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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/03/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est.
Avv. Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 458 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da
(C.F. e P.IVA: ) , corrente in Pescara Parte_1 P.IVA_1
Lungomare C. Colombo n. 64, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t.
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Manrico Ciafrè del Foro Controparte_1
di Teramo come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: ) corrente in Mogliano Veneto Controparte_2 P.IVA_2
(TV) via Marocchesa n. 14 in persona dei legali rappresentanti p.t., l'Amministratore
Delegato e Direttore Generale Dott. e il Dirigente Dott. Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rossi del Foro di Roma Controparte_4
come in atti
-APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 1402/2021 pubblicata in data 11.11.2021.
Conclusioni delle parti: Per l' appellante: Con le presenti note, pertanto, la difesa dell'appellante
[...]
nel tornare a contestare tutto quanto dedotto, eccepito e Parte_1 richiesto dall'appellata, si riporta integralmente ai propri scritti difensivi sia del primo grado di giudizio che del presente giudizio di appello e torna in via preliminare a chiedere l'accoglimento delle richieste istruttorie, rigettate dal Giudice di prime cure nonostante la loro ammissibilità e rilevanza. In via istruttoria, quindi, la difesa dell'appellante, precisato che parte attrice nel primo grado di giudizio ha espressamente impugnato e contestato l'ordinanza di rigetto del 07.5.2021 delle sue richieste istruttorie, insistendo per la loro ammissione anche in sede di precisazione delle conclusioni, torna a chiedere all'On. le Corte adita disporsi CTU tecnica che confermi la quantificazione dei danni subiti dall'appellante a causa ed in conseguenza dell'evento occorso in data 10.7.2019 e che verifichi, previo esame della documentazione fotografica e tecnica prodotta in atti da parte attrice appellante, quale fosse la struttura di copertura del corpo di fabbrica identificato al Foglio di
Mappa n.27 del Comune di Pescara, particella n. 361 (ricompreso in ambito urbano, zona “B3” Completamento e Recupero del PRG) prima dell'evento atmosferico occorso in data 10.07.2019 e, in particolare, se le lastre di cemento amianto allocate sulla copertura dello stabile fossero unica e primaria copertura del medesimo, in quanto posate direttamente su struttura lignea di sostegno, ovvero se, in luogo delle stesse, vi fosse altra struttura con funzione di chiusura e copertura con funzione di tetto per l'immobile che rendeva, quindi, le lastre suddette mero elemento di finitura.
Sempre in via istruttoria, si insiste altresì per l'ammissione della prova testimoniale dell'Ing. con Studio in Francavilla al Mare (CH) sulla seguente Testimone_1
posizione di prova: a) «vero che conferma quanto da lei sostenuto nelle conclusioni delle perizie depositate in atti come documenti n. 8) e 12) di parte attrice nonché nella relazione prodotta come documento n. 13) che Vs. signoria mi esibisce - e, quindi, che la copertura in amianto che era collocata a copertura dell'immobile sede dell' è da assimilare come caratteristiche e funzionalità ad un “tetto” e CP_5 non come elemento di finitura». In subordine, l'appellante, precisa come di seguito le seguenti CONCLUSIONI in riforma integrale della sentenza appellata e del dispositivo con il quale erroneamente il Tribunale di Pescara ha così disposto: “
P.Q.M.
rigetta ogni domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida € 13.430,00 per compensi professionali, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge;
condanna parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cpc in favore di parte convenuta, che liquida in € 6.715,00 , oltre accessori, senza esclusione del cumulo, trattandosi di debito di valore, dalla notifica della citazione e sino al soddisfo e secondo i criteri di liquidazione ex Cass. ss.uu.nr. 1712/95. Si dispone a cura della cancelleria l'inoltro di copia della presente decisione e della perizia redatta dalla Assicurazione
Orga convenuta alla territorialmente competente per le verifiche di competenza, attesa la riscontrata presenza di amianto.”; Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria eccezione istanza e deduzione, per tutte le ragioni esposte negli atti, documenti e scritti difensivi cui rinvia integralmente: 1) accertare e dichiarare la sussistenza di copertura assicurativa in capo ad e nei confronti della Parte_1
in virtù del contratto di assicurazione n. 360684570 e, Controparte_2 per l'effetto, il diritto di al risarcimento dei danni tutti subiti in Parte_1 conseguenza dell'evento atmosferico verificatosi in data 10.07.2019, così condannando la al risarcimento del danno nella misura di € Controparte_2
117.578,08 ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) accertare e dichiarare la violazione da parte di degli obblighi di buona fede e Controparte_2 correttezza di cui all'art. 1375 c.c. e, per l'effetto, condannare la Compagnia assicurativa al risarcimento del danno che ivi si quantifica in € 20.000,00 ovvero nella misura che l'On.le Corte di Appello adita vorrà determinare in via equitativa;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti per la condanna di parte attrice “al risarcimento del danno ex art. 96 cpc in favore di parte convenuta, che liquida in € 6.715,00, oltre accessori, senza esclusione del cumulo ..”, riformando in tal senso la Sentenza n. 1402/2021 del Tribunale di PESCARA e revocando, per l'effetto, la prefata condanna;
4) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori. Ogni altro diritto riservato.
Si chiede quindi la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Per l'appellata : in ossequio al provvedimento con cui è stata Controparte_2
disposta la trattazione scritta della presente udienza, si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo nell'integrale accoglimento delle difese ed eccezioni ivi contenute e impugna e contesta le difese e richieste tutte di parte appellante. La scrivente difesa precisa e insiste infine nell'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nella depositata comparsa di costituzione e risposta, ivi di seguito trascritte e confermate: CONCLUSIONI “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per assenza dei requisiti di cui al punto 1 e 2 dell'art. 342 comma 1 c.p.c. e per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., per le motivazioni tutte di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio;
- in via principale, confermare integralmente ed in ogni sua parte la sentenza n. 1402/2021 emessa dal Tribunale ordinario di
Pescara, Giudice dott. Ria, pubblicata l'11.11.2021, resa a definizione del procedimento R.G. n. 2589/2020 e, per l'effetto, rigettare in toto il proposto appello.
Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio;
- in via gradata, si reiterano, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le conclusioni già svolte nel primo grado di giudizio che di seguito si trascrivono: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via preliminare, assorbente, accertare e dichiarare l'inoperatività dell'invocata
Polizza, per le ragioni esposte in narrativa, con la conseguenza di rigettare integralmente la domanda attorea. Vinte le spese;
2. nel merito, in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. Vittoria di spese e compensi;
3. in via subordinata, per la non creduta, denegata e gravanda ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda, liquidare l'indennizzo, in relazione al giusto e rigorosamente provato, fino a concorrenza del massimale e dei limiti di indennizzo stabiliti in OL. Spese e compensi come per legge. Servatis juribus”; - in via istruttoria, dichiarare inammissibili, ovvero rigettare le avverse richieste istruttorie. La scrivente chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 31.07.2020 la società , titolare Parte_1 di un'attività alberghiera con insegna , conveniva in giudizio avanti al CP_5
Tribunale di Pescara al fine di ottenere, accertata e dichiarata la Controparte_2 sussistenza di copertura assicurativa in capo all'attrice, la condanna dell'assicurazione al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento atmosferico verificatosi il 10.07.19, nella misura di € 117.578, 08, ovvero nella misura maggiore o minore provata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
nonché la condanna , accertata e dichiarata la violazione da parte della convenuta degli obblighi di buona fede e correttezza ex art 1375 c.c., dell'assicurazione al risarcimento del danno quantificato in € 20.000, o nella misura determinata in via equitativa dal Tribunale.
Parte attrice esponeva di aver subito danni alla struttura alberghiera , sia nell'immobile sede dell' che alle attrezzature esterne, in conseguenza di CP_5 una violenta grandinata abbattutasi su Pescara in data 10.07.2019 e che all'epoca dei fatti era titolare di copertura assicurativa con in virtù di Controparte_2 contratto sottoscritto e rinnovato per molti anni, denominato “Al Completo” ( OL
n. 360684570).
Deduceva di aver dato incarico in data 02.08.19 ad un tecnico per la quantificazione dei danni subiti e di aver provveduto in data 09.08.19 a denunciare il sinistro alla
Compagnia e che solo in data 09/1.10.19 il perito dell'assicurazione si recava presso la struttura alberghiera ai fini della verifica e quantificazione dei danni.
Denunciava il comportamento dell'assicurazione per il ritardo nel comunicare l'esito del sopralluogo , per non aver ottemperato alla richiesta della copia integrale del contratto avanzata dall'attrice ( che pertanto produceva in giudizio solo una copia parziale delle condizioni di OL) e che solo in data 16.01.20, dopo l'ennesimo sollecito, la Compagnia inoltrava atto di accertamento del danno quantificato in € Par 32.605,00 dichiarando non vi era copertura assicurativa per l'applicazione della clausola G523 del contratto.
Aggiungeva che in data 03.07.2020 la Compagnia proponeva a titolo di risarcimento la somma di € 10.000, rifiutata dall'attrice, e che il ritardo e l'incertezza dell'assicurazione nella gestione della pratica , contrario alla buona fede e correttezza, avevano comportato notevoli disagi di natura economica ed organizzativa alla società attrice che, in mancanza dei fondi del risarcimento, era stata costretta nel mese di marzo del 2020 a rinegoziare il contratto di mutuo in essere con la propria banca, per far fronte alle spese di ripristino del tetto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande attoree, eccependo l'inoperatività della Polizza assicurativa in base a quanto disposto dalla clausola G523 delle CGA, che esclude la copertura della garanzia nel caso in cui i danni subiti da attrezzature, quali, lastre di cemento- amianto e manufatti di materia plastica siano conseguenti all'evento-grandine, ovvero siano stati cagionati ad attrezzature quali: lastre esterne, serramenti, insegne, antenne e consimili installazioni esterne.
Il Primo Giudice acquisita la documentazione prodotta dalle parti e ritenuto non necessario procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, con ordinanza del
07.05.21 rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.05.21 all'esito della quale fissava per la discussione, ex art 281 quinquies co. 2 c.p.c.,
l'udienza del 07.10.21 con termine per il deposito di memorie conclusionali sino al
07.09.21.
Il Tribunale di Pescara con sentenza n. 1402/2021 pubblicata il 11.11.2021 rigettava ogni domanda con condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta liquidate in € 13.430,00 per compensi professionali, oltre
15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
e con condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. in favore di parte convenuta liquidato in € 6.715,00 oltre accessori, senza esclusione del cumulo, trattandosi di debito di valore, dalla notifica della citazione e sino al soddisfo e secondo i criteri di liquidazione ex Cass SS.UU. n. 1712/95; disponeva a cura della Cancelleria l'inoltro della sentenza e della perizia , redatta dall'assicurazione convenuta, alla Orga territorialmente competente per le verifiche di competenza, attesa la riscontrata presenza di amianto.
1.1Il Tribunale di Primo Grado dopo aver considerato incomprensibili le affermazioni di parte attrice sull'avvenuta produzione in giudizio solo di una copia parziale delle condizioni contrattuali ( non avendo fornito la compagnia in sede stragiudiziale la copia integrale del contratto) visto che, sin dall'atto della costituzione, l'attrice aveva fondato le sue pretese sul contratto sottoscritto e rinnovato per molti anni denominato “Al Completo” e, in particolare, sul modulo riepilogativo di OL ove si rinviene la clausola G523, (che prevede la tutela del fabbricato anche nell'ipotesi di danni causati da eventi atmosferici), producendo anche al doc. 10 il modulo riepilogativo in forma integrale, ha ritenuto che la società attrice non avesse compreso nella sua interezza quanto disposto all'ultimo comma della predetta clausola ove si prevede l'indennizzabilità anche del danno causato da grandine per alcune parti dell'immobile ( quali lastre esterne, serramenti, vetrate e lucernari, lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica).nel caso venga indicato in OL altro codice (G306) con corrispettivo di un altro premio, più oneroso.
Il Primo Giudice considerava l'eccezione di inoperatività della OL in ragione dell'applicazione della clausola G523, sollevata dall'assicurazione ( già prima dell'inizio del procedimento , offrendo alla società attrice, dopo aver quantificato il danno complessivo occorso in € 32.605,00, importi satisfattivi per € 10.000 ) non un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa , un'argomentazione giuridica consistente nella rilevazione della mera inidoneità dei fatti costitutivi a giustificare la domanda, non essendo riconducibili all'oggetto della garanzia. Secondo il Primo
Giudice, riportando giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto, esiste il potere dell'assicurazione di far constatare in giudizio l'inoperatività della OL di fronte alla richiesta di garanzia avanzata dal contraente e tale potere non è oggetto di domanda giudiziale, né costituisce un'eccezione ossia un'allegazione di un fatto ulteriore rispetto a quelli costitutivi della domanda dell'assicurato, risolvendosi nella contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda.
Ciò comporta ripercussioni in ambito di onere probatorio in quanto l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, nell'allegare l'esclusione della copertura assicurativa non solleva l'attore (assicurato) dall'onere di allegare e provare che i danni si sono verificati nell'ambito del rischio assicurato dalla OL: circostanza nel caso di specie, da subito contestata dall'assicurazione ; pertanto, CP_2
secondo il Tribunale di Pescara, incombeva sulla società attrice provare la riconducibilità del danno subito nell'ambito delle ipotesi garantite dalla OL de qua.
Evidenziava che dalla lettura della clausola G523 (pag. 17 condizioni di OL di cui al doc.10 prodotto dall'attrice) si evince l'indennizzabilità anche dei danni subiti da lastre di cemento-amianto per effetto della grandine in caso nel contratto venga riportato altro codice ( G306 a seguito di pagamento di un ulteriore oneroso premio) non riscontrabile nella fattispecie oggetto di causa, non avendo le parti convenuto anche la stipula della clausola G306 e di conseguenza, secondo il Primo Giudice , restava esclusa l'operatività della OL oggetto di causa trattandosi di lastre di cemento-amianto ( come evincibile dalla lettura della perizia della compagnia , non contestata dall'attrice, e dal materiale fotografico in atti)
Aggiungeva il Tribunale che, stante la notoria difficoltà nella gestione del predetto materiale, trovava giustificazione l'inoperatività della OL alle condizioni scelte dall'assicurato con esclusione di ogni ipotesi di vessatorietà della clausola .
Il Giudice di Prime Cure disponeva d'ufficio la condanna ex art 96 co. 3 c.p.c. della società attrice al pagamento in favore della convenuta di una somma pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di compensi, considerata la temerarietà della domanda introdotta nonostante l'offerta stragiudiziale dell'assicurazione di € 10.000, ( ritenuta dal Tribunale ampiamente satisfattiva rispetto a quanto chiesto per le lastre di amianto) e nonostante la difesa tecnica dell'attrice , in possesso della perizia della compagnia e del testo completo delle condizioni contrattuali, dovesse essere consapevole dell'infondatezza della propria pretesa. 2. Avverso la sentenza n. 1402/21 del Tribunale di Pescara ha proposto impugnazione la società , in persona del liquidatore e Parte_1
legale rappresentante p.t. per i motivi di seguito indicati:
2.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c in quanto il giudice ha erroneamente posto alla base della sua decisione il doc. 10 dal quale ha tratto errate conclusioni ed in particolare illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto (dedotto) che parte attrice, sin dall'atto di costituzione, conoscesse nella sua interezza la clausola G523 della OL nr.
360684570 (che prevede la tutela del fabbricato nell'ipotesi di danni causati da eventi atmosferici con esclusioni risarcitorie) in ragione della intervenuta produzione del doc. 10
Con questo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata per aver il Primo
Giudice erroneamente ritenuto che la società attrice fosse a conoscenza nella sua interezza della clausola G523, relativa al caso degli eventi atmosferici e le esclusioni risarcitorie, per aver prodotto all'atto della costituzione il doc. n. 10 che in realtà è stato reperito dall'appellante sul sito internet di avendo la Compagnia CP_2 inviato, su richiesta dell'attrice, solo un modulo riepilogativo delle condizioni della OL “Al Completo” parziale in quanto composta solo dalle pagine dispari ( come si evince dal confronto fra il doc. 2 contenente il modulo riepilogativo depositato dall'appellante e il doc. 3 depositato in primo grado dall'assicurazione completo di tutte le pagine): il doc. 10 è costituito dall'edizione 2017 delle condizioni di OL quindi successiva al contratto stipulato ed è incerta l' effettiva corrispondenza con le condizioni stabilite nella OL oggetto di causa.
Denuncia di non essere stata messa dall'assicurazione nelle condizioni di conoscere la clausola G523 nella sua interezza, al momento della costituzione in giudizio , in quanto nel modulo inoltrato dalla Compagnia tale clausola veniva riportata parzialmente risultando priva della pag. 22 ove è riportato il paragrafo “B Eventi atmosferici” e che l'atto di accertamento rimesso all'assicurato dalla compagnia non riportava tutta la documentazione depositata dalla controparte in giudizio. Secondo l'appellante risulta per tabulas che in nessuno dei documenti messi a disposizione dell'assicurato nella fase stragiudiziale la clausola predetta è riportata nel suo testo integrale quindi comprensivo anche del paragrafo “B eventi atmosferici” e quindi non è stata messa in condizione di esaminare la clausola prima del giudizio;
afferma inoltre che la clausola predetta è stata redatta in violazione delle regole di buona fede e trasparenza imposte dal codice delle assicurazioni private.
Rileva che l'erronea decisione del giudice circa la conoscenza delle condizioni contrattuali di OL da parte dell'appellante aveva comportato anche la condanna risarcitoria per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
2.2 Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.-Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (in quanto il giudice ha erroneamente posto alla base della sua decisione il doc. 10 dal quale ha tratto errate conclusioni)
Questo motivo è articolato su due profili:
2.2-1) Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma la mancata conoscenza di parte attrice delle esclusioni risarcitorie contenute nella clausola G523, per non averla compresa nella sua interezza
L'appellante rappresenta che in nessuna delle comunicazioni e dei documenti inviati dalla Compagnia assicuratrice nella fase stragiudiziale la clausola G523 era riportata integralmente compreso il paragrafo “B-Eventi atmosferici” e che il contratto di OL depositato dall'assicurazione non è sottoscritto dalla società ( e Parte_1
quindi non prova che la assicurata abbia mai sottoscritto e avuto testo il integrale della OL); ne vi è la prova che l'assicurata abbia sottoscritto e specificamente accettato la seconda parte relativa ai casi di esclusione del risarcimento.
2.2-2) sulla eccezione di inoperatività della OL assicurativa e sul relativo onere probatorio.
Secondo l'appellante a fronte delle contestazioni di parte attrice riguardo la nullità/ineffiacia delle clausola che prevedeva i casi di esclusione risarcitoria, era onere dell'assicurazione che aveva eccepito l'opponibilità della clausola, CP_2
dimostrare ( con la produzione in giudizio delle condizioni generali sottoscritte dall'attrice) che l'assicurata aveva ricevuto le condizioni generali di contratto in sede di stipula e che le aveva approvate anche nelle parti contenenti clausole vessatorie, non essendo invece dimostrato che l'assicurazione avesse consegnato al momento dell'attivazione della OL , le condizioni generali del contratto all'assicurata né che quest'ultima avesse letto sottoscritto e compreso la clausola
G523 nella seconda parte, ove sono elencati i casi di esclusione dell'operatività della OL oggetto di causa.
Contesta la decisione del tribunale di ritenere l'eccezione di inoperatività della OL , sollevata dall'assicurazione, una mera difesa in contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata secondo la quale spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea : se la circostanza che l'evento rientri fra i rischi inclusi va provato dall'assicurato, allo stesso modo la circostanza che l'evento rientri fra i rischi esclusi, costituendo un fatto impeditivo della pretesa attorea , va provato dall'assicuratore essendo fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità.
In virtù del principio di riparto dell'onere probatorio ex art 2697 c.c., secondo l'appellante, spetta alla compagnia provare che la OL contiene una clausola di esclusione della garanzia opponibile all'assicurato e che l'evento rientra tra i rischi non compresi nella OL
2.3 Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il danno al fabbricato compreso nelle ipotesi di esclusione previste nella clausola G523
Ritiene l'appellante che le condizioni generali di contratto vanno interpretate secondo la regola di cui all'art. 1370 c.c. ( Interpretazione contro l'autore della clausola) partendo dalla concreta situazione del fabbricato assicurato (che i tecnici di avevano preventivamente visionato) per comprendere l'interesse della CP_2
a stipulare una OL per il rischio di danni da eventi atmosferici. Parte_1
E' pacifico e risultante dalla documentazione in atti che il tetto del fabbricato era costituito da una struttura lignea di sostegno su cui erano allocate le lastre di cemento-amianto (perizia di parte Ing. ); la copertura in amianto era da Tes_1 considerarsi quindi come tetto dell'edificio e non elemento di finitura e pertanto non avrebbe avuto alcun senso escludere dalla copertura assicurativa proprio il tetto di copertura dell'albergo poiché in caso di danni al tetto sarebbe prevalsa l'esclusione prevista per il materiale di cui era composta (amianto) con la conseguenza che, di fatto, la clausola G523 non avrebbe coperto nulla.
Secondo l'appellante l'unica interpretazione possibile della clausola contrattuale de quo coerente con la causa del contratto (avente ad oggetto un fabbricato le cui caratteristiche erano note alle parti), con l'interesse dell'assicurata e con l'art. 1370
c.c., è quella in forza della quale si determina la risarcibilità dei danni causati da eventi atmosferici all'intero fabbricato, quindi anche al tetto di copertura dell'immobile oggetto della OL, nonché dei beni che ne compongono parti essenziali comprensive nel caso di specie ( trattandosi di struttura ricettiva) di insegna, serramenti, vetrate e balconi.
Con riferimento al danno subito dal tetto dell'immobile assicurato, quantificato in €
107.570,00, l'appellante evidenzia che la grandine aveva causato profonde lesioni alla copertura costituita dalle lastre di cemento amianto e che la clausola di esclusione della risarcibilità del danno, richiamata da riguardava i danni CP_2
occorsi a lastre esterne ( di vetro e plastica e di cemento amianto) dotate di una loro autonomia non costitutive del tetto dello stabile, come nel caso di specie, ove le lastre costituiscono parte integrante ed essenziale del sistema di copertura dell'albergo (tant'è che anche il nuovo tetto costituito da una lastra multistrato isolata di alluminio è stata posta sulla medesima struttura in legno su cui prima era allocato l'amianto)
2.4 In ordine al quantum
Parte appellante sostiene che il danno complessivo di € 117.578,08 subito dalla struttura ricettiva della società in conseguenza dell'evento grandine, Parte_1
risultava provato dalla documentazione versata in atti : fotografie , scheda tecnica della struttura, fatture di spesa delle lavorazioni eseguite e il nesso di causalità tra evento e danno (grandine ) non è contestato dalla Compagnia.
2.5 Violazione dell'art. 1375 c.c.
Con questo motivo ribadisce l'inadempimento della Compagnia assicuratrice agli obblighi di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto negoziale ex 1375 c.c. che legittima la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (€ 20.000), avendo la trattato il sinistro con inefficienza e noncuranza Controparte_2
lasciando la società appellante priva di riscontro per mesi, formulando la proposta transattiva di € 10.000,00 a distanza di un anno dopo il sinistro e costringendo pertanto la società per far fronte alle spese necessarie per le riparazioni ed il Pt_1
ripristino della struttura, ad impiegare risorse proprie e a rinegoziare il contratto di mutuo in essere, con sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento nel giugno 2020.
2.6 Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto di doversi disporre d'ufficio la condanna risarcitoria per lite temeraria ex art 96 c. 3 c.p.c. in assenza dei presupposti di fatto e di legge.
Parte appellante contesta la statuizione resa sul punto dal Primo Giudice non sussistendone i presupposti in quanto gli effetti negativi e pregiudizievoli che la lite temeraria determina sul sistema giudiziario non possono ascriversi all' appellante, risultando pregiudicati dalla condotta omissiva tenuta in sede stragiudiziale dall'assicurazione (essendo dimostrato che l'assicurazione ha inoltrato in sede stragiudiziale alla società solo parte delle condizioni contrattuali , depositando perizia e condizioni generali complete solo con la costituzione in giudizio) che ha omesso di aderire anche alla procedura di mediazione attivata dall'attrice.
La condanna per lite temeraria disposta d'ufficio risulta errata, secondo l'appellante, anche considerando la complessità della vicenda oggetto del giudizio sia in fatto che in diritto;
inoltre il giudice di prime cure ha totalmente omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità -inefficacia sollevate dall'appellante in riferimento alla seconda parte della clausola contrattuale G523 contenente le cause di esclusione della copertura assicurativa.
Evidenzia la contrarietà della condanna per lite temeraria ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità per la quale la malafede o la colpa grave della parte soccombente non può ricondursi a una mera infondatezza anche manifesta delle tesi prospettate, dovendosi considerare l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso in modo da ritenere meritevoli di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente, alla giurisprudenza consolidata o per la manifesta inconsistenza giuridica e la palese strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass n. 9912/18).
Rappresenta che nel caso di specie, l'appellante ha esercitato il proprio diritto all'indennizzo negato da una clausola nulla e comunque inefficace e mai sottoscritta, su cui il Primo Giudice non si è pronunciato fondando la sua decisione solo su uno degli aspetti oggetto di causa meramente astratto, né l'assicurazione ha subito alcun danno a fronte della condotta della società appellante.
2.7 Eccezioni e domande non accolte e/o esaminate .Riproposizione in sede di appello.
L'appellante evidenzia che il Tribunale ha omesso di esaminare e quindi decidere le eccezioni sollevate in primo grado di nullità/inefficacia della clausola G523 nella parte in cui prevede esclusioni risarcitorie: la società sin dall'inizio del Parte_1
giudizio ha contestato la parte della clausola che esclude la risarcibilità dei danni ad alcuni tipi di beni/materiali, nel caso di specie le lastre che costituiscono le falde di copertura del fabbricato, vetrate, serramenti e balconi, essendo del tutto discordante con l'oggetto del contratto che consiste nell'assicurazione dai danni causati da eventi atmosferici all'immobile che, essendo sede di un'attività ricettiva, non può non ricomprendere la copertura, l'insegna i serramenti le vetrate e balconi.
La clausola che esclude completamente la copertura assicurativa, nel caso il danno riguardi parti fondamentali dell'immobile assicurato, rappresenta una eccessiva limitazione della responsabilità della compagnia e quindi la previsione di esclusione contenuta nella seconda parte della clausola G523 “B- eventi atmosferici” costituisce una clausola vessatoria non opponibile all'attrice (appellante), inefficace e soggetta a specifica sottoscrizione, in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata che qualifica come vessatoria la clausola del contratto che esclude il rischio garantito, come nel caso in esame, ove si è in presenza di una clausola che se interpretata a favore dell'assicurazione esclude dalla copertura assicurativa una parte fondamentale dell'immobile che costituisce l'oggetto della garanzia.
2.8 sulla mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate da parte attrice con le memorie ex art 183 comma 6 nr . 2 c.p.c.
Reitera la richiesta di CTU tecnica e l'ammissione della prova testimoniale, rigettate dal Primo Giudice essendo rilevanti ai fini della decisione avendo la sentenza impugnata erroneamente affermato l'inoperatività della OL sul presupposto dell'applicabilità al caso di specie della seconda parte della clausola G523 relativa alle esclusioni risarcitorie.
3. Nella sua comparsa di costituzione in appello Controparte_2
contesta integralmente il gravame proposto.
Eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione per assenza dei requisiti ex art 342 co. 1 c.pc. non individuando essa in maniera chiara e specifica i motivi di appello e le parti della decisione impugnata censurate e per sua manifesta infondatezza e conseguente inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c. essendo l'appello privo di ragionevole probabilità di accoglimento limitandosi a riproporre tutte le argomentazioni difensive svolte in primo grado.
Nel merito contesta il gravame affermando che il Primo Giudice non ha posto a fondamento della decisione esclusivamente il doc. n. 10, ma ha tenuto conto anche di quanto dedotto dalla controparte che sin dalla costituzione in giudizio fondava le sue richieste sul testo della clausola G523, producendo il modulo riepilogativo in forma integrale e considerando che in fase stragiudiziale la società attrice aveva ricevuto l'atto di accertamento del danno dall'assicurazione per cui era evidente che l'appellante, già all'atto dell'instaurazione del presente giudizio, si trovava nella condizione di conoscibilità della clausola di esclusione dei rischi assicurati sopra richiamata.
Concorda con il Tribunale, nel qualificare l'eccezione di inoperatività della OL come una mera difesa per cui era onere della allegare e provare CP_6 Parte_1 che i danni subiti rientrassero nell'ambito di un rischio assicurato dalla OL stipulata con Controparte_2
Evidenzia che la clausola de qua , diretta a delimitare l'oggetto della OL , specificando i tipi di danni indennizzabili( e non la responsabilità dell'assicurazione) non può qualificarsi vessatoria, come sostenuto dall'appellante, e quindi secondo la giurisprudenza riportata, non necessita della specifica approvazione per iscritto ex art
1341 co. 2 c.c.
Ritiene condivisibile la statuizione di condanna ex art 96 c.pc disposta d'ufficio dal
Primo Giudice che ha dato motivata giustificazione al rigetto della domanda attorea così manifestamente infondata da comportare una condanna per lite temararia, trattandosi di determinarne gli effetti negativi e pregiudizievoli sul sistema giudiziario rallentandone il funzionamento in quanto la domanda, nel caso de quo, è stata introdotta nonostante l'offerta stragiudiziale della compagnia di € 10.000, il possesso della perizia dell'assicurazione e del testo completo delle condizioni contrattuali.
Reitera tutte le eccezioni e difese svolte in primo grado e non esaminate precisando che la società risulta assicurata con con OL (contratto Pt_1 Controparte_2 assicurativo per la copertura dei rischi dell'albergo) n. 360684570 Mod. VO05/02 decorrente dal 31.05.16 e fino al 31.05.2026 e che la garanzia non è operante in relazione al sinistro de quo in virtù delle condizioni approvate dalla società appellante con la stipulazione della OL che escludono la copertura della garanzia in caso in cui i danni subiti da lastre di cemento amianto e manufatti di materia plastica siano conseguenti all'evento-grandine ovvero siano stati cagionati ad attrezzature quali lastre esterne, serramenti, insegne , antenne e consimili installazioni esterne, potendo i manufatti danneggiati rientrare nella garanzia in caso di richiamo alla clausola speciale G306, di cui nel caso di specie l'appellante non ha inteso avvalersi, optando per un premio più contenuto.
Contesta la quantificazione dei danni proposta dalla controparte basata sulle risultanze di una consulenza tecnica di parte a cui non può riconoscersi alcuna valenza probatoria trattandosi di atto di parte non formatosi nel contraddittorio, che va considerata come una mera allegazione difensiva.
Deduce l'inammissibilità della richiesta dell'ulteriore voce di danno per violazione dell'art. 1375 c.c. in quanto la Compagnia aveva preso in carico il sinistro designando prontamente il perito per effettuare il sopralluogo finalizzato alla quantificazione dei danni e, nonostante le riserve sull'obbligo di indennizzo, stante la manifesta inoperatività della OL, aveva formalizzato, a soli fini transattivi, un'offerta.
Si oppone alle avverse richieste istruttorie (CTU e prova testimoniale) in quanto ininfluenti ai fini della decisione e dal carattere dilatorio.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 26.09.2023, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni dalle stesse rassegnate ed in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente la Corte esclude l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. art 342 c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazione dettate dalla
Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (SS.UU. n. 27199/17, Cass. n. 1935/2020) confermate da ultimo dalla sentenza delle SS.UU n. 4853/2023 che ha escluso che
“l'atto di gravame debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Va escluso anche ogni profilo di inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c., che è pervenuto alla presente fase decisoria, atteso che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono nel giudizio questioni esaminabili e di obiettiva controvertibilità a prescindere da ogni valutazione sull'esito e sulla fondatezza dello stesso.
6. Nel merito l'appello è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati.
Preliminarmente si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ( Cass. civ. ord. n. 9205/21) secondo il quale “in generale, nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c, l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro
(Cass. sez.
1- Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Cass sez. 3-, Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017)”ed analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi spaziali e temporali della garanzia essendo questi tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.
A ciò si aggiunga (Cass. n. 1558/18; Cass. 31251/23) che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea
e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.” ; ciò significa che nel giudizio promosso per il pagamento dell'indennizzo pattuito spetta all'assicurato dimostrare il fatto costitutivo della pretesa (ossia che si è verificato il fatto avverso previsto nella OL , che il fatto è derivato da una causa ivi prevista e che ha prodotto gli effetti di cui alla OL); qualora siano previsti in OL , come nel caso di specie, casi in cui il rischio sia delimitato ( c.d. rischi non compresi, essendo l'indennizzabilità esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio) allora spetta all'assicuratore provare che l'evento dannoso rientra fra i rischi non coperti dalla OL.
Nel contratto in esame era convenuto (clausola G523-B) che “La società risponde dei danni diretti e materiali causati alle cose assicurate” dipendenti da eventi atmosferici come “uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria”; nella medesima clausola è stabilito per quanto di interesse, che “sono esclusi i danni subiti da “lastre esterne”serramenti, vetrate e lucernari” e subiti “da lastre di cemento- amianto e manufatti di materia plastica per effetto della grandine”; nell'ultima parte della clausola è specificato che ove venga indicato anche il codice G306,
l'assicurazione risponde “a parziale deroga di quanto sopra previsto” fino ad un massimale di € 15.000,00 per singolo sinistro, dei danni causati dalla grandine: alle lastre esterne , serramenti, vetrate e lucernari in genere, alle lastre di cemento amianto e ai manufatti di materia plastica.
Applicando i principi sopra richiamati, in tema di fatti costitutivi del diritto dell'assicurato e dell'onere della prova, al caso oggetto del presente giudizio e dall'esame degli atti di causa e delle risultanze istruttorie non può ritenersi provata la riconduzione del sinistro come allegato dalla nell'ambito dei casi Parte_1 indennizzabili secondo la OL “Al Completo” stipulata con Controparte_2
ossia che la grandine avesse provocato danni materiali e diretti alle cose assicurate
(c.d. rischio incluso).
Al riguardo deve infatti precisarsi che la Compagnia di assicurazione nel costituirsi in primo grado ha contestato in toto la sussistenza del fatto costitutivo della domanda azionata, richiamando le condizioni di OL (clausola G523) nel quale sono indicati le ipotesi di rischi esclusi dalla copertura , affermando trattarsi di ricostruzione dei fatti da parte della non corrispondente al vero, come Parte_1
desumibile dalla relazione del perito dell'assicurazione, dal materiale fotografico e dalle stesse asserzioni dell'assicurata in ordine alla composizione delle parti danneggiate (lastre di amianto-cemento).
A fronte di tale impostazione difensiva non può di certo ritenersi incontestata la domanda di garanzia del sinistro, dovendo conseguentemente parte attrice fornirne la relativa prova, prova che a parere di questa Corte appare del tutto carente.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado , e ancor prima nella richiesta di risarcimento stragiudiziale ante causam, l'appellante imposta la propria pretesa risarcitoria facendo riferimento alla OL n. 360684570 stipulata, con decorrenza dal 31.05.2016, con l'assicurazione convenuta, dimostrando l'esistenza del rapporto contrattuale e invocando nel chiedere il pagamento dei danni causati dalla grandine l'applicazione della medesima clausola G523-B Eventi atmosferici di cui nega di conoscere il contenuto integrale . Le doglianze dell'appellante in ordine alla incompleta conoscenza della clausola predetta appaiono non condivisibili in quanto in contrasto con la documentazione in atti e con la ricostruzione della vicenda emersa nel corso del giudizio. Essendo pacifico l'esistenza della OL in questione , prodotta dall'appellante e fonte della pretesa risarcitoria , dalla documentazione in atti emerge che la stessa è stata stipulata nel 2016 (decorrenza 31.05.16) e con scadenza al 31.05.2026 e pagamento del premio con cadenza annuale, con dichiarazione dell'assicurato di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il fascicolo informativo contenente la nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione: non può esserci dubbio sulla conoscenza delle condizioni contrattuali da parte dell'appellante , essendo espressamente richiamate dall'assicurato nell'atto di accertamento conservativo redatto dal perito dell'assicurazione all'esito del sopralluogo e della verifica dei danni subiti dalla struttura in seguito all'evento atmosferico del 10.07.19, sottoscritto dal rappresentante dell'assicurato che fa espresso riferimento all'operatività della clausola G523, per ragioni tecniche -doc.5 allegato alla citazione-, ( nella clausola vengono regolati i danni conseguenti ad eventi atmosferici quali la grandine che è l'evento richiamato dall'appellante nel caso di specie), producendo la stessa parte copia delle Condizioni generali ( non ostando neppure che siano state reperite, come affermato dall'appellante dal sito Web dell'assicurazione visto la corrispondenza con quelle prodotte dall'appellata in primo grado); inoltre la OL è stata stipulata nel 2016 ( ossia diversi anni prima dell'evento atmosferico che è del 2019) con pagamento del premio con cadenza annuale dimostrandosi così il permanere della volontà negoziale fra le parti.
Deve dunque ritenersi che l'attrice attuale appellante, ancor prima di introdurre il giudizio, fosse ben a conoscenza delle clausole regolanti la OL la cui stipula ed operatività non è oggetto di contestazione, fondando su di essa la propria pretesa.
L'affermazione dell'appellante sulla riconducibilità dei danni subiti dal tetto fra quelli indennizzabili non può essere accolta in quanto dall'esame della clausola
“G523-B Eventi atmosferici” di esclusione dei danni risarcibili emerge lo specifico riferimento ai danni subiti da lastre esterne, da lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, valorizzandosi nella seconda ipotesi proprio il tipo di materiale di cui sono composte le parti della struttura interessate : interpretazione avvalorata dall'ultimo capoverso della clausola predetta ove è previsto ( con indicazione del codice G306 e pagamento di ulteriore premio), a parziale deroga, l'indennizzo fino ad un massimale di € 15.000 per sinistro dei danni causati dalla grandine alle lastre esterne e alle lastre di cemento-amianto e ai manufatti di materia plastica: clausola superflua ove non fosse rilevante il materiale di composizione delle parti danneggiate.
Nel caso di specie i danni riguardanti le suddette parti della struttura non erano coperte dall'assicurazione, incombendo sull'assicurato dimostrare che le parti colpite dall'evento atmosferico riguardassero parti espressamente, nei termini anzidetti, indennizzabili e che quindi si era verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa;
la circostanza che le lastre in questione fossero di cemento- amianto si evince dalla perizia dell'assicurazione, non contestata sul punto dall'appellante ( anzi l'appellante espressamente afferma nei propri atti la composizione delle predette lastre) e come si palesa anche dalla documentazione fotografica in atti (fascicolo primo grado appellante e Relazione di perizia fascicolo primo grado appellata: risultando dimostrato dall'assicuratore che pur essendo verificatosi il rischio contrattualmente previsto (danni da grandine) , questo rientrava tra i rischi “non compresi” a causa dell'esistenza di una delle circostanze di non indennizzabilità previste nel contratto ( clausola G523-B).
Vanno esclusi dalla copertura assicurativa anche i danni relativi alle tapparelle , vetri finestre, insegne , in quanto espressamente non ricompresi fra quelli indennizzabili
(clausola G523-B Eventi atmosferici ove si specifica che sono esclusi i danni subiti da “serramenti, vetrate….insegne , antenne … tende esterne …..manufatti di materia plastica ) e attrezzature esterne ( sedie , divani e attrezzatura da spiaggia ) in ragione del materiale di composizione degli stessi ( plastica, come si evince dalla documentazione fotografica a corredo della relazione del perito dell'assicurazione e dalla documentazione prodotta dall'appellante, fatture e fotografie, in atti) e trattandosi di manufatti rimovibili quindi esclusi dalla copertura assicurativa afferente al fabbricato (albergo) come da OL.
Rientrano invece fra i danni indennizzabili quelli relativi alla manutenzione dell'ascensore, quale danno da bagnamento conseguente alle lesioni provocate alla struttura dalla grandine ( come indicato al secondo capoverso della clausola G523-B) con la conseguenza che dovrà essere riconosciuto all'appellante l'importo di €
114,00 ( come da fattura deposita in primo grado dall'appellante) .
Va evidenziato che la copertura assicurativa nella OL de quo era limitata e ciò non può significare, come sostenuto dall'appellante, la nullità della clausola per essere finalizzata ad escludere il rischio assicurato essendo , al contrario, indicato quali danni fossero indennizzabili con esclusione del risarcimento in alcune ipotesi ivi elencate : sul punto si precisa che “costituisce affermazione consolidata” (Cass n.
15598/19) “quella per cui, nel contratto di assicurazione sono da considerare
"clausole limitative della responsabilità", per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito laddove le limitazioni alle conseguenze della colpa o dell'inadempimento non vanno riferite, come erroneamente intende il ricorrente, alla responsabilità civile dell'assicurato (rischio assicurato), atteso che nell'enunciare il principio di diritto, questa Corte non ha avuto a riferimento esclusivamente il contratto assicurativo della responsabilità civile, ex art. 1917, comma 1, c.c., ma ha espresso un principio valevole per qualsiasi tipo di contratto assicurativo”; aggiunge la Suprema Corte che una "limitazione di responsabilità" dell'assicuratore sia ipotizzabile soltanto nel caso in cui la clausola realizzi un'indebita eliminazione
"in toto" del rischio contrattuale risolvendosi nel vizio di nullità del contratto assicurativo per difetto assoluto dell'elemento essenziale richiesto dall'art. 1895 c.c.,
e non anche, invece, nel caso in cui la tipologia di rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale, venga pattiziamente "delimitata", attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi”: come nel caso di specie, in cui è da escludersi la natura vessatoria della clausola in questione proprio in considerazione del fatto che la clausola non esclude in toto il rischio, ma si limita a specificare e predeterminare le ipotesi in cui non vi copertura assicurativa. Né è condivisibile l'assunto dell'appellante nel considerare la copertura in amianto come tetto dell'edificio ( e quindi rientrante nella garanzia), rendendosi superfluo l'approfondimento istruttorio richiesto sul punto, sia in quanto nella condizioni di OL è espressamente indicato l'esclusione del risarcimento dei danni occorsi a lastre di cemento-amianto ( valorizzandosi nell'accordo negoziale, ai fini dell'esclusione della copertura assicurativa , la tipologia del materiale) sia considerando che lo stesso appellante ha affermato di aver sostituito, le lastre di amianto-cemento poste sopra la struttura in legno del tetto con lastre di altro materiale ( confermando che si trattava di lastre distinte e separate dalla struttura sottostante).
Non si rinvengono, inoltre nella gestione del sinistro le violazioni agli obblighi di correttezza e buona fede ex art 1375 c.c. lamentate dall'appellante, avendo la
Compagnia effettuato gli accertamenti necessari ai fini della verifica e della quantificazione dei danni occorsi, provvedendo a designare un perito e, all'esito del sopralluogo presso l' e della relazione del perito, pur ritenendo i danni CP_5 non rientranti nella OL, a fini transattivi, formalizzato un 'offerta stragiudiziale di € 10.000, 00, superiore al danno indennizzabile nei termini di OL e rifiutata dall'appellante.
Meritevole di accoglimento è il motivo di gravame relativo alla condanna per lite temeraria ex art 96 co. 3 c.p.c inflitta in primo grado.
Sul punto secondo l'indicazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. 19948/23)
“ la responsabilità di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art.96/3 è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto – evidentemente correlato – dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali”. Orbene nel caso di specie in primo luogo vi è la riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte relativa al riconoscimento del danno indennizzabile nei termini sopra esposti che fa venir meno il presupposto della soccombenza totale delle parte (Cass. 32090/2019); né può ritenersi sussistente, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte (SS.UU n. 22405/18) il requisito della mala fede o colpa grave ( da intendersi quale” consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” ) in capo all'appellante considerando l'accoglimento , in parte qua , delle richieste di risarcimento formulate.
7. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza della parziale fondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra domanda e questione e senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori , con conseguente riforma della sentenza impugnata in relazione al riconoscimento parziale del risarcimento del danno e nella statuizione ex art 96 co. 3 c.p.c. ,disposta dal Tribunale di Primo
Grado, e in relazione al regime delle spese che andranno parzialmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese che, considerata la soccombenza parziale in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e liquidate per il seguente, come in dispositivo ad esclusione delle fasi di trattazione ed istruttoria, non svoltesi, vanno poste a carico dell'appellante nella misura di tre quarti e compensate tra le parti per il restante quarto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata: 2) CONDANNA l'assicurazione al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € 114,00, oltre interessi al tasso legale Parte_1
dalla data della domanda al saldo;
3) CONDANNA l' alla rifusione dei tre quarti delle spese di lite sostenute Parte_1
da per entrambi i gradi di giudizio, quelle di primo grado da Controparte_2
considerarsi, per l'intero nella misura già determinata nella sentenza gravata e quelle del presente grado liquidate per l'intero in € 9.991,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge, compensando tra le parti il residuo quarto;
4)REVOCA la condanna ex art 96 co. 3 c.p.c. disposta a carico della appellante per l'importo di € 6715,00 oltre accessori.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 25.03.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est.
Avv. Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 458 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da
(C.F. e P.IVA: ) , corrente in Pescara Parte_1 P.IVA_1
Lungomare C. Colombo n. 64, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t.
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Manrico Ciafrè del Foro Controparte_1
di Teramo come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: ) corrente in Mogliano Veneto Controparte_2 P.IVA_2
(TV) via Marocchesa n. 14 in persona dei legali rappresentanti p.t., l'Amministratore
Delegato e Direttore Generale Dott. e il Dirigente Dott. Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rossi del Foro di Roma Controparte_4
come in atti
-APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 1402/2021 pubblicata in data 11.11.2021.
Conclusioni delle parti: Per l' appellante: Con le presenti note, pertanto, la difesa dell'appellante
[...]
nel tornare a contestare tutto quanto dedotto, eccepito e Parte_1 richiesto dall'appellata, si riporta integralmente ai propri scritti difensivi sia del primo grado di giudizio che del presente giudizio di appello e torna in via preliminare a chiedere l'accoglimento delle richieste istruttorie, rigettate dal Giudice di prime cure nonostante la loro ammissibilità e rilevanza. In via istruttoria, quindi, la difesa dell'appellante, precisato che parte attrice nel primo grado di giudizio ha espressamente impugnato e contestato l'ordinanza di rigetto del 07.5.2021 delle sue richieste istruttorie, insistendo per la loro ammissione anche in sede di precisazione delle conclusioni, torna a chiedere all'On. le Corte adita disporsi CTU tecnica che confermi la quantificazione dei danni subiti dall'appellante a causa ed in conseguenza dell'evento occorso in data 10.7.2019 e che verifichi, previo esame della documentazione fotografica e tecnica prodotta in atti da parte attrice appellante, quale fosse la struttura di copertura del corpo di fabbrica identificato al Foglio di
Mappa n.27 del Comune di Pescara, particella n. 361 (ricompreso in ambito urbano, zona “B3” Completamento e Recupero del PRG) prima dell'evento atmosferico occorso in data 10.07.2019 e, in particolare, se le lastre di cemento amianto allocate sulla copertura dello stabile fossero unica e primaria copertura del medesimo, in quanto posate direttamente su struttura lignea di sostegno, ovvero se, in luogo delle stesse, vi fosse altra struttura con funzione di chiusura e copertura con funzione di tetto per l'immobile che rendeva, quindi, le lastre suddette mero elemento di finitura.
Sempre in via istruttoria, si insiste altresì per l'ammissione della prova testimoniale dell'Ing. con Studio in Francavilla al Mare (CH) sulla seguente Testimone_1
posizione di prova: a) «vero che conferma quanto da lei sostenuto nelle conclusioni delle perizie depositate in atti come documenti n. 8) e 12) di parte attrice nonché nella relazione prodotta come documento n. 13) che Vs. signoria mi esibisce - e, quindi, che la copertura in amianto che era collocata a copertura dell'immobile sede dell' è da assimilare come caratteristiche e funzionalità ad un “tetto” e CP_5 non come elemento di finitura». In subordine, l'appellante, precisa come di seguito le seguenti CONCLUSIONI in riforma integrale della sentenza appellata e del dispositivo con il quale erroneamente il Tribunale di Pescara ha così disposto: “
P.Q.M.
rigetta ogni domanda;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida € 13.430,00 per compensi professionali, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge;
condanna parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cpc in favore di parte convenuta, che liquida in € 6.715,00 , oltre accessori, senza esclusione del cumulo, trattandosi di debito di valore, dalla notifica della citazione e sino al soddisfo e secondo i criteri di liquidazione ex Cass. ss.uu.nr. 1712/95. Si dispone a cura della cancelleria l'inoltro di copia della presente decisione e della perizia redatta dalla Assicurazione
Orga convenuta alla territorialmente competente per le verifiche di competenza, attesa la riscontrata presenza di amianto.”; Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria eccezione istanza e deduzione, per tutte le ragioni esposte negli atti, documenti e scritti difensivi cui rinvia integralmente: 1) accertare e dichiarare la sussistenza di copertura assicurativa in capo ad e nei confronti della Parte_1
in virtù del contratto di assicurazione n. 360684570 e, Controparte_2 per l'effetto, il diritto di al risarcimento dei danni tutti subiti in Parte_1 conseguenza dell'evento atmosferico verificatosi in data 10.07.2019, così condannando la al risarcimento del danno nella misura di € Controparte_2
117.578,08 ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) accertare e dichiarare la violazione da parte di degli obblighi di buona fede e Controparte_2 correttezza di cui all'art. 1375 c.c. e, per l'effetto, condannare la Compagnia assicurativa al risarcimento del danno che ivi si quantifica in € 20.000,00 ovvero nella misura che l'On.le Corte di Appello adita vorrà determinare in via equitativa;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti per la condanna di parte attrice “al risarcimento del danno ex art. 96 cpc in favore di parte convenuta, che liquida in € 6.715,00, oltre accessori, senza esclusione del cumulo ..”, riformando in tal senso la Sentenza n. 1402/2021 del Tribunale di PESCARA e revocando, per l'effetto, la prefata condanna;
4) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori. Ogni altro diritto riservato.
Si chiede quindi la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Per l'appellata : in ossequio al provvedimento con cui è stata Controparte_2
disposta la trattazione scritta della presente udienza, si riporta al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo nell'integrale accoglimento delle difese ed eccezioni ivi contenute e impugna e contesta le difese e richieste tutte di parte appellante. La scrivente difesa precisa e insiste infine nell'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nella depositata comparsa di costituzione e risposta, ivi di seguito trascritte e confermate: CONCLUSIONI “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per assenza dei requisiti di cui al punto 1 e 2 dell'art. 342 comma 1 c.p.c. e per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., per le motivazioni tutte di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio;
- in via principale, confermare integralmente ed in ogni sua parte la sentenza n. 1402/2021 emessa dal Tribunale ordinario di
Pescara, Giudice dott. Ria, pubblicata l'11.11.2021, resa a definizione del procedimento R.G. n. 2589/2020 e, per l'effetto, rigettare in toto il proposto appello.
Con vittoria di spese e compensi di ambo i gradi di giudizio;
- in via gradata, si reiterano, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le conclusioni già svolte nel primo grado di giudizio che di seguito si trascrivono: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via preliminare, assorbente, accertare e dichiarare l'inoperatività dell'invocata
Polizza, per le ragioni esposte in narrativa, con la conseguenza di rigettare integralmente la domanda attorea. Vinte le spese;
2. nel merito, in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata. Vittoria di spese e compensi;
3. in via subordinata, per la non creduta, denegata e gravanda ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda, liquidare l'indennizzo, in relazione al giusto e rigorosamente provato, fino a concorrenza del massimale e dei limiti di indennizzo stabiliti in OL. Spese e compensi come per legge. Servatis juribus”; - in via istruttoria, dichiarare inammissibili, ovvero rigettare le avverse richieste istruttorie. La scrivente chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 31.07.2020 la società , titolare Parte_1 di un'attività alberghiera con insegna , conveniva in giudizio avanti al CP_5
Tribunale di Pescara al fine di ottenere, accertata e dichiarata la Controparte_2 sussistenza di copertura assicurativa in capo all'attrice, la condanna dell'assicurazione al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento atmosferico verificatosi il 10.07.19, nella misura di € 117.578, 08, ovvero nella misura maggiore o minore provata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
nonché la condanna , accertata e dichiarata la violazione da parte della convenuta degli obblighi di buona fede e correttezza ex art 1375 c.c., dell'assicurazione al risarcimento del danno quantificato in € 20.000, o nella misura determinata in via equitativa dal Tribunale.
Parte attrice esponeva di aver subito danni alla struttura alberghiera , sia nell'immobile sede dell' che alle attrezzature esterne, in conseguenza di CP_5 una violenta grandinata abbattutasi su Pescara in data 10.07.2019 e che all'epoca dei fatti era titolare di copertura assicurativa con in virtù di Controparte_2 contratto sottoscritto e rinnovato per molti anni, denominato “Al Completo” ( OL
n. 360684570).
Deduceva di aver dato incarico in data 02.08.19 ad un tecnico per la quantificazione dei danni subiti e di aver provveduto in data 09.08.19 a denunciare il sinistro alla
Compagnia e che solo in data 09/1.10.19 il perito dell'assicurazione si recava presso la struttura alberghiera ai fini della verifica e quantificazione dei danni.
Denunciava il comportamento dell'assicurazione per il ritardo nel comunicare l'esito del sopralluogo , per non aver ottemperato alla richiesta della copia integrale del contratto avanzata dall'attrice ( che pertanto produceva in giudizio solo una copia parziale delle condizioni di OL) e che solo in data 16.01.20, dopo l'ennesimo sollecito, la Compagnia inoltrava atto di accertamento del danno quantificato in € Par 32.605,00 dichiarando non vi era copertura assicurativa per l'applicazione della clausola G523 del contratto.
Aggiungeva che in data 03.07.2020 la Compagnia proponeva a titolo di risarcimento la somma di € 10.000, rifiutata dall'attrice, e che il ritardo e l'incertezza dell'assicurazione nella gestione della pratica , contrario alla buona fede e correttezza, avevano comportato notevoli disagi di natura economica ed organizzativa alla società attrice che, in mancanza dei fondi del risarcimento, era stata costretta nel mese di marzo del 2020 a rinegoziare il contratto di mutuo in essere con la propria banca, per far fronte alle spese di ripristino del tetto.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande attoree, eccependo l'inoperatività della Polizza assicurativa in base a quanto disposto dalla clausola G523 delle CGA, che esclude la copertura della garanzia nel caso in cui i danni subiti da attrezzature, quali, lastre di cemento- amianto e manufatti di materia plastica siano conseguenti all'evento-grandine, ovvero siano stati cagionati ad attrezzature quali: lastre esterne, serramenti, insegne, antenne e consimili installazioni esterne.
Il Primo Giudice acquisita la documentazione prodotta dalle parti e ritenuto non necessario procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, con ordinanza del
07.05.21 rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.05.21 all'esito della quale fissava per la discussione, ex art 281 quinquies co. 2 c.p.c.,
l'udienza del 07.10.21 con termine per il deposito di memorie conclusionali sino al
07.09.21.
Il Tribunale di Pescara con sentenza n. 1402/2021 pubblicata il 11.11.2021 rigettava ogni domanda con condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta liquidate in € 13.430,00 per compensi professionali, oltre
15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
e con condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. in favore di parte convenuta liquidato in € 6.715,00 oltre accessori, senza esclusione del cumulo, trattandosi di debito di valore, dalla notifica della citazione e sino al soddisfo e secondo i criteri di liquidazione ex Cass SS.UU. n. 1712/95; disponeva a cura della Cancelleria l'inoltro della sentenza e della perizia , redatta dall'assicurazione convenuta, alla Orga territorialmente competente per le verifiche di competenza, attesa la riscontrata presenza di amianto.
1.1Il Tribunale di Primo Grado dopo aver considerato incomprensibili le affermazioni di parte attrice sull'avvenuta produzione in giudizio solo di una copia parziale delle condizioni contrattuali ( non avendo fornito la compagnia in sede stragiudiziale la copia integrale del contratto) visto che, sin dall'atto della costituzione, l'attrice aveva fondato le sue pretese sul contratto sottoscritto e rinnovato per molti anni denominato “Al Completo” e, in particolare, sul modulo riepilogativo di OL ove si rinviene la clausola G523, (che prevede la tutela del fabbricato anche nell'ipotesi di danni causati da eventi atmosferici), producendo anche al doc. 10 il modulo riepilogativo in forma integrale, ha ritenuto che la società attrice non avesse compreso nella sua interezza quanto disposto all'ultimo comma della predetta clausola ove si prevede l'indennizzabilità anche del danno causato da grandine per alcune parti dell'immobile ( quali lastre esterne, serramenti, vetrate e lucernari, lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica).nel caso venga indicato in OL altro codice (G306) con corrispettivo di un altro premio, più oneroso.
Il Primo Giudice considerava l'eccezione di inoperatività della OL in ragione dell'applicazione della clausola G523, sollevata dall'assicurazione ( già prima dell'inizio del procedimento , offrendo alla società attrice, dopo aver quantificato il danno complessivo occorso in € 32.605,00, importi satisfattivi per € 10.000 ) non un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa , un'argomentazione giuridica consistente nella rilevazione della mera inidoneità dei fatti costitutivi a giustificare la domanda, non essendo riconducibili all'oggetto della garanzia. Secondo il Primo
Giudice, riportando giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto, esiste il potere dell'assicurazione di far constatare in giudizio l'inoperatività della OL di fronte alla richiesta di garanzia avanzata dal contraente e tale potere non è oggetto di domanda giudiziale, né costituisce un'eccezione ossia un'allegazione di un fatto ulteriore rispetto a quelli costitutivi della domanda dell'assicurato, risolvendosi nella contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda.
Ciò comporta ripercussioni in ambito di onere probatorio in quanto l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, nell'allegare l'esclusione della copertura assicurativa non solleva l'attore (assicurato) dall'onere di allegare e provare che i danni si sono verificati nell'ambito del rischio assicurato dalla OL: circostanza nel caso di specie, da subito contestata dall'assicurazione ; pertanto, CP_2
secondo il Tribunale di Pescara, incombeva sulla società attrice provare la riconducibilità del danno subito nell'ambito delle ipotesi garantite dalla OL de qua.
Evidenziava che dalla lettura della clausola G523 (pag. 17 condizioni di OL di cui al doc.10 prodotto dall'attrice) si evince l'indennizzabilità anche dei danni subiti da lastre di cemento-amianto per effetto della grandine in caso nel contratto venga riportato altro codice ( G306 a seguito di pagamento di un ulteriore oneroso premio) non riscontrabile nella fattispecie oggetto di causa, non avendo le parti convenuto anche la stipula della clausola G306 e di conseguenza, secondo il Primo Giudice , restava esclusa l'operatività della OL oggetto di causa trattandosi di lastre di cemento-amianto ( come evincibile dalla lettura della perizia della compagnia , non contestata dall'attrice, e dal materiale fotografico in atti)
Aggiungeva il Tribunale che, stante la notoria difficoltà nella gestione del predetto materiale, trovava giustificazione l'inoperatività della OL alle condizioni scelte dall'assicurato con esclusione di ogni ipotesi di vessatorietà della clausola .
Il Giudice di Prime Cure disponeva d'ufficio la condanna ex art 96 co. 3 c.p.c. della società attrice al pagamento in favore della convenuta di una somma pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di compensi, considerata la temerarietà della domanda introdotta nonostante l'offerta stragiudiziale dell'assicurazione di € 10.000, ( ritenuta dal Tribunale ampiamente satisfattiva rispetto a quanto chiesto per le lastre di amianto) e nonostante la difesa tecnica dell'attrice , in possesso della perizia della compagnia e del testo completo delle condizioni contrattuali, dovesse essere consapevole dell'infondatezza della propria pretesa. 2. Avverso la sentenza n. 1402/21 del Tribunale di Pescara ha proposto impugnazione la società , in persona del liquidatore e Parte_1
legale rappresentante p.t. per i motivi di seguito indicati:
2.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c in quanto il giudice ha erroneamente posto alla base della sua decisione il doc. 10 dal quale ha tratto errate conclusioni ed in particolare illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto (dedotto) che parte attrice, sin dall'atto di costituzione, conoscesse nella sua interezza la clausola G523 della OL nr.
360684570 (che prevede la tutela del fabbricato nell'ipotesi di danni causati da eventi atmosferici con esclusioni risarcitorie) in ragione della intervenuta produzione del doc. 10
Con questo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata per aver il Primo
Giudice erroneamente ritenuto che la società attrice fosse a conoscenza nella sua interezza della clausola G523, relativa al caso degli eventi atmosferici e le esclusioni risarcitorie, per aver prodotto all'atto della costituzione il doc. n. 10 che in realtà è stato reperito dall'appellante sul sito internet di avendo la Compagnia CP_2 inviato, su richiesta dell'attrice, solo un modulo riepilogativo delle condizioni della OL “Al Completo” parziale in quanto composta solo dalle pagine dispari ( come si evince dal confronto fra il doc. 2 contenente il modulo riepilogativo depositato dall'appellante e il doc. 3 depositato in primo grado dall'assicurazione completo di tutte le pagine): il doc. 10 è costituito dall'edizione 2017 delle condizioni di OL quindi successiva al contratto stipulato ed è incerta l' effettiva corrispondenza con le condizioni stabilite nella OL oggetto di causa.
Denuncia di non essere stata messa dall'assicurazione nelle condizioni di conoscere la clausola G523 nella sua interezza, al momento della costituzione in giudizio , in quanto nel modulo inoltrato dalla Compagnia tale clausola veniva riportata parzialmente risultando priva della pag. 22 ove è riportato il paragrafo “B Eventi atmosferici” e che l'atto di accertamento rimesso all'assicurato dalla compagnia non riportava tutta la documentazione depositata dalla controparte in giudizio. Secondo l'appellante risulta per tabulas che in nessuno dei documenti messi a disposizione dell'assicurato nella fase stragiudiziale la clausola predetta è riportata nel suo testo integrale quindi comprensivo anche del paragrafo “B eventi atmosferici” e quindi non è stata messa in condizione di esaminare la clausola prima del giudizio;
afferma inoltre che la clausola predetta è stata redatta in violazione delle regole di buona fede e trasparenza imposte dal codice delle assicurazioni private.
Rileva che l'erronea decisione del giudice circa la conoscenza delle condizioni contrattuali di OL da parte dell'appellante aveva comportato anche la condanna risarcitoria per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
2.2 Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.-Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (in quanto il giudice ha erroneamente posto alla base della sua decisione il doc. 10 dal quale ha tratto errate conclusioni)
Questo motivo è articolato su due profili:
2.2-1) Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma la mancata conoscenza di parte attrice delle esclusioni risarcitorie contenute nella clausola G523, per non averla compresa nella sua interezza
L'appellante rappresenta che in nessuna delle comunicazioni e dei documenti inviati dalla Compagnia assicuratrice nella fase stragiudiziale la clausola G523 era riportata integralmente compreso il paragrafo “B-Eventi atmosferici” e che il contratto di OL depositato dall'assicurazione non è sottoscritto dalla società ( e Parte_1
quindi non prova che la assicurata abbia mai sottoscritto e avuto testo il integrale della OL); ne vi è la prova che l'assicurata abbia sottoscritto e specificamente accettato la seconda parte relativa ai casi di esclusione del risarcimento.
2.2-2) sulla eccezione di inoperatività della OL assicurativa e sul relativo onere probatorio.
Secondo l'appellante a fronte delle contestazioni di parte attrice riguardo la nullità/ineffiacia delle clausola che prevedeva i casi di esclusione risarcitoria, era onere dell'assicurazione che aveva eccepito l'opponibilità della clausola, CP_2
dimostrare ( con la produzione in giudizio delle condizioni generali sottoscritte dall'attrice) che l'assicurata aveva ricevuto le condizioni generali di contratto in sede di stipula e che le aveva approvate anche nelle parti contenenti clausole vessatorie, non essendo invece dimostrato che l'assicurazione avesse consegnato al momento dell'attivazione della OL , le condizioni generali del contratto all'assicurata né che quest'ultima avesse letto sottoscritto e compreso la clausola
G523 nella seconda parte, ove sono elencati i casi di esclusione dell'operatività della OL oggetto di causa.
Contesta la decisione del tribunale di ritenere l'eccezione di inoperatività della OL , sollevata dall'assicurazione, una mera difesa in contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata secondo la quale spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea : se la circostanza che l'evento rientri fra i rischi inclusi va provato dall'assicurato, allo stesso modo la circostanza che l'evento rientri fra i rischi esclusi, costituendo un fatto impeditivo della pretesa attorea , va provato dall'assicuratore essendo fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità.
In virtù del principio di riparto dell'onere probatorio ex art 2697 c.c., secondo l'appellante, spetta alla compagnia provare che la OL contiene una clausola di esclusione della garanzia opponibile all'assicurato e che l'evento rientra tra i rischi non compresi nella OL
2.3 Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il danno al fabbricato compreso nelle ipotesi di esclusione previste nella clausola G523
Ritiene l'appellante che le condizioni generali di contratto vanno interpretate secondo la regola di cui all'art. 1370 c.c. ( Interpretazione contro l'autore della clausola) partendo dalla concreta situazione del fabbricato assicurato (che i tecnici di avevano preventivamente visionato) per comprendere l'interesse della CP_2
a stipulare una OL per il rischio di danni da eventi atmosferici. Parte_1
E' pacifico e risultante dalla documentazione in atti che il tetto del fabbricato era costituito da una struttura lignea di sostegno su cui erano allocate le lastre di cemento-amianto (perizia di parte Ing. ); la copertura in amianto era da Tes_1 considerarsi quindi come tetto dell'edificio e non elemento di finitura e pertanto non avrebbe avuto alcun senso escludere dalla copertura assicurativa proprio il tetto di copertura dell'albergo poiché in caso di danni al tetto sarebbe prevalsa l'esclusione prevista per il materiale di cui era composta (amianto) con la conseguenza che, di fatto, la clausola G523 non avrebbe coperto nulla.
Secondo l'appellante l'unica interpretazione possibile della clausola contrattuale de quo coerente con la causa del contratto (avente ad oggetto un fabbricato le cui caratteristiche erano note alle parti), con l'interesse dell'assicurata e con l'art. 1370
c.c., è quella in forza della quale si determina la risarcibilità dei danni causati da eventi atmosferici all'intero fabbricato, quindi anche al tetto di copertura dell'immobile oggetto della OL, nonché dei beni che ne compongono parti essenziali comprensive nel caso di specie ( trattandosi di struttura ricettiva) di insegna, serramenti, vetrate e balconi.
Con riferimento al danno subito dal tetto dell'immobile assicurato, quantificato in €
107.570,00, l'appellante evidenzia che la grandine aveva causato profonde lesioni alla copertura costituita dalle lastre di cemento amianto e che la clausola di esclusione della risarcibilità del danno, richiamata da riguardava i danni CP_2
occorsi a lastre esterne ( di vetro e plastica e di cemento amianto) dotate di una loro autonomia non costitutive del tetto dello stabile, come nel caso di specie, ove le lastre costituiscono parte integrante ed essenziale del sistema di copertura dell'albergo (tant'è che anche il nuovo tetto costituito da una lastra multistrato isolata di alluminio è stata posta sulla medesima struttura in legno su cui prima era allocato l'amianto)
2.4 In ordine al quantum
Parte appellante sostiene che il danno complessivo di € 117.578,08 subito dalla struttura ricettiva della società in conseguenza dell'evento grandine, Parte_1
risultava provato dalla documentazione versata in atti : fotografie , scheda tecnica della struttura, fatture di spesa delle lavorazioni eseguite e il nesso di causalità tra evento e danno (grandine ) non è contestato dalla Compagnia.
2.5 Violazione dell'art. 1375 c.c.
Con questo motivo ribadisce l'inadempimento della Compagnia assicuratrice agli obblighi di buona fede e correttezza nello svolgimento del rapporto negoziale ex 1375 c.c. che legittima la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (€ 20.000), avendo la trattato il sinistro con inefficienza e noncuranza Controparte_2
lasciando la società appellante priva di riscontro per mesi, formulando la proposta transattiva di € 10.000,00 a distanza di un anno dopo il sinistro e costringendo pertanto la società per far fronte alle spese necessarie per le riparazioni ed il Pt_1
ripristino della struttura, ad impiegare risorse proprie e a rinegoziare il contratto di mutuo in essere, con sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento nel giugno 2020.
2.6 Illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto di doversi disporre d'ufficio la condanna risarcitoria per lite temeraria ex art 96 c. 3 c.p.c. in assenza dei presupposti di fatto e di legge.
Parte appellante contesta la statuizione resa sul punto dal Primo Giudice non sussistendone i presupposti in quanto gli effetti negativi e pregiudizievoli che la lite temeraria determina sul sistema giudiziario non possono ascriversi all' appellante, risultando pregiudicati dalla condotta omissiva tenuta in sede stragiudiziale dall'assicurazione (essendo dimostrato che l'assicurazione ha inoltrato in sede stragiudiziale alla società solo parte delle condizioni contrattuali , depositando perizia e condizioni generali complete solo con la costituzione in giudizio) che ha omesso di aderire anche alla procedura di mediazione attivata dall'attrice.
La condanna per lite temeraria disposta d'ufficio risulta errata, secondo l'appellante, anche considerando la complessità della vicenda oggetto del giudizio sia in fatto che in diritto;
inoltre il giudice di prime cure ha totalmente omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità -inefficacia sollevate dall'appellante in riferimento alla seconda parte della clausola contrattuale G523 contenente le cause di esclusione della copertura assicurativa.
Evidenzia la contrarietà della condanna per lite temeraria ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità per la quale la malafede o la colpa grave della parte soccombente non può ricondursi a una mera infondatezza anche manifesta delle tesi prospettate, dovendosi considerare l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso in modo da ritenere meritevoli di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente, alla giurisprudenza consolidata o per la manifesta inconsistenza giuridica e la palese strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass n. 9912/18).
Rappresenta che nel caso di specie, l'appellante ha esercitato il proprio diritto all'indennizzo negato da una clausola nulla e comunque inefficace e mai sottoscritta, su cui il Primo Giudice non si è pronunciato fondando la sua decisione solo su uno degli aspetti oggetto di causa meramente astratto, né l'assicurazione ha subito alcun danno a fronte della condotta della società appellante.
2.7 Eccezioni e domande non accolte e/o esaminate .Riproposizione in sede di appello.
L'appellante evidenzia che il Tribunale ha omesso di esaminare e quindi decidere le eccezioni sollevate in primo grado di nullità/inefficacia della clausola G523 nella parte in cui prevede esclusioni risarcitorie: la società sin dall'inizio del Parte_1
giudizio ha contestato la parte della clausola che esclude la risarcibilità dei danni ad alcuni tipi di beni/materiali, nel caso di specie le lastre che costituiscono le falde di copertura del fabbricato, vetrate, serramenti e balconi, essendo del tutto discordante con l'oggetto del contratto che consiste nell'assicurazione dai danni causati da eventi atmosferici all'immobile che, essendo sede di un'attività ricettiva, non può non ricomprendere la copertura, l'insegna i serramenti le vetrate e balconi.
La clausola che esclude completamente la copertura assicurativa, nel caso il danno riguardi parti fondamentali dell'immobile assicurato, rappresenta una eccessiva limitazione della responsabilità della compagnia e quindi la previsione di esclusione contenuta nella seconda parte della clausola G523 “B- eventi atmosferici” costituisce una clausola vessatoria non opponibile all'attrice (appellante), inefficace e soggetta a specifica sottoscrizione, in linea con la giurisprudenza di legittimità richiamata che qualifica come vessatoria la clausola del contratto che esclude il rischio garantito, come nel caso in esame, ove si è in presenza di una clausola che se interpretata a favore dell'assicurazione esclude dalla copertura assicurativa una parte fondamentale dell'immobile che costituisce l'oggetto della garanzia.
2.8 sulla mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate da parte attrice con le memorie ex art 183 comma 6 nr . 2 c.p.c.
Reitera la richiesta di CTU tecnica e l'ammissione della prova testimoniale, rigettate dal Primo Giudice essendo rilevanti ai fini della decisione avendo la sentenza impugnata erroneamente affermato l'inoperatività della OL sul presupposto dell'applicabilità al caso di specie della seconda parte della clausola G523 relativa alle esclusioni risarcitorie.
3. Nella sua comparsa di costituzione in appello Controparte_2
contesta integralmente il gravame proposto.
Eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione per assenza dei requisiti ex art 342 co. 1 c.pc. non individuando essa in maniera chiara e specifica i motivi di appello e le parti della decisione impugnata censurate e per sua manifesta infondatezza e conseguente inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c. essendo l'appello privo di ragionevole probabilità di accoglimento limitandosi a riproporre tutte le argomentazioni difensive svolte in primo grado.
Nel merito contesta il gravame affermando che il Primo Giudice non ha posto a fondamento della decisione esclusivamente il doc. n. 10, ma ha tenuto conto anche di quanto dedotto dalla controparte che sin dalla costituzione in giudizio fondava le sue richieste sul testo della clausola G523, producendo il modulo riepilogativo in forma integrale e considerando che in fase stragiudiziale la società attrice aveva ricevuto l'atto di accertamento del danno dall'assicurazione per cui era evidente che l'appellante, già all'atto dell'instaurazione del presente giudizio, si trovava nella condizione di conoscibilità della clausola di esclusione dei rischi assicurati sopra richiamata.
Concorda con il Tribunale, nel qualificare l'eccezione di inoperatività della OL come una mera difesa per cui era onere della allegare e provare CP_6 Parte_1 che i danni subiti rientrassero nell'ambito di un rischio assicurato dalla OL stipulata con Controparte_2
Evidenzia che la clausola de qua , diretta a delimitare l'oggetto della OL , specificando i tipi di danni indennizzabili( e non la responsabilità dell'assicurazione) non può qualificarsi vessatoria, come sostenuto dall'appellante, e quindi secondo la giurisprudenza riportata, non necessita della specifica approvazione per iscritto ex art
1341 co. 2 c.c.
Ritiene condivisibile la statuizione di condanna ex art 96 c.pc disposta d'ufficio dal
Primo Giudice che ha dato motivata giustificazione al rigetto della domanda attorea così manifestamente infondata da comportare una condanna per lite temararia, trattandosi di determinarne gli effetti negativi e pregiudizievoli sul sistema giudiziario rallentandone il funzionamento in quanto la domanda, nel caso de quo, è stata introdotta nonostante l'offerta stragiudiziale della compagnia di € 10.000, il possesso della perizia dell'assicurazione e del testo completo delle condizioni contrattuali.
Reitera tutte le eccezioni e difese svolte in primo grado e non esaminate precisando che la società risulta assicurata con con OL (contratto Pt_1 Controparte_2 assicurativo per la copertura dei rischi dell'albergo) n. 360684570 Mod. VO05/02 decorrente dal 31.05.16 e fino al 31.05.2026 e che la garanzia non è operante in relazione al sinistro de quo in virtù delle condizioni approvate dalla società appellante con la stipulazione della OL che escludono la copertura della garanzia in caso in cui i danni subiti da lastre di cemento amianto e manufatti di materia plastica siano conseguenti all'evento-grandine ovvero siano stati cagionati ad attrezzature quali lastre esterne, serramenti, insegne , antenne e consimili installazioni esterne, potendo i manufatti danneggiati rientrare nella garanzia in caso di richiamo alla clausola speciale G306, di cui nel caso di specie l'appellante non ha inteso avvalersi, optando per un premio più contenuto.
Contesta la quantificazione dei danni proposta dalla controparte basata sulle risultanze di una consulenza tecnica di parte a cui non può riconoscersi alcuna valenza probatoria trattandosi di atto di parte non formatosi nel contraddittorio, che va considerata come una mera allegazione difensiva.
Deduce l'inammissibilità della richiesta dell'ulteriore voce di danno per violazione dell'art. 1375 c.c. in quanto la Compagnia aveva preso in carico il sinistro designando prontamente il perito per effettuare il sopralluogo finalizzato alla quantificazione dei danni e, nonostante le riserve sull'obbligo di indennizzo, stante la manifesta inoperatività della OL, aveva formalizzato, a soli fini transattivi, un'offerta.
Si oppone alle avverse richieste istruttorie (CTU e prova testimoniale) in quanto ininfluenti ai fini della decisione e dal carattere dilatorio.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 26.09.2023, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni dalle stesse rassegnate ed in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Preliminarmente la Corte esclude l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. art 342 c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazione dettate dalla
Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (SS.UU. n. 27199/17, Cass. n. 1935/2020) confermate da ultimo dalla sentenza delle SS.UU n. 4853/2023 che ha escluso che
“l'atto di gravame debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Va escluso anche ogni profilo di inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c., che è pervenuto alla presente fase decisoria, atteso che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono nel giudizio questioni esaminabili e di obiettiva controvertibilità a prescindere da ogni valutazione sull'esito e sulla fondatezza dello stesso.
6. Nel merito l'appello è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati.
Preliminarmente si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ( Cass. civ. ord. n. 9205/21) secondo il quale “in generale, nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c, l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro
(Cass. sez.
1- Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Cass sez. 3-, Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017)”ed analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi spaziali e temporali della garanzia essendo questi tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.
A ciò si aggiunga (Cass. n. 1558/18; Cass. 31251/23) che “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea
e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole.” ; ciò significa che nel giudizio promosso per il pagamento dell'indennizzo pattuito spetta all'assicurato dimostrare il fatto costitutivo della pretesa (ossia che si è verificato il fatto avverso previsto nella OL , che il fatto è derivato da una causa ivi prevista e che ha prodotto gli effetti di cui alla OL); qualora siano previsti in OL , come nel caso di specie, casi in cui il rischio sia delimitato ( c.d. rischi non compresi, essendo l'indennizzabilità esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio) allora spetta all'assicuratore provare che l'evento dannoso rientra fra i rischi non coperti dalla OL.
Nel contratto in esame era convenuto (clausola G523-B) che “La società risponde dei danni diretti e materiali causati alle cose assicurate” dipendenti da eventi atmosferici come “uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria”; nella medesima clausola è stabilito per quanto di interesse, che “sono esclusi i danni subiti da “lastre esterne”serramenti, vetrate e lucernari” e subiti “da lastre di cemento- amianto e manufatti di materia plastica per effetto della grandine”; nell'ultima parte della clausola è specificato che ove venga indicato anche il codice G306,
l'assicurazione risponde “a parziale deroga di quanto sopra previsto” fino ad un massimale di € 15.000,00 per singolo sinistro, dei danni causati dalla grandine: alle lastre esterne , serramenti, vetrate e lucernari in genere, alle lastre di cemento amianto e ai manufatti di materia plastica.
Applicando i principi sopra richiamati, in tema di fatti costitutivi del diritto dell'assicurato e dell'onere della prova, al caso oggetto del presente giudizio e dall'esame degli atti di causa e delle risultanze istruttorie non può ritenersi provata la riconduzione del sinistro come allegato dalla nell'ambito dei casi Parte_1 indennizzabili secondo la OL “Al Completo” stipulata con Controparte_2
ossia che la grandine avesse provocato danni materiali e diretti alle cose assicurate
(c.d. rischio incluso).
Al riguardo deve infatti precisarsi che la Compagnia di assicurazione nel costituirsi in primo grado ha contestato in toto la sussistenza del fatto costitutivo della domanda azionata, richiamando le condizioni di OL (clausola G523) nel quale sono indicati le ipotesi di rischi esclusi dalla copertura , affermando trattarsi di ricostruzione dei fatti da parte della non corrispondente al vero, come Parte_1
desumibile dalla relazione del perito dell'assicurazione, dal materiale fotografico e dalle stesse asserzioni dell'assicurata in ordine alla composizione delle parti danneggiate (lastre di amianto-cemento).
A fronte di tale impostazione difensiva non può di certo ritenersi incontestata la domanda di garanzia del sinistro, dovendo conseguentemente parte attrice fornirne la relativa prova, prova che a parere di questa Corte appare del tutto carente.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado , e ancor prima nella richiesta di risarcimento stragiudiziale ante causam, l'appellante imposta la propria pretesa risarcitoria facendo riferimento alla OL n. 360684570 stipulata, con decorrenza dal 31.05.2016, con l'assicurazione convenuta, dimostrando l'esistenza del rapporto contrattuale e invocando nel chiedere il pagamento dei danni causati dalla grandine l'applicazione della medesima clausola G523-B Eventi atmosferici di cui nega di conoscere il contenuto integrale . Le doglianze dell'appellante in ordine alla incompleta conoscenza della clausola predetta appaiono non condivisibili in quanto in contrasto con la documentazione in atti e con la ricostruzione della vicenda emersa nel corso del giudizio. Essendo pacifico l'esistenza della OL in questione , prodotta dall'appellante e fonte della pretesa risarcitoria , dalla documentazione in atti emerge che la stessa è stata stipulata nel 2016 (decorrenza 31.05.16) e con scadenza al 31.05.2026 e pagamento del premio con cadenza annuale, con dichiarazione dell'assicurato di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il fascicolo informativo contenente la nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione: non può esserci dubbio sulla conoscenza delle condizioni contrattuali da parte dell'appellante , essendo espressamente richiamate dall'assicurato nell'atto di accertamento conservativo redatto dal perito dell'assicurazione all'esito del sopralluogo e della verifica dei danni subiti dalla struttura in seguito all'evento atmosferico del 10.07.19, sottoscritto dal rappresentante dell'assicurato che fa espresso riferimento all'operatività della clausola G523, per ragioni tecniche -doc.5 allegato alla citazione-, ( nella clausola vengono regolati i danni conseguenti ad eventi atmosferici quali la grandine che è l'evento richiamato dall'appellante nel caso di specie), producendo la stessa parte copia delle Condizioni generali ( non ostando neppure che siano state reperite, come affermato dall'appellante dal sito Web dell'assicurazione visto la corrispondenza con quelle prodotte dall'appellata in primo grado); inoltre la OL è stata stipulata nel 2016 ( ossia diversi anni prima dell'evento atmosferico che è del 2019) con pagamento del premio con cadenza annuale dimostrandosi così il permanere della volontà negoziale fra le parti.
Deve dunque ritenersi che l'attrice attuale appellante, ancor prima di introdurre il giudizio, fosse ben a conoscenza delle clausole regolanti la OL la cui stipula ed operatività non è oggetto di contestazione, fondando su di essa la propria pretesa.
L'affermazione dell'appellante sulla riconducibilità dei danni subiti dal tetto fra quelli indennizzabili non può essere accolta in quanto dall'esame della clausola
“G523-B Eventi atmosferici” di esclusione dei danni risarcibili emerge lo specifico riferimento ai danni subiti da lastre esterne, da lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, valorizzandosi nella seconda ipotesi proprio il tipo di materiale di cui sono composte le parti della struttura interessate : interpretazione avvalorata dall'ultimo capoverso della clausola predetta ove è previsto ( con indicazione del codice G306 e pagamento di ulteriore premio), a parziale deroga, l'indennizzo fino ad un massimale di € 15.000 per sinistro dei danni causati dalla grandine alle lastre esterne e alle lastre di cemento-amianto e ai manufatti di materia plastica: clausola superflua ove non fosse rilevante il materiale di composizione delle parti danneggiate.
Nel caso di specie i danni riguardanti le suddette parti della struttura non erano coperte dall'assicurazione, incombendo sull'assicurato dimostrare che le parti colpite dall'evento atmosferico riguardassero parti espressamente, nei termini anzidetti, indennizzabili e che quindi si era verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa;
la circostanza che le lastre in questione fossero di cemento- amianto si evince dalla perizia dell'assicurazione, non contestata sul punto dall'appellante ( anzi l'appellante espressamente afferma nei propri atti la composizione delle predette lastre) e come si palesa anche dalla documentazione fotografica in atti (fascicolo primo grado appellante e Relazione di perizia fascicolo primo grado appellata: risultando dimostrato dall'assicuratore che pur essendo verificatosi il rischio contrattualmente previsto (danni da grandine) , questo rientrava tra i rischi “non compresi” a causa dell'esistenza di una delle circostanze di non indennizzabilità previste nel contratto ( clausola G523-B).
Vanno esclusi dalla copertura assicurativa anche i danni relativi alle tapparelle , vetri finestre, insegne , in quanto espressamente non ricompresi fra quelli indennizzabili
(clausola G523-B Eventi atmosferici ove si specifica che sono esclusi i danni subiti da “serramenti, vetrate….insegne , antenne … tende esterne …..manufatti di materia plastica ) e attrezzature esterne ( sedie , divani e attrezzatura da spiaggia ) in ragione del materiale di composizione degli stessi ( plastica, come si evince dalla documentazione fotografica a corredo della relazione del perito dell'assicurazione e dalla documentazione prodotta dall'appellante, fatture e fotografie, in atti) e trattandosi di manufatti rimovibili quindi esclusi dalla copertura assicurativa afferente al fabbricato (albergo) come da OL.
Rientrano invece fra i danni indennizzabili quelli relativi alla manutenzione dell'ascensore, quale danno da bagnamento conseguente alle lesioni provocate alla struttura dalla grandine ( come indicato al secondo capoverso della clausola G523-B) con la conseguenza che dovrà essere riconosciuto all'appellante l'importo di €
114,00 ( come da fattura deposita in primo grado dall'appellante) .
Va evidenziato che la copertura assicurativa nella OL de quo era limitata e ciò non può significare, come sostenuto dall'appellante, la nullità della clausola per essere finalizzata ad escludere il rischio assicurato essendo , al contrario, indicato quali danni fossero indennizzabili con esclusione del risarcimento in alcune ipotesi ivi elencate : sul punto si precisa che “costituisce affermazione consolidata” (Cass n.
15598/19) “quella per cui, nel contratto di assicurazione sono da considerare
"clausole limitative della responsabilità", per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito laddove le limitazioni alle conseguenze della colpa o dell'inadempimento non vanno riferite, come erroneamente intende il ricorrente, alla responsabilità civile dell'assicurato (rischio assicurato), atteso che nell'enunciare il principio di diritto, questa Corte non ha avuto a riferimento esclusivamente il contratto assicurativo della responsabilità civile, ex art. 1917, comma 1, c.c., ma ha espresso un principio valevole per qualsiasi tipo di contratto assicurativo”; aggiunge la Suprema Corte che una "limitazione di responsabilità" dell'assicuratore sia ipotizzabile soltanto nel caso in cui la clausola realizzi un'indebita eliminazione
"in toto" del rischio contrattuale risolvendosi nel vizio di nullità del contratto assicurativo per difetto assoluto dell'elemento essenziale richiesto dall'art. 1895 c.c.,
e non anche, invece, nel caso in cui la tipologia di rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale, venga pattiziamente "delimitata", attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi”: come nel caso di specie, in cui è da escludersi la natura vessatoria della clausola in questione proprio in considerazione del fatto che la clausola non esclude in toto il rischio, ma si limita a specificare e predeterminare le ipotesi in cui non vi copertura assicurativa. Né è condivisibile l'assunto dell'appellante nel considerare la copertura in amianto come tetto dell'edificio ( e quindi rientrante nella garanzia), rendendosi superfluo l'approfondimento istruttorio richiesto sul punto, sia in quanto nella condizioni di OL è espressamente indicato l'esclusione del risarcimento dei danni occorsi a lastre di cemento-amianto ( valorizzandosi nell'accordo negoziale, ai fini dell'esclusione della copertura assicurativa , la tipologia del materiale) sia considerando che lo stesso appellante ha affermato di aver sostituito, le lastre di amianto-cemento poste sopra la struttura in legno del tetto con lastre di altro materiale ( confermando che si trattava di lastre distinte e separate dalla struttura sottostante).
Non si rinvengono, inoltre nella gestione del sinistro le violazioni agli obblighi di correttezza e buona fede ex art 1375 c.c. lamentate dall'appellante, avendo la
Compagnia effettuato gli accertamenti necessari ai fini della verifica e della quantificazione dei danni occorsi, provvedendo a designare un perito e, all'esito del sopralluogo presso l' e della relazione del perito, pur ritenendo i danni CP_5 non rientranti nella OL, a fini transattivi, formalizzato un 'offerta stragiudiziale di € 10.000, 00, superiore al danno indennizzabile nei termini di OL e rifiutata dall'appellante.
Meritevole di accoglimento è il motivo di gravame relativo alla condanna per lite temeraria ex art 96 co. 3 c.p.c inflitta in primo grado.
Sul punto secondo l'indicazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. 19948/23)
“ la responsabilità di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art.96/3 è evidentemente, per così dire, eccezionale e/o residuale, come l'istituto – evidentemente correlato – dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali”. Orbene nel caso di specie in primo luogo vi è la riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte relativa al riconoscimento del danno indennizzabile nei termini sopra esposti che fa venir meno il presupposto della soccombenza totale delle parte (Cass. 32090/2019); né può ritenersi sussistente, secondo l'insegnamento della
Suprema Corte (SS.UU n. 22405/18) il requisito della mala fede o colpa grave ( da intendersi quale” consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” ) in capo all'appellante considerando l'accoglimento , in parte qua , delle richieste di risarcimento formulate.
7. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza della parziale fondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra domanda e questione e senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori , con conseguente riforma della sentenza impugnata in relazione al riconoscimento parziale del risarcimento del danno e nella statuizione ex art 96 co. 3 c.p.c. ,disposta dal Tribunale di Primo
Grado, e in relazione al regime delle spese che andranno parzialmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata anche con riferimento alla regolamentazione delle spese che, considerata la soccombenza parziale in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e liquidate per il seguente, come in dispositivo ad esclusione delle fasi di trattazione ed istruttoria, non svoltesi, vanno poste a carico dell'appellante nella misura di tre quarti e compensate tra le parti per il restante quarto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata: 2) CONDANNA l'assicurazione al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € 114,00, oltre interessi al tasso legale Parte_1
dalla data della domanda al saldo;
3) CONDANNA l' alla rifusione dei tre quarti delle spese di lite sostenute Parte_1
da per entrambi i gradi di giudizio, quelle di primo grado da Controparte_2
considerarsi, per l'intero nella misura già determinata nella sentenza gravata e quelle del presente grado liquidate per l'intero in € 9.991,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge, compensando tra le parti il residuo quarto;
4)REVOCA la condanna ex art 96 co. 3 c.p.c. disposta a carico della appellante per l'importo di € 6715,00 oltre accessori.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 25.03.2024
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono