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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13538/2023 RG fissata all'udienza del 06/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DE Parte_1
MAGLIO SILVIA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1) Con istanza del 12/08/2022, l'odierno ricorrente inoltrava ai competenti uffici domanda volta al riconoscimento dell'Assegno d'Invalidità Civile;
2) in data 11/10/2022, lo stesso veniva sottoposto a rituale visita medica ed in quella sede gli veniva negato il chiesto beneficio;
3) La Commissione Medica competente aveva riconosciuto il sig. Parte_1 affetto da “Depressione atipica in abuso di sostanze;
etc.”, assegnandogli una percentuale d'invalidità complessiva pari al 50%;
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
13748/22 rg per il riconoscimento del predetto beneficio. Anche in questa fase non
1 veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
13.11.2023 ha riconosciuto un aumento percentuale pari al 65%, tale tuttavia da non essere sufficiente per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Dall'esame obiettivo praticato sulla persona del sig. nato il [...], si sono rilevati i Parte_1 segni della depressione, oltre a lieve ipertensione arteriosa e lieve deficit scheletrica vertebrale senza deficit dei movimenti degli arti, senza deficit della deambulazione e passaggi posturali possibili in autonomia.
Nel sig. pertanto, persiste una discreta autosufficienza. Dalla documentazione esibita e Pt_1 depositata si rileva peggioramento della condizione psichica di depressione in soggetto con tossicodipendenze
(alcolici, cannabinoidi e altro) con terapia continua oltre sostanze orali per il diabete mellito riferito dalla prima CTU. Per tali motivi a parere dello scrivente CTU la riduzione della capacità di lavoro nel sig.
è da valutare al 75% con decorrenza tre mesi dalla presente visita CTU per aggravamento della Pt_1 depressione e quindi dal mese di settembre 2024.
Di seguito si elencano le patologie riscontrate, ma va ribadito che il loro complesso rende il sig. Pt_1
nato il [...], invalido al 75% con decorrenza dal mese di settembre 2024 a tutt'oggi
[...]
1) Depressione endogena cod. 2210 val. 71%
2) Diabete mellito NID cod. 6424 val. 15%
DIAGNOSI
Alla luce di quanto su esposto si può esprimere la seguente diagnosi:
DEPRESSIONE ENDOGENA IN ABUSO DI SOSTANZE PSICOTROPE
DIABETE MELLITO NID
CONCLUSIONI
Considerando, dunque, le patologie sopra esposte si può concludere che la riduzione della capacità di lavoro del sig. nato il [...] è da valutare al 75% e con decorrenza dal mese di Parte_1 settembre 2024 a tutt'oggi.
2 Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario del ricorrente, attesa anche l'evoluzione in senso peggiorativo della patologia depressiva rilevata dal ctu con decorrenza di tre mesi antecedenti la data della visita peritale (settembre 2024) e che ha altresì determinato l'aumento percentuale statuito dallo stesso ctu.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (settembre 2024). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico
3 settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13538/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità civile a far data da settembre
2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 07/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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