Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2367/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile in grado in primo grado iscritta al n.
2367/2019 R. Gen. Aff. Cont. vertente
TRA
(CF: , Parte_1 C.F._1
(CF: ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(CF: ), (CF: ) C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall' avv. Marianna
Vetrano, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roccarainola (Na), alla via
Veccio n. 11;
-ATTORI-
CONTRO
(CF: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._5 dall'avv. Antonio Esposito Mocerino, con il quale elettivamente domicilia in Tufino (Na), alla via Reggia di Ponticchio n.8;
-CONVENUTA-
NONCHE'
(CF: ), Controparte_2 C.F._6 Controparte_3
(CF: ); C.F._7
pagina 1 di 9
Oggetto: altri rapporti condominiali
Conclusioni: come da note per la partecipazione alla odierna udienza tenutasi in modalità cartolare
Svolgimento del processo
1. Gli attori, e , in data 12.07.2019 sono Parte_1 Parte_2 divenuti proprietari dell'unità immobiliare sita in via Starza De Conciliis, n. 6, Cicciano
(Na), foglio 8, particella 60, subalterno 101, mentre i IG. e Parte_3 [...]
sono titolari e risiedono in un'unità immobiliare sita, anch'essa, in via Starza De Parte_4
Conciliis, n. 8, Cicciano (Na), foglio 8, particelle 5000 – 2295 – 62 – 59 – 60, adiacente all' immobile sito alla menzionata strada, è ubicata l'unità immobiliare di proprietà della defunta , i cui eredi e comproprietari sono i germani Persona_1 Controparte_1
(che attualmente detiene l'immobile), e Tra i Controparte_2 Controparte_3
IG.ri , , la de cuius e i suoi Parte_1 Parte_2 Persona_1
eredi, vi è una situazione di comproprietà e compossesso del cortile e di un androne, mentre il muro destro del menzionato cortile, confina con la proprietà dei coniugi Parte_3
e , tuttavia i convenuti non consentono agli attori di godere dello
[...] Parte_4
spazio in comune, impedendone il godimento e avendo, inoltre, provveduto alla costruzione di una tettoia non a norma e priva di alcuna autorizzazione, che durante le piogge crea delle infiltrazioni d'acqua nel muro confinante, di proprietà della famiglia CP_4
[...]
Gli attori, con atto di citazione ritualmente notificato, in data 28/03/2019, hanno adito in giudizio, presso questo Tribunale i convenuti, al fine di sentir dichiarare – la natura emulativa dei manufatti e della tettoia realizzati dai convenuti nel cortile in comune, e per l'effetto ordinarne l'abbattimento, hanno, inoltre, chiesto di ordinare, ai convenuti di consentire il parcheggio ai IG. e nel cortile in comune, liberandolo Parte_1 Parte_2
da ostacoli, che ne impediscono il pieno godimento, e di provvedere alla chiusura del portone del cortile, con condanna degli stessi al risarcimento danni patiti dagli attori, nella somma di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore che si vorrà disporre,
pagina 2 di 9 eventualmente anche in via equitativa, il tutto con vittoria di spese e competenze al procuratore anticipatario.
2. Si è costituita in giudizio, la quale preliminarmente ha dichiarata, che Controparte_1 in virtù di un contratto di compravendita è divenuta unica proprietaria dell'immobile, sito in
Cicciano alla via Starza De Conciliis n.
6. La convenuta, ha contestato la domanda attorea, in quanto priva di fondamento in fatto e in diritto, e per l'effetto ha chiesto di condannare gli attori alla refusione delle spese di lite, con attribuzione delle spese di lite al procuratore antistatario.
3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva interrotta in data 13 aprile 2021, a seguito del decesso della convenuta si è costituito, in Controparte_1
data 01 settembre 2021, in qualità di erede il IG. , facendo proprie le difese Persona_2 già svolte dalla de cuius. La causa è stata istruita attraverso l'assunzione della prova testi in data 07 febbraio 2023 e attraverso l'espletamento di una ctu, affidata all'ing.
[...]
, in data 27 aprile 2023, volta ad accertare l'effettiva sussistenza dei danni Persona_3
lamentati dai convenuti. La causa, ritenuta matura per la decisione è stata rinviata alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n.
140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori, premettendo di essere proprietari di unità immobiliare in via Starza De Conciliis
n.6 in Cicciano foglio 8 particella 60 sub. 101, posto nello stesso complesso in cui è inserito l'appartamento dei convenuti, hanno chiesto dichiararsi la natura emulativa dei manufatti e della tettoia realizzati nel muro comune, la condanna alla riduzione in pristino, l'emissione di ordine a carico dei convenuti di lasciar utilizzare anche agli attori il cortile comune per il parcheggio, di sgombrare lo stesso dai vari utensili con cui lo avevano occupato, di lasciare il cancello chiuso e di installare citofono;
hanno chiesto la condanna al risarcimento danni quantificati in euro 10.000,00 ed alla refusione delle spese di lite. Si è costituita la IG.ra
(oggi per lei, deceduta, l'ex coniuge ), sono rimasti Controparte_1 Persona_2 contumaci i IG.ri e . Controparte_3 Controparte_2
pagina 3 di 9 A seguito dell'espletamento di CTU e dell'assunzione di prova testimoniale la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata alla presente udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc.
La domanda va accolta.
Va, innanzitutto chiarito che la fattispecie in esame fa riferimento alla figura del condominio minimo.
Il condominio negli edifici si caratterizza infatti per la coesistenza di proprietà individuali dei singoli condomini, aventi ad oggetto il piano o le porzioni di piano dell'edificio, e beni di proprietà comune: ciò che ne rimarca la peculiarità rispetto all'istituto giuridico della comunione è non solo e non tanto la coesistenza in un medesimo edificio di parti in proprietà solitaria e di parti in proprietà comune, bensì il loro collegamento strutturale che si manifesta come incorporazione materiale e destinazione funzionale. È alla relazione di accessorietà tra beni comuni e beni oggetto di proprietà esclusiva che l'ordinamento giuridico attribuisce rilevanza decisiva ai fini dell'applicazione delle norme previste dal
Legislatore in materia di condominio.
Rileva sia il rapporto funzionale tra proprietà esclusive e proprietà comuni in quanto preminente è la posizione che rivestono le singole unità abitative rispetto alle parti comuni dell'edificio condominiale non solo sotto il profilo della valutazione economica ma anche sotto il profilo degli interessi protetti dall'ordinamento; sia il rapporto materiale in quanto i beni comuni sono connessi materialmente alle proprietà esclusive od incorporati ad esse stabilmente.
Il fenomeno sostanzialmente unitario del condominio negli edifici, caratterizzato dalla relazione di accessorietà tra proprietà esclusive e proprietà comuni, porta a concludere che la concretizzazione del fenomeno del condominio negli edifici e l'applicabilità delle relative norme in materia non dipendono dal numero delle persone che ad esso partecipano, dovendosi pertanto applicare al condominio minimo, quale criterio generale interpretativo, tutte le norme previste dal codice civile in materia di condominio (artt. 1117-1139 cod. civ.)
e, giusta il rimando contenuto nell'art. 1139 cod. civ., le norme sulla comunione in generale soltanto nel caso di lacuna normativa della disciplina sul condominio.
Pertanto, e per quanto qui interessa, al condominio minimo si applicano la presunzione di comunione delle parti formanti l'edificio condominiale di cui all'art. 1117 cod. civ., la disciplina delle innovazioni e l'uso delle parti comuni da parte di ciascun condomino pagina 4 di 9 (rispettivamente artt. 1120, 1121 e 1122 cod. civ.), nonché l'art 1102 c.c., pacificamente applicabile in materia condominiale.
Nel caso di specie, dalla CTU, dai rilievi fotografici in atti e dalle asserzioni delle parti è emerso che il cortile è destinato a servire sia l'appartamento dei convenuti che quello degli attori, di modo che si deve ritenere instaurata quella relazione funzionale e materiale cui si
è fatto sopra riferimento.
Ciò posto, vanno affrontate le singole doglianze degli attori.
Questi richiedono innanzitutto l'abbattimento della tettoia e dei manufatti realizzati sul cortile comune, denunciandone la natura emulativa, escludente del pari uso e comunque lesiva dei beni in proprietà degli attori.
Ebbene, con riguardo alla tettoia il CTU ha stabilito che vi è uno stillicidio (lento e continuato) delle acque meteoriche che dalla tettoia cadono sulla parte esterna della parete di proprietà Tale anomalo deflusso è dovuto sia al cattivo raccordo Parte_2
(mancanza di strato impermeabilizzante) eseguito tra tettoia e muro perimetrale sia con molta probabilità ad una pendenza che convoglia le acque verso il Parte_2
muro stesso.
Va pertanto fatta applicazione dell'art 1122 c.c., letto in combinato disposto con l'art 1102
c.c. ed alla luce delle preclusioni che esso comporta, applicabili sicuramente anche ai beni comuni. Tale ultima disposizione, infatti, consente l'utilizzo delle parti comuni purchè non si alteri la destinazione della cosa comune e non si escludano gli altri comproprietari dall'uso paritetico;
la prima disposizione vieta di apportare modifiche sulle cose in proprietà esclusiva o in uso esclusivo se con esse viene pregiudicata la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico dell'edificio. È chiaro allora le preclusioni introdotte da tale ultima disposizione, le condotte che essa vieta, non possono che valere, a fortiori a beni che, come quelli del caso di specie, sono in proprietà comune.
Tale soluzione è stata avvallata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass 7870/2021); va peraltro evidenziato che la domanda azionata da un condominio in base al disposto dell'art. 1102 c.c., ed avente quale fine il ripristino dello "status quo ante" di una cosa comune illegittimamente alterata da un condomino, ha natura reale, in quanto si fonda sull'accertamento dei limiti del diritto di comproprietà su un bene (Cass 4024/2021); da ciò discende il coinvolgimento di tutti i comproprietari.
pagina 5 di 9 Nel caso di specie è evidente che la tettoia, per come è stata realizzata, determina pregiudizio alla sicurezza ed alla stabilità dell'edificio in quanto idonea a provocare un anomalo stillicidio e deflusso di acque a detrimento delle mura.
Stesse considerazioni valgono per l'impianto che collega la caldaia ad una nicchia destinata all'alloggio di bombole del gas;
il CTU ha rilevato la pericolosità di tale impianto (se messo in funzione) e deve pertanto farsi riferimento, per l'accoglimento della domanda, alle eIGenze di sicurezza contemplate dall'art 1122 c.c.
Ne va pertanto ordinata la rimozione dell'impianto servente la caldaia con tubazioni a vista e, pertanto, pericolose.
Né diversamente può opinarsi in merito agli utensili appesi al muro degli attori, che ledono il decoro architettonico dell'edificio; questi risultano ormai rimossi, pertanto non è necessario statuire sull'azione di ripristino;
la condotta rileva tuttavia sul piano risarcitorio, come si vedrà in seguito.
Non va ordinata la rimozione dei manufatti, in particolare degli armadietti in muratura, in quanto questi non impediscono il parcheggio e non alterano la destinazione del cortile a parcheggio. Nemmeno si può convenire con il CTU che ha stabilito che tali costruzioni siano in proprietà di parte convenuta atteso che la realizzazione di tali manufatti su suolo comune ne determina, ex art 934 c.c., la proprietà comune. Sarà pertanto obbligo dei convenuti consentire il pari uso di tali manufatti (armadietti in muratura ad uso deposito lungo le pareti nord ed ovest del cortile ed il lavandino) anche agli attori, in ossequio a quanto stabilito dall'art 1102 c.c. Non può, tuttavia emettersi capo di condanna in proposito, in quanto non è stata avanzata richiesta di consentire il pari uso;
la domanda è volta alla rimozione dei manufatti.
Va, infine, accolta la domanda risarcitoria, in quanto le installazioni di utensili sul muro di proprietà degli attori ha provocato diversi fori e danni allo stesso, per il cui ripristino il
CTU ha previsto la somma di euro 600,00. Trattandosi di condotta illecita posta in essere solo dal IG. è soltanto quest'ultimo ad essere obbligato. Controparte_5
Conclusivamente il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma, valutata all'attualità, di euro € 600,00.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto pagina 6 di 9 essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché
Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (12/9/2017) sull'importo di € 600,00, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice
FOI), alla suddetta data del 12/9/2017- quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (12/9/2018) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Va infine ordinato a parte convenuta di consentire il parcheggio dell'autovettura sul cortile comune anche a parte attrice, sgombrando il cortile da stendini ed utensili che possano inibire la sosta del veicolo.
Se anche la circostanza è stata contestata da parte della convenuta, la quale ha dichiarato di consentire il parcheggio dell'autovettura, la prova orale ha fatto emergere il contrario e cioè che i convenuti non consentivano il parcheggio nel cortile agli attori;
peraltro anche il ctu,
pagina 7 di 9 al momento dell'accesso, ha rinvenuto la presenza di stendini nell'area comune destinata a parcheggio.
Non può essere accolta la richiesta di dotare il cancello di impianto citofonico in quanto trattasi di decisione da prendersi in sede assembleare, con necessità, in caso di stallo dell'assemblea e di necessità della deliberazione, di adire l'autorità giudiziaria con apposito procedimento di volontaria giurisdizione, non potendo essere la domanda avanzata in sede contenziosa (Cass. 11802/2020).
Può, tuttavia, essere ordinata la chiusura del cancello, che risponde alla destinazione d'uso della cosa comune, evincibile dalla sua stessa natura strutturale e funzionale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014; la causa è stata ritenuta di valore indeterminabile, di complessità bassa e sono state attuate le massime riduzioni in regione della non particolare complessità delle questioni trattate.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di , regolarmente citata e non costituita;
Controparte_3
• Dichiara la contumacia di , regolarmente citato e non costituito;
Controparte_2
• Ordina la rimozione della tettoia posta sul cortile comune (meglio individuata nella relazione depositata dal CTU);
• Ordina ai convenuti di non occupare il cortile comune con stendini e di consentire il parcheggio dell'autovettura di parte attrice;
• Ordina ai convenuti di tenere chiuso il cancello di accesso al cortile comune;
• Ordina ai convenuti la rimozione dell'impianto servente la caldaia con tubazioni a vista
(meglio individuato nella CTU in atti)
• Condanna al pagamento, in favore degli attori della somma complessiva Persona_2 di euro € 600,00 A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI
LEGALI al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (12/9/2017) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 12/9/2017 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
(12/9/2018) e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di pagina 8 di 9 anatocismo, OLTRE al PAGAMENTO degli INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione.
• Condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
delle spese di lite che si liquidano in euro 3809,00 per compensi, oltre IVA, Parte_4
cpa e rimborso spese forfettario come per legge ed euro 600,00 per esborsi, con attribuzione all'avv. Marianna Vetrano dichiaratasi antistatario.
• Pone le spese di ctu definitivamente a carico dei convenuti.
Sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies cpc
Nola, 20/2/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 9 di 9