Rigetto
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 9402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9402 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09402/2025REG.PROV.COLL.
N. 09319/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9319 del 2022, proposto da GE D'Errico, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Fatone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 257/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 ottobre 2025 il Cons. NN UM, e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha prestato servizio nel disciolto corpo degli agenti di custodia a decorrere dal 6 ottobre 1987, con funzione di Commissario Capo di Polizia Penitenziaria e di Comandante di Reparto presso la Casa di Reclusione di Fermo, fino al 10 maggio 2019, data in cui è stato dispensato dal servizio per inidoneità permanente.
In data 25 marzo 2020 ha presentato diffida all’Amministrazione, rivendicando la spettanza della promozione al grado di Commissario Coordinatore (ora Dirigente Aggiunto) avendo maturato, in data 8 maggio 2019 (e dunque prima della dispensa dal servizio), il requisito dei 13 anni di anzianità nel ruolo di commissario, come previsto dall’art. 42, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 95/2017.
Con provvedimento notificato il 19 ottobre 2020, l’Amministrazione ha comunicato all’appellante la sua esclusione dallo scrutinio per la suddetta promozione, in quanto la cessazione dal servizio era intervenuta in data antecedente al 1° luglio 2019, individuata come decorrenza delle promozioni oggetto di valutazione.
Secondo l’Amministrazione, per accedere allo scrutinio non sarebbe sufficiente il solo requisito dei 13 anni di anzianità nel ruolo di Commissario Capo, ma risulterebbe altresì necessaria la compresenza degli ulteriori requisiti di carattere generale previsti dalla normativa vigente, e in particolare, la permanenza in servizio al momento dello scrutinio.
2. L’appellante ha impugnato tale provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, che con sentenza n. 257/2022 ha respinto il ricorso.
Accogliendo la tesi dell’Amministrazione, il T.A.R. ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, precisando che la mancata promozione del ricorrente sarebbe dipesa dalla circostanza che egli non si trovava nelle condizioni per conseguirla, non essendo in servizio alle date normativamente previste per l’effettuazione dello scrutinio.
Secondo il T.A.R., dal combinato disposto dell’art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 95 del 2017, dell’art. 40 del d.P.R. n. 1077 del 1970, coordinati con l’art. 43 del d.lgs n. 443 del 1992, si evincerebbe che il possesso dei requisiti di anzianità per la promozione legittimerebbe unicamente l’accesso alla procedura comparativa.
Ne consegue che la qualifica di Commissario Coordinatore Penitenziario non potrebbe essere conseguita automaticamente al mero compimento dell’anzianità di servizio prevista, essendo invece necessario il previo espletamento di un confronto valutativo, cui il candidato può accedere solo se in servizio presso l’Amministrazione Penitenziaria.
A fondamento della decisione, è stata richiamata una pronuncia di questo Consiglio di Stato (Sez. IV, 15 luglio 2019 n. 4941), secondo la quale l’anzianità rappresenta solo uno dei requisiti prescritti per l’ammissione agli scrutini di promozione; la promozione dunque non costituisce effetto automatico dell’anzianità maturata, bensì del superamento degli scrutini e dell’utile collocazione nella relativa graduatoria.
Infine, il T.A.R. ha ritenuto insussistente anche il difetto di motivazione dedotto dal ricorrente, atteso che si tratterebbe di un provvedimento vincolato adottato in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, che recherebbe comunque in modo chiaro le ragioni della sua emanazione, individuate nella cessazione dal servizio del ricorrente prima del 1° luglio 2019, data prevista per la decorrenza della promozione.
3. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 22 ottobre 2025.
4. Con il primo motivo l’appellante deduce “ Violazione dell’art. 43 del D.Lgs. n. 443\92 (norma di carattere speciale) rispetto al D.P.R. n. 1077\70 (norma di carattere generale) – Non applicabilità, al caso di specie, dell’art. 40 del D.P.R. n. 1077\70; Error in iudicando ”.
Si censura la decisione di primo grado nella parte in cui recepisce l’interpretazione che l’Amministrazione ha reso dell’art. 43 del d.lgs. n. 443/92 in combinato disposto con l’art. 40 del d.P.R. n. 1077 del 1970, ritenendo che presupposti indefettibili della promozione dell’appellante siano l’anzianità di servizio e la permanenza nel corpo.
Nello specifico, secondo l’appellante, il d.P.R. n. 1077 del 1970, in quanto disciplina generale, non potrebbe trovare applicazione al caso in esame.
Al contrario, l’Amministrazione avrebbe dovuto fare applicazione, per il tramite del provvedimento gravato, esclusivamente della disciplina speciale (art. 42, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 95 del 2017) dettata dal legislatore per il riallineamento del personale appartenente ai ruoli ormai soppressi.
In definitiva, secondo l’appellante, dall’applicazione pura e semplice della disciplina speciale discenderebbe che l’unico elemento da tenere in considerazione per l’ottenimento della promozione sarebbe la maturazione dei 13 anni di anzianità di servizio.
5. - La questione dedotta con il primo motivo di appello è se, ai fini della promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario, sia sufficiente aver maturato l’anzianità prevista dalla legge al tempo dell’avvio della procedura comparativa o, diversamente, se sia necessario il possesso di altri requisiti di ordine generali, fra tutti, la permanenza in servizio alle date normativamente previste (effettuazione dello scrutinio e decorrenza della promozione).
Il mezzo, ad avviso del Collegio, è infondato.
Dalla formulazione delle richiamate disposizioni che regolano la fattispecie risulta infatti che, ai fini della promozione, è necessario l’espletamento della procedura comparativa, non essendovi alcun riferimento a un conseguimento automatico della promozione una volta maturati i requisiti di anzianità.
In argomento il Collegio ritiene che non sussistano ragioni per discostarsi dalla conclusione in tal senso già affermata in fattispecie analoga dalla già richiamata sentenza della IV Sezione di questo Consiglio di Stato, n. 4941 del 2019, che ha avuto modo di affermare che la progressione di carriera non è un effetto automatico dell’anzianità maturata, ma solo uno dei requisiti per poter accedere agli scrutini di promozione.
6. Con il secondo motivo l’appellante deduce “Violazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 1077 del 1970 – Error in iudicando”.
Si censura il capo della sentenza (pag. 5, paragrafo 1.5.) che, pur dando atto del ritardo dell’Amministrazione nell’effettuazione dello scrutinio, ritiene comunque applicabile la suddetta norma.
In particolare, secondo l’appellante, pur volendo ritenere applicabile tale previsione normativa al caso di specie, ne conseguirebbe comunque una violazione del termine, - qualificato dall’appellante come perentorio - essendo stati effettuati gli scrutini ad oltre un anno di distanza dalla data prevista dall’art. 40 del d.P.R. n. 1077 del 1970.
7. Anche questo motivo è infondato.
Deve in proposito osservarsi che per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi, “nei procedimenti amministrativi, anche di carattere valutativo, come quello ora in esame, un termine è perentorio soltanto qualora vi sia una previsione normativa che espressamente gli attribuisca questa natura, ovvero quando ciò possa desumersi dagli effetti, sempre normativamente previsti, che il suo superamento produce (…). Ove manchi un'espressa indicazione circa la natura del termine o gli specifici effetti dell'inerzia, deve aversi riguardo alla funzione che lo stesso in concreto assolve nel procedimento, nonché alla peculiarità dell'interesse pubblico coinvolto, con la conseguenza che, in mancanza di elementi certi per qualificare un termine come perentorio, per evidenti ragioni di favor, esso deve ritenersi ordinatorio” (così, da ultimo ed ex multis , Consiglio di Stato, sentenza n. 3821/2025).
Dunque il superamento del termine in questione non incide sul piano della validità del provvedimento adottato.
8. Il ricorso in appello è conclusivamente infondato e come tale deve essere respinto.
Nulla deve essere statuito in merito alle spese di lite, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AB IE, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
NN UM, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN UM | AB IE |
IL SEGRETARIO