Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 10/12/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 374/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
Composta dai Signori Magistrati:
EL OR Presidente RZ De AL GI EL MI GI - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74660 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di NO RI ([...]) nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] SC D INT 26 Valle Degli Angeli, 98124.
Letti l’atto di citazione e gli altri atti del giudizio;
udito nell’udienza del giorno 11.9.2025, con l’assistenza della Segretaria dott.ssa Alessandra Polese, il relatore EL MI e il rappresentante del Pubblico Ministero il VPG Davide Vitale.
TO
1. Con atto depositato in data 19 marzo 2025 e ritualmente notificato il 4 aprile 2025, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio l’odierno convenuto per chiederne la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento del pregiudizio erariale della complessiva somma di € 11.456,85, oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio.
L’attore erariale contestava al militare NO, VFP1 dell’Esercito Italiano in servizio presso il 17° Reggimento Addestramento Volontari “Aqui” di Capua (CE), una pluralità di condotte artificiose, intercorrenti nel periodo dal 21.8.2019 al 14.12.2019, intenzionalmente orientate a giustificare l’assenza dal servizio con certificazione medica attestante false infermità, e ciò consentiva al convenuto di percepire illegittimamente la retribuzione durante il periodo di licenza straordinaria.
Pertanto, in considerazione dell’ingiustificata assenza dal servizio, la Procura quantificava in € 4.499,25 il danno patrimoniale, pari alla spesa sostenuta dall’Amministrazione datrice di lavoro per la retribuzione illegittimamente erogata a favore del dipendente infedele.
2. L’attore erariale, inoltre, richiamava l’art. 55 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 che prevede che il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che giustifichi l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è obbligato a risarcire non solo il danno patrimoniale ma anche il danno all’immagine, e quantificava quest’ultimo in € 6.957,60, parametrato, in via equitativa, all’importo stipendiale medio mensile lordo del NO pari a € 1.391,52 moltiplicato per i cinque mesi in cui si era protratta l’azione illecita.
3. Nella fase preprocessuale, il Requirente con invito a fornire deduzioni ritualmente notificato il 29.1.2025, chiedeva al convenuto, ai sensi dell’art. 67 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174), di dedurre avverso le contestazioni ad esso formulate; il convenuto non inoltrava alcuna deduzione.
4. Pertanto, la Procura con l’atto introduttivo del presente giudizio chiedeva la condanna di NO per il danno patrimoniale e per il danno all’immagine per una somma complessiva pari a € 11.456,85.
5. Nell’udienza dell’11.9.2025 la Procura si riportava alle contestazioni esposte nell’atto di citazione e ribadiva la correttezza della quantificazione del danno all’immagine anche in considerazione della gravità del fatto, consumato per un lungo periodo, e del clamor fori.
In tale stato la causa passava in decisione.
Diritto 1. Il giudizio in esame riguarda l’azione di responsabilità amministrativo-contabile instaurata dalla Procura erariale di questa Corte nei confronti di NO RI, militare VFP1 dell’Esercito Italiano in servizio presso il 17° Reggimento Addestramento Volontari “Aqui” di Capua (CE), per chiederne la condanna, a titolo di dolo, al pagamento in favore del Ministero della Difesa – Esercito italiano della somma di € 11.456,85, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per reiterati episodi di assenteismo realizzati nel periodo dal 21.8.2019 al 14.12.2019 attraverso la produzione di certificati medici non veritieri, al fine di indurre l’amministrazione in errore circa il suo stato di salute e lucrare così indebitamente le competenze stipendiali.
2. In primis va dichiarata la contumacia del convenuto, atteso che nonostante la citazione sia stata ritualmente notificata il 4 aprile 2025, lo stesso non si è costituito in giudizio a norma dell’art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).
3. La domanda attorea è in parte fondata.
3.1. Si rileva preliminarmente che la Corte Militare D’Appello, Seconda Sezione, con la sentenza n. 61 del 31.7.2024 passata in giudicato, per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio ha condannato il NO alla reclusione militare di mesi sette e giorni quindici e alla pena della rimozione dal grado per i reati di simulazione di infermità aggravata continuata e di truffa militare pluriaggravata continuata.
Ebbene, al riguardo si ricorda che sensi dell’art. 651 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Ciò significa che nei rapporti con il giudizio amministrativo, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio, così come nel giudizio contabile di danno, che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall’imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità a integrare gli estremi di un reato (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 10/05/2024 n. 12901). Va inoltre precisato che “l'efficacia probatoria della sentenza penale non è circoscritta all'interno di essa, potendo il giudice civile utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione ai fini dell’accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 10/05/2024 n. 12901).
3.2. Nel caso in esame, dal provvedimento del GI penale militare, è stato accertato che: il militare NO al termine di un periodo di riposo medico concesso dall’Autorità sanitaria militare, da agosto fino a dicembre 2019, si è assentato dal lavoro sulla base di certificazione sanitaria apparentemente rilasciata dal medico di base dott. Pasquale Cardile e trasmessa al Reparto di appartenenza.
Tuttavia, con particolare riferimento ai certificati del 21 agosto, 10 settembre, 30 settembre, 18 ottobre e 25 novembre del 2019 il medico di base dott. Cardile, nel corso dell’esame testimoniale, ha disconosciuto la paternità della predetta certificazione medica, evidenziandone l’anomala forma grafica degli stessi.
In sostanza è stata acclarata la falsificazione da parte del convenuto di una serie di certificati medici attraverso l’utilizzo di un’applicazione installata sul cellulare, che ha consentito al convenuto di modificare, sulla base di due referti veri, la data della certificazione rilasciata dal dott. Cardile; nello specifico il NO dopo un lungo periodo di licenza e dopo aver presentato la certificazione medica del 2.8.2019 con la diagnosi di tendinopatia e dopo aver fruito di un ulteriore periodo di assenza dal servizio per malattia, al solo fine di procrastinare il periodo di assenza ha falsificato i successivi certificati medici alterando e modificando la data nel periodo da metà agosto a dicembre del 2019.
Gli elementi probatori a supporto della predetta condotta illecita risultano supportati non solo dalla circostanza del disconoscimento dei certificati da parte del dott. Cardile, ma anche dall’assenza nel portale informatico “Farmanalisi” dell’Asl di Messina di registrazione delle prescrizioni mediche del medico di base nel periodo da luglio 2019 a gennaio 2020. Inoltre, è risultato che il convenuto non si sia presentato alla visita riabilitativa fisiatrica sempre prescritta dal dott. Cardile e nel periodo di licenza qui contestato il convenuto ha svolto attività di messa alla prova presso il Cristo Re di Messina a seguito di condanna per reati comuni (dal 5.11.2019 al 3.3.2020).
A ciò va aggiunto che il NO, dopo aver trasmesso via mail la copia della certificazione medica e nonostante i continui solleciti del Comando di appartenenza, non ha mai inviato la certificazione sanitaria in originale secondo quanto previsto dall’art. 748 del DPR 15/03/2010 n. 90 e dal Decreto del Ministro della Difesa del 24.11.2015; inoltre in costanza dello stato di presunta malattia ha svolto l’attività di culturismo, incompatibile con l’infermità sofferta (tendinopatia), come dimostrato dalle foto diffuse sui “social network” e che ritraevano lo stesso durante gli allenamenti di sollevamento pesi.
Ciò posto e in base ai suddetti incontestabili elementi fattuali, risulta evidente che i comportamenti assunti dal NO sono contrari agli obblighi di servizio e di disciplina militare, arrecando pertanto un danno erariale all’Amministrazione di appartenenza, avendo indebitamente percepito una retribuzione per periodi di assenza ingiustificata dal servizio.
Sotto tale profilo si ritiene corretta la quantificazione del danno patrimoniale operata dalla Procura e corrispondente alla retribuzione percepita nel periodo dal 21.8.2019 al 14.12.2019 e pari a € 4.499,25.
3.3. Sul piano dell’elemento psicologico il Collegio ritiene che le condotte poste in essere dal NO appaiono connotate da dolo, così come desumibile dai fatti accertati nella loro materialità in modo definitivo con sentenza passata in giudicato. Risulta infatti che il convenuto abbia posto in essere un contegno di simulazione delle sue reali condizioni di salute attraverso la presentazione di falsi certificati medici, allo scopo di sottrarsi ai servizi inerenti allo status di dipendente pubblico ricoperto nell’ambito dell’organizzazione militare, tenendo una condotta ingannevole con ricorso a mezzi fraudolenti idonei ad indurre in errore i superiori gerarchici e gli organi addetti al servizio amministrativo, traendone un ingiusto profitto correlato al danno all’Amministrazione militare.
3.4. Il Collegio, invece, non ritiene sufficientemente provata la configurabilità del contestato danno all’immagine all’Amministrazione militare in applicazione dei consolidati principi dettati dall’art. 2697 del codice civile.
Nel caso in esame trova applicazione la disciplina speciale sancita nel D.lgs. n. 165/2001, art. 55-quinquies, volta a sanzionare fenomeni di assenteismo del pubblico dipendente. In particolare tale fattispecie normativa prevede al primo comma che “fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio…ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 400 ad Euro 1.600...”; al successivo secondo comma, prevede che “nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d’immagine di cui all’articolo 55-quater, comma 3-quater”.
L'articolo 55-quater, c. 3 - quater del medesimo decreto nella parte in cui prevedeva una nuova fattispecie di natura sostanziale, comprendente anche le modalità di stima e quantificazione del danno all'immagine, intrinsecamente collegata con l'avvio, la prosecuzione e la conclusione dell'azione di responsabilità da parte del procuratore contabile, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega (Corte cost., n. 61/2020). Per effetto di tale pronuncia della Corte delle leggi, il danno reputazionale conseguente a false attestazioni in servizio dei dipendenti pubblici è stato attratto nell’alveo della disciplina generale del pregiudizio all’immagine della pubblica amministrazione, pur mantenendo il carattere speciale e pertanto sganciato dal previo giudicato penale di condanna (Sez. III appello, n. 161/2018).
Al riguardo, in punto di configurabilità del danno, la giurisprudenza di questa Corte ritiene necessario prendere in considerazione i seguenti indicatori di lesività: di natura oggettiva inerenti alla gravità del fatto, alle modalità di commissione dello stesso, alla sua ripetitività, all’entità dell’arricchimento; di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell’ambito della P.A.; di natura sociale, legati a condotte di rilevanza penale e all’eventuale “clamor”, interno ed esterno, all’amministrazione danneggiata.
Nel caso di specie, l’attore pubblico incentra la ricorrenza del danno all’immagine essenzialmente sulla ripetitività e sulle modalità del comportamento, nonché sulla gravità della condotta stessa, elementi tutti comunque presi in considerazione dalla Corte militare d’Appello ai fini della condanna del NO, che ha comportato la rimozione dal grado con ciò esercitando idonea azione dissuasiva nei confronti di chiunque avesse ritenuto prive di reazione le condotte illecite poste in essere dall’odierno convenuto.
Per quanto attiene al clamore della vicenda all’esterno dell’Amministrazione interessata, nessuna prova dello stesso è stata fornita dall’attore pubblico, sicchè deve considerarsi non avvenuto.
In sostanza, nella prospettazione accusatoria, difetta l’allegazione e la prova della consumazione di un danno reputazionale dell’Amministrazione militare derivante dalla diffusione della notizia della vicenda nella collettività territoriale di riferimento sicchè non può dirsi sussistente il danno reputazionale conseguente alle condotte infedeli del NO, la cui disciplina rimane ancorata nell’alveo risarcitorio ex art. 2943 del codice civile e non in quello sanzionatorio.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata per quanto attiene alla parte relativa al danno all’immagine.
4. In conclusione, la domanda della Procura regionale va in parte accolta e conseguentemente, il convenuto NO RI va condannato al pagamento, in favore del Ministero della Difesa – Esercito italiano dell’importo di € 4.499,25, corrispondente alla somma degli emolumenti indebitamente percepiti.
Sulle predette somme è dovuta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale, così decide:
· dichiara la contumacia di NO RI;
· accoglie in parte le pretese attoree e condanna NO RI al pagamento, in favore del Ministero della Difesa – Esercito italiano, del danno patrimoniale pari a € 4.499,25. Sulla predetta somma è dovuta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
· condanna altresì il convenuto NO RI al pagamento in favore dell’Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31, comma 5, c.g.c.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio dell’11.9.2025.
Estensore Presidente
EL MI EL OR
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno 10/12/2025 Il Direttore della segreteria
AU IL
(firma digitale)