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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/11/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
così riunito in camera di consiglio:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente,
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice relatore,
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice,
all'esito dell'udienza monocratica tenuta dal giudice relatore in data 12.11.2025,
sentito quest'ultimo in camera di consiglio ed esaminati gli atti del procedimento unitario n.
108/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato presso la Cancelleria in data 29.9.2025 la società ricorrente
[...]
C.F. ) in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma, Piazza Cavour n. 17 e sede operativa presso l'Unità Locale LT/1 di Spigno
Saturnia (Lt), SS. 630 Formia-Cassino snc, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
IP VI e dall'Avv. Antonio Simeone – dopo la fase di c.d. pre-accordo introdotta in data
18.11.2024 – chiedeva l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti raggiunti con i creditori ai sensi dell'art. 57 ccii.
Il ricorso era accompagnato:
a) da una serie di accordi – scambiati anche a mezzo pec – stipulati con banche, fornitori, professionisti e lavoratori già recepiti nel piano del 20.12.2024, nonché da un accordo di transazione fiscale e ristrutturazione del debito concluso il 23.7.2025 con Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale I di Roma, ed , rappresentanti nel complesso oltre il Controparte_1
60% dell'esposizione debitoria complessiva;
b) dalla attestazione del professionista indipendente Dott. ex art. 57 co. 4 ccii;
Persona_1 c) dalle ricevute della Camera di Commercio comprovanti l'avvenuto deposito in data 25.9.2025 degli accordi presso il registro delle imprese;
ulteriore integrazione documentale avveniva a seguito della convocazione per chiarimenti innanzi al
G.D. in data 21.10.2025.
Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese non veniva proposta alcuna opposizione, come reso evidente dalla attestazione di Cancelleria di questo Tribunale del 4.11.2025, depositata in atti dalla ricorrente.
2. Prima di esaminare i profili inerenti all'ammissibilità del ricorso per omologazione ed alla fattibilità degli accordi e del piano, è opportuno richiamare le regole che il Tribunale è chiamato ad applicare in sede di giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
L'oggetto dell'indagine del collegio deve riguardare in primo luogo il profilo della ammissibilità del ricorso, e pertanto la verifica giudiziale dovrà riguardare:
a) la provenienza del ricorso da un imprenditore commerciale in stato di crisi assoggettabile alle procedure concorsuali, ossia da un imprenditore in stato di dissesto o di difficoltà finanziaria che superi le soglie per essere assoggettato a liquidazione giudiziale ex art. 121 ccii, e ciò in ragione del fatto che l'effetto tipico dell'omologazione – la protezione dei terzi e dei creditori dall'azione revocatoria – può determinarsi solo nell'ipotesi una successiva apertura di una liquidazione giudiziale;
b) l'avvenuto deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presso il registro delle imprese;
c) la presenza della documentazione di cui all'articolo 39 ccii;
d) la presenza della relazione di un professionista munito dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), che attesti la fattibilità dell'accordo con particolare riferimento alla possibilità di pagare regolarmente (ossia per intero ed alle scadenze) i creditori estranei ma, preliminarmente, la stessa veridicità dei dati contabili, trattandosi di un presupposto indefettibile del giudizio di fattibilità; nonché, la sussistenza di un trattamento dei crediti fiscali non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quanto è prevista la continuità dell'impresa;
e) la conclusione di accordi di ristrutturazione del debito con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento del monte-crediti di cui il debitore deve complessivamente rispondere (a tal riguardo, alcun rilievo assume la distinzione tra creditori privilegiati e chirografari); f) l'esistenza di un piano economico – finanziario all'interno del quale si collochino le rinegoziazioni dei debiti poste in essere con i creditori aderenti.
Al riguardo vale osservarsi che l'art. 57 ccii prevede espressamente che gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Invero, laddove l'accordo di ristrutturazione sia funzionale alla continuazione dell'attività dell'impresa, il pagamento dei creditori estranei in tanto potrà essere assicurato (e, dunque, l'intera operazione essere considerata attuabile) in quanto accanto all'accordo vi sia un piano che indichi le cause della crisi finanziaria e/o economica ed i rimedi che si intendono attuare per evitare che l'impresa si ritrovi nella medesima situazione.
Superato positivamente il vaglio di ammissibilità del ricorso, il Tribunale è chiamato ad affrontare la questione della valutazione della fattibilità dell'accordo, valutazione che la norma demanda espressamente all'esperto attestatore.
La legge attribuisce, infatti, al professionista attestatore il compito di affermare sotto la propria responsabilità che gli accordi sono fattibili, e di conseguenza al Tribunale è richiesto non già di reiterare questo accertamento nel merito ma, più limitatamente, di verificare se il giudizio svolto dall'attestatore sia completo, sufficientemente analitico nella parte motivazionale, coerente e non contraddittorio sul piano logico anche per quanto concerne la corrispondenza con i contenuti del piano.
La tipologia di controllo svolto dal Tribunale è, in altri termini, nei casi in cui manchi un'opposizione, definibile di legittimità sostanziale, nel senso che il Collegio non si limita ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, la presenza dei documenti previsti dalla legge (tra i quali la relazione del professionista indipendente) e la correttezza dell'iter procedimentale, e neppure si spinge a verificare nel merito la bontà del giudizio espresso dal professionista indipendente, ma deve valutare la coerenza e completezza, secondo parametri logico-giuridici, delle motivazioni poste a base dell'attestazione rilasciata dall'esperto (anche per quanto concerne la verifica della veridicità dei dati aziendali). L'eventuale omologazione dell'accordo non potrebbe, pertanto, almeno nelle ipotesi in cui difettino opposizioni alla omologazione, leggersi quale certificazione giudiziale della fattibilità dell'accordo e del piano, ma avrebbe la valenza e la portata più contenuta appena indicata.
3. Venendo, ora, al caso di specie, in ordine al giudizio sulla ammissibilità del ricorso osserva il
Collegio: a) che il ricorso è presentato da una società assoggettabile a liquidazione giudiziale, nonché – alla luce sia della documentazione inerente alla situazione patrimoniale e finanziaria che dei fatti allegati nel ricorso – in stato di crisi;
b) che al ricorso per l'omologazione sono allegati gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano economico-finanziario e la documentazione di cui all'articolo 39 ccii;
c) che dalla visura camerale si ha prova dell'avvenuto deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presso il registro delle imprese;
d) che il ricorso è accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente;
e) che l'esperto attestatore, con la relazione e la successiva integrazione, ha asseverato la veridicità dei dati contabili, nonché il fatto che gli accordi riguardano una percentuale del ceto creditorio superiore al 60%; in particolare, detta percentuale è del 99%, corrispondente ad euro 6.188.313,67 rispetto ad euro 6.249.594,94 di debitoria complessiva, con una percentuale di soddisfo complessiva media dei crediti è di circa il 53%; si aggiunga che dall'accordo con Agenzia delle Entrate è stato escluso il debito di euro 2.845.191,06, rispetto al quale la ricorrente è mera coobbligata: in proposito, nella remota eventualità di escussione di tale importo, la medesima ricorrente ha fornito evidenza di poterne sostenere il soddisfacimento secondo percentuali analoghe a quelle della transazione fiscale
(superiori al 55%); inoltre, sempre soffermando l'attenzione su questo scenario ipotetico, a fronte di una debitoria complessiva di euro 9.094.786,00 (euro 6.249.594,94 ed euro 2.845.191,06), l'accordo sarebbe pur sempre raggiunto con creditori rappresentanti – non più il 99%, bensì – il 68% dei crediti, percentuale in ogni caso superiore a quella minima di legge.
Il ricorso può, dunque ritenersi ammissibile.
4. In ordine al profilo del controllo sulla fattibilità – rectius, attuabilità - dell'accordo e del piano, osserva il Collegio:
a) che non sono state proposte opposizioni;
b) che, pertanto, come già anticipato in premessa, il Collegio non è tenuto a verificare nel merito la bontà del giudizio espresso dal professionista ma è chiamato, più limitatamente, a valutare la coerenza e completezza, secondo parametri logico-giuridici, delle motivazioni poste a base dell'attestazione rilasciata dall'esperto (anche per quanto concerne la verifica della veridicità dei dati aziendali);
c) che, nella specie, il professionista ha svolto una accurata ed ampiamente motivata analisi degli accordi e del piano. In particolare, l'esperto ha preso in considerazione i seguenti profili: 1)
l'attendibilità dei dati contabili utilizzati (con analisi delle principali voci dell'attivo e del passivo di bilancio 2) le cause delle attuali difficoltà della società a livello finanziario ed industriale;
3) gli accordi di ristrutturazione dei debiti in senso stretto;
4) il contenuto del piano economico-finanziario, con particolare riferimento all'aspetto della ragionevolezza dei ricavi attesi;
5) il raggiungimento dei presupposti di cui all'articolo 57 ccii;
6) l'attestazione finale – riguardante anche la convenienza del trattamento proposto per i titolari di crediti fiscali rispetto ad una ipotetica liquidazione giudiziale – non sottoposta a condizioni di sorta (salvo una del tutto generica, e per tale ragione non censurabile, attesa la sua sostanziale irrilevanza, ricorrenza di una condizione di alea normale che accompagna ogni previsione di eventi futuri) che comporta una assunzione di responsabilità piena da parte dell'asseveratore in ordine al giudizio prognostico formulato;
d) che le valutazioni ed i giudizi resi dall'esperto – valutazioni e giudizi che nell'istituto in esame rivestono rilievo ed importanza assoluta e determinante – appaiono conclusivamente fondati su parametri logico-giuridici adeguati e tali da superare il vaglio di completezza, coerenza e logicità dell'attestazione, ed hanno trovato, infine, sintesi e conclusione nella espressione di un giudizio positivo in ordine alla attuabilità del piano e dell'accordo di ristrutturazione, con particolare riferimento alla posizione dei creditori estranei.
Gli accordi possono, dunque, essere omologati.
P.Q.M.
omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti presentati dalla società
[...]
C.F. ) in persona del l.r.p.t.; Parte_1 P.IVA_1
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cassino, 19.11.2025
Il Giudice relatore, Dott. Lorenzo Sandulli Il Presidente, Dott. Glauco Zaccardi