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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 3439/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della
Dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 3439/2020, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c.
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. , Parte_2 presso il cui studio sito in Davoli Marina (CZ), Viale Cassiodoro n. 32, elettivamente domicilia
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e Deliberazione della G.M. n. 75 del 26.10.2020, dall'Avv. presso il cui studio, sito in Controparte_2
Guardavalle (CZ), alla via Pietro Nenni n. 141, è elettivamente domiciliato
- PARTE CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 14 Parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione a) accogliere la domanda proposta per tutti i motivi esposti;
b) per l'effetto accertati i fatti di causa dichiarare la esclusiva responsabilità nella causazione dell'occorso de quo del di AT CP
(CZ) in persona del Sindaco pro tempore, ex art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c. nella denegata ipotesi i n cui l'Ill.mo Giudicante non ritenga configurabile nel caso in specie una responsabilità per custodia,
e conseguentemente condannarlo al pagamento in favore della Sig. Pt_1
della somma di € 17.972,30 per le lesioni e/o nella diversa somma
[...] che emergerà in corso di causa;
c) - condannare, altresì il convenuto, a risarcire i danni subiti dall'attore nel sinistro per cui è causa mediante il pagamento in favore della parte attrice della somma da questa sostenuta per le spese legali stragiudiziali pari ad €. 2.190,00 come da notule depositate in atti che qui si intendono trascritte e riportate, oltre interessi legali dal momento dell'evento al saldo e/o a quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa;
d) – condannare il convenuto , per le ragioni di cui in premessa, al risarcimento dei danni in favore della parte attrice mediante il pagamento in suo favore del la somma che risulterà dovuta in seguito all'espletanda istruttoria e alla CTU Medica , e tecnica per il risarcimento delle diverse voci di danno come esposte in parte narrativa;
e)- In ogni caso- condannare in ogni caso parte Convenuta al rimborso delle spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA e Cap come per legge con distrazione ex articolo 93 cpc in favore della sottoscritta avvocata che dichiara formalmente di aver anticipato le spese e non incassato gli o norari - In ogni caso- Dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva come ex legge”.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - IN
VIA PEGIUDIZIALE DI RITO: Dichiarare la nullita' della citazione introduttiva del presente giudizio ai sensi degli artt. 163 e 164 C.p.c. e, per
l'effetto, fissare un termine per l'integrazione della stessa da parte del Sig.
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettare tutte le Parte_1 domande avversarie formulate in quanto totalmente infondate in fatto ed in
pagina 2 di 14 diritto e perché, comunque, integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio spiegati nel corpo del presente atto. -IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, com unque rigettarne la pretesa economica in quanto non dimostrata e comunque ridurla in termini di giustizia tenuto conto della concorrente responsabilità della stessa parte attrice per quanto accaduto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, l Comunale di Controparte_3
, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e CP non patrimoniali subiti a seguito del sinistro verificat osi in data 14/10/2019, alle ore 9,00 circa, nel Comune di , mentre percorreva a bordo della CP sua bicicletta la Via Aquilia/Lungomare di con direzione di marcia CP verso il porto.
Esponeva, in particolare, l'attore: che giunto sul pontino nei pressi del
Campeggio “Oasi”, egli cadeva rovinosamente a terra a causa di un tombino affossato e ricoperto da fogliame e re sidui di vegetazione;
che a seguito del sinistro, veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Soverato, dove gli veniva riscontrata “frattura lussazione EDR dx”; che, successivamente, veniva preso in cura da specialisti ortopedici dell'Ospedale di Soverato, che lo sottoponevano a cure mediche;
che, in data 3.03.2020, il
Dott. lo aveva dichiarato guarito;
che le lesioni riportate avevan o Per_1 determinato, secondo le valutazioni del CTP incaricato, Dott. Per_2
un periodo di inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, un periodo
[...] di inabilità temporanea relativa al 50% di 90 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 8%; che, oltre al danno biologico,
l'attore aveva patito ulteriori pregiudizi , quali la lunga durata della malattia, le estenuanti sedute riabilitative nonché la sintomatologia estremamente dolorosa, l'impossibilità di mantenere le abitudini di vita familiari, lavorative e di svago;
che devono, inoltre, essere riconosciute a parte attrice, quale ulteriore voce di danno, le spese di assistenza stragiudiziale , le quali devono pagina 3 di 14 essere liquidate sotto forma di s pese vive o spese giudiziali;
che con p.e.c. del
13.05.2019 era stata inoltrata al Comune di , istanza per il CP risarcimento dei danni subiti , rimasta tuttavia insoddisfatta.
Invocando, pertanto, la disciplina di cui a gli artt. 2051 e 2043 c.c., parte attrice chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
- che, quale ente proprietario della strada ove è avvenuto il sinistro, era tenuto a vigilare sullo stato di manutenzione d ella stessa - e, per l'effetto, la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'incidente, oltre interessi legali dal dì dell'evento al soddisfo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione
Comunale di che, in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di CP citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., stante la genericità e l'indeterminatezza della domanda;
nel merito, imputava l'evento lesivo, in via esclusiva, alla disattenzione e alla negligenza dell'attore, per non aver adottato le cautele richieste per evitare la caduta e contestava il quantum della pretesa risarcitoria avversaria.
Ammesse ed espletate prova testimoniale e CTU medico legale , in data
22.06.2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato che ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 28.02.2025 la rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
***
Preliminarmente, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal , sul rilievo della Controparte_1 genericità ed indeterminatezza della dom anda attorea.
Si osserva, infatti, che l'atto introduttivo , complessivamente esaminato nelle conclusioni oltre che nella parte espositiva (cfr. Cass. n. 20294/2014 Cass. n.
7448/2001), consente di comprendere pienamente l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo la parte convenuta nella condizione di formulare in modo esauriente le proprie difese : pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa dell a convenuta, senza dubbio posta pagina 4 di 14 in grado - come ha concretamente fatto - di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, va accolta per quanto di ragione.
È necessario premettere che la presente vicenda si insc rive nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Mentre l'art. 2043 c.c. impone un obbligo generale di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica altrui (neminem laedere), l'art. 2051 c.c., invece, richiede un dovere specifico di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene ed adottare le misure idonee ad impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. pone un vero e proprio dovere di vigilanza e di precauzione a carico di colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., se vi sia stato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, laddove, in caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito
(cfr. Cass. Sez. Un., 7.8.2001, n. 10893; Cass. civ., 6.7.2004, n. 12329).
La responsabilità da cosa in custodia, infatti, deve esser e intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola rela zione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione pagina 5 di 14 del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode (Cass. Sez. 3, Sent. n. 5031 del
20/05/1998).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass. 20/2/200 6, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata). Il custode è cioè tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative
(nel caso, art. 14 C d), e già del principio generale del neminem laedere (v.
Cass., 2 0/2/2006 n. 3651). Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass . 10/1 0/2008, n. 25029; Cass.
29/9/2006, n. 21244; Cass. 20/2 /2006, n. 3651. E già Cass. 14/3/1983, n.
1897)” (Cass. civ., sent. 11802 del 09/ 06/2016).
pagina 6 di 14 Dunque, il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo - che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno - non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del cus tode.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'insidia o trabocchetto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c., né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c., bensì è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, ha creato una “figura sintomatica di colpa”, la quale, tuttavia, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneg giato, in contrasto con il favor per lo stesso cui risulta ispirata la disposizione citata, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A..
L'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, ovvero quale esimente di responsabilità, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari.
Ai fini della prova liberatoria che l'Ente pubblico deve fornire per sottrarsi a detta responsabilità, è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa: solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. civ. sent.
pagina 7 di 14 11802/2016 cit.).
Dunque, in materia di responsabilità p er danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è onere del custode, per liberarsi dalla responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un f attore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., ex multis, Cass. Civ., 4.2.2004, n. 2062). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare sul custode i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Resta in ogni caso a carico del danneggiato provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (nei termini allegati in citazione).
Tutto ciò premesso, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, è necessario, in primo luogo, verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla res custodita e, in secondo luogo, valutare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento di danno, tale da escludere o da ridurre proporzionalmente la responsabilità del convenuto. CP
Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione fotografica prodotta e dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, il sig. nelle circostanze di Pt_1 tempo e di luogo dedotte, a bordo della sua bicicletta cadeva rovinosamente a terra, dopo essere transitato su un tombino posto sul manto stradale, ricoperto da fogliame e vegetazione, riportand o lesioni personali.
In particolare, il teste ha confermato la dinamica del sinistro Testimone_1 per come ricostruita dall'attore in citazione, atteso che al momento della caduta lo stesso si trovava bordo della sua autov ettura dietro la bicicletta condotta da Ha, inoltre, riferito di aver constatato Parte_1 personalmente la presenza di un tombino ricoperto di fogliame e detriti e di aver prestato soccorso al sig. trasportandolo con la propria Pt_1 autovettura presso l'Ospedale di Soverato. (cfr. verbale d'udienza del
11.07.2022).
Inoltre, per ciò che attiene alle conseguenze del sinistro, la consulenza pagina 8 di 14 medico -legale disposta nel presente giudizio, ha confermato la compatibilità tra la riferita dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate e, dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra evento e lesioni subite (cfr. pag. 9 della relazione tecnica).
L'attore ha, dunque fornito congrua prova del verificarsi del fatto storico
(caduta) causalmente ricollegato all'omessa manutenzione del tombino presente sulla strada percorsa.
A fronte di così lineari risultanze , incombeva sull'Ente convenuto fornire la prova liberatoria del caso fortuito e, quindi, dell'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione dell'incidente.
Sul punto, deve evidenziarsi che, ove il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche d i imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (Cass. civ. n. 4035/2021).
“La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.” (Cass. civ. n. 25837/2017).
Nel caso di specie, non è emersa, all'esito dell'istruttoria espletata, alcuna prova di una condotta del sig. talmente negligente da spiegare Pt_1 efficacia interruttiva del nesso causale, essendo più che evidente che ciò non può certamente discendere dalla circostanza che conoscesse lo stato dei luoghi e che il sinistro occorso si sia verificato in orario diurno e in condizioni di buona visibilità, a fronte dello stato di pulizia e manutenzione affatto ottimale in cui versava il tombino.
Non può tuttavia sottacersi che tali condizioni di tempo e di luogo, unitamente alla circostanza non contestata che il sig. conoscesse lo Pt_1
pagina 9 di 14 stato dei luoghi, se da un lato non possono spiegare alcuna efficacia interruttiva del nesso causale, dall'altro assumono valenza decisiva per poter affermare la responsabilità concorrente dell'attore in ordine alla verificazione dell'evento.
Nel caso in esame, parte attrice avrebbe potuto prevedere il pericolo tenuto conto che la presenza di fogliame e detriti sul manto stradale era ben visibile per le dimensioni del tombino che ricoprivano e per l'orario diurno in cui si è verificato l'incidente (ore 9.00 circa).
Inoltre, la prudenza richiesta all'utente avrebbe dovuto consigliare al sig. di adottare maggiori cautele, normalmente attese in rapporto a lle Pt_1 circostanze concrete, in quanto percorrere, a bordo di un velocipede, un tratto stradale ricoperto da fogliame e detriti presenta senza alcun dubbio un maggior rischio di scivolamento .
Tenuto conto, pertanto, dell'incidenza che la condotta del danneggiato ha avuto nella causazione del sinistro , il Tribunale ritiene equo e congruo ridurre il risarcimento richiesto nella misura del 40%.
Occorre, dunque, procedere alla liquidazione del danno.
Al riguardo, non può prescindersi dai chiari esiti della C.T.U. svolta in corso di giudizio.
La relazione tecnica redatta dal nominato consulente, Dott. Persona_3 risulta priva di vizi logici e metodologici, essendo il risultato di una disa mina obiettiva del caso concreto e di una analisi esaustiva della documentazione prodotta in giudizio.
Il C.T.U. ha concluso valutando la sussistenza di postumi permanenti residuati all'infortunio in misura pari al 5%, con un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 33 (trentatré), nonché un periodo di inabilità temporanea parziale valutabile in giorni 30 (trenta) al 50 % e giorni 30
(trenta) al 25%.
In relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno
“micro-permanente” (ossia la diminuzione dell'integrità psico-fisica valutata sino ad un massimo di 9 punti di invalidità permanente), questo Tribunale ritiene non utilizzabili le tabelle elaborate in base all'art. 139 del d.lgs. n.
pagina 10 di 14 209 del 2005, le quali, al di fuori dei sinistri stradali e del danno da lesione derivante da responsabilità medica, non possono valere come generale criterio risarcitorio per ogni ipotesi di (modesto) danno non patrimoniale
(cfr. Corte Cost. n. 235 del 2014). Si ritiene, pertanto, di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano, quale valido criterio sub -normativo per guidare la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Sicché, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2024), spetta al sig. il complessivo importo di Parte_1
€ 8.216,76 di cui € 5.150,94 quale danno biologico permanente e € 3.065,82 quale invalidità temporanea.
Gli importi, così, determinati vanno defalcati del 40%, ex art. 1227 c.c., in proporzione al grado di responsabilità accertato, giungendosi all'importo di
€ 4.930,00 per il danno non patrimoniale .
Tale somma, è da ritenersi integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale patito dall'attore. Non può infatti trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento del danno morale, in ordine alla quale, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per il riconoscimento del danno morale, superando la concezione del danno in re ipsa espressamente esclusa dalla stessa Corte (cfr. Cass. n. 901/2018), il richiedente deve allegare in maniera specifica tutti gli elementi descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione, potendo far ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (ex multis Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020, conf. a Cass. n. 28989 dell'11 novembre 2019 e Cass. n. 4878 del 19 febbraio
2019).
La Corte di legittimità ha infatti chiarito che, sebbene non costituisca duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, tuttavia, in sede di quantificazione del danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in co rrispondenza al contestuale riscontro di un pagina 11 di 14 danno biologico, considerata l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato: quest'ultimo è tenuto ad “una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo - emotivo”.
“A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v.
Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a u n danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psic ologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità
(come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel ri scontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale
(Cass. n. 6444 del 2023, cit.)” (Cassazione civile sez. III, 01/03/2024, n.
5547).
pagina 12 di 14 Nel caso in esame, tale onere probatorio non risulta essere stato in alcun modo assolto, dal momento che l'attore si è limitato a richiedere il ristoro dei pregiudizi anche morali, limitandosi ad allegare il turbamento derivante dalla lunga durata della malattia, dalla sintomato logia particolarmente dolorosa e dall'alterazione delle precedenti abitudini di vita, senza provare alcunché al riguardo.
Sulla complessiva somma riconosciuta all'attore (€ 4.930,00), espressa in valuta attuale, devalutata alla data dell'illecito (14/10/2019) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della
Suprema Corte (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Quanto, infine, alle spese sostenute nella fase stragiudiziale, le stesse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie, costituiscono una componente del danno emergente e, pertanto, possono essere liquidate all'esito del giudizio, purché provate e documentate
(cfr. ord. Cass. civ., sez. III, 17/05/20 22, n.15732).
Non appare a tal fine sufficiente la sola fattura pro forma prodotta in giudizio dall'attore atteso che quando la fattispecie determinativa del danno si è già verificata ed il danno si individua nella sopportazione di un esborso, non è possibile vedere riconosciuto il danno se non sia stato provato il corrispondente esborso patrimoniale, allegando la relativa documentazione
(i.e. distinte di bonifico).
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (€ 4.930,00 in base al decisum, cfr. Cass.
Civ., n. 21256/2016), la complessità delle questioni e la forma semplificata della decisione (art. 281-sexies c.p.c.), si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), applicando i valori tabellari medi.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il , al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice della somma di € 4.930,00 a titolo di danno non patrimoniale , oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
b) CONDANNA il , in favore di parte attrice, Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 2.552,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 264,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Rosa Mancuso, dichiaratasi antistataria;
c) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso, in Catanzaro, lì 23.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della
Dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 3439/2020, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c.
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. , Parte_2 presso il cui studio sito in Davoli Marina (CZ), Viale Cassiodoro n. 32, elettivamente domicilia
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
(P.IVA.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e Deliberazione della G.M. n. 75 del 26.10.2020, dall'Avv. presso il cui studio, sito in Controparte_2
Guardavalle (CZ), alla via Pietro Nenni n. 141, è elettivamente domiciliato
- PARTE CONVENUTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 14 Parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione a) accogliere la domanda proposta per tutti i motivi esposti;
b) per l'effetto accertati i fatti di causa dichiarare la esclusiva responsabilità nella causazione dell'occorso de quo del di AT CP
(CZ) in persona del Sindaco pro tempore, ex art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c. nella denegata ipotesi i n cui l'Ill.mo Giudicante non ritenga configurabile nel caso in specie una responsabilità per custodia,
e conseguentemente condannarlo al pagamento in favore della Sig. Pt_1
della somma di € 17.972,30 per le lesioni e/o nella diversa somma
[...] che emergerà in corso di causa;
c) - condannare, altresì il convenuto, a risarcire i danni subiti dall'attore nel sinistro per cui è causa mediante il pagamento in favore della parte attrice della somma da questa sostenuta per le spese legali stragiudiziali pari ad €. 2.190,00 come da notule depositate in atti che qui si intendono trascritte e riportate, oltre interessi legali dal momento dell'evento al saldo e/o a quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa;
d) – condannare il convenuto , per le ragioni di cui in premessa, al risarcimento dei danni in favore della parte attrice mediante il pagamento in suo favore del la somma che risulterà dovuta in seguito all'espletanda istruttoria e alla CTU Medica , e tecnica per il risarcimento delle diverse voci di danno come esposte in parte narrativa;
e)- In ogni caso- condannare in ogni caso parte Convenuta al rimborso delle spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA e Cap come per legge con distrazione ex articolo 93 cpc in favore della sottoscritta avvocata che dichiara formalmente di aver anticipato le spese e non incassato gli o norari - In ogni caso- Dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva come ex legge”.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - IN
VIA PEGIUDIZIALE DI RITO: Dichiarare la nullita' della citazione introduttiva del presente giudizio ai sensi degli artt. 163 e 164 C.p.c. e, per
l'effetto, fissare un termine per l'integrazione della stessa da parte del Sig.
- IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: Rigettare tutte le Parte_1 domande avversarie formulate in quanto totalmente infondate in fatto ed in
pagina 2 di 14 diritto e perché, comunque, integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio spiegati nel corpo del presente atto. -IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, com unque rigettarne la pretesa economica in quanto non dimostrata e comunque ridurla in termini di giustizia tenuto conto della concorrente responsabilità della stessa parte attrice per quanto accaduto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, l Comunale di Controparte_3
, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e CP non patrimoniali subiti a seguito del sinistro verificat osi in data 14/10/2019, alle ore 9,00 circa, nel Comune di , mentre percorreva a bordo della CP sua bicicletta la Via Aquilia/Lungomare di con direzione di marcia CP verso il porto.
Esponeva, in particolare, l'attore: che giunto sul pontino nei pressi del
Campeggio “Oasi”, egli cadeva rovinosamente a terra a causa di un tombino affossato e ricoperto da fogliame e re sidui di vegetazione;
che a seguito del sinistro, veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Soverato, dove gli veniva riscontrata “frattura lussazione EDR dx”; che, successivamente, veniva preso in cura da specialisti ortopedici dell'Ospedale di Soverato, che lo sottoponevano a cure mediche;
che, in data 3.03.2020, il
Dott. lo aveva dichiarato guarito;
che le lesioni riportate avevan o Per_1 determinato, secondo le valutazioni del CTP incaricato, Dott. Per_2
un periodo di inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, un periodo
[...] di inabilità temporanea relativa al 50% di 90 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 8%; che, oltre al danno biologico,
l'attore aveva patito ulteriori pregiudizi , quali la lunga durata della malattia, le estenuanti sedute riabilitative nonché la sintomatologia estremamente dolorosa, l'impossibilità di mantenere le abitudini di vita familiari, lavorative e di svago;
che devono, inoltre, essere riconosciute a parte attrice, quale ulteriore voce di danno, le spese di assistenza stragiudiziale , le quali devono pagina 3 di 14 essere liquidate sotto forma di s pese vive o spese giudiziali;
che con p.e.c. del
13.05.2019 era stata inoltrata al Comune di , istanza per il CP risarcimento dei danni subiti , rimasta tuttavia insoddisfatta.
Invocando, pertanto, la disciplina di cui a gli artt. 2051 e 2043 c.c., parte attrice chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
- che, quale ente proprietario della strada ove è avvenuto il sinistro, era tenuto a vigilare sullo stato di manutenzione d ella stessa - e, per l'effetto, la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'incidente, oltre interessi legali dal dì dell'evento al soddisfo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Amministrazione
Comunale di che, in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di CP citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., stante la genericità e l'indeterminatezza della domanda;
nel merito, imputava l'evento lesivo, in via esclusiva, alla disattenzione e alla negligenza dell'attore, per non aver adottato le cautele richieste per evitare la caduta e contestava il quantum della pretesa risarcitoria avversaria.
Ammesse ed espletate prova testimoniale e CTU medico legale , in data
22.06.2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato che ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 28.02.2025 la rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
***
Preliminarmente, deve ritenersi priva di pregio l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata dal , sul rilievo della Controparte_1 genericità ed indeterminatezza della dom anda attorea.
Si osserva, infatti, che l'atto introduttivo , complessivamente esaminato nelle conclusioni oltre che nella parte espositiva (cfr. Cass. n. 20294/2014 Cass. n.
7448/2001), consente di comprendere pienamente l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo la parte convenuta nella condizione di formulare in modo esauriente le proprie difese : pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa dell a convenuta, senza dubbio posta pagina 4 di 14 in grado - come ha concretamente fatto - di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, va accolta per quanto di ragione.
È necessario premettere che la presente vicenda si insc rive nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c..
Mentre l'art. 2043 c.c. impone un obbligo generale di astensione dall'arrecare danni alla sfera giuridica altrui (neminem laedere), l'art. 2051 c.c., invece, richiede un dovere specifico di contenuto positivo che consiste nel dovere di controllare il bene ed adottare le misure idonee ad impedire che la res custodita provochi danni ai terzi.
Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. pone un vero e proprio dovere di vigilanza e di precauzione a carico di colui che ha il potere effettivo di controllo sul bene. In altri termini, ai sensi della predetta disposizione, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni ex art. 2043 c.c., trattandosi di accertare, in caso di responsabilità ex art. 2043 c.c., se vi sia stato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi, laddove, in caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito
(cfr. Cass. Sez. Un., 7.8.2001, n. 10893; Cass. civ., 6.7.2004, n. 12329).
La responsabilità da cosa in custodia, infatti, deve esser e intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola rela zione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione pagina 5 di 14 del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode (Cass. Sez. 3, Sent. n. 5031 del
20/05/1998).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (cfr.
Cass. 20/2/200 6, n. 3651). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata). Il custode è cioè tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative
(nel caso, art. 14 C d), e già del principio generale del neminem laedere (v.
Cass., 2 0/2/2006 n. 3651). Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass . 10/1 0/2008, n. 25029; Cass.
29/9/2006, n. 21244; Cass. 20/2 /2006, n. 3651. E già Cass. 14/3/1983, n.
1897)” (Cass. civ., sent. 11802 del 09/ 06/2016).
pagina 6 di 14 Dunque, il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo - che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno - non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del cus tode.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che l'insidia o trabocchetto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in quanto non è previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c., né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c., bensì è frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, ha creato una “figura sintomatica di colpa”, la quale, tuttavia, ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneg giato, in contrasto con il favor per lo stesso cui risulta ispirata la disposizione citata, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A..
L'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, ovvero quale esimente di responsabilità, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari.
Ai fini della prova liberatoria che l'Ente pubblico deve fornire per sottrarsi a detta responsabilità, è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa: solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. civ. sent.
pagina 7 di 14 11802/2016 cit.).
Dunque, in materia di responsabilità p er danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., è onere del custode, per liberarsi dalla responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un f attore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., ex multis, Cass. Civ., 4.2.2004, n. 2062). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare sul custode i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Resta in ogni caso a carico del danneggiato provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (nei termini allegati in citazione).
Tutto ciò premesso, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, è necessario, in primo luogo, verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla res custodita e, in secondo luogo, valutare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento di danno, tale da escludere o da ridurre proporzionalmente la responsabilità del convenuto. CP
Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione fotografica prodotta e dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, il sig. nelle circostanze di Pt_1 tempo e di luogo dedotte, a bordo della sua bicicletta cadeva rovinosamente a terra, dopo essere transitato su un tombino posto sul manto stradale, ricoperto da fogliame e vegetazione, riportand o lesioni personali.
In particolare, il teste ha confermato la dinamica del sinistro Testimone_1 per come ricostruita dall'attore in citazione, atteso che al momento della caduta lo stesso si trovava bordo della sua autov ettura dietro la bicicletta condotta da Ha, inoltre, riferito di aver constatato Parte_1 personalmente la presenza di un tombino ricoperto di fogliame e detriti e di aver prestato soccorso al sig. trasportandolo con la propria Pt_1 autovettura presso l'Ospedale di Soverato. (cfr. verbale d'udienza del
11.07.2022).
Inoltre, per ciò che attiene alle conseguenze del sinistro, la consulenza pagina 8 di 14 medico -legale disposta nel presente giudizio, ha confermato la compatibilità tra la riferita dinamica del sinistro e le lesioni riscontrate e, dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra evento e lesioni subite (cfr. pag. 9 della relazione tecnica).
L'attore ha, dunque fornito congrua prova del verificarsi del fatto storico
(caduta) causalmente ricollegato all'omessa manutenzione del tombino presente sulla strada percorsa.
A fronte di così lineari risultanze , incombeva sull'Ente convenuto fornire la prova liberatoria del caso fortuito e, quindi, dell'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione dell'incidente.
Sul punto, deve evidenziarsi che, ove il danno consegua alla interazione fra la cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche d i imprevedibilità ed eccezionalità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa (Cass. civ. n. 4035/2021).
“La eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di
“imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.” (Cass. civ. n. 25837/2017).
Nel caso di specie, non è emersa, all'esito dell'istruttoria espletata, alcuna prova di una condotta del sig. talmente negligente da spiegare Pt_1 efficacia interruttiva del nesso causale, essendo più che evidente che ciò non può certamente discendere dalla circostanza che conoscesse lo stato dei luoghi e che il sinistro occorso si sia verificato in orario diurno e in condizioni di buona visibilità, a fronte dello stato di pulizia e manutenzione affatto ottimale in cui versava il tombino.
Non può tuttavia sottacersi che tali condizioni di tempo e di luogo, unitamente alla circostanza non contestata che il sig. conoscesse lo Pt_1
pagina 9 di 14 stato dei luoghi, se da un lato non possono spiegare alcuna efficacia interruttiva del nesso causale, dall'altro assumono valenza decisiva per poter affermare la responsabilità concorrente dell'attore in ordine alla verificazione dell'evento.
Nel caso in esame, parte attrice avrebbe potuto prevedere il pericolo tenuto conto che la presenza di fogliame e detriti sul manto stradale era ben visibile per le dimensioni del tombino che ricoprivano e per l'orario diurno in cui si è verificato l'incidente (ore 9.00 circa).
Inoltre, la prudenza richiesta all'utente avrebbe dovuto consigliare al sig. di adottare maggiori cautele, normalmente attese in rapporto a lle Pt_1 circostanze concrete, in quanto percorrere, a bordo di un velocipede, un tratto stradale ricoperto da fogliame e detriti presenta senza alcun dubbio un maggior rischio di scivolamento .
Tenuto conto, pertanto, dell'incidenza che la condotta del danneggiato ha avuto nella causazione del sinistro , il Tribunale ritiene equo e congruo ridurre il risarcimento richiesto nella misura del 40%.
Occorre, dunque, procedere alla liquidazione del danno.
Al riguardo, non può prescindersi dai chiari esiti della C.T.U. svolta in corso di giudizio.
La relazione tecnica redatta dal nominato consulente, Dott. Persona_3 risulta priva di vizi logici e metodologici, essendo il risultato di una disa mina obiettiva del caso concreto e di una analisi esaustiva della documentazione prodotta in giudizio.
Il C.T.U. ha concluso valutando la sussistenza di postumi permanenti residuati all'infortunio in misura pari al 5%, con un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 33 (trentatré), nonché un periodo di inabilità temporanea parziale valutabile in giorni 30 (trenta) al 50 % e giorni 30
(trenta) al 25%.
In relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno
“micro-permanente” (ossia la diminuzione dell'integrità psico-fisica valutata sino ad un massimo di 9 punti di invalidità permanente), questo Tribunale ritiene non utilizzabili le tabelle elaborate in base all'art. 139 del d.lgs. n.
pagina 10 di 14 209 del 2005, le quali, al di fuori dei sinistri stradali e del danno da lesione derivante da responsabilità medica, non possono valere come generale criterio risarcitorio per ogni ipotesi di (modesto) danno non patrimoniale
(cfr. Corte Cost. n. 235 del 2014). Si ritiene, pertanto, di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano, quale valido criterio sub -normativo per guidare la discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Sicché, applicando le Tabelle milanesi vigenti alla data odierna (ed aggiornate al 2024), spetta al sig. il complessivo importo di Parte_1
€ 8.216,76 di cui € 5.150,94 quale danno biologico permanente e € 3.065,82 quale invalidità temporanea.
Gli importi, così, determinati vanno defalcati del 40%, ex art. 1227 c.c., in proporzione al grado di responsabilità accertato, giungendosi all'importo di
€ 4.930,00 per il danno non patrimoniale .
Tale somma, è da ritenersi integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale patito dall'attore. Non può infatti trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento del danno morale, in ordine alla quale, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, per il riconoscimento del danno morale, superando la concezione del danno in re ipsa espressamente esclusa dalla stessa Corte (cfr. Cass. n. 901/2018), il richiedente deve allegare in maniera specifica tutti gli elementi descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione, potendo far ricorso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (ex multis Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020, conf. a Cass. n. 28989 dell'11 novembre 2019 e Cass. n. 4878 del 19 febbraio
2019).
La Corte di legittimità ha infatti chiarito che, sebbene non costituisca duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, tuttavia, in sede di quantificazione del danno morale, occorre sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in co rrispondenza al contestuale riscontro di un pagina 11 di 14 danno biologico, considerata l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato: quest'ultimo è tenuto ad “una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo - emotivo”.
“A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v.
Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale
(ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a u n danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psic ologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità
(come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel ri scontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale
(Cass. n. 6444 del 2023, cit.)” (Cassazione civile sez. III, 01/03/2024, n.
5547).
pagina 12 di 14 Nel caso in esame, tale onere probatorio non risulta essere stato in alcun modo assolto, dal momento che l'attore si è limitato a richiedere il ristoro dei pregiudizi anche morali, limitandosi ad allegare il turbamento derivante dalla lunga durata della malattia, dalla sintomato logia particolarmente dolorosa e dall'alterazione delle precedenti abitudini di vita, senza provare alcunché al riguardo.
Sulla complessiva somma riconosciuta all'attore (€ 4.930,00), espressa in valuta attuale, devalutata alla data dell'illecito (14/10/2019) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della
Suprema Corte (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Quanto, infine, alle spese sostenute nella fase stragiudiziale, le stesse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie, costituiscono una componente del danno emergente e, pertanto, possono essere liquidate all'esito del giudizio, purché provate e documentate
(cfr. ord. Cass. civ., sez. III, 17/05/20 22, n.15732).
Non appare a tal fine sufficiente la sola fattura pro forma prodotta in giudizio dall'attore atteso che quando la fattispecie determinativa del danno si è già verificata ed il danno si individua nella sopportazione di un esborso, non è possibile vedere riconosciuto il danno se non sia stato provato il corrispondente esborso patrimoniale, allegando la relativa documentazione
(i.e. distinte di bonifico).
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (€ 4.930,00 in base al decisum, cfr. Cass.
Civ., n. 21256/2016), la complessità delle questioni e la forma semplificata della decisione (art. 281-sexies c.p.c.), si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), applicando i valori tabellari medi.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna il , al pagamento in favore di parte Controparte_1 attrice della somma di € 4.930,00 a titolo di danno non patrimoniale , oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
b) CONDANNA il , in favore di parte attrice, Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 2.552,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 264,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Rosa Mancuso, dichiaratasi antistataria;
c) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del . Controparte_1
Così deciso, in Catanzaro, lì 23.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 14 di 14