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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/12/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5953/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA CE EL RI Presidente relatore dott.ssa Liboria IA Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 17/09/2025 da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) , entrambi assistiti e difesi dall'avv. GUERINI LICIA , come da procura in C.F._2 atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 18.6.2011 a Mapello (BG) dalla cui unione è nata la figlia (4/1/2011) Per_1
ancora minore.
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come da udienza cartolare del
18/12/2024, le cui condizioni venivano omologate da questo Tribunale con sentenza n.
944/24 pubblicata il 30.12.2024 e passata in giudicato
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
1/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, meglio specificato nelle note stesse (v. note depositate a tal uopo).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in Mapello (BG) il 18.6.2011 (iscritto nei registri dello stato Parte_2
civile del medesimo Comune, anno 2011, atto n. 10, parte I);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mapello (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 4/12/2025.
Il Presidente est.
IA CE EL RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA CE EL RI Presidente relatore dott.ssa Liboria IA Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 17/09/2025 da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) , entrambi assistiti e difesi dall'avv. GUERINI LICIA , come da procura in C.F._2 atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta. Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 18.6.2011 a Mapello (BG) dalla cui unione è nata la figlia (4/1/2011) Per_1
ancora minore.
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come da udienza cartolare del
18/12/2024, le cui condizioni venivano omologate da questo Tribunale con sentenza n.
944/24 pubblicata il 30.12.2024 e passata in giudicato
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
1/12/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, meglio specificato nelle note stesse (v. note depositate a tal uopo).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
in Mapello (BG) il 18.6.2011 (iscritto nei registri dello stato Parte_2
civile del medesimo Comune, anno 2011, atto n. 10, parte I);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mapello (BG) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 4/12/2025.
Il Presidente est.
IA CE EL RI