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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/10/2024, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa
Paola Beatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 287/2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, nato ad [...] il 20 .03.1947, c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliat o in CP_1
Avellino in Viale Italia n. 40;
Attore/Convenuto in riconvenzionale
E
, in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t. c.f.: , rappresentato e Controparte_3 P.IVA_1 difeso dall'avv. e dall'avv. elettivamente CP_4 Parte_2 Parte_3 domiciliato in Avellino alla via Stanislao Esposito n. 4 ;
Convenuto/Attore in riconvenzionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 23.01.2019 ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Avellino di condannare il condominio di corso Vittorio Emanuele n n.
76/78 di Avellino al pagamento, in proprio favore , quale ex amministatore , della somma di € 31.774,00 , di cui € 20.454,00 per anticipazioni ed € 11.320 per compenso oltre interessi e riva lutazione monetaria. In punto di fatto, l'attore ha esposto di aver svolto le funzioni di amministratore del convenuto dal 2011 sino CP_2 al 25.10.2017 unitamente a quelle di d elegato alla ricostruzione dai proprietari dell'area di sedime del fabbricato preesistente , ricostruito ai sensi della legge n.
219/81. 1/6 Con comparsa depositata il 24.04.2019, si è cost ituito il c ondominio chiedendo il rigetto della domanda per non aver l'attore mai curato alcuno degli obblighi e dei doveri relativi all'incarico di amministratore. Il convenuto ha, poi, eccepito che l'attore sarebbe stato inadempi ente rispetto alle sue funzioni sia per aver omesso il pagamento del saldo delle spettanze do vute alla ditta CP_5
r.l., impresa esecutrice dei lavori di ricostruzione e delle successive opere
[...] di manutenzione straordiaria realizzate nel 2014, che aveva quindi agito in giudizio, ottenendo dal Tribunale di Avellino, per la somma di euro 26.349,33, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 713 del 28.05.2016 sia per non aver dato comunicazione ai condomini del provvedimento monitorio a lui notificato e per non aver proposto tempestiva o pposizione nei termini di le gge. In merito la parte convenuta, evidenziando che le opere straordinarie eseguite nel 2014 presentavano vizi che avrebbero consentito di opporsi alla richiesta monitoria e proporre autonoma domanda risarcito ria, ha spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti per le spese derivanti dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo suindicato, e per eseguire le opere atte ad eliminare i vizi lamentati e le problematiche dagli stessi scaturiti, il tutto per una somma non inferiore ad euro
50.000,00 o per la diversa somma da a ccertarsi in c orso di causa. Infine, in via subordinata, il c ondominio ha formulato domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
All'udienza del 02.12.2019, ha contestato la richiesta di Parte_1 risarcimento danni escludendo la possibilità di accoglime nto del ricorso di opposizione.
Nel corso del giudizio è sta ta espletata consulenza tecnica al fine della ricostruzione contabile dell'attività svolta da lla parte attrice nell'interesse del CP_2 convenuto.
Con relazione del 12.09.2022, il C.T.U., dopo aver accertato lo svolgimento da parte dell'attore di attività di gestione ordinaria e straordinaria nell'interesse del condominio per facta concludentia e con l'assenso implicito dei condomini nel periodo dal 2011 al 25/10/2017 , ha verificato la mancata predisposizone da parte dello stesso del conto delle gestioni in ossequio all' art. 1130 c.c. Con particolare riferimento alla pretesa creditoria azionata , il c.t.u. ha precisato che il credito non risultava provato né nell'an né nel quantum e che le fatture pro forma versate in atti non risultavano idonee a legittimare un compenso per l e attività di gestione , in mancanza di pattuizioni intercorse tra le parti .
2/6 All'udienza del 02.05.2024 la causa è sta assegnata in dec isione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Il condominio ha concluso limitando il quantum richiesto in riconvenzionale ad una somma non inferiore ad euro 40.000,00 .
Ciò premesso, i n via preliminare deve essere evidenziato che l'art. 182 c.p.c., così come novellato a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 30.06.2023 e, quindi, applicabile anche alla controversia in esame, consente di sanare i vizi della mancanza della procura, come avvenuto in corso di causa. Ne deriva che non meritano di essere condivise le contestazioni di Pt_1
sul punto, che si basano su una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte
[...] di Cassazione (la n. 37434/2022) pubblicata il 21.12.2022 e, dunque, intervenuta sul precedente disposto dell'art. 182 c.p.c.
Passando al merito, ritiene il Tribunale che la domanda dell'attore risulta infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
In punto di diritto, deve essere ricordato che l'amministrazione di condominio costituisce un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (v. tra le tante Cass. civ., Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148 nonché Cass. civ., Sez. II, 16 agosto 2000, n. 10815). Nei rapporti tra l'amministratore ed il condominio operano, dunque, le norme in tema di obbligo di pagamento del compenso al mandatario e di rimborso delle spese da questi sostenute normativamente posti a carico del mandante conferente l'incarico
(art. 1720 c.c.). Con particolare riferimento al diritto al compenso, deve essere soggiunto, inoltre, che lo stesso risulta condizionato, in conformità con qua nto stabilito in materia di mandato a titolo oneroso, alla presentazione del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (sentenza 28/4/1990 n.
3596; nonché Sez. II, 9 giugno 2010, n. 13 878). In merito vale precisare che l'obbligo di rendiconto può ritenersi adempiuto quando il ma ndatario abbia fornito la prova attraverso i documenti giustificativi non solo della somma incassata, dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire un vaglio della modalità di esecuzione dell'incarico e di stabilire l'idoneità e l'adeguatezza dell'operato ai criteri di buona amministrazione (Cass.
Civ. Sez. II, n. 13878 de l 9.06.2010). Deve essere, infine , evidenziato in linea generale che il credito per compenso dell'amministratore di condominio non può
3/6 ritenersi né liquido né esigibile in mancanza di un rendiconto approvato (cfr. Cass.
Civ. n. 17713 del 21.06.2023) e che l'importo dovuto a titolo di compenso deve essere specificato al momento della nomina (cfr. Cass. Civ. n. 12927 del 22.04.2022).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che , nel caso in esame , anche grazie alla relazione del C.T.U., è emerso che dal 2011 al 25 .10.2017, non ha Parte_1 mai reso il conto delle gestioni ordinarie e straordinarie, non ha mai convocato annualmente l'assemblea per l'approvazione dei rendiconti, non ha curato la riscossione degli oneri condominiali , non ha erogato le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti e dei servizi comuni, rendendosi così inadempiente rispetto agli obblighi di cui all' art. 1130 c.c. Ne deriva che non può ritenersi assolto l'onere della prova del diritto di otte nere dal condominio la somma di € 11.320 ,00 per le competenze gestorie, per difetto di allegazioni e prova. In termini più precisi si evidenzia , con riferimento al compenso reclamato, che l'attore non solo non ha fornito puntuali allegazioni, indicando il documento con cui le parti hanno sta bilito la misura del compenso e i criteri in base ai quali ha quantificato la propria pretesa creditoria, ma non ha neanche dimostrato in giudizio l'approvazione dei rendiconti. Peraltro, la documentazione prodotta dall' attore, oltre ad essere incompleta, per mancanza della fattura pro forma relativa all'anno
2015, non è idonea a legittimare il credito di cui si pretende il riconoscimento. Sono stati, infatti, prodotti documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale che, come tali, non integrano di per sé la piena prova del credito vantato. Quanto, invece, all'importo di € 20.454,00 richiesto quale rimborso per anticipazioni sostenute per conto del condom inio, osserva il Tribunale che non è stata fornita alcuna prova dei relativi esborsi, peraltro indicati in modo del tutto generico all'interno dei consuntivi di spese prodotti in atti, non avendo la parte depositato alcuna ricevuta di pagamento attestante il preciso importo sostenuto. Ne consegue che la documentazione in atti risulta inidonea a provare l'effettivo pagamento da parte dell'attore degli importi richiesti non risultando depositati documenti Pt_1 attestanti le spese condominiali sostenute con proprio denaro.
A fini di mera completezza vale soggiungere che l'accettazione della documentazione da parte del nuovo amministratore (avvenuta, nella specie, con il verbale di consegna del 24.11.2017, sottoscritto “con riserva ” con riguardo alla situazione patrimoniale ) non può essere considerata come fatto dal quale evincere implicitamente il riconoscimento del debito preesistente da parte del CP_2
(cfr. Cassazione Civile Sez. II n. 10153/2011; Cass. n. 8498/2012; Trib. Bari
4/6 12/11/2008; Tribunale di 13/06/2005 ; Tribunale di Milano n. 8156/2009 ), Per_1 perché spetta pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore (cfr. Cass., Sez. VI civ., ord. 25.2.2020, n.
5062). Nella vicenda in disamina, non è , infatti, presente agli atti una deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto con cui si specific hino le somme a carico del condominio da corrispondere all'amministratore di fatto cessato dall'incaric o, consentendo, al contempo, di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza risultante dal consuntivo sia stata effettivamente versata dal con denaro p roprio. Pt_1
In conclusione, la domanda dell'attore non può essere accolta.
Allo stesso modo deve essere rigettata la domanda riconvenzionale del convenuto condominio per difetto di allegazione e di prova, sia in ordine al mancato pagamento, imputabile all'at tore, quale delegato alla ricostruzione , del saldo delle spettanze in quanto le allegazioni fornite non consentono di valutare la sussistenza del suddetto inadempimento sia in ordine alla sussistenza dei vizi delle opere di manutenzione st raordinaria eseguite dalla ditta r.l . e del pregiudizio da CP_5 essi derivato. Con riferimento alla ma ncata comunicazione del decreto ingiuntivo del 28.5.2016 e della conseguente impossibilità di presenta re opposizione vale , infatti, rilevare che, sebbene il co mportamento omissivo dell'attore rivesta una particolare rilevanza negativa, non è possibile accogliere la domanda risarcitoria che presuppone anche la dimostrazione del pregiudizio patito.
Invero, nel caso di specie, il condominio si è limitato genericamente ad allegare che la sussistenza di vizi delle opere avrebbe legittimamente consentito al condominio di opporsi alla richiesta monitoria e di proporre autonoma domanda per il risarcimento del danno (cfr. comparsa di costituzione e successivi a tti) senza tuttavia dimostrare il pregiudizio subito né nell' an né nel quantum . Con particolare riferimento alle richieste istruttorie formulate nel corso del giudizio osserva il
Tribunale che le stesse sono rappresentate da capitoli di prova testimoniale formulati in maniera generica o vertenti su cicostanze implicanti profili valutativi oppure irrilevanti ai fini della decisione .
Per gli stessi motivi, non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, poiché il condominio non ha indicato elementi da cui ricavare, sia pure presuntivamente, una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire una determinata utilità; in difetto, la chance divisata dal convenuto,
5/6 ipotizzata e non chiaramente defi nita, degrada a mera aspettativa di fatto, non meritevole di tutela. Peraltro, è la stessa giurisprudenza menzionata dalla parte a portare ad escludere la fondatezza di tale richiesta. Invero, l a sentenza della
Cassazione n. 23846/08 richiede “la dimostraz ione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico dell'esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica ” e la sentenza delle Sezioni Unite n. 7934/08 presuppone la prova della “ concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene ” che nel caso di specie non risultano dimostrati non avendo il neanche indicato con puntualità le circostanze di fatto certe e gli CP_2 eventuali motivi di doglianza né il ragionamento giuridico in base al quale questi ultimi avrebbero potuto ricevere concreto avallo rispetto alle ragioni della ditta esecutrice dei lavori.
Le spese di lite devono essere compensate per il rigetto della domanda dell'attore e della domanda riconvenziona le del convenuto.
Le spese di consulenza sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido fra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino Prima Sezione Civile , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda dell'attore;
- rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di consulenza, che si liquidano con separato decreto, definitivamente a carico delle parti, in solido fra di loro .
Così deciso il 14 .10.2024
Il Giudice dott.ssa Paola Beatrice
6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa
Paola Beatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 287/2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, nato ad [...] il 20 .03.1947, c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliat o in CP_1
Avellino in Viale Italia n. 40;
Attore/Convenuto in riconvenzionale
E
, in persona Controparte_2 dell'amministratore p.t. c.f.: , rappresentato e Controparte_3 P.IVA_1 difeso dall'avv. e dall'avv. elettivamente CP_4 Parte_2 Parte_3 domiciliato in Avellino alla via Stanislao Esposito n. 4 ;
Convenuto/Attore in riconvenzionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 23.01.2019 ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Avellino di condannare il condominio di corso Vittorio Emanuele n n.
76/78 di Avellino al pagamento, in proprio favore , quale ex amministatore , della somma di € 31.774,00 , di cui € 20.454,00 per anticipazioni ed € 11.320 per compenso oltre interessi e riva lutazione monetaria. In punto di fatto, l'attore ha esposto di aver svolto le funzioni di amministratore del convenuto dal 2011 sino CP_2 al 25.10.2017 unitamente a quelle di d elegato alla ricostruzione dai proprietari dell'area di sedime del fabbricato preesistente , ricostruito ai sensi della legge n.
219/81. 1/6 Con comparsa depositata il 24.04.2019, si è cost ituito il c ondominio chiedendo il rigetto della domanda per non aver l'attore mai curato alcuno degli obblighi e dei doveri relativi all'incarico di amministratore. Il convenuto ha, poi, eccepito che l'attore sarebbe stato inadempi ente rispetto alle sue funzioni sia per aver omesso il pagamento del saldo delle spettanze do vute alla ditta CP_5
r.l., impresa esecutrice dei lavori di ricostruzione e delle successive opere
[...] di manutenzione straordiaria realizzate nel 2014, che aveva quindi agito in giudizio, ottenendo dal Tribunale di Avellino, per la somma di euro 26.349,33, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 713 del 28.05.2016 sia per non aver dato comunicazione ai condomini del provvedimento monitorio a lui notificato e per non aver proposto tempestiva o pposizione nei termini di le gge. In merito la parte convenuta, evidenziando che le opere straordinarie eseguite nel 2014 presentavano vizi che avrebbero consentito di opporsi alla richiesta monitoria e proporre autonoma domanda risarcito ria, ha spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti per le spese derivanti dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo suindicato, e per eseguire le opere atte ad eliminare i vizi lamentati e le problematiche dagli stessi scaturiti, il tutto per una somma non inferiore ad euro
50.000,00 o per la diversa somma da a ccertarsi in c orso di causa. Infine, in via subordinata, il c ondominio ha formulato domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
All'udienza del 02.12.2019, ha contestato la richiesta di Parte_1 risarcimento danni escludendo la possibilità di accoglime nto del ricorso di opposizione.
Nel corso del giudizio è sta ta espletata consulenza tecnica al fine della ricostruzione contabile dell'attività svolta da lla parte attrice nell'interesse del CP_2 convenuto.
Con relazione del 12.09.2022, il C.T.U., dopo aver accertato lo svolgimento da parte dell'attore di attività di gestione ordinaria e straordinaria nell'interesse del condominio per facta concludentia e con l'assenso implicito dei condomini nel periodo dal 2011 al 25/10/2017 , ha verificato la mancata predisposizone da parte dello stesso del conto delle gestioni in ossequio all' art. 1130 c.c. Con particolare riferimento alla pretesa creditoria azionata , il c.t.u. ha precisato che il credito non risultava provato né nell'an né nel quantum e che le fatture pro forma versate in atti non risultavano idonee a legittimare un compenso per l e attività di gestione , in mancanza di pattuizioni intercorse tra le parti .
2/6 All'udienza del 02.05.2024 la causa è sta assegnata in dec isione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Il condominio ha concluso limitando il quantum richiesto in riconvenzionale ad una somma non inferiore ad euro 40.000,00 .
Ciò premesso, i n via preliminare deve essere evidenziato che l'art. 182 c.p.c., così come novellato a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 30.06.2023 e, quindi, applicabile anche alla controversia in esame, consente di sanare i vizi della mancanza della procura, come avvenuto in corso di causa. Ne deriva che non meritano di essere condivise le contestazioni di Pt_1
sul punto, che si basano su una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte
[...] di Cassazione (la n. 37434/2022) pubblicata il 21.12.2022 e, dunque, intervenuta sul precedente disposto dell'art. 182 c.p.c.
Passando al merito, ritiene il Tribunale che la domanda dell'attore risulta infondata per le motivazioni di seguito illustrate.
In punto di diritto, deve essere ricordato che l'amministrazione di condominio costituisce un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (v. tra le tante Cass. civ., Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148 nonché Cass. civ., Sez. II, 16 agosto 2000, n. 10815). Nei rapporti tra l'amministratore ed il condominio operano, dunque, le norme in tema di obbligo di pagamento del compenso al mandatario e di rimborso delle spese da questi sostenute normativamente posti a carico del mandante conferente l'incarico
(art. 1720 c.c.). Con particolare riferimento al diritto al compenso, deve essere soggiunto, inoltre, che lo stesso risulta condizionato, in conformità con qua nto stabilito in materia di mandato a titolo oneroso, alla presentazione del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (sentenza 28/4/1990 n.
3596; nonché Sez. II, 9 giugno 2010, n. 13 878). In merito vale precisare che l'obbligo di rendiconto può ritenersi adempiuto quando il ma ndatario abbia fornito la prova attraverso i documenti giustificativi non solo della somma incassata, dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire un vaglio della modalità di esecuzione dell'incarico e di stabilire l'idoneità e l'adeguatezza dell'operato ai criteri di buona amministrazione (Cass.
Civ. Sez. II, n. 13878 de l 9.06.2010). Deve essere, infine , evidenziato in linea generale che il credito per compenso dell'amministratore di condominio non può
3/6 ritenersi né liquido né esigibile in mancanza di un rendiconto approvato (cfr. Cass.
Civ. n. 17713 del 21.06.2023) e che l'importo dovuto a titolo di compenso deve essere specificato al momento della nomina (cfr. Cass. Civ. n. 12927 del 22.04.2022).
Ciò premesso, osserva il Tribunale che , nel caso in esame , anche grazie alla relazione del C.T.U., è emerso che dal 2011 al 25 .10.2017, non ha Parte_1 mai reso il conto delle gestioni ordinarie e straordinarie, non ha mai convocato annualmente l'assemblea per l'approvazione dei rendiconti, non ha curato la riscossione degli oneri condominiali , non ha erogato le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti e dei servizi comuni, rendendosi così inadempiente rispetto agli obblighi di cui all' art. 1130 c.c. Ne deriva che non può ritenersi assolto l'onere della prova del diritto di otte nere dal condominio la somma di € 11.320 ,00 per le competenze gestorie, per difetto di allegazioni e prova. In termini più precisi si evidenzia , con riferimento al compenso reclamato, che l'attore non solo non ha fornito puntuali allegazioni, indicando il documento con cui le parti hanno sta bilito la misura del compenso e i criteri in base ai quali ha quantificato la propria pretesa creditoria, ma non ha neanche dimostrato in giudizio l'approvazione dei rendiconti. Peraltro, la documentazione prodotta dall' attore, oltre ad essere incompleta, per mancanza della fattura pro forma relativa all'anno
2015, non è idonea a legittimare il credito di cui si pretende il riconoscimento. Sono stati, infatti, prodotti documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale che, come tali, non integrano di per sé la piena prova del credito vantato. Quanto, invece, all'importo di € 20.454,00 richiesto quale rimborso per anticipazioni sostenute per conto del condom inio, osserva il Tribunale che non è stata fornita alcuna prova dei relativi esborsi, peraltro indicati in modo del tutto generico all'interno dei consuntivi di spese prodotti in atti, non avendo la parte depositato alcuna ricevuta di pagamento attestante il preciso importo sostenuto. Ne consegue che la documentazione in atti risulta inidonea a provare l'effettivo pagamento da parte dell'attore degli importi richiesti non risultando depositati documenti Pt_1 attestanti le spese condominiali sostenute con proprio denaro.
A fini di mera completezza vale soggiungere che l'accettazione della documentazione da parte del nuovo amministratore (avvenuta, nella specie, con il verbale di consegna del 24.11.2017, sottoscritto “con riserva ” con riguardo alla situazione patrimoniale ) non può essere considerata come fatto dal quale evincere implicitamente il riconoscimento del debito preesistente da parte del CP_2
(cfr. Cassazione Civile Sez. II n. 10153/2011; Cass. n. 8498/2012; Trib. Bari
4/6 12/11/2008; Tribunale di 13/06/2005 ; Tribunale di Milano n. 8156/2009 ), Per_1 perché spetta pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore (cfr. Cass., Sez. VI civ., ord. 25.2.2020, n.
5062). Nella vicenda in disamina, non è , infatti, presente agli atti una deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto con cui si specific hino le somme a carico del condominio da corrispondere all'amministratore di fatto cessato dall'incaric o, consentendo, al contempo, di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza risultante dal consuntivo sia stata effettivamente versata dal con denaro p roprio. Pt_1
In conclusione, la domanda dell'attore non può essere accolta.
Allo stesso modo deve essere rigettata la domanda riconvenzionale del convenuto condominio per difetto di allegazione e di prova, sia in ordine al mancato pagamento, imputabile all'at tore, quale delegato alla ricostruzione , del saldo delle spettanze in quanto le allegazioni fornite non consentono di valutare la sussistenza del suddetto inadempimento sia in ordine alla sussistenza dei vizi delle opere di manutenzione st raordinaria eseguite dalla ditta r.l . e del pregiudizio da CP_5 essi derivato. Con riferimento alla ma ncata comunicazione del decreto ingiuntivo del 28.5.2016 e della conseguente impossibilità di presenta re opposizione vale , infatti, rilevare che, sebbene il co mportamento omissivo dell'attore rivesta una particolare rilevanza negativa, non è possibile accogliere la domanda risarcitoria che presuppone anche la dimostrazione del pregiudizio patito.
Invero, nel caso di specie, il condominio si è limitato genericamente ad allegare che la sussistenza di vizi delle opere avrebbe legittimamente consentito al condominio di opporsi alla richiesta monitoria e di proporre autonoma domanda per il risarcimento del danno (cfr. comparsa di costituzione e successivi a tti) senza tuttavia dimostrare il pregiudizio subito né nell' an né nel quantum . Con particolare riferimento alle richieste istruttorie formulate nel corso del giudizio osserva il
Tribunale che le stesse sono rappresentate da capitoli di prova testimoniale formulati in maniera generica o vertenti su cicostanze implicanti profili valutativi oppure irrilevanti ai fini della decisione .
Per gli stessi motivi, non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, poiché il condominio non ha indicato elementi da cui ricavare, sia pure presuntivamente, una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire una determinata utilità; in difetto, la chance divisata dal convenuto,
5/6 ipotizzata e non chiaramente defi nita, degrada a mera aspettativa di fatto, non meritevole di tutela. Peraltro, è la stessa giurisprudenza menzionata dalla parte a portare ad escludere la fondatezza di tale richiesta. Invero, l a sentenza della
Cassazione n. 23846/08 richiede “la dimostraz ione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico dell'esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica ” e la sentenza delle Sezioni Unite n. 7934/08 presuppone la prova della “ concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene ” che nel caso di specie non risultano dimostrati non avendo il neanche indicato con puntualità le circostanze di fatto certe e gli CP_2 eventuali motivi di doglianza né il ragionamento giuridico in base al quale questi ultimi avrebbero potuto ricevere concreto avallo rispetto alle ragioni della ditta esecutrice dei lavori.
Le spese di lite devono essere compensate per il rigetto della domanda dell'attore e della domanda riconvenziona le del convenuto.
Le spese di consulenza sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido fra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino Prima Sezione Civile , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda dell'attore;
- rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di consulenza, che si liquidano con separato decreto, definitivamente a carico delle parti, in solido fra di loro .
Così deciso il 14 .10.2024
Il Giudice dott.ssa Paola Beatrice
6/6