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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 22/01/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 7496/2024 RGL, promosso da
CONCETTA Pt_1
contro
CP_1
Alle ore 8.50 è presente l'avv. SORGI ROBERTA per parte ricorrente che conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri atti e chiede che la causa venga decisa.
E' pure presente l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l che CP_1
conclude riportandosi alle difese di cui alla propria memoria di costituzione.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.20
*********************
Successivamente, alle ore 13.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e di motivi in fatto e diritto della decisione.
*********************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 7496/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Sorgi ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, P.zza
Amendola n. 31, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente CP_1 domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv.to
Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara non dovuta da la somma di euro 10.046,56 Parte_2
relativa al periodo dall'1.3.2017 al 30.09.2022.
❖ Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in euro CP_1
1.700,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Roberta Sorgi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 giugno 2023 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'aver fatto domanda in data 30.8.2017 al fine di ottenere il ripristino del trattamento di famiglia sulla pensione cat. IO n. 04030432;
2 - che in data 11.10.2017 l' comunicava la liquidazione della pensione cat. CP_1
IO con decorrenza dal 01 gennaio 2017 precisando che dal ricalcolo era derivato, fino al 31 ottobre 2017, un credito in suo favore di euro 709,22;
- d'essersi accorta casualmente che nella domanda era stato indicato quale contitolare il figlio e, con domanda di ricostituzione del Parte_3
24.02.2022, chiedeva all'Istituto di effettuare la rettifica;
- d'aver ricevuto in data 7.9.2022 provvedimento dell' con cui l'ente CP_1
previdenziale riliquidava la pensione contestandole l'indebita percezione della somma di euro 10.046,56 per il periodo dall'1.3.2017 fino al 30.9.2022;
- d'aver ricevuto in data 06.02.2023 ulteriore comunicazione dell' con cui CP_1
veniva richiesto il pagamento del superiore importo per la seguente motivazione “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/03/2017 al 30/09/2022 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. IO
n. 04030432 per un importo complessivo di euro 10.046,56 …a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa”; CP_ conveniva in giudizio l' previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “accertare e dichiarare che la somma di € 10.046,56 non è recuperabile dall nella sua interezza;
altresì, accertare e dichiarare che la Sig.ra CP_1 [...]
non è tenuta al pagamento della somma di € 10.046,56; - Parte_4
accertare e dichiarare che l'indebito di € 10.046,56 è, pertanto, illegittimo”.
A sostegno del ricorso deduceva l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui all'art. 13 L. 412/91 che dispone la sanabilità degli indebiti pagamenti effettuati in base a un formale provvedimento definitivo del quale sia data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' , salvo che l'indebita erogazione sia dovuta a CP_3
dolo del pensionato.
Precisava, altresì, che nessun dolo le era imputabile avendo regolarmente effettuato le dichiarazioni reddituali;
anzi l'aver ricevuto per cinque anni le somme
3 ora rivendicate dall'istituto aveva generato il legittimo affidamento sulla correttezza dei calcoli operati dall'istituto.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto limitandosi a precisare “Il ricalcolo comprende la: - revoca del trattamento di famiglia e la revoca della maggiorazione dell'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 79/2021. Mentre è stata riconosciuta dovuta, in base ai redditi posseduti, la maggiorazione sociale nella misura di euro 80,96, nonché,
l'incremento della maggiorazione prevista dalla finanziaria 2002 ed il cui importo mensile attuale è di euro 43,47.”
La causa, istruita documentalmente, esaminate le conclusioni delle parti, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Va innanzi tutto ricordato che, in linea generale, l'assegno al nucleo familiare
è stato istituito con il D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 153: si tratta di una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da due o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge. È, dunque, una prestazione di natura assistenziale finalizzata ad eliminare, o a ridurre, l'accertata situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia ove il sostentamento della stessa derivi dallo svolgimento di una attività lavorativa, assicurando tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico. L'assegno è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e, quindi, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
4 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel caso di specie non può farsi luogo all'invocata irripetibilità di tali prestazioni per applicazione della “sanatoria” di cui all' 52 L. 88/89 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 L. 412/1991) essendo tale disposizione applicabile alla sola fattispecie di indebiti pensionistici e dunque non può trovare applicazione nel caso di specie in cui l'indebito ha (pacificamente) ad oggetto somme erogate a titolo di assegni per il nucleo familiare.
Sotto tale profilo si evidenzia che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito (cfr. Cass. civ. Sez. Unite del 03/02/1995, n. 1316) che gli assegni familiari (ora assegno per il nucleo familiare) non sono parte integrante del trattamento di pensione né parte accessoria di esso, ma formano una prestazione che si aggiunge alla pensione, con una propria specifica funzione, che è quella non di integrare la pensione in funzione attuativa dell'art. 38 Cost., ma di calibrare le risorse del nucleo familiare in attuazione dell'impegno, assunto dallo Stato nell'art.31 Cost., di agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi.
In base a tale considerazione hanno, quindi, affermato che il dato testuale dell'art 52 L. 88/89 (ed anche l'art. 13 L. 30 dicembre 1991 n. 412), specificamente indicativo della “pensione” come oggetto delle rispettive discipline nel senso della irripetibilità dagli stessi introdotta, non consente di estendere la regolazione - di carattere eccezionale perché costitutivo di un divieto per l'ente erogatore di recuperare pagamenti non dovuti, in deroga al generale principio della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 cod. civ. - a prestazioni non qualificabili come pensioni, pur avendo, al pari di queste, natura previdenziale;
pertanto, gli assegni in discussione, secondo le Sezioni Unite, rimangono soggetti alla generale disciplina di cui all'art. 2033 doc. civ. e sono perciò soggetti alla ripetibilità da parte dell'ente erogatore, qualora la relativa prestazione risulti indebitamente ricevuta dall'interessato.
Tuttavia, in base alla successiva evoluzione giurisprudenziale, vertendosi in materia d'indebito assistenziale, (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del
5 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n.
12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..]in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e
l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Anche la locale Corte d'appello (cfr. Sentenza n. 67/2023 pubbl. il
03/02/2023) pronunziandosi in un caso simile a quello in esame (ANF su prestazione pensionistica) ha ribadito il superiore principio, richiamando « [..],
l'ormai consolidato indirizzo della Corte di legittimità secondo il quale “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento (v.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 24617 del 10/08/2022 ) ed ancora “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.” v. Cass. Sez. L. Sentenza n. 26036 del 15/10/2019 , n.
5059 del 2018, n. 28771 del 2018, n.10642 del 2019; “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia
6 addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo...”- v. Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020» ,
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di
Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1
prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1
dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o
7 assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già conosce: CP_1 CP_3
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso CP_3
(«Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell'indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass.
n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale
d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta
(cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
Picone)».
Ciò posto, ribadendo quanto sopra detto e come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n.
13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n.
24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio
2023) «[..]l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
8 Alla luce di tali princìpi, che questo giudice condivide pienamente nel caso in esame, non essendo in contestazione da parte dell' la regolarità delle CP_1
dichiarazioni reddituali da parte della ricorrente (sulla scorta delle quali ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico), non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art 2033 cc. in quanto:
- da un lato, l'ente previdenziale non ha fornito la prova che l'erronea liquidazione era stata determinata da un comportamento doloso o, comunque, colpevolmente negligente della ricorrente;
- dall'altra, la circostanza che le somme sono state erogate per oltre cinque anni ha radicato nella il legittimo affidamento della spettanza di tale Pt_2
importo.
Pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo al minimo della tariffa ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 147/2022 tenuto conto dell'attività effettivamente espletata disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo in data 22 gennaio 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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