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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/10/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1550/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: e da (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati in Roma Via Dei Monti C.F._2
Parioli, 34 presso lo studio dell'Avv. Lina CARIDEO che li rappresenta e difende giusta procura apposta su atto separato al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) nulla disporre per quanto concerne l'assegno di divorzio in quanto ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento;
c) i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
d) il padre potrà prelevare i figli presso la loro abitazione tutti i venerdì pomeriggio dalle ore 18.30
e dovrà riaccompagnarli a casa la domenica entro le ore 19.00. Ove non fosse possibile rispettare tali giorni e orari, il diritto di visita del padre dovrà essere concordato con un preavviso di almeno due giorni. Durante le vacanze di Natale, alternando il periodo dal 23 dicembre al 25 dicembre con uno dei due genitori e dal 31 dicembre al 2 dicembre con l'altro genitore a cadenza annuale. Durante le vacanze di Pasqua e di preciso il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo,
1 con cadenza annuale. Il padre potrà, inoltre, tenere i figli con sé per quattro settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, previo accordo con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Il giorno del compleanno dei bambini verrà così suddiviso: i bambini trascorreranno le ore della mattina fino alle 14.00 con il padre che dovrà riaccompagnarli presso la loro abitazione e la restante parte della giornata con la madre previo in ogni caso accordo due giorni prima dell'evento;
e) il padre verserà per il mantenimento dei figli la somma complessiva pari ad Euro 850,00 oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT e oltre il 30% delle spese straordinarie che dovranno essere previamente concordate. Resteranno a carico della Sig.ra le spese straordinarie nella Pt_1 misura del 70% a fronte del versamento in suo favore del 100% dell'assegno unico di cui al seguente punto f); in particolare dovranno essere concordate le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni) quelle ludiche e riguardanti attività sportive. Preventivo accordo sarà altresì necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica
e mediche. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche
(con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione; Ludiche e sportive;
f) L'assegno unico per i figli verrà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
g) In caso di revoca dell'assegno unico per i figli da parte dell'Ente, le spese straordinarie per i figli verranno ripartite tra i coniugi al 50%.
h) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione
l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
i) che le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo con l'altro genitore, mentre le questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte anche separatamente, comunque tenendo conto dell'esclusivo interesse morale e materiale del minore.
Ragioni di fatto e di diritto
2 Con ricorso congiunto depositato il 09.10.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Norcia il 2 febbraio 2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Norcia (anno 2013, atto n. 3, parte 1).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati , in data Per_1
30/03/2017, e in data 16/09/2019; da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed Per_2 incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
con decreto del 31.5.2021 il Tribunale di Rieti dichiarava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 23.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del
Tribunale di Rieti del 31.5.2021, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e
3 collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da il 2 febbraio 2013, trascritto nei registri dello stato civile
[...] Parte_3 del Comune di Norcia (anno 2013, atto n. 3, parte 1);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in motivazione da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Norcia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: e da (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati in Roma Via Dei Monti C.F._2
Parioli, 34 presso lo studio dell'Avv. Lina CARIDEO che li rappresenta e difende giusta procura apposta su atto separato al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) nulla disporre per quanto concerne l'assegno di divorzio in quanto ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento;
c) i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
d) il padre potrà prelevare i figli presso la loro abitazione tutti i venerdì pomeriggio dalle ore 18.30
e dovrà riaccompagnarli a casa la domenica entro le ore 19.00. Ove non fosse possibile rispettare tali giorni e orari, il diritto di visita del padre dovrà essere concordato con un preavviso di almeno due giorni. Durante le vacanze di Natale, alternando il periodo dal 23 dicembre al 25 dicembre con uno dei due genitori e dal 31 dicembre al 2 dicembre con l'altro genitore a cadenza annuale. Durante le vacanze di Pasqua e di preciso il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo,
1 con cadenza annuale. Il padre potrà, inoltre, tenere i figli con sé per quattro settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, previo accordo con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Il giorno del compleanno dei bambini verrà così suddiviso: i bambini trascorreranno le ore della mattina fino alle 14.00 con il padre che dovrà riaccompagnarli presso la loro abitazione e la restante parte della giornata con la madre previo in ogni caso accordo due giorni prima dell'evento;
e) il padre verserà per il mantenimento dei figli la somma complessiva pari ad Euro 850,00 oltre rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT e oltre il 30% delle spese straordinarie che dovranno essere previamente concordate. Resteranno a carico della Sig.ra le spese straordinarie nella Pt_1 misura del 70% a fronte del versamento in suo favore del 100% dell'assegno unico di cui al seguente punto f); in particolare dovranno essere concordate le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni) quelle ludiche e riguardanti attività sportive. Preventivo accordo sarà altresì necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica
e mediche. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche
(con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione; Ludiche e sportive;
f) L'assegno unico per i figli verrà percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
g) In caso di revoca dell'assegno unico per i figli da parte dell'Ente, le spese straordinarie per i figli verranno ripartite tra i coniugi al 50%.
h) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione
l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
i) che le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo con l'altro genitore, mentre le questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte anche separatamente, comunque tenendo conto dell'esclusivo interesse morale e materiale del minore.
Ragioni di fatto e di diritto
2 Con ricorso congiunto depositato il 09.10.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Norcia il 2 febbraio 2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Norcia (anno 2013, atto n. 3, parte 1).
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale sono nati , in data Per_1
30/03/2017, e in data 16/09/2019; da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed Per_2 incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro è divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
con decreto del 31.5.2021 il Tribunale di Rieti dichiarava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti;
da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 23.10.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata con decreto del
Tribunale di Rieti del 31.5.2021, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e
3 collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per la minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da il 2 febbraio 2013, trascritto nei registri dello stato civile
[...] Parte_3 del Comune di Norcia (anno 2013, atto n. 3, parte 1);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti riportato in motivazione da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Norcia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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