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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Presidente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 612 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 e promossa
DA
Avv. Donatella Baleani, c.f.: C.F._1
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona
-resistente-
IN FATTO E DIRITTO
Letta l'opposizione proposta dall'Avv. Donatella Baleani avverso il provvedimento emesso in data 9.07.2024 e comunicata in data
11.07.2024 con cui l'intestata Corte, ha dichiarato “il non luogo a provvedere” sull'istanza di liquidazione del compenso presentata dalla ricorrente in relazione all'attività difensiva prestata, in grado di appello,
1 quale procuratore del sig. ,” ritenendo venuta meno la Controparte_2
propria potestas iudicandi in ragione della pubblicazione della sentenza in data antecedente al provvedimento del COA Ancona di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
rilevato che:
l'opponente censura il provvedimento, deducendo la retroattività degli effetti della delibera di ammissione del COA di Ancona sin dal
31.05.2024, data di deposito della relativa istanza, ritenendo irrilevante “la circostanza che la data di adozione della delibera di
ammissione sia successiva a quella di pubblicazione della sentenza” che ha definito il procedimento (R.G. 224/2024 CdA).
considerato che: secondo il consolidato indirizzo della S.C. l' art. 83, comma 3 bis, del dPR 115 del 2002, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, nè impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà la finalità in chiave
2 acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio" (cfr. Cassazione n.22448.2019).
Da ciò discende la mancanza di termini decadenziali per la presentazione dell'istanza di liquidazione da parte del professionista, conservando il giudice il potere di decidere sulla relativa istanza anche dopo essersi pronunciato definitivamente sul merito.
Premesso inoltre che ai sensi dell'art.109 dPR 115 del 2002 gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata, come affermato dalla S.C., il giudice è tenuto a provvedere alla liquidazione dei compensi anche per le fasi o i gradi anteriori del processo ove il provvedimento di ammissione sia intervenuto successivamente alla loro definizione, non determinandosi alcuna decadenza a carico del difensore per effetto della pronuncia del provvedimento che chiude la fase o il grado cui si riferisce la richiesta di liquidazione(Cass. 2404 del 20249.
L'opposizione va dunque accolta con conseguente revoca del decreto impugnato.
Va dunque determinato il compenso per l'attività difensiva svolta dalla ricorrente nel procedimento R.G. 224/2024 davanti alla Corte di appello, avuto riguardo ai valori previsti dal D.M.10.03.2014, (
scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00).
Ciò posto, il compenso da riconoscersi all'opponente può essere stabilito nella misura di complessivi € 1.800,00 ( fase di studio €
3 1050,00:2= € 525;00; fase introduttiva € 750:00:2= € 375,00; fase decisoria € 1800,00:2= € 900,00) che appare congruo, già applicata la riduzione di legge, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
Considerata la peculiarità e controvertibilità della questione le spese del presente giudizio vanno interamente compensate.
PQM
Il Presidente accoglie l'opposizione.
Revoca il decreto emesso dalla Corte d'Appello di Ancona, I sezione civile, e liquida in favore della ricorrente, per le prestazioni professionali rese nel procedimento R.G. 224/2024 il compenso complessivo di 1.800,00 € , oltre a rimborso spese forfettario nella misura del 15%, c.a.p. ed i.v.a. come per legge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona il 28 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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