il giudice di primo grado ha applicato il disposto dell'art. 2054 c.c., ritenendo che le prove raccolte in istruttoria non fossero sufficienti per superare la presunzione di concorso di colpa.
La conclusione appare corretta, poiché non vi sono elementi per ritenere che il conducente dell'autovettura del , si sia fermato allo stop e che Pt_1 Controparte_2
abbia fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. Difatti, dal rapporto delle forze dell'ordine intervenute sul posto non risulta che l'auto del avesse la prima CP_2
pag. 3/7 marcia inserita, contrariamente a quanto evidenziato in appello, né che i fari dell'auto CP_ dello fossero spenti. Lo scontro è intervenuto al centro dell'incrocio e l'urto ha CP_ interessato la parte anteriore dell'auto dello e non era presente alcun teste attendibile che abbia potuto fornire prova dell'esatta dinamica dello scontro.
Si deve concordare con la valutazione di inattendibilità del teste Testimone_1
che ha affermato di essere stato presente al momento della partenza
[...] dell'ambulanza dal luogo dello scontro e di essere andato via prima dell'arrivo degli agenti di Polizia: la dinamica del suo (non) intervento in occasione del sinistro è alquanto sospetta, poiché il testimone è andato via senza che i presenti l'abbiano notato, non ha dato le sue generalità agli agenti di PS, negando la loro presenza durante la sua permanenza sui luoghi, sebbene gli agenti fossero già presenti al momento della ripartenza dell'ambulanza, non si è avvicinato all'auto ma solo al furgone, ha chiamato i soccorsi senza sapere quante persone fossero realmente ferite e coinvolte nel sinistro.
Inoltre, il suo racconto è oggettivamente inattendibile, poiché contraddittorio rispetto alle condizioni della strada ed al rapporto redatto dagli agenti di PS intervenuti, che fa fede fino a querela di falso per quanto direttamente percepito dall'ufficiale di PG.
Esclusa l'attendibilità di questa testimonianza, non vi sono altri elementi per ritenere superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., non avendo l'attuale appellante dimostrato che il conducente del suo furgone abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Né gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria possono essere utilizzati per graduare diversamente il concorso di colpa, visto che il furgone aveva il segnale di stop e l'impatto è stato tra la parte anteriore destra del furgone e la parte anteriore CP_ dell'autovettura dello
2.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La sentenza di prime cura ha correttamente interpretato gli artt. 141 comma 3 e 145 comma 1 del Codice della Strada, ritenendo che entrambi i conducenti abbiano disatteso le regole di prudenza previste per l'attraversamento dell'incrocio. Le doglianze sul punto da parte dell'appellante, in realtà, non si riferiscono alla errata interpretazione delle norme da parte del giudice di prime cure, ma si limitano a ripetere i fatti posti alla base del primo motivo di impugnazione.
pag. 4/7 In sostanza, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non abbia tenuto conto che
CP_ l'unica violazione delle regole del codice della strada sia stata commessa dallo e che la responsabilità del sinistro sia da attribuire solo a quest'ultimo. Si rinvia, pertanto, alla motivazione già espressa nel precedente paragrafo.
2.3. Il terzo motivo di appello è articolato, posto che l'appellante lamenta che la violazione di regole procedurali abbia determinato la nullità e/o la errata interpretazione delle prove raccolte in istruttoria.
Anzitutto, giova precisare che le osservazioni sulla nullità della sentenza emessa da giudice diverso da quello che ha trattenuto la causa in decisione sono fuorvianti ed inapplicabili al caso di specie. La sentenza de quo è stata, infatti, pronunciata mediante lettura in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. dal giudice dinanzi al quale la causa è stata discussa. Né può ritenersi che la sentenza sia nulla perché la decisione è stata assunta da giudice diverso da quello che ha proceduto alla istruttoria, poiché non sussiste alcuna disposizione normativa che produca tale effetto. Semmai, l'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza. (Cfr. ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12982 del
26/04/2022, Rv. 664633 - 01).
Nel caso di specie, peraltro, viene indicata la disposizione tabellare che consente al giudice assegnatario del fascicolo di delegare la trattazione e decisione al GOP, sulla base di criteri predeterminati previsti in tabella, e detta disposizione non è stata oggetto di impugnazione incidentale, né la violazione delle regole tabellari – come visto – può determinare la nullità della sentenza. In ogni caso, l'appellante non lamenta la nullità della sentenza, ma l'errata valutazione delle prove, nel senso già indicato nei primi due motivi di appello (per il rigetto dei quali si rinvia ai paragrafi precedenti)
pag. 5/7 Quanto al danno liquidato in sentenza, correttamente è stata esclusa l'incidenza del fermo tecnico, visto che il furgone non è stato riparato ed il proprietario non ha fornito alcun elemento di prova dell'esistenza del danno suddetto.
Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma deve essere allegato e dimostrato, e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 27389 del 19/09/2022, Rv. 665950 – 01, Sez. 6 -3 - , Ordinanza n. 5447 del
28/02/2020, Rv. 657289 – 01).
2.4. La sentenza appellata presenta effettivamente un errore materiale, per il quale si può procedere a correzione, come da istanza contenuta nell'ultima parte del terzo motivo di appello. Il giudice di prime cure ha liquidato il danno complessivo subito dal in € 10.500,00 ed ha condannato e la al Pt_1 CP_3 Controparte_1
pagamento della somma di € 5.250,00, previa detrazione delle somme già corrisposte dalla compagnia di Assicurazioni e trattenute dal a titolo di acconto, pari ad € Pt_1
2.495, ma nel dispositivo al punto 6 condanna e la CP_3 Controparte_1
al pagamento in favore del della somma di € 2.495,00 oltre interessi. Si tratta di Pt_1 un evidente errore di calcolo, (€ 5.250,00 - € 2.495,00= € 2.755,00), e poiché la somma ricevuta per il risarcimento dal danneggiato era pari ad € 2.145,00, visto che € 350,00 si riferivano alle spese legali stragiudiziali, spettanti al danneggiato (si veda sul punto
Cass. Sez. 3 -, Ord. n. 4306 del 14/02/2019) per cui si deve procedere alla chiesta correzione e disporre che, al punto 6 del dispositivo, laddove è scritto € 2.495,00, si legga ed intenda € 3.105,00.
3. Le spese del presente grado sono irripetibili, attesa la mancata costituzione degli appellati e la soccombenza dell'appellante. L'accoglimento della correzione dell'errore materiale, costituito dall'errore di calcolo commesso dal giudice nella sentenza, non costituisce accoglimento parziale dell'appello, trattandosi di procedimento per il quale non è prevista la liquidazione delle spese e che solo incidentalmente viene proposto unitamente all'appello.
pag. 6/7 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 551/2019, così Parte_1
provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di
Palmi n. 551/2019, nei seguenti termini: nel dispositivo, al punto 6, laddove è scritto “€
2.495,00, si legga ed intenda “€ 3.105,00”.
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza in merito alla correzione dell'errore materiale.
4. Dichiara irripetibili le spese del presente grado;
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 27/12/2024.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 11/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANUELA STRANGI
appellante e
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
(C.F. ), contumace CP_3 C.F._3
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante: in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi che precedono:
· ritenere e dichiarare l'erronea e comunque insufficiente motivazione sull'applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art 2054, 2° comma c.c., mancata applicazione dell'art. 2043 c.c. e conseguente valutazione sul danno da fermo tecnico;
· ritenere ed accertare la falsa applicazione al caso concreto degli artt. 141 comma 3 e
145 comma 1 del Codice della Strada.; · conseguentemente dichiarare la erronea interpretazione dei fatti e della dinamica del sinistro, con conseguente erronea valutazione dell'ammontare del danno, mancato calcolo del danno da fermo tecnico;
· condannare gli appellati, in occasione del sinistro avvenuto il 04/01/2019 sulla Strada
Provinciale SP 40, in corrispondenza con l'intersezione con la S.P. 37 in c.da Spina di
Rizziconi (RC), in quanto causato dalla piena ed esclusiva responsabilità, dell' (ex , in persona del suo l.r.p.t., ed il Controparte_4 Controparte_5 sig. quale proprietario dell'autovettura che ha causato il sinistro, in solido CP_3 tra loro, al pagamento, in favore di , della somma di €. Parte_1
5.200,00 (somma ottenuta decurtando dal danno quantificato in €. 10.500,00, la somma trasmessa dalla società e trattenuta dal sig. Controparte_6 Parte_1
a titolo di acconto, pari ad €.2.445,00 e, di 2.445,00 riconosciuti dal giudice di prime cure), oltre la somma che sarà liquidata in via equitativa per il c.d. fermo tecnico, tenuto conto che il mezzo non è stato riparato, ciò per l'integrale ristoro dei danni subiti dallo stesso, oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo;
· Conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio alla integrazione dell'importo percepito, con gli interessi legali dalla data della ricezione, al saldo effettivo
· riformare per l'effetto la sentenza appellata, annullandola, disponendo la totale integrazione delle somme al sig. che ammontano a euro 5.200,00; Pt_1
· riformare la sentenza appellata, aumentando il quantum debeatur, secondo criteri di equità per il danno da fermo tecnico data la mancata esecuzione nella sentenza di primo grado;
· con vittoria di spese ed onorari in entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 24.04.2015, CP_2
conveniva in giudizio e la affinché
[...] CP_3 Controparte_7
fossero condannati in solido e chiedeva il ristoro di tutti i danni subiti, a seguito del sinistro di cui è stato vittima, verificatosi il 10.01.2016 alle ore 5.40 circa, contrada spina di Rizziconi, all'incrocio tra la SP 37 e la SP 40.
pag. 2/7 Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda. CP_4
Si costituiva in giudizio contestando la domanda di parte attrice e CP_3
chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno subito, formulando contestualmente istanza di differimento per chiamata in causa del terzo, Parte_1
[...]
CP_ si costituiva, opponendosi alla domanda dello e Parte_1
spiegando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti dal suo furgone.
All'esito dell'istruttoria, svolta mediante audizione dei testimoni ed espletamento di ctu, con sentenza n. 551/2019 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 4.6.2019, il Tribunale di Palmi accertava il concorso di colpa dei due conducenti coinvolti nel sinistro ed accoglieva parzialmente le domande delle parti, liquidando in favore del la Pt_1 somma di € 2495,00 oltre interessi dalla data del sinistro.
Con atto di citazione notificato il 7.1.2020, impugnava la Parte_1
decisione predetta, ritenendo errata la valutazione della prova effettuata dal giudice di primo grado rispetto al concorso di colpa, nonché il rigetto del risarcimento del danno per fermo tecnico, errata l'applicazione del disposto degli artt. 141 comma 3 e 145 comma 1 del Codice della Strada, e deduceva la nullità della sentenza pronunciata da giudice diverso dall'effettivo assegnatario del fascicolo, nonché l'errore materiale compiuto nella liquidazione del danno.
Gli appellati restavano contumaci.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali, non depositate da parte appellante.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. In merito al primo motivo di impugnazione, la Corte osserva che il giudice di primo grado ha applicato il disposto dell'art. 2054 c.c., ritenendo che le prove raccolte in istruttoria non fossero sufficienti per superare la presunzione di concorso di colpa.
La conclusione appare corretta, poiché non vi sono elementi per ritenere che il conducente dell'autovettura del , si sia fermato allo stop e che Pt_1 Controparte_2
abbia fatto tutto il possibile per evitare lo scontro. Difatti, dal rapporto delle forze dell'ordine intervenute sul posto non risulta che l'auto del avesse la prima CP_2
pag. 3/7 marcia inserita, contrariamente a quanto evidenziato in appello, né che i fari dell'auto CP_ dello fossero spenti. Lo scontro è intervenuto al centro dell'incrocio e l'urto ha CP_ interessato la parte anteriore dell'auto dello e non era presente alcun teste attendibile che abbia potuto fornire prova dell'esatta dinamica dello scontro.
Si deve concordare con la valutazione di inattendibilità del teste Testimone_1
che ha affermato di essere stato presente al momento della partenza
[...] dell'ambulanza dal luogo dello scontro e di essere andato via prima dell'arrivo degli agenti di Polizia: la dinamica del suo (non) intervento in occasione del sinistro è alquanto sospetta, poiché il testimone è andato via senza che i presenti l'abbiano notato, non ha dato le sue generalità agli agenti di PS, negando la loro presenza durante la sua permanenza sui luoghi, sebbene gli agenti fossero già presenti al momento della ripartenza dell'ambulanza, non si è avvicinato all'auto ma solo al furgone, ha chiamato i soccorsi senza sapere quante persone fossero realmente ferite e coinvolte nel sinistro.
Inoltre, il suo racconto è oggettivamente inattendibile, poiché contraddittorio rispetto alle condizioni della strada ed al rapporto redatto dagli agenti di PS intervenuti, che fa fede fino a querela di falso per quanto direttamente percepito dall'ufficiale di PG.
Esclusa l'attendibilità di questa testimonianza, non vi sono altri elementi per ritenere superata la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., non avendo l'attuale appellante dimostrato che il conducente del suo furgone abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Né gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria possono essere utilizzati per graduare diversamente il concorso di colpa, visto che il furgone aveva il segnale di stop e l'impatto è stato tra la parte anteriore destra del furgone e la parte anteriore CP_ dell'autovettura dello
2.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La sentenza di prime cura ha correttamente interpretato gli artt. 141 comma 3 e 145 comma 1 del Codice della Strada, ritenendo che entrambi i conducenti abbiano disatteso le regole di prudenza previste per l'attraversamento dell'incrocio. Le doglianze sul punto da parte dell'appellante, in realtà, non si riferiscono alla errata interpretazione delle norme da parte del giudice di prime cure, ma si limitano a ripetere i fatti posti alla base del primo motivo di impugnazione.
pag. 4/7 In sostanza, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non abbia tenuto conto che
CP_ l'unica violazione delle regole del codice della strada sia stata commessa dallo e che la responsabilità del sinistro sia da attribuire solo a quest'ultimo. Si rinvia, pertanto, alla motivazione già espressa nel precedente paragrafo.
2.3. Il terzo motivo di appello è articolato, posto che l'appellante lamenta che la violazione di regole procedurali abbia determinato la nullità e/o la errata interpretazione delle prove raccolte in istruttoria.
Anzitutto, giova precisare che le osservazioni sulla nullità della sentenza emessa da giudice diverso da quello che ha trattenuto la causa in decisione sono fuorvianti ed inapplicabili al caso di specie. La sentenza de quo è stata, infatti, pronunciata mediante lettura in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. dal giudice dinanzi al quale la causa è stata discussa. Né può ritenersi che la sentenza sia nulla perché la decisione è stata assunta da giudice diverso da quello che ha proceduto alla istruttoria, poiché non sussiste alcuna disposizione normativa che produca tale effetto. Semmai, l'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza. (Cfr. ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12982 del
26/04/2022, Rv. 664633 - 01).
Nel caso di specie, peraltro, viene indicata la disposizione tabellare che consente al giudice assegnatario del fascicolo di delegare la trattazione e decisione al GOP, sulla base di criteri predeterminati previsti in tabella, e detta disposizione non è stata oggetto di impugnazione incidentale, né la violazione delle regole tabellari – come visto – può determinare la nullità della sentenza. In ogni caso, l'appellante non lamenta la nullità della sentenza, ma l'errata valutazione delle prove, nel senso già indicato nei primi due motivi di appello (per il rigetto dei quali si rinvia ai paragrafi precedenti)
pag. 5/7 Quanto al danno liquidato in sentenza, correttamente è stata esclusa l'incidenza del fermo tecnico, visto che il furgone non è stato riparato ed il proprietario non ha fornito alcun elemento di prova dell'esistenza del danno suddetto.
Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma deve essere allegato e dimostrato, e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 27389 del 19/09/2022, Rv. 665950 – 01, Sez. 6 -3 - , Ordinanza n. 5447 del
28/02/2020, Rv. 657289 – 01).
2.4. La sentenza appellata presenta effettivamente un errore materiale, per il quale si può procedere a correzione, come da istanza contenuta nell'ultima parte del terzo motivo di appello. Il giudice di prime cure ha liquidato il danno complessivo subito dal in € 10.500,00 ed ha condannato e la al Pt_1 CP_3 Controparte_1
pagamento della somma di € 5.250,00, previa detrazione delle somme già corrisposte dalla compagnia di Assicurazioni e trattenute dal a titolo di acconto, pari ad € Pt_1
2.495, ma nel dispositivo al punto 6 condanna e la CP_3 Controparte_1
al pagamento in favore del della somma di € 2.495,00 oltre interessi. Si tratta di Pt_1 un evidente errore di calcolo, (€ 5.250,00 - € 2.495,00= € 2.755,00), e poiché la somma ricevuta per il risarcimento dal danneggiato era pari ad € 2.145,00, visto che € 350,00 si riferivano alle spese legali stragiudiziali, spettanti al danneggiato (si veda sul punto
Cass. Sez. 3 -, Ord. n. 4306 del 14/02/2019) per cui si deve procedere alla chiesta correzione e disporre che, al punto 6 del dispositivo, laddove è scritto € 2.495,00, si legga ed intenda € 3.105,00.
3. Le spese del presente grado sono irripetibili, attesa la mancata costituzione degli appellati e la soccombenza dell'appellante. L'accoglimento della correzione dell'errore materiale, costituito dall'errore di calcolo commesso dal giudice nella sentenza, non costituisce accoglimento parziale dell'appello, trattandosi di procedimento per il quale non è prevista la liquidazione delle spese e che solo incidentalmente viene proposto unitamente all'appello.
pag. 6/7 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 551/2019, così Parte_1
provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale di
Palmi n. 551/2019, nei seguenti termini: nel dispositivo, al punto 6, laddove è scritto “€
2.495,00, si legga ed intenda “€ 3.105,00”.
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza in merito alla correzione dell'errore materiale.
4. Dichiara irripetibili le spese del presente grado;
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 27/12/2024.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 7/7