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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 21298/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 06/06/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
01/04/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 09/04/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] Parte_1 C.F._1
ORIENTAL (FILIPPINE) il 12/02/1974, rappresentata e difesa dall' avv. MONICA COSSANDI con studio in VIA FONTANA n. 5/A, MILANO (MI) presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] Controparte_1 C.F._2
il 27/04/1974, già residente a[...] ora irreperibile
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.07.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per “ 1- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del Pt_1 Parte_1
matrimonio celebrato a San SC (Filippine) il 19/4/2001 tra Parte_1
e ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia
[...] Controparte_2
autentica dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939 n.1238.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 6 giugno 2024, , Parte_1
premesso di aver celebrato matrimonio con rito civile in SAN SC (FILIPPINE) in data 19 aprile 2001 ( atto non trascritto in Italia) con , dalla cui unione Controparte_1
nascevano due figlie (oggi entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti) e da cui si era separata consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 9 marzo 2021, omologato con decreto del
24 giugno 2021 dal Tribunale di Milano, chiedeva -di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 5 dicembre 2024, il difensore di parte ricorrente chiedeva un rinvio per rinnovare la notifica risultando il trasferito CP_2
dal luogo della residenza anagrafica.
All'udienza del 01.04.2025 il Presidente, verificata la regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 17.01.2025, dichiarava la contumacia del resistente e procedeva all'audizione di parte ricorrente la quale dichiarava di non sapere dove vivesse il marito e di voler solo divorziare senza statuizioni di contenuto economico.
Il Presidente delegato, ritenuta la causa matura per la decisione invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ed alla discussione orale della causa.
pagina 2 di 4 Il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra trascritte ed insisteva per l'accoglimento della domanda di status.
La causa era rimessa al collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno Parte_1 Controparte_1
celebrato matrimonio civile in SAN SC (FILIPPINE) in data 19 aprile 2001 ( atto non trascritto in Italia). Si sono separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 9 marzo 2021, omologato con decreto del 24 giugno 2021 dal Tribunale di Milano.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e che hanno celebrato matrimonio civile in SAN Controparte_1
SC (FILIPPINE) in data 19 aprile 2001 (atto non trascritto in Italia);
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficio Anagrafe del Comune di MILANO per le annotazioni nei registri anagrafici in corso.
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 9 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 06/06/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
01/04/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 09/04/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] Parte_1 C.F._1
ORIENTAL (FILIPPINE) il 12/02/1974, rappresentata e difesa dall' avv. MONICA COSSANDI con studio in VIA FONTANA n. 5/A, MILANO (MI) presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] Controparte_1 C.F._2
il 27/04/1974, già residente a[...] ora irreperibile
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 4 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 02.07.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per “ 1- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del Pt_1 Parte_1
matrimonio celebrato a San SC (Filippine) il 19/4/2001 tra Parte_1
e ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia
[...] Controparte_2
autentica dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939 n.1238.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 6 giugno 2024, , Parte_1
premesso di aver celebrato matrimonio con rito civile in SAN SC (FILIPPINE) in data 19 aprile 2001 ( atto non trascritto in Italia) con , dalla cui unione Controparte_1
nascevano due figlie (oggi entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti) e da cui si era separata consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 9 marzo 2021, omologato con decreto del
24 giugno 2021 dal Tribunale di Milano, chiedeva -di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 5 dicembre 2024, il difensore di parte ricorrente chiedeva un rinvio per rinnovare la notifica risultando il trasferito CP_2
dal luogo della residenza anagrafica.
All'udienza del 01.04.2025 il Presidente, verificata la regolarità della notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 17.01.2025, dichiarava la contumacia del resistente e procedeva all'audizione di parte ricorrente la quale dichiarava di non sapere dove vivesse il marito e di voler solo divorziare senza statuizioni di contenuto economico.
Il Presidente delegato, ritenuta la causa matura per la decisione invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni ed alla discussione orale della causa.
pagina 2 di 4 Il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni come sopra trascritte ed insisteva per l'accoglimento della domanda di status.
La causa era rimessa al collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia la ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno Parte_1 Controparte_1
celebrato matrimonio civile in SAN SC (FILIPPINE) in data 19 aprile 2001 ( atto non trascritto in Italia). Si sono separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 9 marzo 2021, omologato con decreto del 24 giugno 2021 dal Tribunale di Milano.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non
è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e che hanno celebrato matrimonio civile in SAN Controparte_1
SC (FILIPPINE) in data 19 aprile 2001 (atto non trascritto in Italia);
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficio Anagrafe del Comune di MILANO per le annotazioni nei registri anagrafici in corso.
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 9 aprile 2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4