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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/11/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2663/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2663/2025
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IS UD e dall'Avv. Zilioli Paolo, con domicilio eletto in Bassano del Grappa, Largo
Parolini, n. 85
RICORRENTE
e
, (C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: “Visto, il PM chiede l'accoglimento delle
conclusioni formulate dalla parte ricorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 3.6.2025 parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile con parte resistente in India in data 3.1.2018 (matrimonio poi trascritto nei registri di stato civile di
Casalmaggiore), che dall'unione non erano nati figli, che l'unione era entrata in irreversibile crisi e che, con sentenza n. 383/2024, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citata, parte resistente non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza del 23.10.2025, fissata avanti il Giudice Relatore per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.
A tale udienza compariva il ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
La causa, matura per la decisione, era quindi discussa oralmente dal procuratore attoreo ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
Conclusioni rassegnate in data 28.10.2025, nei termini indicati in epigrafe di sentenza.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dall'attore è meritevole di accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data dell'udienza presidenziale avanti il Tribunale di
Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 383/2024 e la data di deposito del ricorso.
I certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate dalla parte attrice all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. dimostrano chiaramente che la
2 separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Nel corso dell'udienza del 23.10.2025, parte ricorrente ha depositato in atti sentenza attestante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti contendenti in data 3.1.2018;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Relatore Il Presidente Estensore
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2663/2025
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IS UD e dall'Avv. Zilioli Paolo, con domicilio eletto in Bassano del Grappa, Largo
Parolini, n. 85
RICORRENTE
e
, (C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: “Visto, il PM chiede l'accoglimento delle
conclusioni formulate dalla parte ricorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 3.6.2025 parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile con parte resistente in India in data 3.1.2018 (matrimonio poi trascritto nei registri di stato civile di
Casalmaggiore), che dall'unione non erano nati figli, che l'unione era entrata in irreversibile crisi e che, con sentenza n. 383/2024, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citata, parte resistente non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza del 23.10.2025, fissata avanti il Giudice Relatore per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.
A tale udienza compariva il ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
La causa, matura per la decisione, era quindi discussa oralmente dal procuratore attoreo ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
Conclusioni rassegnate in data 28.10.2025, nei termini indicati in epigrafe di sentenza.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dall'attore è meritevole di accoglimento.
Invero, è decorso il termine di legge tra la data dell'udienza presidenziale avanti il Tribunale di
Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 383/2024 e la data di deposito del ricorso.
I certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate dalla parte attrice all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. dimostrano chiaramente che la
2 separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Nel corso dell'udienza del 23.10.2025, parte ricorrente ha depositato in atti sentenza attestante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione della parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti contendenti in data 3.1.2018;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Relatore Il Presidente Estensore
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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