Articolo 19 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Articolo 18Articolo 20
Versione
24 novembre 1966
Art. 19. (Sviluppo della elettrificazione agricola)

Nel quinquennio 1966-1970 saranno attuati piani di elettrificazione agricola per usi domestici ed aziendali, il cui onere e' posto per l'80 per cento a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'ente nazionale elettricita'.
Sulla base del riparto territoriale delle disponibilita' di cui all'articolo 44, lettera s) da effettuarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, una Commissione regionale composta dal provveditore alle opere pubbliche, dal capo dell'Ispettorato agrario compartimentale, da un rappresentante dell'E.N.EL. e dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, formula i programmi di massima degli interventi in ciascuna regione.
L'E.N.EL., nell'ambito dei predetti programmi, predispone i piani esecutivi di intervento, sui quali la suddetta Commissione esprime motivato parere tecnico anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile ed i tempi di esecuzione dei lavori. I piani esecutivi sono approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
I suddetti piani comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze.
L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e a dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonche' degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.
Alla concessione e alla liquidazione del contributo statale, previo accertamento di esecuzione dei lavori, provvede l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio, qualunque sia l'importo dei lavori medesimi.
Per l'espropriazione si osservano le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 .
Per l'imposizione di servitu' si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.
Entrata in vigore il 24 novembre 1966